14.2010.94
Bolletta per la fornitura di elettricità. Attestazione di crescita in giudicato. Indicazione dei rimedi di diritto
13 dicembre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2010.94
Data decisione, Autorità:
13.12.2010, CEF
Titolo:
Bolletta per la fornitura di elettricità. Attestazione di crescita in giudicato. Indicazione dei rimedi di diritto
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 100 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 25 LALEF
art. 28 LALEF
art. 25 LEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2010.94
Lugano
13 dicembre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 agosto 2010 da
AO 1
(patrocinata dall’ PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall’ PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 2/3 agosto 2010 __________ di __________ per
l’importo di fr. 29'330.10 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 7 ottobre 2010 ha così deciso:
“1. L’istanza
6 agosto 2010 di AO 1 è accolta.
1.1. E’
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1, __________,
avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ notificato in data 03.08.2010.
2. Tassa di giustizia in fr. 500.00, comprensiva
delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1 che rifonderà
alla controparte fr. 600.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello dal convenuto che con atto 20 ottobre 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 12 novembre 2010 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/3 agosto 2010 dell’UEF di __________AO
1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 29'330.10 oltre interessi al 5% dal 19
luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Bolletta n. __________ del
30.01.2010”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura di __________.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla bolletta n. __________ del 30 gennaio
2010 riferita alla fornitura di elettricità per il periodo dal 01.07.2009 al
31.12.2009 (doc. B e F).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso non si è presentato.
D. Con sentenza 7 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione, perché la bolletta
30 gennaio 2010 emessa dalla AO 1 costituirebbe riconoscimento di debito
trattandosi di una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 28 LALEF,
emanata dall’autorità competente, munita dell’indicazione dei rimedi giuridici
e cresciuta in giudicato.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 sostenendo che la
bolletta 30 gennaio 2010 non sarebbe munita di una valida attestazione di crescita
in giudicato, perché la dichiarazione manoscritta a tergo dall’__________. __________,
direttore dell’AO 1, non emana dall’autorità di ricorso, ma da una società di
diritto privato la quale non può certo autodichiarare un fatto di portata
giuridica quale la crescita in giudicato di una propria bolletta. Inoltre l’attestazione
sarebbe firmata da una persona non in grado di impegnare AO 1, disponendo solo di
diritto di firma collettiva a due e non di diritto di firma individuale.
AP
1 argomenta che nella bolletta le vie di ricorso sarebbero indicate in modo
insufficiente, perché la stessa menziona esclusivamente la possibilità di
inoltrare un reclamo entro 15 giorni, senza tuttavia specificare in quale forma
e a quale autorità lo stesso debba essere presentato. Per questo motivo la
bolletta non potrebbe essere considerata valido titolo di rigetto. L’appellante
argomenta che avrebbe tempestivamente reclamato tramite __________ e che l’__________.
__________ avrebbe riconosciuto delle irregolarità nel rilevamento dei dati
alla base della fatturazione di cui alla bolletta n. __________.
F. Con
osservazioni 12 novembre 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo
che la dichiarazione di crescita in giudicato può essere rilasciata dalla medesima
autorità che ha emesso la decisione. A mente dell’osservante l’obiezione
secondo cui la certificazione di crescita in giudicato non sarebbe valida
perché firmata da una persona che dispone solo di diritto di firma collettiva a
due, sarebbe irricevibile, dovendo essere sollevata all’udienza di
contraddittorio e non per la prima volta in appello. Per la creditrice il
giudice del rigetto è vincolato alla certificazione di crescita in giudicato nella
misura in cui la sua inesattezza non emerga dagli atti. In ogni caso il dir. __________
era internamente autorizzato a certificare la crescita in giudicato delle
bollette emesse dall’azienda. Inoltre la crescita in giudicato della decisione
non necessiterebbe neppure di essere formalmente attestata, potendo emergere
dalle circostanze, ad esempio quando, come in concreto, è trascorso un lungo
tempo dall’emissione della decisione e il debitore non sostenga di aver
presentato un rimedio di diritto.
A
mente della procedente la bolletta è munita dell’indicazione dei rimedi di
diritto, atteso che essa indica la possibilità di inoltrare reclamo entro il
termine di 15 giorni. La mancata indicazione dell’autorità alla quale il
reclamo deve essere presentato non inficerebbe la validità dell’avvertenza sul
rimedio di diritto, perché essendo applicabile il diritto amministrativo, quand’anche
il reclamo fosse stato inoltrato alla AO 1, quest’ultima lo avrebbe trasmesso
d’ufficio all’autorità competente, così come previsto all’art. 4 LPamm. In ogni
caso questa censura, non riguardando un motivo di nullità, doveva essere
sollevata dinanzi al giudice di prima sede.
AO
1 contesta infine che l’escusso abbia inoltrato tempestivo reclamo contro la
bolletta del 30 gennaio 2010 e conferma di aver fatturato quando effettivamente
consumato dall’utente.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in
procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a LEF).
1.1
Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 LALEF)
devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il
principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di
celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce
d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in
base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in
mundo") e che possono essere assunte seduta stante
("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte (Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti
("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di
diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con
l'esigenza di celerità (cfr. Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 25; Piégai,
op. cit., p. 212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5
LALEF).
1.2
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre
le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non
fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di
appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1
lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25
LALEF; Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il
principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale
cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle
parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito
dalla legge (Cometta, op. cit.,
in Rep 1989 p. 331). Il documento prodotto per la prima
volta da AO 1 con le osservazioni deve quindi essere estromesso dall'incarto e
non può venire considerato al fine del giudizio. E
ancor meno vi può essere spazio per un esame delle eccezioni sollevate per la
prima volta in appello da AP 1, un’iniziativa del genere costituendo un atto
procedurale incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con
il principio di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit., in Rep 1989, p. 330).
1.3
Il giudice del rigetto accerta tuttavia d’ufficio, ed in ogni stadio
di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza
delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro
sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. F, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8
aprile 1974 in ric. D, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se
la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il
trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e
se la concessione del rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale
svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova
("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di
decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60
ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti
dalle parti (Gilliéron, op. cit.,
n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle
parti.
2.
2.1
Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)
e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione
di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
2.2
L’art.
80.
cpv. 2 n. 3 LEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,
le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale
disponga in tal senso.
2.3
Per l’art. 28 LALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate
alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.
3.
Nel caso di specie la procedente fonda la
sua pretesa sulla bolletta n. 309'620 del 30 gennaio 2010 per la fornitura di
energia elettrica relativamente al periodo 01.07.2009-31.12.2009 (doc. B).
Questa decisione – rimasta senza impugnazione – costituisce valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in favore dell’istante per
l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.
Questo
innanzitutto perché essa è correttamente munita della dichiarazione di crescita
in giudicato apposta dall’autorità giudicante, a cui compete, a differenza di
quanto ritiene l’appellante, dichiarare esecutive le proprie decisioni (Rep 1986 p. 294; Staehelin, op. cit.,
n. 137 ad art. 80; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 4 ad art. 80). La
dichiarazione di crescita in giudicato è infatti stata validamente sottoscritta dal direttore della procedente, atteso che trattantosi dell’attestazione
di una circostanza di fatto, ossia dell’assenza di impugnativa, e non di un
atto di rappresentanza della società procedente verso terzi, la dichiarazione non
necessitava essere firmata da persone che potessero validamente rappresentare
la società.
Il fatto poi che nella
decisione posta a fondamento della propria pretesa, la procedente abbia omesso
di indicare l’autorità di ricorso, non inficia la natura di titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione della bolletta 30 gennaio 2010.
L’art.
26.
cpv. 2 LPamm (applicabile in forza dell’art. 42 della Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e dell’art. 10 della Convenzione stipulata tra il Comune di __________ e l’AO 1,
doc. H) stabilisce che la decisione deve essere munita
dell’indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. Ciò significa che essa deve
menzionare il rimedio giuridico ammissibile, l’autorità alla quale lo stesso
deve essere rivolto e il termine per interporlo (Stücheli, op. cit., p. 215). Nella
fattispecie la procedente ha omesso di indicare nel doc. B l’autorità di
ricorso. Tale incompleta indicazione del mezzo di diritto non
ha però potuto procurare pregiudizio alcuno all’escusso, atteso che
nell’ipotesi esso non avesse presentato il reclamo all’autorità competente, ossia
al Dipartimento delle Istituzioni (art. 10 della Convenzione doc. H), ma direttamente
alla AO 1, quest’ultima conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPamm avrebbe trasmesso
d’ufficio gli atti all’autorità competente. Di conseguenza l’indicazione del
mezzo di impugnazione rilasciata dalla procedente è senz’altro sufficiente.
Infine va evidenziato che
l’argomentazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe tempestivamente
reclamato, argomentazione peraltro sollevata per la prima volta in sede d’appello
e quindi irricevibile, oltre che smentita da AO 1, non è neppure sopportata da
alcuna prova documentale, motivo per il quale ogni ulteriore approfondimento si
rivelerebbe inutile.
4.
L’appello è
dunque respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 LEF; 100, 321 cpv. 1 lett. b
CPC; 20 cpv. 2, 25, 28 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante , resta a suo carico con
l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 400.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
-
__________. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'330.10.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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