14.2010.95
Esecuzione in realizzazione del pegno a convalida di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Rigetto provvisorio dell'opposizione, fondato su un contratto di locazione e sua una
23 novembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.95
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, CEF
Titolo:
Esecuzione in realizzazione del pegno a convalida di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Rigetto provvisorio dell'opposizione, fondato su un contratto di locazione e sua una convenzione transattiva conclusa in sede di conciliazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.95
Lugano
23 novembre
2010
FP/b/fp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 10 agosto 2010 di
AO 1, __________
patrocinato
dall’avv. PA 2, __________
contro
AP 1, __________
patrocinata
dall’avv. PA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo in via di
realizzazione di pegno n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
notificato in data 4 agosto 2010, per il pagamento di fr. 49'950.- oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 14 ottobre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 49'950.- oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 fr.
19'950.-.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 380.-. da anticipare dalla parte istante, e le
spese esecutive di fr. 200.-, sono poste a carico della convenuta, che dovrà
rifondere all’istante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla
parte convenuta, che con atto di appello del 25 ottobre 2010 chiede la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili per entrambe le sedi;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con contratto del 15 dicembre 2005 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un capannone ubicato al mappale n. 792 RFD __________
comprensivo del piazzale circostante l’edificio in cemento armato, e più
precisamente la parte A, D, G, come dalla annessa piantina al contratto stesso
(doc. A, punto 1);
che
il contratto di locazione avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2006,
per poi inderogabilmente scadere al 30 giugno 2010, ritenuto che entro il 30
giugno 2010 le particelle, come al punto 1 del contratto, avrebbero dovuto
essere liberate e messe a diposizione del locatore nelle medesime condizioni
iniziali (doc. A, punti 2 e 3);
che
il canone di locazione veniva pattuito in fr. 80'000.- al netto delle spese
accessorie e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria da porre a
carico della locataria, e pagabili “una tantum” entro il 31 dicembre di ogni
Considerandi
anno (doc. A, punto 4);
che
il 10 maggio 2010 le parti hanno sottoscritto una conven- zione volta a porre
fine a tutte le vertenze a quel momento ancora in essere tra le stesse presso
la Pretura di __________ e presso l’Ufficio di conciliazione di __________,
concor- dando, tra l’altro, di porre fine alla locazione attualmente in essere
per il 31 dicembre 2010, e stabilendo nel contempo che il canone di locazione
per la durata del contratto dalla data 1. maggio 2010 sino al 31 dicembre 2010
è fissato in fr. 6'500.00 al mese, da versare anticipatamente all’inizio del
mese, mentre che il canone per i mesi precedenti al 1. maggio rimane fissato,
come in precedenza, a fr. 10'000.- al mese (doc. C, in particolare i punti C. 1
e 8);
che
con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________
del 3/4.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma di fr. 49'950.- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2010 e spese
esecutive per fr. 150.-, indicando come titolo di credito “1) Contratto di
locazione + convenzione di data 10 maggio 2010. Canone di locazione scaduto dal
1.02.2010
al 31 .07.2010 e 2) Spese verbale DR N. __________ del 02.07.2010.
Esecuzione a convalida dell’inventario No. __________ del 02.07.2010.
Designazione del pegno: Come a verbale di inventario No. __________ del
02.07.2010
”
che
interposta opposizione da parte della debitrice, il procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio con istanza del 10 agosto 2010, puntualizzando che la
controparte ha finora versato fr. 80’000.- sul dovuto, per cui rimane scoperta
la differenza di fr. 49'950.-, corrispondente ai canoni di locazione dei mesi
di febbraio 2010 (fr. 10'000.-), marzo 2010 (fr. 10'000.-) e aprile 2010 (fr.
10'000.-), per un totale di fr. 30'000.-, oltre che alle mensilità di maggio
2010.
(fr. 6'650.-), giugno 2010 (fr. 6'650.-) e luglio 2010 (fr. 6'650.-), per
ulteriori fr. 19'950.-.
che
all’udienza di discussione del 13 ottobre 2010 la parte istante si è confermata
nelle propria domanda sulla base della documentazione prodotta, segnatamente
dei citati doc. A e C, mentre che la parte convenuta vi si è opposta, asserendo
che la convenzione del 10 maggio 2010 (doc. C) non costituisce un
riconoscimento di debito, ma semplicemente un contratto e che, se così non
fosse, qualsiasi contratto non ottemperato legittimerebbe un’azione esecutiva;
che
in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi;
che
con sentenza del 14 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha accolto l’istanza per l’intero capitale e parzialmente per gli accessori,
segnatamente per gli interessi di mora, che ha fatto decorrere dal 15 marzo
2010.
su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 su fr. 19'550.- anziché su fr. 49'950.-
dal 1° febbraio 2010, come invece richiesto dal procedente;
che
il primo giudice - richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su
di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico, come pure
ricordato che tale disposizio-ne si applica anche nell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito, sia per il
diritto di pegno, e rilevato poi che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il
contratto di locazione costituisce riconoscimento di debito per le pigioni
scadute non pagate e per gli interessi di mora - ha ritenuto che la
documentazione prodotta, segnatamente il contratto di locazione di cui al doc.
A nonché la convenzione di cui al doc. C, costituiscono riconoscimento di
debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82
LEF, per la somma di fr. 49'950.-, afferente alle pigioni scadute;
che
concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione per tale somma, oltre agli
interessi al 5 % decorrenti tuttavia dalla data media di scadenza dei
rispettivi importi, ovvero dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno
2010.
su fr. 19'500.-, il Pretore ha infine concluso che a garanzia della
pigione o del fitto annuale scaduto e di quello del semestre in corso, il
locatore beneficia per legge (art. 288 e 299c CO) di un diritto di pegno
manuale, ovvero di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano
negli spazi locati o affittati e che servono al loro uso o godi- mento, per
cui, alla luce della documentazione agli atti, segnatamente del verbale del
diritto di ritenzione di cui al doc. I, è lecito ammettere anche l’esistenza di
un diritto manuale a favore della parte istante;
che
contro tale sentenza si aggrava tempestivamente la convenuta, asserendo
anzitutto che il contratto di locazione prodotto dalla controparte (doc. A) è
di fatto superato dalla convenzione 10 maggio 2010 (doc. C) con la quale le
parti, oltre a regolare diversi rapporti in essere tra le stesse, sostituivano
anche il contratto di locazione disciplinando diversamente i canoni di
locazione fino al 31 dicembre 2010, onde per cui il contratto di locazione agli
atti non può essere considerato sussistente e di conseguenza non può
costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che
proseguendo il suo esposto, la convenuta assevera dipoi che la convenzione 10
maggio 2010 (doc. C) è un semplice contratto tra le parti e, come tale, non può
essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, giacché se così
non fosse, qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di
debito e costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che
Dispositivo
per questi motivi, secondo l’appellante, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione inoltrata dal locatore deve essere disattesa;
che
il gravame non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
nella misura in cui ritiene che nella specifica fattispecie il contratto di
locazione di cui al doc. A non può costituire (il vero) titolo di rigetto
dell’opposizione, dato che tale pattuizione risulterebbe di fatto superata
dalla successiva convenzione di cui al doc. C, l’appellante sfonda porte
aperte, giacché è evidente che ai fini della sua decisione il primo giudice ha
di fatto considerato decisiva la seconda convenzione, ovvero quella del 10
maggio 2010, con la quale le parti hanno di comune accordo – recte: in via
transattiva – ridefinito gli accordi venuti in essere con il contratto di
locazione del 15 dicembre 2005 (doc. A), accordandosi, tra l’altro, per una
pigione mensile di fr. 6'650.– dal 1. maggio 2010 e per una pigione, sempre
mensile, di fr. 10'000.- per i mesi precedenti al 1. maggio 2010;
che
nella misura in cui lo stesso appellante ritiene invece che gli impegni presi
in occasione della seconda pattuizione (doc. C), per quanto riguarda il
versamento dei canoni di locazione antecedenti e successivi al 1. maggio 2010,
non costituiscono riconoscimento di debito poiché in fin dei conti la
convenzione del 10 maggio 2010 è un semplice contratto che, come tale, non può
essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, dato che se così
non fosse qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di
debito e, pertanto, titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il gravame
lascia allibiti;
che
a giusta ragione l’appellante non pretende infatti che il Pretore abbia
disatteso il diritto federale, asserendo che, in base a dottrina (e a
giurisprudenza), un contratto di locazione - ciò che è il caso non solo per il
doc. A, ma evidentemente, volendo seguire l’impostazione del ricorso, anche per
il doc. C, che ha ridefinito l’originario contratto di locazione – costituisce
riconoscimento di debito per le pigioni scadute non pagate e per gli interessi
di mora;
che
già questa considerazione basterebbe per respingere l’appello, dato che lo
stesso insorgente non invoca alcuna eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 82
cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione,
sempreché il debitore giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano
il riconoscimento di debito;
che
del resto, nel caso in esame ci si potrebbe addirittura chiedere se quanto
stipulato dalle parti con il noto accordo di cui al doc. C costituisce invero
una transazione giudiziale, e quindi un titolo di rigetto definitivo, alla luce
dei punti 1 e 2 di cui alla premessa B e, in particolare, del punto 10, nel
quale la convenuta si era impegnata a ritirare immediatamente tutte le istanze
inoltrate all’Ufficio di conciliazione di __________ e di cui ai citati incarti
N__________/, __________ e __________, e nel quale l’escutente si era sua volta
impegnato a ritirare le istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui
agli incarti EF.2010.__________ presso la Pretura di __________;
che
la questione, segnatamente il motivo che ha spinto il creditore a fondare
invece la propria domanda sull’art. 82 LEF anziché, se del caso, sull’art. 80
cpv. 2 n.1 LEF, non ha da essere vagliata oltre, ritenuto che le condizioni per
ottenere per lo meno il rigetto provvisorio dell’opposizione, sia rispetto al
credito, sia rispetto al pegno, così come richiesto dal procedente nella sua
istanza del 10 agosto 2010, risultano in ogni modo soddisfatte, dato che - lo
si ricordi - l’opponente non ha preteso inadempienze del locatore
nell’esecuzione della convenzione/transazione doc. C;
che
di conseguenza l’appello, proposto invero con leggerezza, va disatteso siccome
manifestamente infondato (per non dire temerario), in base alla procedura
semplificata di cui all’art. 313 bis CPC (applicabile in virtù del rinvio
dell’art. 24 LALEF);
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’appello non è
stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 570.- già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico.
3. Intimazione
a:
-
PA 1, __________;
-
PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 49'950.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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