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Decisione

14.2010.91

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Cessione del credito. Eccezione di prescrizione respinta

3 dicembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 19/23.11.2009 dell’Ufficio

di esecuzione di __________, AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per

l’incasso di fr. 40'000.- oltre interessi e spese, indicando come titolo di

credito: “Riconoscimento di debito del 27.8.2007”. Interposta tempestiva

opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio con istanza 7 gennaio 2010.

B. Nella propria domanda AO 1 ha anzitutto ricordato che la AP 1 ha come scopo “la progettazione, la consulenza, la direzione lavori e la

realizzazione di progetti sia nel campo edile sia in quello dell’arredamento di

interni” (doc. B) e che tale società fa capo a X__________ S__________, socio

gerente con firma individuale (doc. A), il quale opera in campi diversi, in

proprio e tramite le sue società, tra le quali B__________ A__________ SA, __________,

poi messa in liquidazione (doc. C). Il 29 aprile 2004, ha proseguito l’istante, la società A__________ AG con sede a __________, rappresentata dal suo

amministratore Dr. P__________ J__________, ha incaricato X__________ S__________,

tramite B__________ A__________ SA, dell’esecu- zione dei lavori di rinnovo e

ampliamento di un edificio che ospitava un ristorante, il “F__________”, a __________

(TG). Al riguardo le parti, sempre secondo la procedente, avevano concordato un

corrispettivo complessivo di fr. 1’049'383.-, ritenuto che dopo i lavori

l’edificio avrebbe ospitato un nuovo ristorante, il “L__________” (doc. D).

Sempre stando all’istante, il 29 agosto 2006, a lavori terminati, X__________ S__________ ha trasmesso alla A__________ AG un conteggio finale, con gli importi

pagati dal Dr. P__________ J__________, in cui ha dato atto che nulla era più

dovuto (doc. E). Sennonché, ha puntualizzato l’istante, il 14 luglio 2007 era

emerso che in realtà il conteggio finale non considerava l’ultimo versamento di

fr. 40'000.- effettuato il 16 settembre 2005 dal Dr. P__________ J__________.

Da qui la richiesta di quest’ultimo volta alla restituzione di tale somma,

pagata in eccesso per i lavori, entro e non oltre il 31 luglio 2007 (doc. F).

Proseguendo

il suo esposto AO 1 ha dipoi rilevato che, per il tramite della AP 1, X__________

S__________ ha riconosciuto il debito di fr. 40’000.- verso A__________ AG:

nello scritto 27 agosto 2007 trasmesso via fax al Dr. P__________ J__________,

egli si era infatti impegnato a restituire l’importo entro il 1. settembre 2008 (doc. G). Dando seguito al proprio impegno, il 3 settembre 2007 la AP 1 ha quindi eseguito un pagamento parziale di fr. 5'000.- su un conto del Dr.

P__________ J__________ presso la banca R__________, __________ (doc. I). Le

successive richieste di pagamento rivolte dal Dr. J__________ alla AP 1, ha fatto presente l’istante, non hanno però sortito effetto alcuno; non solo, lo stesso Dr. J__________

ha altresì segnalato alcuni difetti presenti nell’immobile (doc. L1- L4). Sta

di fatto che, ha spiegato l’istante, a distanza di mesi X__________ S__________

ha iniziato in modo pretestuoso e del tutto infondato a sostenere non solo di

non essere più debitore, ma di essere lui creditore nei confronti di A__________

AG (doc. M).

AO 1 ha infine fatto presente che il 9 febbraio 2009, tramite il Dr. P__________ J__________, A__________

AG le ha ceduto il suo credito verso la convenuta AP 1, ciò che l’ha poi spinta

a promuovere un’esecuzione nei confronti della debitrice, sfociata nella

presente istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 35'000.- oltre

accessori, fondata per finire sul fax prodotto quale doc. G, costituente

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, pertanto, valido titolo di

rigetto, ritenuto che la firma apposta su tale documento corrisponde a quella

che lo stesso X__________ S__________ ha posto sul precetto esecutivo, al

quale egli aveva interposto opposizione (doc. Q).

C. All’udienza di discussione del 25 maggio 2010 la procedente si è confermata nella propria istanza, mentre che la parte convenuta vi si è

opposta, sostenendo: che il doc. G non sarebbe autentico; che se ciò fosse, lo

stesso non costituirebbe comunque riconoscimento di debito nei confronti della

convenuta; che lo stesso documento sarebbe del resto indirizzato a P__________

J__________, subordinatamente alla A__________ AG e non all’istante; che

pertanto non sussisterebbe identità tra titolo di rigetto, precetto esecutivo e

istanza; che l’istante non sarebbe neppure legittimata a procedere, tale

qualità spettando caso mai a P__________ J__________; che il edoc. L1 prodotto

dalla parte istante ed indirizzato alla B__________ __________ SA confermerebbe

che sarebbe quest’ultima debitrice dell’importo reclamato; che B__________ __________

SA sarebbe stata sciolta il 25 novembre 2006, mentre la AP 1 (qui convenuta) sarebbe stata costituita il 1. dicembre 2006, senza peraltro riprenderne l’attività; che la pretesa avanzata dalla procedente sarebbe peraltro prescritta già al

momento della sottoscrizione del presunto riconoscimento di debito in base alle

norme sull’arricchimento indebito; che controparte avrebbe proceduto per la

stessa causa anche contro X__________ S__________ personalmente; che nessuna

pretesa sarebbe stata ceduta da P__________ J__________ all’istante in base al

doc. O; che quand’anche il fax doc. G fosse autentico, ciò che è

contestato, lo stesso non potrebbe però costituire titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, per cui l’istante dovrebbe fare capo alla

procedura ordinaria; che, se del caso, AP 1 avrebbe scritto in rappresentanza

di B__________ __________ SA, unica debitrice della pretesa.

In

replica la procedente ha sostenuto che l’istanza è rivolta alla qui convenuta,

la quale avrebbe espressamente riconosciuto il debito nei confronti di A__________

AG, debito da questa successivamente ceduto alla qui istante. Quanto alla

contestazione sulla autenticità del doc. G, parte istante ha obiettato che essa

non solo viene sollevata per la prima volta all’udienza di discussione, ma che

la stessa si rivela comunque infondata e pretestuosa e nemmeno resa verosimile.

L’autenticità della firma, ha puntualizzato l’istante, è desumibile dai

documenti prodotti in causa. Del resto, ha ricordato la procedente, la

convenuta non avrebbe di certo operato il primo versamento di fr. 5’000.- se

non si fosse considerata effettiva debitrice.

In

duplica parte convenuta si è sostanzialmente confermata nelle proprie

eccezioni.

D. Con sentenza del 30 settembre 2010 il Pretore del Distretto __________,

__________, ha accolto l’istanza ritenendo che il fax del 27 agosto 2007

(doc. G), con il quale la convenuta aveva manifestato nei confronti della A__________

AG, nella persona del Dr. P__________ J__________, il suo accordo alla

restituzione della somma di fr. 40'000.-, impegnandosi a versare un primo

importo di fr. 5'000.- entro il 1. settembre 2007 e il resto al più tardi entro

il 1. settembre 2008, costituisce - in relazione con la cessione 9 febbraio

2009 del relativo credito di fr. 35'000.- (oltre fr. 5'443.- per interessi) da

A__________ AG a AO 1 (doc. O) - valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sentenza, pag. 3). Vagliando dipoi le eccezioni

sollevate dall’escussa all’udienza di discussione, il primo giudice le ha

ritenute destituite di qualsiasi fondamento. Ha anzitutto definito strumentale

e pretestuosa la contestazione sull’autenticità del doc. G, rilevando come la

stessa sia stata sollevata per la prima volta soltanto all’udienza e, quindi,

mai precedentemente e, in particolare, nemmeno nello scritto di contestazione e

di rivendi- cazione di una contropretesa di fr. 150'000.- inviata da X__________

S__________ a A__________ AG in data 31 ottobre 2008. Anzi, ha puntualizzato il

giudice (sentenza, pag. 3-4), dal tenore di tale scritto si evince chiaramente

come lo stesso “sia stato inviato onde giustificare di non più essere debitore

di alcunché ma, in realtà, di vantare una pretesa nei confronti della stessa A__________

di fr. 150’000.-:” (doc. M pag. 2 in fondo). La legittimazione passiva della

convenuta, ha proseguito il Pretore, è senza’altro data dallo stesso doc. G nel

quale la persona in causa, su carta intestata, si dichiara espressamente disposta

a rimborsare a A__________ AG la somma di fr. 40'000.- secondo le modalità

esposte. Indubbio è che il riconoscimento di debito è rivolto a A__________ AG

e che il dott. P__________ J__________ viene indicato nello scritto quale

organo o responsabile di tale società (sentenza, pag. 4). In nessun caso, ha

fatto presente il giudice, si può ritenere che il riconoscimento di debito sia

diretto a lui personalmente; con il che A__________ AG ha ceduto validamente la

sua pretesa nei confronti della convenuta alla qui istante mediante atto del 9

febbraio 2009 (doc. O), per cui risulta data la legittimazione attiva della

procedente (sentenza, pag. 4). Del resto, ha ricordato il primo giudice,

l’avvenuto primo versamento di fr. 5'000.- da parte della convenuta in data 3

settembre 2007 (“Gutschrift AP 1”; doc. I), conferma l’esistenza e il

riconoscimento del credito così come specificato nel doc. G. Che il versamento

sia avvenuto sul conto privato del dott. J__________, sempre secondo il

Pretore, nulla cambia, tale modalità di versamento concernendo i rapporti

interni tra il dott. J__________ e la A__________ AG e non costituendo un

indizio in favore della tesi, secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe

avvenuto in favore di quella persona fisica, come preteso dalla convenuta

(sentenza, pag. 4). Quanto all’eccezione di prescrizione, ha infine rilevato il

Pretore, anche essa è infondata: quand’anche la prescrizione di un anno fosse

applicabile alla fattispecie, circo- stanza peraltro contestata dalla parte

istante, la stessa non sarebbe comunque subentrata nella fattispecie, dal

momento che la liquidazione finale data del 29 agosto 2008 (recte: 2006; doc.

E) e la richiesta di rimborso di fr. 40'000.- è avvenuta il 14 luglio 2007

(doc. F), ossia quando il termine di un anno non risultava peraltro ancora

scaduto.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la parte

convenuta con atto di appello del 14 ottobre 2010, eccependo preliminarmente

l’autenticità del fax di cui al doc. G, prodotto in semplice fotocopia e

mai stilato dalla qui appellante, per lo meno per quanto attiene al contenuto.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, assevera l’appellante,

qualora sia contestato il contenuto di un fax, come nel caso in esame,

nella misura in cui non risulta validamente firmato in originale esso non

costituisce valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 112

II 326 consid. 3). L’istanza andava perciò respinta già per questo motivo. In

ogni modo, obietta l’appellante, è indubbio che il fax in rassegna sia

stato indirizzato a tale P__________ J__________; rimane perciò del tutto

ininfluente il fatto che questi sarebbe stato contattato telematicamente presso

la sede della A__________ AG, non fosse altro perché rientra nelle possibilità

di chiunque ricevere corrispondenza privata sul posto di lavoro. E’ altresì

indubbio, prosegue l’appellante, che J__________ non ha ceduto alcunché alla AO

1. Quanto al pagamento di fr. 5'000.- (doc. I), esso è stato effettuato il 3

settembre 2007 sul conto privato del Dr. J__________, il quale non si

identifica affatto con la persona giuridica A__________ AG. Semmai è lo stesso

Dr. J__________ legittimato a procedere. Che controparte agisca in malefede,

rileva dipoi l’escussa, risulta soprattutto dallo scritto doc. L1, con cui la A__________

AG scrive alla B__________ __________ SA in merito a un presunto rimborso. Lo

scritto porta la data del 13 novembre 2007, ergo, risale a molti mesi

dopo dal contestato fax dell’agosto 2007 a P__________ J__________ (doc. G) e dal versamento di fr. 5'000.-. sul conto dello stesso J__________

(doc. I). Insomma, osserva la convenuta, viene da chiedersi perché mai, dopo

l’intervenuto fantomatico riconoscimento di debito doc. G, il presunto

creditore abbia chiesto il rimborso alla B__________ __________ SA. Risposta al

quesito: rivolgendosi direttamente alla B__________ __________ SA A__________

AG non considerava affatto sua debitrice la AP 1. Il doc. G non può

considerarsi perciò alla stregua di una assunzione di debito ex art. 175 CO.

Contestato che la A__________ AG abbia versato di più di quanto dovuto alla B__________

__________ SA, resta comunque pacifico che quest’ultima non si identifica

affatto con la convenuta AP 1, così come è innegabile che la stessa non ha né ripreso

l’attività della prima (doc. B e C), né ha assunto debito di sorta di altre

società. AP 1 non ha del resto mai ricevuto nulla di più di quanto effettivamente

dovuto, né dal Dr. J__________, né tantomeno dalla A__________ AG, per cui

nulla deve restituire. E’ pertanto evidente che non sussiste alcuna identità

fra creditore, debitore e il credito indicato nel precetto. Creditore della AP

1 sarebbe semmai P__________ J__________, il quale dal canto suo non ha mai

ceduto pretese alla qui istante. Il credito andrebbe semmai ricondotto nella

sfera degli affari intercorsi in illo tempore tra B__________ __________

SA e la A__________ AG. In ogni modo, conclude l’appellante, bisogna

considerare che ai sensi dell’art. 67 CO l’azione di indebito arricchimento si

prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ebbe

conoscenza del suo diritto di ripetizione. In casu, sulla scorta della

documentazione agli atti, pare chiaro che la prescrizione, al momento del

riconoscimento di debito, era già ampiamente intervenuta in ossequio alla

prescrizione annuale prescritta per l’indebito arricchimento (art. 67 CO).

F. Con osservazioni del 18 novembre 2010 AO 1 propone la reiezione

dell’appello.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconosci- mento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea

di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità

del caso di specie.

Il

giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il

credito di cui di documenti prodotti (cometta,

op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF,

sentenza del 19 giugno 2016, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvio).

2.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante con argomenti al

limite del pretesto, il doc. G costituisce senz’altro riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Con il fax inviato in data 27 agosto

2007.

alla A__________ AG, nella persona del dott. P__________ J__________, AP 1

(escussa), a firma del suo organo architetto X__________ S__________, si è

pienamente dichiarata d’accordo alla restituzione della somma di fr. 40'000.-

(indicato in ingresso dello stesso scritto, con riferimento alla “Abschlussrechung

Ristorante L__________ P__________ D__________”), tanto da impegnarsi a versare

un primo importo, al più tardi, entro il 1° settembre 2007 e la rimanenza, al

più tardi, entro il 1° settembre 2008 (“Wie gesagt, für die Rückzahlung bin ich

voll einverstanden, und diese wird ab 1.09.2007 mit dem ersten Betrag (Sfr.

5'000.-) begonnen, und bis am späteste dt. 1.09.2008 muss ganze Betrag

erledigt, bezahlt werden”), e tanto da manifestare perfino il desiderio di

liquidare la pendenza anche prima, ove ciò fosse possibile. Di fronte a questo

chiaro documento, non giova all’appellante reiterare nel contestarne la sua

autenticità. Per tacere del fatto che uno scenario del genere è stato avanzato

per la prima volta all’udienza di discussione e mai prima, e tanto meno – come

(giustamente) rilevato dal primo giudice, con considerazioni sorvolate

completamente nell’appello - nello scritto 31 ottobre 2008 (doc. M) inviato da

X__________ S__________ alla A__________ AG, mettere in discussione

l’autenticità del fax di cui al doc. G non è serio, ove si consideri

che, come giustamente sottolineato in sentenza (pag. 4), in data 3 settembre

2007.

la stessa convenuta ha persino dato seguito all’impegno di rimborsare la

somma di fr. 40’000.-, versando la prima rata di fr. 5'000.- (doc. I), a

dimostrazione che il riconoscimento di debito in rassegna non prestava il

fianco ad alcun interrogativo. Del resto, nemmeno di fronte agli scritti di cui

ai doc. L1—L4, l’appellante ha contestato l’autenticità del documento. Certo,

il fax 27 agosto 2007 (doc. G) è stato indirizzato anche al Dr. P__________

J__________. Da questa circostanza l’appellante non può però pretendere che

l’obbligazione assunta dalla convenuta fosse diretta solo a quel soggetto

personalmente, risultando invece perfettamente sostenibile, come ancora una

volta giustamente sottolineato dal Pretore, che destinataria della missiva

fosse in realtà la A__________ AG, espressamente indicata nel fax, e che

P__________ J__________ vi fosse citato (solo) nella sua qualità di organo

della società. Del resto, l’appellante non allega un solo motivo che faccia apparire

più verosimile un impegno da lei assunto nei confronti del Dr. P__________ J__________

piuttosto che nei confronti della A__________ AG di cui, come visto, J__________

era organo e responsabile. Per le stesse ragioni, pure il richiamo alla

circostanza che il versamento dell’acconto di fr. 5’000.- sia finito su un

conto intestato a P__________ J__________ non risulta decisivo, potendosi anche

in questo caso condividere l’opinione del Pretore, secondo cui quanto al

riguardo avvenuto concerne i rapporti interni tra società e il suo organo,

senza influire sulla legittimazione passiva della convenuta. Legittimazione

passiva data, lo si ripete, dal riconoscimento di debito rilasciato in termini

chiari nei confronti della A__________ AG, rappresentata dal Dr. P__________ J__________;

società che con atto di cessione del 9 febbraio 2009 ha ceduto la propria pretesa, peraltro grazie alla firma dello stesso Dr. J__________, alla qui

istante AO 1G (doc. O), la quale è divenuta così titolare della pretesa posta in

esecuzione, ciò che le ha conferito il diritto di procedere in via esecutiva e

con la presente istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti

del debitor cessus, ossia della convenuta. Ne discende che anche al

riguardo la sentenza impugnata resiste alla critica, non potendo nemmeno

trovare tutela le ulteriori eccezioni sollevate dall’appellante al fine di

invalidare il titolo di rigetto sul quale l’istante ha fondato la propria

domanda (doc. G). Gli argomenti esposti, segnatamente quelli riferiti alla

valenza del doc. L1 (scritto 13.11.2007 A__________ /X__________ S__________ /B__________

__________ SA) si fondano, a ben vedere, su mere congetture.

3.

L’appellante ripropone l’eccezione di prescrizione della pretesa

posta in esecuzione. Sennonché, per tacere del fatto che essa non indica quali

atti figuranti nel fascicolo processuale consentirebbero di constatare che al

momento del riconoscimento di debito il credito fosse già ampiamente prescritto

e che essa nemmeno si confronta con le motivazioni con le quali il primo

giudice ha ritenuto invece che non fosse subentrata alcuna prescrizione, la

questione – per lo meno in questa sede - risulta con ogni evidenza superata

dall’incondi- zionato riconoscimento di debito di cui al doc. G (art. 137 cpv.

2.

CO) e, dal successivo pagamento della prima rata di fr. 5'000.- di cui al

doc. I.

4.

Ciò posto, ne discende pertanto che l’appello, proposto invero con

leggerezza, deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato, per non

dire temerario. Tassa di giustizia e indennità relative al presente giudizio

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

I. L’appello

è respinto.

II. la

tassa di giustizia di fr. 340.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.- di indennità.

III. Intimazione

a:

- avv. PA

2, __________,

- avv. PA

1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

35'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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