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Decisione

14.2010.90

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 31 maggio /1° luglio 2010 __________

di __________AO 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 17'495.20 oltre interessi

al 5% dal 29 aprile 2010, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di

debito 29.03.2010”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________

B. La

procedente fonda la propria pretesa sulla fattura del 29 marzo 2010 (doc. C) e

sul bollettino di consegna del 26 marzo 2010 (doc. D). AO 1 produce pure la

ricevuta di pagamento dell’acconto di fr. 15'000.-- del 1° febbraio 2010 (doc.

F).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza eccependo che il pagamento

del saldo di fr. 15'000.-- era subordinato alla consegna di tutta la merce

comandata, cosa che in concreto mai sarebbe avvenuta.

D. Con sentenza 1° ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________, dopo aver rilevato che la procedente ha chiesto il rigetto

limitatamente a fr. 15'200.--, ha accolto l’istanza

rigettando in via provvisoria l’opposizione al PE, perché la documentazione

prodotta costituirebbe riconoscimento di debito. Il Pretore ha respinto

l’eccezione sollevata dalla convenuta in quanto nella fattura del 29 marzo 2010

la procedente avrebbe fatturato unicamente i pezzi di ricambio forniti.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 argomentando di aver

incaricato la AO 1 di procurarle i pezzi necessari alla riparazione di una

Ferrari __________ __________ perché la procedente le avrebbe comunicato di

essere in grado di fornirle tutto quanto necessario. Il 1° febbraio 2010

l’appellante consegnò alla procedente fr. 15'000.-- di acconto, con la pattuizione

che il saldo sarebbe stato pagato alla consegna dell’integralità della merce

comandata, cosa che mai avvenne. Per questo motivo quindi l’istanza dovrebbe

essere respinta.

F. Delle

osservazioni 27 ottobre 2010 di AO 1, chiedenti la reiezione del gravame si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

2.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare

da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come

per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

3.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30

giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50

ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,

n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

4.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3).

5.

Un bollettino

di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito

se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente

al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep

1959.

398 ss.; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3).

6.

Nel caso specifico risulta agli atti il bollettino

di consegna sottoscritto da AP 1 e corredato della relativa fattura (doc. C e

D). Il bollettino n. 233174 del 26 marzo 2010 reca il prezzo totale della merce

fornita di fr. 30'200.00. Esso è quindi atto a giustificare il rigetto

dell'opposizione relativamente a questo importo, a cui va dedotto l’acconto di

fr. 15'000.00 versato il 1° febbraio 2010. Infatti nella ricevuta di siffatto

importo (doc. F) la procedente non ha rinunciato a richiedere il pagamento del

prezzo corrispettivo al valore della merce che avrebbe effettivamente fornito

nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, parte della stessa non avesse potuto

essere consegnata. Nella ricevuta doc. F, indicando che il versamento della

rimanenza dell’importo complessivo di fr. 35'000.-- sarebbe dovuto avvenire

alla consegna di tutta la merce comandata, AO 1 si è limitata infatti a precisare

di non richiedere ulteriori versamenti prima della consegna di quanto le è

stato comandato. E in ogni

modo, la firma in calce al doc. D (v. anche doc. 1) da parte del rappresentante

della convenuta, equivale al riconoscimento delle prestazioni ivi indicate per

complessivi fr. 30'200.- , prestazioni, a loro volta, riprese nella fattura del

29.

marzo 2010 (doc. C). Ne fa stato, del resto, anche lo stesso doc. 1 prodotto

dall’escussa, nel quale essa ha spuntato con un “OK” le prestazioni fornite

dalla procedente e poi da essa medesima esplicitamente riconosciute, come

visto, in calce al doc. D, tanto da sfociare poi nella fatturazione di cui al

citato doc. C. Con il che, per finire, le riserve e le condizioni che, secondo

l’appellante, sarebbero ravvisabili nella ricevuta 1° febbraio 2010 (doc. F),

risultano superate dagli eventi successivi, segnatamente dalla sottoscrizione,

senza riserve, da parte del rappresentante della debitrice, del bollettino di

consegna di cui ai doc. D e 1 per la somma complessiva di fr. 30'200.-. Ogni

ulteriore disamina delle eccezioni dell’appellante si rivela perciò superflua.

7.

Da

quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di

giustizia e indennità per entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Con

l’istanza la procedente ha chiesto il rigetto

dell’opposizione per fr. 15'200.-- oltre interessi al 5% dal 29.04.2010. Dopo aver rilevato questa circostanza nei considerandi della

sentenza, il pretore ha però omesso di considerarla, verosimilmente per una

svista, nel dispositivo. Ritenuto che, per ovvi motivi, anche nella procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto

richiesto dalla parte istante (cfr. mutatis mutandis art. 340 cpv. 1 lett. a,

341.

cpv. 1 CPC e art. 25 LALEF), la sentenza va dunque corretta d’ufficio, per

quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel senso che l’opposi- zione deve essere

rigettata per l’importo richiesto dalla creditrice.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

I. L'appello

è respinto.

II. Il

Dispositivo

dispositivo 1 della sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore del Distretto di __________

è rettificato d’ufficio nel seguente modo:

"1. L’istanza è

accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio

esecuzione di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 15'200.-- oltre

interessi al 5% dal 29 aprile 2010.

III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, da

anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 300.-

di indennità.

IV. Intimazione

a:

-

__________;

-

__________. PA 2, __________..

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15’200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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