14.2010.88
Contratto di lavoro disdetto per cause gravi
23 novembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2010.88
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, CEF
Titolo:
Contratto di lavoro disdetto per cause gravi
LAVORO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 337 CO
art. 337c cpv. 1 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.88
Lugano
23 novembre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 maggio 2010 da
AO 1
(patrocinato dall’ PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata da: PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28/29 aprile 2010 __________
di __________ per l’importo di fr. 28'850.47 oltre interessi al 5% dall’8
gennaio 2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________
con sentenza 4 ottobre 2010 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 28'850.47 oltre interessi del
5% dal 1° febbraio 2010.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 500.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello dalla convenuta che con atto 7 ottobre 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 25 ottobre 2010 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 14 ottobre 2010 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28/29 aprile 2010 __________
di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 98'850.45 oltre interessi
al 5% dall’ 8 gennaio 2010, indicando quale titolo di credito: “Contratto di
lavoro 01.01.2003 e sua modifica 02.12.2008, saldo stipendi dicembre 2009-marzo
2010 fr. 28'850.47, indennità per licenziamento in tronco fr. 60'000.00, fr.
10'000.00 per titolo di violazione della personalità del lavoratore ex art. 328
e 49 CO”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________ per fr. 28'850.47 oltre interessi al 5%
dall’8 gennaio 2010.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro del 18 dicembre 2002 e
sullo scritto 2 dicembre 2008, mediante il quale AP 1 ha aumentato lo stipendio mensile di AO 1 a fr. 10'000.00 lordi a partire dal 1° gennaio 2009 (doc.
C).
C. All’udienza
di contraddittorio il procedente ha precisato di richiedere il rigetto per fr.
28'850.47, corrispondenti a complessivi fr. 41'026.60 per lo stipendio netto
per i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010, dedotti i pagamenti parziali
eseguiti.
La
convenuta si è opposta all’istanza argomentando di aver disdetto il contratto
di lavoro per motivi gravi con scritto dell’8 gennaio 2010: essendo il rapporto
di lavoro cessato con questa disdetta, l’istante non potrebbe avanzare pretese
per il periodo successivo a tale data. AP 1 ha asserito che per il periodo precedente all’istante sarebbe stato corrisposto tutto quanto dovuto, ossia salario e
provvigioni, avendo la datrice di lavoro trattenuto unicamente l’importo di fr.
2'344.00 per il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata
restituzione dell’autovettura e del cellulare aziendali.
L’istante
ha contestato la validità della disdetta immediata del rapporto di lavoro,
ritenuta l’assenza di motivi gravi. Perciò la disdetta esplicherebbe i suoi
effetti al più presto dal 31 marzo 2010, data fino alla quale sarebbe dovuto
l’intero stipendio. AO 1 ha pure contestato che l’escussa abbia delle
contropretese di fr. 2'344.00 per risarcimento danni.
D. Con sentenza 4 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________
ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione, perché la
documentazione prodotta costituirebbe riconoscimento di debito. Infatti la
disdetta notificata dal datore di lavoro l’8 gennaio 2010 esplicherebbe i suoi
effetti al più presto dal 31 marzo 2010 (art. 335c cpv. 1 CO), considerato come
la parte convenuta non avrebbe reso in alcun modo verosimile l’esistenza di
gravi motivi giustificanti la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 argomentando che la
disdetta immediata di un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO comporta
la fine del rapporto di lavoro indipendentemente dalla sussistenza o meno di
motivi gravi. Le pretese del lavoratore per licenziamento ingiustificato di cui
all’art. 337c, corrispondenti a quanto il lavoratore avrebbe guadagnato se il
rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinaria
o col decorso della durata determinata del contratto, sarebbero pretese
risarcitorie e non di adempimento delle obbligazioni appartenenti al sinallagma
contrattuale. Per questo motivo il contratto di lavoro non costituirebbe
riconoscimento di debito per le pretese derivanti dall’art. 337c CO.
AP
1 evidenzia che per il periodo precedente l’8 gennaio 2010 l’appellato avrebbe
riconosciuto di aver ricevuto l’importo di fr. 12'176.13, corrispondente alla
differenza tra l’asserita e contestata pretesa complessiva di fr. 41'026.60 per
i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010 e quanto richiesto con l’istanza di
rigetto. In sede di udienza l’appellato avrebbe espressamente affermato di
procedere per l’incasso degli stipendi e non delle provvigioni, che per il
periodo dal 1° dicembre 2009 all’8 gennaio 2010 corrisponderebbero a fr.
11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Per questo motivo quindi
l’appellante avrebbe tacitato tutte le pretese dell’istante.
F. Delle
osservazioni 25 ottobre 2010 di AO 1, chiedenti la reiezione del gravame si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con
riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico
redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le
cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
3.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno
1972.
in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50
ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,
n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In
linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui
al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
4.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3).
5.
Un contratto di lavoro può costituire
riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri
sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali
essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata
prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile
esclusivamente al datore di lavoro (Cometta,
op. cit., pag. 341; cfr. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art.
82; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82). Quando il datore di lavoro
disdice il contratto di lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il
contratto termina immediatamente di esplicare effetti giuridici, anche se la
disdetta è ingiustificata e il dipendentemente ha contestato l’esistenza di una
causa grave. Di conseguenza il contratto non costituisce titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per l’eventuale credito fondato sull’art. 337c
cpv. 1 CO ( DTF 5D-147/2009 dell’11.11.2009 c. 3.2.)
6.
Nel caso
concreto il contratto di lavoro 18 dicembre 2002 e la lettera 2 dicembre 2008
(doc. C), redatti nella forma scritta e contenenti tutti i punti essenziali che
regolano il rapporto fra le parti, rappresentano quindi titolo idoneo per
ottenere il rigetto dell'opposizione solo relativamente all'incasso dei salari non
corrisposti per il mese di dicembre 2009 e per i primi 8 giorni del 2010,
corrispondenti a fr. 11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Gli
stessi documenti non legittimano invece il rigetto dell’opposizione per il rimborso
delle trasferte effettuate dal dipendente, atteso che da essi non risulta
possibile determinare l’importo allo stesso dovuto per il periodo in
discussione. All’udienza di contraddittorio il
procedente, ha precisato di richiedere fr. 28'850.47, corrispondenti
all’importo complessivo di fr. 41'026.60 per lo stipendio netto per i mesi da
dicembre 2009 a marzo 2010 a cui vanno dedotti i pagamenti parziali eseguiti.
Per espressa ammissione di AO 1 sull’importo dedotto in esecuzione AP 1 gli ha
quindi corrisposto fr. 12'176.13 (fr. fr. 41'026.60 % fr. 28'850.47), importo
superiore a quello per il quale il procedente avrebbe potuto ottenere il
rigetto dell’opposizione. Per questo motivo l’appello di AP 1 deve essere
interamente accolto e la sentenza del giudice di prime cure riformata.
7.
La tassa di giustizia e le indennità seguono la
soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 LEF, art. 337, 337c cpv. 1 CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 ottobre 2010 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza 3 maggio 2010 di rigetto
dell'opposizione formulata da AO 1, __________, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 500.– a titolo di
indennità.
II. La
tassa di giustizia di fr. 380.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________; questi rifonderà a AP 1, __________, fr. 500.– a
titolo di indennità.
III. Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
- __________. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 28'850.47.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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