14.2010.90
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8 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2010.90
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, CEF
Titolo:
Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario.
Nel caso specifico risulta agli atti il bollettino di consegna sottoscritto e corredato dell
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.90
Lugano
8 novembre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 giugno 2010 da
AO 1
(patrocinata dall’ PA 1)
Contro
AP 1
(patrocinata dall’ PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 31 maggio/1° luglio 2010 __________ di __________
per l’importo di fr. 15'200.00 oltre interessi al 5% dal 29.04.2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 1° ottobre 2010 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello dalla convenuta che con atto 13 ottobre 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 27 ottobre 2010 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 31 maggio /1° luglio 2010 __________
di __________AO 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 17'495.20 oltre interessi
al 5% dal 29 aprile 2010, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di
debito 29.03.2010”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________
B. La
procedente fonda la propria pretesa sulla fattura del 29 marzo 2010 (doc. C) e
sul bollettino di consegna del 26 marzo 2010 (doc. D). AO 1 produce pure la
ricevuta di pagamento dell’acconto di fr. 15'000.-- del 1° febbraio 2010 (doc.
F).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza eccependo che il pagamento
del saldo di fr. 15'000.-- era subordinato alla consegna di tutta la merce
comandata, cosa che in concreto mai sarebbe avvenuta.
D. Con sentenza 1° ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________, dopo aver rilevato che la procedente ha chiesto il rigetto
limitatamente a fr. 15'200.--, ha accolto l’istanza
rigettando in via provvisoria l’opposizione al PE, perché la documentazione
prodotta costituirebbe riconoscimento di debito. Il Pretore ha respinto
l’eccezione sollevata dalla convenuta in quanto nella fattura del 29 marzo 2010
la procedente avrebbe fatturato unicamente i pezzi di ricambio forniti.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 argomentando di aver
incaricato la AO 1 di procurarle i pezzi necessari alla riparazione di una
Ferrari __________ __________ perché la procedente le avrebbe comunicato di
essere in grado di fornirle tutto quanto necessario. Il 1° febbraio 2010
l’appellante consegnò alla procedente fr. 15'000.-- di acconto, con la pattuizione
che il saldo sarebbe stato pagato alla consegna dell’integralità della merce
comandata, cosa che mai avvenne. Per questo motivo quindi l’istanza dovrebbe
essere respinta.
F. Delle
osservazioni 27 ottobre 2010 di AO 1, chiedenti la reiezione del gravame si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare
da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come
per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
3.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30
giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50
ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,
n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In
linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui
al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
4.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3).
5.
Un bollettino
di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito
se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente
al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep
1959.
398 ss.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3).
6.
Nel caso specifico risulta agli atti il bollettino
di consegna sottoscritto da AP 1 e corredato della relativa fattura (doc. C e
D). Il bollettino n. 233174 del 26 marzo 2010 reca il prezzo totale della merce
fornita di fr. 30'200.00. Esso è quindi atto a giustificare il rigetto
dell'opposizione relativamente a questo importo, a cui va dedotto l’acconto di
fr. 15'000.00 versato il 1° febbraio 2010. Infatti nella ricevuta di siffatto
importo (doc. F) la procedente non ha rinunciato a richiedere il pagamento del
prezzo corrispettivo al valore della merce che avrebbe effettivamente fornito
nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, parte della stessa non avesse potuto
essere consegnata. Nella ricevuta doc. F, indicando che il versamento della
rimanenza dell’importo complessivo di fr. 35'000.-- sarebbe dovuto avvenire
alla consegna di tutta la merce comandata, AO 1 si è limitata infatti a precisare
di non richiedere ulteriori versamenti prima della consegna di quanto le è
stato comandato. E in ogni
modo, la firma in calce al doc. D (v. anche doc. 1) da parte del rappresentante
della convenuta, equivale al riconoscimento delle prestazioni ivi indicate per
complessivi fr. 30'200.- , prestazioni, a loro volta, riprese nella fattura del
29.
marzo 2010 (doc. C). Ne fa stato, del resto, anche lo stesso doc. 1 prodotto
dall’escussa, nel quale essa ha spuntato con un “OK” le prestazioni fornite
dalla procedente e poi da essa medesima esplicitamente riconosciute, come
visto, in calce al doc. D, tanto da sfociare poi nella fatturazione di cui al
citato doc. C. Con il che, per finire, le riserve e le condizioni che, secondo
l’appellante, sarebbero ravvisabili nella ricevuta 1° febbraio 2010 (doc. F),
risultano superate dagli eventi successivi, segnatamente dalla sottoscrizione,
senza riserve, da parte del rappresentante della debitrice, del bollettino di
consegna di cui ai doc. D e 1 per la somma complessiva di fr. 30'200.-. Ogni
ulteriore disamina delle eccezioni dell’appellante si rivela perciò superflua.
7.
Da
quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di
giustizia e indennità per entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Con
l’istanza la procedente ha chiesto il rigetto
dell’opposizione per fr. 15'200.-- oltre interessi al 5% dal 29.04.2010. Dopo aver rilevato questa circostanza nei considerandi della
sentenza, il pretore ha però omesso di considerarla, verosimilmente per una
svista, nel dispositivo. Ritenuto che, per ovvi motivi, anche nella procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto
richiesto dalla parte istante (cfr. mutatis mutandis art. 340 cpv. 1 lett. a,
341.
cpv. 1 CPC e art. 25 LALEF), la sentenza va dunque corretta d’ufficio, per
quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel senso che l’opposi- zione deve essere
rigettata per l’importo richiesto dalla creditrice.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
è respinto.
II. Il
Dispositivo
dispositivo 1 della sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore del Distretto di __________
è rettificato d’ufficio nel seguente modo:
"1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio
esecuzione di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 15'200.-- oltre
interessi al 5% dal 29 aprile 2010.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, da
anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 300.-
di indennità.
IV. Intimazione
a:
-
__________;
-
__________. PA 2, __________..
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15’200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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