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Decisione

14.2010.88

Contratto di lavoro disdetto per cause gravi

23 novembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28/29 aprile 2010 __________

di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 98'850.45 oltre interessi

al 5% dall’ 8 gennaio 2010, indicando quale titolo di credito: “Contratto di

lavoro 01.01.2003 e sua modifica 02.12.2008, saldo stipendi dicembre 2009-marzo

2010 fr. 28'850.47, indennità per licenziamento in tronco fr. 60'000.00, fr.

10'000.00 per titolo di violazione della personalità del lavoratore ex art. 328

e 49 CO”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________ per fr. 28'850.47 oltre interessi al 5%

dall’8 gennaio 2010.

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro del 18 dicembre 2002 e

sullo scritto 2 dicembre 2008, mediante il quale AP 1 ha aumentato lo stipendio mensile di AO 1 a fr. 10'000.00 lordi a partire dal 1° gennaio 2009 (doc.

C).

C. All’udienza

di contraddittorio il procedente ha precisato di richiedere il rigetto per fr.

28'850.47, corrispondenti a complessivi fr. 41'026.60 per lo stipendio netto

per i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010, dedotti i pagamenti parziali

eseguiti.

La

convenuta si è opposta all’istanza argomentando di aver disdetto il contratto

di lavoro per motivi gravi con scritto dell’8 gennaio 2010: essendo il rapporto

di lavoro cessato con questa disdetta, l’istante non potrebbe avanzare pretese

per il periodo successivo a tale data. AP 1 ha asserito che per il periodo precedente all’istante sarebbe stato corrisposto tutto quanto dovuto, ossia salario e

provvigioni, avendo la datrice di lavoro trattenuto unicamente l’importo di fr.

2'344.00 per il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata

restituzione dell’autovettura e del cellulare aziendali.

L’istante

ha contestato la validità della disdetta immediata del rapporto di lavoro,

ritenuta l’assenza di motivi gravi. Perciò la disdetta esplicherebbe i suoi

effetti al più presto dal 31 marzo 2010, data fino alla quale sarebbe dovuto

l’intero stipendio. AO 1 ha pure contestato che l’escussa abbia delle

contropretese di fr. 2'344.00 per risarcimento danni.

D. Con sentenza 4 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________

ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione, perché la

documentazione prodotta costituirebbe riconoscimento di debito. Infatti la

disdetta notificata dal datore di lavoro l’8 gennaio 2010 esplicherebbe i suoi

effetti al più presto dal 31 marzo 2010 (art. 335c cpv. 1 CO), considerato come

la parte convenuta non avrebbe reso in alcun modo verosimile l’esistenza di

gravi motivi giustificanti la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 argomentando che la

disdetta immediata di un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO comporta

la fine del rapporto di lavoro indipendentemente dalla sussistenza o meno di

motivi gravi. Le pretese del lavoratore per licenziamento ingiustificato di cui

all’art. 337c, corrispondenti a quanto il lavoratore avrebbe guadagnato se il

rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinaria

o col decorso della durata determinata del contratto, sarebbero pretese

risarcitorie e non di adempimento delle obbligazioni appartenenti al sinallagma

contrattuale. Per questo motivo il contratto di lavoro non costituirebbe

riconoscimento di debito per le pretese derivanti dall’art. 337c CO.

AP

1 evidenzia che per il periodo precedente l’8 gennaio 2010 l’appellato avrebbe

riconosciuto di aver ricevuto l’importo di fr. 12'176.13, corrispondente alla

differenza tra l’asserita e contestata pretesa complessiva di fr. 41'026.60 per

i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010 e quanto richiesto con l’istanza di

rigetto. In sede di udienza l’appellato avrebbe espressamente affermato di

procedere per l’incasso degli stipendi e non delle provvigioni, che per il

periodo dal 1° dicembre 2009 all’8 gennaio 2010 corrisponderebbero a fr.

11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Per questo motivo quindi

l’appellante avrebbe tacitato tutte le pretese dell’istante.

F. Delle

osservazioni 25 ottobre 2010 di AO 1, chiedenti la reiezione del gravame si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

2.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione

in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a

condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con

riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico

redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le

cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

3.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno

1972.

in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50

ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,

n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

4.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3).

5.

Un contratto di lavoro può costituire

riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri

sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali

essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata

prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile

esclusivamente al datore di lavoro (Cometta,

op. cit., pag. 341; cfr. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art.

82; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82). Quando il datore di lavoro

disdice il contratto di lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il

contratto termina immediatamente di esplicare effetti giuridici, anche se la

disdetta è ingiustificata e il dipendentemente ha contestato l’esistenza di una

causa grave. Di conseguenza il contratto non costituisce titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per l’eventuale credito fondato sull’art. 337c

cpv. 1 CO ( DTF 5D-147/2009 dell’11.11.2009 c. 3.2.)

6.

Nel caso

concreto il contratto di lavoro 18 dicembre 2002 e la lettera 2 dicembre 2008

(doc. C), redatti nella forma scritta e contenenti tutti i punti essenziali che

regolano il rapporto fra le parti, rappresentano quindi titolo idoneo per

ottenere il rigetto dell'opposizione solo relativamente all'incasso dei salari non

corrisposti per il mese di dicembre 2009 e per i primi 8 giorni del 2010,

corrispondenti a fr. 11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Gli

stessi documenti non legittimano invece il rigetto dell’opposizione per il rimborso

delle trasferte effettuate dal dipendente, atteso che da essi non risulta

possibile determinare l’importo allo stesso dovuto per il periodo in

discussione. All’udienza di contraddittorio il

procedente, ha precisato di richiedere fr. 28'850.47, corrispondenti

all’importo complessivo di fr. 41'026.60 per lo stipendio netto per i mesi da

dicembre 2009 a marzo 2010 a cui vanno dedotti i pagamenti parziali eseguiti.

Per espressa ammissione di AO 1 sull’importo dedotto in esecuzione AP 1 gli ha

quindi corrisposto fr. 12'176.13 (fr. fr. 41'026.60 % fr. 28'850.47), importo

superiore a quello per il quale il procedente avrebbe potuto ottenere il

rigetto dell’opposizione. Per questo motivo l’appello di AP 1 deve essere

interamente accolto e la sentenza del giudice di prime cure riformata.

7.

La tassa di giustizia e le indennità seguono la

soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 LEF, art. 337, 337c cpv. 1 CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 ottobre 2010 del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza 3 maggio 2010 di rigetto

dell'opposizione formulata da AO 1, __________, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 500.– a titolo di

indennità.

II. La

tassa di giustizia di fr. 380.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________; questi rifonderà a AP 1, __________, fr. 500.– a

titolo di indennità.

III. Intimazione:

- __________. PA 1, __________;

- __________. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 28'850.47.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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