14.2010.85
Chiusura di fallimento secondario
22 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.85
Data decisione, Autorità:
22.04.2011, CEF
Titolo:
Chiusura di fallimento secondario
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
art. 170 LDIP
art. 268 LEF
Incarto n.
14.2010.85
Lugano
22 aprile
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 30 settembre 2010 dell’
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento
secondario relativa alla società
AO 1
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con
sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera la procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern
Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, __________
(__________), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei beni della
fallita situati in Svizzera.
Considerandi
2.
Con
decisione 8 marzo 2010 (inc. 14.09.46), questa Camera, nell’ambito della procedura
di cui all’art. 173 LDIP, ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di trasmettere
al liquidatore estero __________ gli attivi inventariati nella procedura di
fallimento secondario, ossia un portafoglio azionario.
3.
Con
l’istanza in esame, l’IS 1 chiede la chiusura della liquidazione secondaria, precisando
che i titoli in deposito presso la Banca __________ (__________), per un
problema di tecnica bancaria, non sono potuti ancora essere trasferiti al
liquidatore estero, ma sono comunque tenuti a sua disposizione.
4.
Visto
il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di
fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513
cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta
alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio
2005.
inc. 14.05.6] cons. 5, RtiD
II-2005 798 s. n. 95c), ritenuta l’applicabilità dell’art. 513 CPC-TI (art. 404
cpv. 1 CPC federale).
Nel
caso concreto, la procedura non è ancora del tutto conclusa, motivo per cui la
Camera ha tenuto l’istanza in sospeso in attesa del trasferimento effettivo dei
titoli al liquidatore estero. Secondo lo scambio di messaggi elettronici tra __________
e il liquidatore estero, i titoli, che esistono solo sotto forma digitale
(titoli contabili), possono essere “girati” al liquidatore solo se quest’ultimo
apre un conto presso __________ o indica un suo conto bancario presso un’altra
banca, che sia in grado e ammetta di registrare il trasferimento, ciò che non
sembra essere il caso delle banche delle __________. Sia come
sia, il mancato trasferimento è addebitabile al liquidatore. È peraltro esclusa
una realizzazione dei titoli, che non hanno valore di mercato. In analogia con
l’art. 269 cpv. 2 LEF, i titoli possono continuare a rimanere depositati sul
conto dell’Ufficio fallimenti per dieci anni. Al liquidatore estero basterà
indicare all’Ufficio un conto deposito per ottenerne il trasferimento. In
queste condizioni, niente si oppone alla chiusura del fallimento.
5.
La
presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,
all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169
LDIP).
Non
si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto conto nella precedente
procedura di riconoscimento della graduatoria.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 513 CPC-TI; 53
lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della liquidazione in
via di fallimento di AO 1, __________ (__________).
2.
La
tassa di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sono a carico della massa
fallimentare e vanno prelevate dall’Ufficio fallimenti sull’importo anticipato
dal liquidatore.
3.
È
ordinata la pubblicazione del primo punto di questo dispositivo sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4.
Intimazione
a:
– __________,
__________, __________ (con raccomanda internazionale con ricevuta di ritorno);
– IS
1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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