14.2010.92
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22 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2010.92
Data decisione, Autorità:
22.10.2010, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Apertura del fallimento dell'escusso. Reiezione dell'istanza di rigetto. Sospensione della procedura non necessaria in quanto l'istanza è diventata priva di oggetto con l'estinzione dell'esecuzione. Indennità rimane a carico dell'escutente
SOSPENSIONI DELLA CAUSA CIVILE
art. 21 LALEF
art. 82 LEF
art. 207 cpv. 1 LEF
art. 49 OTLEF
Incarto n.
14.2010.92
Lugano
22 ottobre
2010
/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da
istanza 10 maggio 2010 di
AP
1, __________ (patrocinato
dall’__________)
contro
AO
1, __________
tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato in data 8 maggio 2009 per
il pagamento di fr. 29'144.90 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza dell’11 ottobre 2010 (EF.2010.1922), ha così deciso.
“1. L’istanza
è respinta.
2. La tassa di giustizia in Fr. 250.- , da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla parte istante, che
con atto di appello del 14 ottobre 2010 chiede l’annullamento della sentenza
impugnata e il rimborso dell’anticipo di fr. 250.-quale tassa di giustizia di
prima sede;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ AP
1, __________, ha escusso AO 1, __________ per l’incasso di fr. 29'144.90 oltre
interessi e spese;
che
interposta tempestiva opposizione al precetto esecutivo da parte della
debitrice, con istanza del 10 maggio 2010 la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio, che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto con sentenza dell’11 ottobre 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.- a carico
dell’istante;
che
contro tale sentenza è insorta __________ con atto di appello del 14 ottobre
2010 (redatto in lingua francese), chiedendone l’annullamento, come pure la
rifusione della tassa di giustizia di fr. 250.- da essa anticipata, sostenendo
che in data 28 maggio 2010 la convenuta AO 1 è stata dichiarata fallita, ciò
che avrebbe dovuto comportare la sospensione della causa di rigetto provvisorio
dell’opposizione in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF;
che,
secondo l’insorgente, la sentenza impugnata va pertanto annullata, con
conseguente rifusione della somma di fr. 250.- che essa aveva anticipato a
titolo di tassa di giustizia;
che l’appello non è stato
intimato per osservazioni;
che
ci si deve anzitutto chiedere se l’appello, proposto in lingua francese, non
andrebbe dichiarato irricevibile in virtù dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, secondo
cui il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge
esclusivamente in lingua italiana, rispettivamente in virtù dell’art. 21 cpv. 2
LALEF, secondo cui i documenti allegati non redatti in una delle lingue
nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana,
viceversa si ritengono non prodotti, rispettivamente in virtù dell’art. 21 cpv.
3 LALEF, secondo cui resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza
nell’ossequio del prescritto linguistico;
che
questa Camera ha avuto infatti modo di rilevare che l’art. 21 LAEF,
segnatamente il capoverso 3 e il principio di celerità, non consentono la
fissazione di un termine supplementare per la produzione della traduzione e che
tale principio va applicato non solo ai documenti irritualmente prodotti
(circostanza pacifica), ma anche agli atti di causa, segnatamente - nel caso
allora giudicato- all’istanza di fallimento non redatta in lingua italiana, una
soluzione diversa ostando non solo alla ratio dell’art. 21 LALEF, ma anche la
principio della parità di trattamento (CEF, sentenza 9 marzo 2010, inc. n.
14.2009.8, consid. 1);
che
ci si potrebbe nondimeno chiedere se tale rigore non costituisce eccesso di
formalismo, nel caso in cui venga dichiarato tout court irricevibile un atto
ricorsuale, segnatamente un atto di appello (non più proponibile una volta
scaduto il termine per ricorrere), senza assegnare all’insorgente un termine
per presentare la traduzione in lingua italiana (cfr. sul problema, cocchi/trezzini, CPC/TI, Lugano 2000, n.
4 ad art. 117);
che
tali questioni possono rimanere indecise, l’appello, per le ragioni che
seguono, essendo già d’acchito votato all’insuccesso,
che,
infatti, nella misura in cui l’appellante fa carico al primo giudice di non
avere sospeso il procedimento a seguito della dichiarazione di fallimento 28
maggio 2010 (procedura di fallimento: sommaria; v. pubblicazione sul FUSC del
23 luglio 2010) nei confronti della convenuta pendente causa (art. 207 cpv. 1
LEF), l’appello si rivela privo di oggetto;
che,
infatti, secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il
fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di
fallimento nuove esecuzioni per crediti scaduti sorti prima delle dichiarazione
di fallimento, fermo restando che fanno eccezioni le esecuzioni per la
realizzazione di pegni appartenenti a terzi;
che
Fatti
i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale
disposto, diventano perciò caduchi;
che
a tale principio sono in particolare anche soggette le istanze di rigetto
dell’opposizione proposte contro il fallito, che diventano così prive di
oggetto (cfr. dallèves/foex/jeandin, Poursuite et faillite, CR-LP,
n. 7 e 8 ad art. 206), a differenza dell’azione di inesistenza di debito, che
rimane invece ancora operante, ancorché sospesa in virtù dell’art. 207 cpv. 1
LEF e liquidata secondo la procedura sommaria (DTF 118 III 40);
che
per quanto riguarda invece la richiesta di rifusione dell’anticipo di fr. 250.-
Considerandi
(tassa di giustizia di prima sede), l’appello va disatteso, siccome
l’appellante è rimasta, comunque sia, soccombente davanti al primo giudice,
soccombenza che lo stesso giudice avrebbe dovuto considerare come parametro
decisivo anche qualora avesse stabilito gli oneri processuali una volta
stralciata dai ruoli la causa in quanto divenuta priva di oggetto;
che
ne discende perciò la reiezione dell’appello nella misura in cui esso non è
divenuto privo di oggetto;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che
data la particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia eccezionalmente
ad ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui
l’atto di appello non è stato intimato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
I. Nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l’appello è respinto.
II. Non si preleva la
tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________;
-
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'144.90, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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