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Decisione

14.2010.9

Riconoscimento in Svizzera della graduatoria estera

26 marzo 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 18 giugno 2002, l’Amtsgericht __________, Insolvenzgericht, ha dichiarato

lo stato di insolvenza della successione fu PI 1, con ultimo domicilio ad __________,

nominando amministratore del fallimento l’avv. IS 1, __________.

B. Con sentenza 26 maggio 2003 (inc. CEF 14.02.91), la Camera ha

riconosciuto la procedura d’insolvenza aperta in Germania, con effetto

sui beni del defunto situati in Svizzera. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano,

incaricato della liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente

proceduto all’inventario dei beni e, l’11 maggio 2007, ha pubblicato l’apertura del fallimento in via sommaria (FUC 13 giugno 2003 n. 47/2003, p.

4501-2). Il ricavo del fondo mapp. n. PPP 12457 RFD Ascona, realizzato in modo

anticipato (ai sensi dell’art. 128 RFF) il 31 gennaio 2005 dietro autorizzazione

16 novembre 2004 di questa Camera (inc. 15.04.126), e i relativi affitti sono

poi stati ripartiti tra i titolari di ipoteche legali, la creditrice ipotecaria

di I rango, UBS SA, la titolare delle cartelle ipotecarie dal II. al VI. rango,

P__________ AG, ora in liquidazione, e S__________, che aveva a suo tempo contestato

la graduatoria allestita nella procedura secondaria, secondo il conteggio del

31 agosto 2009 (all. A), fondato sulla transazione 28 maggio 2009 allegata al

decreto di stralcio 16 giugno 2009 della Pretura di Locarno-Campagna (inc.

AC.2004.3, all. B). Tale transazione prevedeva anche lo stralcio della causa di

revocazione (art. 285 segg. LEF) promossa da S__________ nei confronti di P__________

AG presso il Tribunale cantonale di Zugo. L’UEF di Locarno ha inoltre ricavato

fr. 17'500.-- della vendita dei mobili di arredamento e incassato, il 16

febbraio 2005, il saldo di un conto del defunto presso __________ di fr.

570'479,25 (la rivendicazione della moglie __________ è stata contestata

dall’Ufficio, con decisione rimasta inimpugnata) nonché, il 6 ottobre 2006,

un’eccedenza fiscale di fr. 4'887,50. Attualmente il saldo contabile ammonta a fr.

603'559.97.

C. Con

l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il riconoscimento

della graduatoria estera (“Insolvenztabelle”, all. C e per quanto concerne

le decisioni sulle singole insinuazioni, all. D) e la messa a sua disposizione

dell’intero saldo del fallimento svizzero.

D. Con

ordinanza presidenziale 12 febbraio 2010 (pubblicata sul FUSC __________, p. __________,

e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con

domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale

in Germania tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito

non è stata interposta nessuna contestazione.

Considerato

Considerandi

1.

L’istante

chiede sia il riconoscimento della graduatoria ("Insolvenztabelle")

sia la consegna dell’intero saldo del fallimento secondario svizzero.

1.1

Cresciuta

in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui

risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è

messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei

creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

1.2

La

messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata

riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del

decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1

CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura

d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla

osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono

che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a

disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand

de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une

faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini,

questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe

le conclusioni dell’istanza in esame sono pertanto ricevibili.

1.3

La

legittimazione dell’avv. IS 1, quale amministratore della procedura d’insolvenza

principale, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 5 ad art. 173).

2.

Il

riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto

dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento

secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere

sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori

omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta,

Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e

concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia

civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999,

p. 215-216).

2.1

Occorre

quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la

quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera

di consiglio ex art. 361 segg. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul

FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro

diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,

Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A.

Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution

forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;

Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.

173.

LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria

estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare

in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

(Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel

caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito

nell’ordinanza presidenziale del 12 febbraio 2010.

2.2

Il

tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

– tiene

adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in

Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori

dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi

domiciliati;

– è

esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di

persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,

op. cit., p. 217);

– è

conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11

ad art. 173 LDIP; Marchand, op.

cit., p. 181 ad 43; Volken, op.

cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel

caso di specie, l’”Insolvenztabelle” (doc. C) e gli estratti autentici

delle singole decisioni (plico doc. D) – che dal profilo funzionale corrispondono

sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera (cfr. § 175 dell’Insolvenzordnung

[InsO] del 5 ottobre 1994 e art. 247 LEF) – risultano conformi ai principi

fondamentali del diritto svizzero. D’altronde, i creditori con domicilio o sede

in Svizzera, ovvero __________ e P__________ AG, non risultano essere stati

discriminati, anche se l’insinuazione di quest’ultima non è stata ammessa: la

legge germanica, come quella svizzera (art. 250 LEF), prevede infatti la

possibilità per l’asserito creditore di far constatare giudizialmente la

propria pretesa (§§ 179 e 180 InsO). In ogni caso, né P__________ AG, al cui

liquidatore l’ordi­nanza 12 febbraio 2010 è stata debitamente notificata il 23

febbraio 2010, né nessun altro si è opposto al riconoscimento nel termine impartito

da questa Camera con la suddetta pubblicazione. Infine, l’”Insolvenztabelle”

è definitiva, come attestano le menzioni “festgestellt” apposte

dall’Amtsgericht __________ su ogni singola decisione (cfr. plico doc. D), in

virtù del § 178 InsO.

3.

Verificati

i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare

all’UEF __________ il trasferimento all’amministratore estero del saldo contabile

nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese

(cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad

art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1

ad art. 173), comprese quelle della presente procedura e quelle derivanti dalla

sua esecuzione.

4.

La

presente decisione non viene pubblicata. L’UEF __________ è tuttavia invitato a

chiedere la chiusura del fallimento secondario dopo aver consegnato il saldo all’amministratore

estero, producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora

la chiusura dei fallimenti secondari e pubblicherà la sua decisione in conformità

dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

5.

L'istanza

è parzialmente accolta.

La

tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a

carico delle masse fallimentari.

Richiamati gli

art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:

1.

L'istanza

è accolta.

1.1

Di

conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”) della

procedura d’insolvenza relativa all’PI 1, depositata presso l’__________.

1.2

È

ordinata all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, dopo prelevamento di

tasse e spese, la trasmissione all’avv. IS 1, del saldo contabile nella

procedura di fallimento secondario.

2.

L’UEF

__________, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come

indicato al considerando 4.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 600.--, che include le spese, è posta a carico della

Massa fallimentare.

4.

Intimazione:

– avv.

RA 1, __________;

– lic.

iur. __________, liquidatore di P__________, __________;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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