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Decisione

14.2010.95

Esecuzione in realizzazione del pegno a convalida di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Rigetto provvisorio dell'opposizione, fondato su un contratto di locazione e sua una

23 novembre 2010Italiano11 min

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Fatti

14.2010.95

Data decisione, Autorità:

23.11.2010, CEF

Titolo:

Esecuzione in realizzazione del pegno a convalida di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Rigetto provvisorio dell'opposizione, fondato su un contratto di locazione e sua una convenzione transattiva conclusa in sede di conciliazione

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 82 LEF

Incarto n.

14.2010.95

Lugano

23 novembre

2010

FP/b/fp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

dipendente da istanza 10 agosto 2010 di

AO 1, __________

patrocinato

dall’avv. PA 2, __________

contro

AP 1, __________

patrocinata

dall’avv. PA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo in via di

realizzazione di pegno n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

notificato in data 4 agosto 2010, per il pagamento di fr. 49'950.- oltre

interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________

con sentenza 14 ottobre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:

“1. L’istanza è

parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 49'950.- oltre

interessi al 5% dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 fr.

19'950.-.

2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 380.-. da anticipare dalla parte istante, e le

spese esecutive di fr. 200.-, sono poste a carico della convenuta, che dovrà

rifondere all’istante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla

parte convenuta, che con atto di appello del 25 ottobre 2010 chiede la

reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili per entrambe le sedi;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con contratto del 15 dicembre 2005 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un capannone ubicato al mappale n. 792 RFD __________

comprensivo del piazzale circostante l’edificio in cemento armato, e più

precisamente la parte A, D, G, come dalla annessa piantina al contratto stesso

(doc. A, punto 1);

che

il contratto di locazione avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2006,

per poi inderogabilmente scadere al 30 giugno 2010, ritenuto che entro il 30

giugno 2010 le particelle, come al punto 1 del contratto, avrebbero dovuto

essere liberate e messe a diposizione del locatore nelle medesime condizioni

iniziali (doc. A, punti 2 e 3);

che

il canone di locazione veniva pattuito in fr. 80'000.- al netto delle spese

accessorie e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria da porre a

carico della locataria, e pagabili “una tantum” entro il 31 dicembre di ogni

Considerandi

anno (doc. A, punto 4);

che

il 10 maggio 2010 le parti hanno sottoscritto una conven- zione volta a porre

fine a tutte le vertenze a quel momento ancora in essere tra le stesse presso

la Pretura di __________ e presso l’Ufficio di conciliazione di __________,

concor- dando, tra l’altro, di porre fine alla locazione attualmente in essere

per il 31 dicembre 2010, e stabilendo nel contempo che il canone di locazione

per la durata del contratto dalla data 1. maggio 2010 sino al 31 dicembre 2010

è fissato in fr. 6'500.00 al mese, da versare anticipatamente all’inizio del

mese, mentre che il canone per i mesi precedenti al 1. maggio rimane fissato,

come in precedenza, a fr. 10'000.- al mese (doc. C, in particolare i punti C. 1

e 8);

che

con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________

del 3/4.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma di fr. 49'950.- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2010 e spese

esecutive per fr. 150.-, indicando come titolo di credito “1) Contratto di

locazione + convenzione di data 10 maggio 2010. Canone di locazione scaduto dal

1.02.2010

al 31 .07.2010 e 2) Spese verbale DR N. __________ del 02.07.2010.

Esecuzione a convalida dell’inventario No. __________ del 02.07.2010.

Designazione del pegno: Come a verbale di inventario No. __________ del

02.07.2010

che

interposta opposizione da parte della debitrice, il procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio con istanza del 10 agosto 2010, puntualizzando che la

controparte ha finora versato fr. 80’000.- sul dovuto, per cui rimane scoperta

la differenza di fr. 49'950.-, corrispondente ai canoni di locazione dei mesi

di febbraio 2010 (fr. 10'000.-), marzo 2010 (fr. 10'000.-) e aprile 2010 (fr.

10'000.-), per un totale di fr. 30'000.-, oltre che alle mensilità di maggio

2010.

(fr. 6'650.-), giugno 2010 (fr. 6'650.-) e luglio 2010 (fr. 6'650.-), per

ulteriori fr. 19'950.-.

che

all’udienza di discussione del 13 ottobre 2010 la parte istante si è confermata

nelle propria domanda sulla base della documentazione prodotta, segnatamente

dei citati doc. A e C, mentre che la parte convenuta vi si è opposta, asserendo

che la convenzione del 10 maggio 2010 (doc. C) non costituisce un

riconoscimento di debito, ma semplicemente un contratto e che, se così non

fosse, qualsiasi contratto non ottemperato legittimerebbe un’azione esecutiva;

che

in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi;

che

con sentenza del 14 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha accolto l’istanza per l’intero capitale e parzialmente per gli accessori,

segnatamente per gli interessi di mora, che ha fatto decorrere dal 15 marzo

2010.

su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 su fr. 19'550.- anziché su fr. 49'950.-

dal 1° febbraio 2010, come invece richiesto dal procedente;

che

il primo giudice - richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su

di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico, come pure

ricordato che tale disposizio-ne si applica anche nell’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito, sia per il

diritto di pegno, e rilevato poi che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il

contratto di locazione costituisce riconoscimento di debito per le pigioni

scadute non pagate e per gli interessi di mora - ha ritenuto che la

documentazione prodotta, segnatamente il contratto di locazione di cui al doc.

A nonché la convenzione di cui al doc. C, costituiscono riconoscimento di

debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82

LEF, per la somma di fr. 49'950.-, afferente alle pigioni scadute;

che

concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione per tale somma, oltre agli

interessi al 5 % decorrenti tuttavia dalla data media di scadenza dei

rispettivi importi, ovvero dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno

2010.

su fr. 19'500.-, il Pretore ha infine concluso che a garanzia della

pigione o del fitto annuale scaduto e di quello del semestre in corso, il

locatore beneficia per legge (art. 288 e 299c CO) di un diritto di pegno

manuale, ovvero di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano

negli spazi locati o affittati e che servono al loro uso o godi- mento, per

cui, alla luce della documentazione agli atti, segnatamente del verbale del

diritto di ritenzione di cui al doc. I, è lecito ammettere anche l’esistenza di

un diritto manuale a favore della parte istante;

che

contro tale sentenza si aggrava tempestivamente la convenuta, asserendo

anzitutto che il contratto di locazione prodotto dalla controparte (doc. A) è

di fatto superato dalla convenzione 10 maggio 2010 (doc. C) con la quale le

parti, oltre a regolare diversi rapporti in essere tra le stesse, sostituivano

anche il contratto di locazione disciplinando diversamente i canoni di

locazione fino al 31 dicembre 2010, onde per cui il contratto di locazione agli

atti non può essere considerato sussistente e di conseguenza non può

costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;

che

proseguendo il suo esposto, la convenuta assevera dipoi che la convenzione 10

maggio 2010 (doc. C) è un semplice contratto tra le parti e, come tale, non può

essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, giacché se così

non fosse, qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di

debito e costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;

che

Dispositivo

per questi motivi, secondo l’appellante, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione inoltrata dal locatore deve essere disattesa;

che

il gravame non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che

nella misura in cui ritiene che nella specifica fattispecie il contratto di

locazione di cui al doc. A non può costituire (il vero) titolo di rigetto

dell’opposizione, dato che tale pattuizione risulterebbe di fatto superata

dalla successiva convenzione di cui al doc. C, l’appellante sfonda porte

aperte, giacché è evidente che ai fini della sua decisione il primo giudice ha

di fatto considerato decisiva la seconda convenzione, ovvero quella del 10

maggio 2010, con la quale le parti hanno di comune accordo – recte: in via

transattiva – ridefinito gli accordi venuti in essere con il contratto di

locazione del 15 dicembre 2005 (doc. A), accordandosi, tra l’altro, per una

pigione mensile di fr. 6'650.– dal 1. maggio 2010 e per una pigione, sempre

mensile, di fr. 10'000.- per i mesi precedenti al 1. maggio 2010;

che

nella misura in cui lo stesso appellante ritiene invece che gli impegni presi

in occasione della seconda pattuizione (doc. C), per quanto riguarda il

versamento dei canoni di locazione antecedenti e successivi al 1. maggio 2010,

non costituiscono riconoscimento di debito poiché in fin dei conti la

convenzione del 10 maggio 2010 è un semplice contratto che, come tale, non può

essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, dato che se così

non fosse qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di

debito e, pertanto, titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il gravame

lascia allibiti;

che

a giusta ragione l’appellante non pretende infatti che il Pretore abbia

disatteso il diritto federale, asserendo che, in base a dottrina (e a

giurisprudenza), un contratto di locazione - ciò che è il caso non solo per il

doc. A, ma evidentemente, volendo seguire l’impostazione del ricorso, anche per

il doc. C, che ha ridefinito l’originario contratto di locazione – costituisce

riconoscimento di debito per le pigioni scadute non pagate e per gli interessi

di mora;

che

già questa considerazione basterebbe per respingere l’appello, dato che lo

stesso insorgente non invoca alcuna eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 82

cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione,

sempreché il debitore giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano

il riconoscimento di debito;

che

del resto, nel caso in esame ci si potrebbe addirittura chiedere se quanto

stipulato dalle parti con il noto accordo di cui al doc. C costituisce invero

una transazione giudiziale, e quindi un titolo di rigetto definitivo, alla luce

dei punti 1 e 2 di cui alla premessa B e, in particolare, del punto 10, nel

quale la convenuta si era impegnata a ritirare immediatamente tutte le istanze

inoltrate all’Ufficio di conciliazione di __________ e di cui ai citati incarti

N__________/, __________ e __________, e nel quale l’escutente si era sua volta

impegnato a ritirare le istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui

agli incarti EF.2010.__________ presso la Pretura di __________;

che

la questione, segnatamente il motivo che ha spinto il creditore a fondare

invece la propria domanda sull’art. 82 LEF anziché, se del caso, sull’art. 80

cpv. 2 n.1 LEF, non ha da essere vagliata oltre, ritenuto che le condizioni per

ottenere per lo meno il rigetto provvisorio dell’opposizione, sia rispetto al

credito, sia rispetto al pegno, così come richiesto dal procedente nella sua

istanza del 10 agosto 2010, risultano in ogni modo soddisfatte, dato che - lo

si ricordi - l’opponente non ha preteso inadempienze del locatore

nell’esecuzione della convenzione/transazione doc. C;

che

di conseguenza l’appello, proposto invero con leggerezza, va disatteso siccome

manifestamente infondato (per non dire temerario), in base alla procedura

semplificata di cui all’art. 313 bis CPC (applicabile in virtù del rinvio

dell’art. 24 LALEF);

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF),

mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’appello non è

stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 570.- già anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico.

3. Intimazione

a:

-

PA 1, __________;

-

PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 49'950.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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