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Decisione

14.2010.84

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ

28 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'889.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 1. settembre 2010 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 23 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 24 settembre 2010 alle ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confornti dell’istante, producendo una ricevuta del 30 settembre 2010 dell’UE

di __________ relativa al pagamento di fr. 2'089.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla AO 1 (doc. E). L’appellante rileva

inoltre di avere saldato tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi

confronti, nelle quali è stata già emessa la comminatoria di fallimento così

come tutti i crediti vantati dalla C__________ c__________ __________i c__________

(doc. E). La convenuta ha poi prodotto una garanzia bancaria di fr. 100'000.--

della B__________ P__________ di S__________ emessa a garanzia del pagamento di

ogni e qualsiasi debito esigibile e riconosciuto oggetto di procedimento

esecutivo nei suoi confronti (doc. F).

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha dimostrato

di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 30 settembre 2010 dell’UE

di __________ relativa al versamento di fr. 2'089.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante, per cui ha adempiuto il

requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________

al 1. ottobre 2010 e da diverse ulteriori ricevute sempre dell’UE di __________

emerge che l’appellante ha pagato diverse altre procedure esecutive. Contro le rimanenti

procedure indicate nell’estratto risulta essere stata interposta opposizione,

per cui a questo stadio di procedura l’eventuale debito non è ancora stato

accertato. A carico dell’appellante non risultano inoltre attestati di carenza

di beni. Le precedenti considerazioni portano a

concludere che la convenuta, a prescindere dalla garanzia bancaria prodotta, la

cui procedura si rivela perciò superflua in questa sede, è in grado di far

fronte ai suoi debiti accertati, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L’appello va accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e

49.

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato

intimato l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 24 settembre 2010 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è

posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

-, __________;

-, __________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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