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Decisione

14.2010.94

Bolletta per la fornitura di elettricità. Attestazione di crescita in giudicato. Indicazione dei rimedi di diritto

13 dicembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/3 agosto 2010 dell’UEF di __________AO

1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 29'330.10 oltre interessi al 5% dal 19

luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Bolletta n. __________ del

30.01.2010”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla bolletta n. __________ del 30 gennaio

2010 riferita alla fornitura di elettricità per il periodo dal 01.07.2009 al

31.12.2009 (doc. B e F).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso non si è presentato.

D. Con sentenza 7 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione, perché la bolletta

30 gennaio 2010 emessa dalla AO 1 costituirebbe riconoscimento di debito

trattandosi di una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 28 LALEF,

emanata dall’autorità competente, munita dell’indicazione dei rimedi giuridici

e cresciuta in giudicato.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 sostenendo che la

bolletta 30 gennaio 2010 non sarebbe munita di una valida attestazione di crescita

in giudicato, perché la dichiarazione manoscritta a tergo dall’__________. __________,

direttore dell’AO 1, non emana dall’autorità di ricorso, ma da una società di

diritto privato la quale non può certo autodichiarare un fatto di portata

giuridica quale la crescita in giudicato di una propria bolletta. Inoltre l’attestazione

sarebbe firmata da una persona non in grado di impegnare AO 1, disponendo solo di

diritto di firma collettiva a due e non di diritto di firma individuale.

AP

1 argomenta che nella bolletta le vie di ricorso sarebbero indicate in modo

insufficiente, perché la stessa menziona esclusivamente la possibilità di

inoltrare un reclamo entro 15 giorni, senza tuttavia specificare in quale forma

e a quale autorità lo stesso debba essere presentato. Per questo motivo la

bolletta non potrebbe essere considerata valido titolo di rigetto. L’appellante

argomenta che avrebbe tempestivamente reclamato tramite __________ e che l’__________.

__________ avrebbe riconosciuto delle irregolarità nel rilevamento dei dati

alla base della fatturazione di cui alla bolletta n. __________.

F. Con

osservazioni 12 novembre 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo

che la dichiarazione di crescita in giudicato può essere rilasciata dalla medesima

autorità che ha emesso la decisione. A mente dell’osservante l’obiezione

secondo cui la certificazione di crescita in giudicato non sarebbe valida

perché firmata da una persona che dispone solo di diritto di firma collettiva a

due, sarebbe irricevibile, dovendo essere sollevata all’udienza di

contraddittorio e non per la prima volta in appello. Per la creditrice il

giudice del rigetto è vincolato alla certificazione di crescita in giudicato nella

misura in cui la sua inesattezza non emerga dagli atti. In ogni caso il dir. __________

era internamente autorizzato a certificare la crescita in giudicato delle

bollette emesse dall’azienda. Inoltre la crescita in giudicato della decisione

non necessiterebbe neppure di essere formalmente attestata, potendo emergere

dalle circostanze, ad esempio quando, come in concreto, è trascorso un lungo

tempo dall’emissione della decisione e il debitore non sostenga di aver

presentato un rimedio di diritto.

A

mente della procedente la bolletta è munita dell’indicazione dei rimedi di

diritto, atteso che essa indica la possibilità di inoltrare reclamo entro il

termine di 15 giorni. La mancata indicazione dell’autorità alla quale il

reclamo deve essere presentato non inficerebbe la validità dell’avvertenza sul

rimedio di diritto, perché essendo applicabile il diritto amministrativo, quand’anche

il reclamo fosse stato inoltrato alla AO 1, quest’ultima lo avrebbe trasmesso

d’ufficio all’autorità competente, così come previsto all’art. 4 LPamm. In ogni

caso questa censura, non riguardando un motivo di nullità, doveva essere

sollevata dinanzi al giudice di prima sede.

AO

1 contesta infine che l’escusso abbia inoltrato tempestivo reclamo contro la

bolletta del 30 gennaio 2010 e conferma di aver fatturato quando effettivamente

consumato dall’utente.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in

procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a LEF).

1.1

Le norme

cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 LALEF)

devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il

principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di

celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce

d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in

base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in

mundo") e che possono essere assunte seduta stante

("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte (Vogel,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti

("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di

diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con

l'esigenza di celerità (cfr. Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 25; Piégai,

op. cit., p. 212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5

LALEF).

1.2

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre

le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto

pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non

fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di

appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1

lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25

LALEF; Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il

principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale

cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle

parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito

dalla legge (Cometta, op. cit.,

in Rep 1989 p. 331). Il documento prodotto per la prima

volta da AO 1 con le osservazioni deve quindi essere estromesso dall'incarto e

non può venire considerato al fine del giudizio. E

ancor meno vi può essere spazio per un esame delle eccezioni sollevate per la

prima volta in appello da AP 1, un’iniziativa del genere costituendo un atto

procedurale incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con

il principio di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit., in Rep 1989, p. 330).

1.3

Il giudice del rigetto accerta tuttavia d’ufficio, ed in ogni stadio

di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza

delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. F, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8

aprile 1974 in ric. D, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se

la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il

trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e

se la concessione del rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale

svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova

("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di

decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60

ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti

dalle parti (Gilliéron, op. cit.,

n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle

parti.

2.

2.1

Per

l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una

sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

2.2

L’art.

80.

cpv. 2 n. 3 LEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,

le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale

disponga in tal senso.

2.3

Per l’art. 28 LALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate

alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

3.

Nel caso di specie la procedente fonda la

sua pretesa sulla bolletta n. 309'620 del 30 gennaio 2010 per la fornitura di

energia elettrica relativamente al periodo 01.07.2009-31.12.2009 (doc. B).

Questa decisione – rimasta senza impugnazione – costituisce valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in favore dell’istante per

l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.

Questo

innanzitutto perché essa è correttamente munita della dichiarazione di crescita

in giudicato apposta dall’autorità giudicante, a cui compete, a differenza di

quanto ritiene l’appellante, dichiarare esecutive le proprie decisioni (Rep 1986 p. 294; Staehelin, op. cit.,

n. 137 ad art. 80; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n. 4 ad art. 80). La

dichiarazione di crescita in giudicato è infatti stata validamente sottoscritta dal direttore della procedente, atteso che trattantosi dell’attestazione

di una circostanza di fatto, ossia dell’assenza di impugnativa, e non di un

atto di rappresentanza della società procedente verso terzi, la dichiarazione non

necessitava essere firmata da persone che potessero validamente rappresentare

la società.

Il fatto poi che nella

decisione posta a fondamento della propria pretesa, la procedente abbia omesso

di indicare l’autorità di ricorso, non inficia la natura di titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione della bolletta 30 gennaio 2010.

L’art.

26.

cpv. 2 LPamm (applicabile in forza dell’art. 42 della Legge sulla

municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e dell’art. 10 della Convenzione stipulata tra il Comune di __________ e l’AO 1,

doc. H) stabilisce che la decisione deve essere munita

dell’indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. Ciò significa che essa deve

menzionare il rimedio giuridico ammissibile, l’autorità alla quale lo stesso

deve essere rivolto e il termine per interporlo (Stücheli, op. cit., p. 215). Nella

fattispecie la procedente ha omesso di indicare nel doc. B l’autorità di

ricorso. Tale incompleta indicazione del mezzo di diritto non

ha però potuto procurare pregiudizio alcuno all’escusso, atteso che

nell’ipotesi esso non avesse presentato il reclamo all’autorità competente, ossia

al Dipartimento delle Istituzioni (art. 10 della Convenzione doc. H), ma direttamente

alla AO 1, quest’ultima conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPamm avrebbe trasmesso

d’ufficio gli atti all’autorità competente. Di conseguenza l’indicazione del

mezzo di impugnazione rilasciata dalla procedente è senz’altro sufficiente.

Infine va evidenziato che

l’argomentazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe tempestivamente

reclamato, argomentazione peraltro sollevata per la prima volta in sede d’appello

e quindi irricevibile, oltre che smentita da AO 1, non è neppure sopportata da

alcuna prova documentale, motivo per il quale ogni ulteriore approfondimento si

rivelerebbe inutile.

4.

L’appello è

dunque respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 LEF; 100, 321 cpv. 1 lett. b

CPC; 20 cpv. 2, 25, 28 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante , resta a suo carico con

l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 400.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

- __________. PA 1, __________;

-

__________. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'330.10.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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