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Decisione

14.2010.96

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

26 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 13'401.30 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 6 ottobre 2010 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 21 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 22 ottobre 2010 alle

ore 10.00.

D. Con

l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo una ricevuta del 25 ottobre 2010 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 14'118.80 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da AO 1 (doc. G). L’appellante sostiene inoltre di avere saldato due

ulteriori esecuzioni, contro le quali non ha interposto opposizione (doc. H e

I). Le altre esecuzioni, contro le quali si è opposta, si riferiscono a

procedure promosse da suoi ex dipendenti in seguito ad una lite sorta per

problemi con la Cassa di disoccupazione in merito al versamento di indennità.

L’appellante sostiene infine di disporre di liquidità sufficiente per far

fronte ai suoi impegni, rilevando di avere fatturato regolarmente i servizi prestati

ai suoi clienti e che deve incassare fatture per circa fr. 86'548.80 (doc. A-F,

plico fatture doc. L, doc. L1 – L56).

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”,

in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano

adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58.

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante

ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di

fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 25 ottobre 2010

dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 14'118.80 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________

al 23 novembre 2010 risulta che oltre alla predetta esecuzione promossa

dall’istante, l’appellante ne ha pagato tre altre. Contro ulteriori 15 procedure

esecutive ha invece interposto opposizione, per cui a questo stadio di

procedura gli eventuali debiti non possono ancora essere ritenuti accertati.

Dall’estratto emerge poi ancora un’esecuzione, il cui precetto esecutivo

risulta essere stato consegnato il 15 novembre 2010 alla C__________ d__________

C__________ d__________ L__________ per la notifica alla debitrice, per cui

anche in questo stadio di procedura l’eventuale debito non può ancora essere

ritenuto accertato. Infine va rilevato che a carico dell’appellante non

risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta dispone della liquidità necessaria per

far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L’appello

va accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, in mancanza di richiesta in tal

senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 21 ottobre 2010 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP

1 è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- avv. AO

1 AO 1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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