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Decisione

14.2010.85

Chiusura di fallimento secondario

22 aprile 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.85

Data decisione, Autorità:

22.04.2011, CEF

Titolo:

Chiusura di fallimento secondario

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

art. 170 LDIP

art. 268 LEF

Incarto n.

14.2010.85

Lugano

22 aprile

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 30 settembre 2010 dell’

IS 1

tendente alla chiusura della procedura di fallimento

secondario relativa alla società

AO 1

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con

sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera la procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern

Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, __________

(__________), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei beni della

fallita situati in Svizzera.

Considerandi

2.

Con

decisione 8 marzo 2010 (inc. 14.09.46), questa Camera, nell’ambito della procedura

di cui all’art. 173 LDIP, ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di trasmettere

al liquidatore estero __________ gli attivi inventariati nella procedura di

fallimento secondario, ossia un portafoglio azionario.

3.

Con

l’istanza in esame, l’IS 1 chiede la chiusura della liquidazione secondaria, precisando

che i titoli in deposito presso la Banca __________ (__________), per un

problema di tecnica bancaria, non sono potuti ancora essere trasferiti al

liquidatore estero, ma sono comunque tenuti a sua disposizione.

4.

Visto

il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di

fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513

cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta

alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio

2005.

inc. 14.05.6] cons. 5, RtiD

II-2005 798 s. n. 95c), ritenuta l’applicabilità dell’art. 513 CPC-TI (art. 404

cpv. 1 CPC federale).

Nel

caso concreto, la procedura non è ancora del tutto conclusa, motivo per cui la

Camera ha tenuto l’istanza in sospeso in attesa del trasferimento effettivo dei

titoli al liquidatore estero. Secondo lo scambio di messaggi elettronici tra __________

e il liquidatore estero, i titoli, che esistono solo sotto forma digitale

(titoli contabili), possono essere “girati” al liquidatore solo se quest’ul­timo

apre un conto presso __________ o indica un suo conto bancario presso un’altra

banca, che sia in grado e ammetta di registrare il trasferimento, ciò che non

sembra essere il caso delle banche delle __________. Sia come

sia, il mancato trasferimento è addebitabile al liquidatore. È peraltro esclusa

una realizzazione dei titoli, che non hanno valore di mercato. In analogia con

l’art. 269 cpv. 2 LEF, i titoli possono continuare a rimanere depositati sul

conto dell’Ufficio fallimenti per dieci anni. Al liquidatore estero basterà

indicare all’Ufficio un conto deposito per ottenerne il trasferimento. In

queste condizioni, niente si oppone alla chiusura del fallimento.

5.

La

presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,

all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169

LDIP).

Non

si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto conto nella precedente

procedura di riconoscimento della graduatoria.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 513 CPC-TI; 53

lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della liquidazione in

via di fallimento di AO 1, __________ (__________).

2.

La

tassa di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sono a carico della massa

fallimentare e vanno prelevate dall’Ufficio fallimenti sull’importo anticipato

dal liquidatore.

3.

È

ordinata la pubblicazione del primo punto di questo dispositivo sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

4.

Intimazione

a:

– __________,

__________, __________ (con raccomanda internazionale con ricevuta di ritorno);

– IS

1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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