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14.2010.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale 4 dicembre 2009 emanato dall'arbitro

unico __________, __________ (doc. A), dichiarato esecutivo dal Tribunale

ordinario di __________ in data 15 gennaio 2010, e sulla scrittura privata 16

marzo 2007 contenente la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (doc.

B, pag. 5). Completano i documenti l'estratto del registro di commercio 1°

giugno 2010 relativo alla società convenuta (doc. C), copia del precetto

esecutivo medesimo (doc. D), estratto internet relativo al tasso di conversione

US$/CHF valido il 24 giugno 2010 (doc. E), un estratto di norme giuridiche riferite

al calcolo dei contributi integrativi e di quelli dell'IVA (doc. F e G) e, per

finire, la procura (doc. H).

C. All'udienza

di contraddittorio del 13 ottobre 2010, la procedente ha confermato la

richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, evidenziando anzitutto che la

controparte non aveva postulato l'esecutività del lodo arbitrale in Svizzera

giusta gli art. 194 LDIP, la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e

l'art. 511 CPC, che riconosceva il Tribunale cantonale d'appello quale autorità

competente in materia di riconoscimento e di esecuzione di lodi stranieri.

Inoltre, il lodo arbitrale era stato impugnato con ricorso per nullità in

Italia, come dimostrava l'attestazione rilasciata da quello stesso tribunale. Di

modo che, oltre a non essere esecutivo in Svizzera, quel giudizio arbitrale non

era nemmeno diventato definitivo. Questo escludeva che potesse costituire un valido

titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF.

Con la replica,

la procedente ha precisato che di per sé la dichiarazione di esecutività

rilasciata dal Tribunale di __________ non era nemmeno necessaria, in quanto il

lodo arbitrale era obbligatorio per le parti in virtù degli art. 824, 282 e 283

del Codice di procedura civile italiano (CPCit). In Svizzera, l'esecuzione delle

sentenze arbitrali sul suo territorio era disciplinata dall'art. 194 LDIP, dalla

relativa Convenzione di New York, dagli art. 80 LEF e 20 LALEF: di modo che, il

giudice adito era senz'altro competente al riguardo, come da istanza 6 agosto

2010. Irrilevante per finire che essa avesse interposto ricorso per nullità in

Italia. Dal canto suo, la convenuta ha ribadito le sue argomentazioni

contestando quelle della procedente.

D. Con

sentenza del 15 ottobre 2010, il Pretore __________, ha accertato che la procedente

aveva prodotto una copia conforme all'originale del lodo 4 dicembre 2009,

dichiarato provvisoriamente esecutivo, insieme all'originale della scrittura

privata 16 marzo 2007 recante la clausola compromissoria. Di modo che le

condizioni formali erano così adempiute. Ciò posto, la convenuta aveva certo

provato di avere impugnato il lodo con un ricorso per nullità. Tuttavia, non

aveva parimenti dimostrato che, per la durata di quella procedura, l'autorità

competente ne aveva sospeso gli effetti. La pretesa mancata obbligatorietà del

lodo arbitrale eccepita dalla convenuta era quindi infondata. Per il Pretore, la

procedente non aveva invece illustrato tramite un conteggio, le modalità di

calcolo degli importi finali rivendicati a titolo di “spese di diffida + IVA e

CPA, onorari arbitrati + IVA e CPA e compenso segr. arbitrato + IVA e CPA”. Ha

così rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente all'importo di fr.

209'380.– oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2009.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Rileva anzitutto che la validità

della dichiarazione di esecutività rilasciata il 15 gennaio 2010 dal Tribunale

di __________ è limitata al territorio italiano come stabilisce l'art. 825 2°

comma CPCit, mentre il ricorso per nullità del lodo arbitrale è regolato

dall'art. 828 CPCit. Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali

stranieri in Svizzera è disciplinato dalla Convenzione di New York del 10

giugno 1958, esclusi se sia data la prova che il lodo arbitrale non sia di

fatto obbligatorio per le parti. Nel caso specifico, pendente il ricorso per

nullità, il lodo arbitrale non è tale. Ciò posto, senza un titolo esecutivo

l'opposizione della convenuta non poteva quindi essere rigettata in via

definitiva.

F. Con

le sue osservazioni, la procedente chiede di respingere l'appello con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Davanti al Pretore, la stessa appellante ha evidenziato la

rilevanza nel caso concreto del diritto italiano e segnatamente dei “disposti

del libro IV del Codice di Procedura Civile Italiano, in tema di procedimenti

Speciali ed in particolare del titolo VIII, che tratta dell'arbitrato” (verbale,

pag. 4). Pertanto, non possono essere considerati dei nova nel senso degli art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC (per il

rinvio dell'art. 25 LALEF) -come tali irricevibili- gli

estratti delle relative norme che entrambe le parti producono ora in appello, e

le allegazioni ad esse ricondotte.

2.

Giusta

l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva

-cui vengono parificate le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia

solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30

ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.

80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati

esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse

dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge

federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)).

Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla

base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di

esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art.

80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

3.

Per

l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono

regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in

vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per l'Italia il 1° maggio 1969 (RS

0.277

), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte

alla convenzione (A. Bucher, Le

nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar zum IPR,

2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto

invocato dall'istante (doc. A) è stato appunto emesso dall'arbitro unico __________

con sede all'estero (Bucher, op.

cit., n. 427; Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 12 ad art. 194; Staehelin,

op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron,

n. 33 ad art. 80; Siehr, Das

Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a) -e

meglio a __________ - nominato il 18/19 marzo 2009 con provvedimento del

Presidente del Tribunale di __________ per mancato accordo fra le parti (doc.

A, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Se il riconoscimento e l'esecuzione

giusta la Convenzione di New York non dovesse essere possibile, la questione

sarebbe da esaminare alla luce della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia

circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3

gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), che pure accenna alle sentenze arbitrali (art.

7.

cpv. 1; Patocchi/ Jermini, op.

cit., n. 23 ad art. 194).

4.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti

all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute),

questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la

presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza

arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre

la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con

l'ordine pubblico svizzero (Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295).

5.

Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il

riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve

produrre insieme alla sua istanza l'originale

della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di

arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York),

oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per

l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una

loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione

(Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 42 ad art. 194).

Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3

gennaio 2006; Staehelin, op. cit.,

n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e fuori

da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto (sopra,

consid. 4), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si oppongono

al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 9 e 10; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).

6.

L'istante

ha prodotto il lodo n° __________ emesso nell'ambito del procedimento arbitrale

venuto in essere tra “AO 1” e “AP 1” (doc. A, pag. 1). La decisione specifica che la controversia “trae origine da una scrittura privata, di

natura transattiva, con la quale le parti intesero porre fine ad un complesso

contenzioso, in sede civile e penale” (doc. A, pag. 2). L'arbitro si è pronunciato

sulle domande sottopostegli dalle parti con giudizio finale del 4 dicembre 2009, a __________ (doc. A, pag. 18): accertato “l'inadempimento di AP 1 agli obblighi di cui agli

artt. 3, 4, 6 e 7 (ii) dell'accordo stipulato in data 16 marzo 2007”, egli ha dichiarato “risolto, per i suddetti inadempimenti della AP 1 l'accordo stipulato in data 16 marzo 2007” e condannato “AP 1 al pagamento alla AO 1 della

somma di US$ 190'000.–, maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla

data del presente lodo” oltre spese di difesa, onorari arbitrali e compenso

per il segretario (doc. A, pag. 17). Il lodo riassume fatti e svolgimento del

procedimento arbitrale (doc. A, pag. 2 a 6), conclusioni formulate dalle parti (doc. A, pag. 7 a 8), qualifica della clausola compromissoria, competenza

arbitrale e legge applicabile al merito della controversia (doc. A, pag. 8 a 10), per esaminare poi il preteso inadempimento della convenuta (doc. A, pag. 10 a 13) e le relative conseguenze (doc. A, pag. 14 a 15).

Il

documento è provvisto del timbro in originale rilasciato l'8 febbraio 2010 dal

Tribunale ordinario di __________ che lo attesta quale copia conforme

all'originale (doc. A, pag. 20 sul retro). L'originale di quel timbro figura

pure su ogni pagina del documento (doc. A, pag. 1 sul retro a pag. 20). La

copia così dichiarata conforme all'originale rende superflua l'apposizione

della postilla in ossequio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che

sopprime la legalizzazione di atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) (in tal

senso quantomeno: Patocchi/Jermini, op.

cit., n. 49 ad art. 194; Patocchi/Jermini,

in: Berti/Honsell/ Vogt/Schnyder, International

Arbitration in Switzerland, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 49 ad art. 194 con

rinvii; Poudret/Besson, Droit

comparé de l'arbitrage International, Zurigo 2002, n. 950 pag. 920; Knoepfler/ Schweizer, Arbitrage

International, Zurigo 2003, pag. 477 con riferimento ad una sentenza cantonale

pubblicata in: SJ 2000 I 310 consid. 4; Berger/Kellerhals,

Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna

2006, n. 1876 segg. e nota 72 a pag. 654 che pure rinvia a SJ 2000 I 310; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed, Zurigo 2004, n. 11 ad art. 194; sembrerebbero più scettici: Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 294 seg.), che

non accompagna il documento in questione. In merito, giova ad ogni modo

rilevare che sull'autenticità dell'atto così come presentato dalla procedente,

la convenuta non ha mai sollevato dubbi. Anzi, in questa sede essa stessa riconosce

esplicitamente il doc. A quale “lodo arbitrale datato 4 dicembre 2009

dell'arbitro unico __________”, in cui si era da ultimo risolta la procedura

arbitrale avviata ed esperita dalle parti (appello, pag. 4 n. 4).

L'istante

ha pure prodotto l'originale -provvisto di firme- della scrittura privata

conclusa dalle parti il 16 marzo 2007 la cui clausola compromissoria stabilisce

che: “Qualsiasi divergenza che dovesse scaturire dalla esecuzione e/o dalla

interpretazione della presente convenzione, verrà sottoposta al giudizio di un

arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti (e in caso di disaccordo

dal Presidente del Tribunale di __________). Sede dell'arbitrato sarà __________

e la procedura sarà rituale.” (doc. B, pag. 5). Come ritenuto dal Pretore, le

condizioni poste dall'art. IV n. 1 Conv. di New York sono senz'altro adempiute.

7.

Secondo

l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle

sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a

quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione).

Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher, op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches

Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag.

320; Patocchi/ Jermini, Basler

Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 43 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80).

8.

Per

l'art. V n. 1 Conv. di New York, riconoscimento e esecuzione di un lodo

arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la

sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità

competente del paese dove sono richiesti, la prova di un motivo di rifiuto

secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1883).

Nel caso concreto, alla luce della censura sollevata dalla convenuta (verbale,

pag. 3 n. 5 segg.; appello, pag. 8 n. 11), occorre quindi dimostrare (sopra,

consid. 5) che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti,

oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese nel

quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett.

e).

9.

Inutile, a detta dell'appellante, che

il lodo arbitrale sia provvisto di attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010

del Tribunale di __________ emessa giusta l'art. 825 CPCit, in quanto valida

solo in Italia e non atta ad accertarne il carattere definitivo (appello, pag.

5.

n. 5). Ora, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di

New York, non è in effetti necessario che

il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (STF del 3

gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 114 ad

art. 194; sopra, consid. 5), a meno che questo sia presupposto per la sua

validità secondo il diritto di quello Stato (Berger/

Kellerhals, op. cit., n. 1909). Di per sé, giusta l'art. 825 1° comma

CPCit -nella sua versione approvata con decreto legislativo n. 40 del 2

febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: G.U. n. 38 del

15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile, giusta l'art. 27 n. 4, ai

procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore- “la parte che

intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone

istanza depositando il lodo […], nella cancelleria del tribunale nel cui

circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità

formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.”. Da un profilo

contenutistico, l'articolo corrisponde al previgente art. 825 2° comma vCPCit (Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed., Milano 2004,

art. n. 825), per il quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero

-quindi fuori dal territorio italiano- in virtù della Conv. New York 10 giugno

1958, prescindeva dalla procedura di exequatur interna (Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 825). Pertanto,

l'esecutorietà pronunciata dal tribunale italiano non ha in effetti rilevanza sull'obbligatorietà

del lodo per le parti.

Invero -e

come rileva l'istante (osservazioni, pag. 3 in mezzo)-, l'efficacia del lodo arbitrale è ora sancita dall'art. 824-bis CPCit -introdotto

dal decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 -

Suppl. Ordinario n. 40)- e prevede che “salvo quanto disposto

dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli

effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”, fermo

restando che giusta l'art. 282 CPCit “la sentenza di primo grado è

provvisoriamente esecutiva tra le parti”. In precedenza, la questione della

sua efficacia era regolata dall'art. 823 ult. c. CPCit secondo cui “il lodo

ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima

sottoscrizione”, di modo che “senza la previa necessità di conseguire

l'exequatur pretorile” si poteva ottenere “il riconoscimento e

l'esecuzione del lodo all'estero, in forza della Convenzione di New York 10

giu. 1958 (che condiziona l'esecuzione del lodo non nazionale alla semplice

efficacia vincolante –"binding obligation"- di quest'ultimo,

raggiunta nell'ordinamento di provenienza)”, posto che “gli effetti di

accertamento e costitutivi del lodo sono ora indipendenti dall'exequatur” (Picardi, op. cit., n. 3 pag. 2688 e 2690 ad art. 823; cfr.

anche Carpi/Taruffo, Codice di

procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. III ad art. 823). Non può

esservi quindi dubbio circa il carattere vincolante del lodo in questione,

indipendentemente dall'attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010.

10.

L'appellante

obietta di avere impugnato il lodo 4 dicembre 2009 davanti alla Corte di

appello di __________ con ricorso per nullità ex art. 828 CPCit del 6 ottobre

2010.

(doc. 3) registrato presso quell'autorità dall'8 ottobre 2010 (doc. 1)

(appello, pag. 5 n. 6), motivo questo per cui non costituirebbe un valido

titolo di rigetto definitivo (appello, pag. 8 n. 11). In proposito, il Pretore ha

ritenuto che l'interessata non aveva provato che per la durata di quella procedura

di ricorso, l'autorità competente aveva sospeso gli effetti del lodo (sentenza

impugnata, pag. 4). E, in merito, la ricorrente non ha mai preteso prima, né

pretende ora il contrario. Certo, essa afferma che il ricorso ex art. 828 CPCit

è un rimedio di diritto ordinario tendente all'annullamento del lodo impugnato (appello,

pag. 5 n. 6), motivo questo di rifiuto ai sensi dell'art. V n. 1 lett. e Conv.

di New York (STF del 3 gennaio 2006

[5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 116 ad art.

194; Berger/ Kellerhals, op. cit.,

n. 1908). Se non che, per l'art. 830 ult. c. CPCit -approvato con decreto legislativo n. 40 del 2

febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile ai

procedimenti arbitrali successivi la sua entrata in vigore (sopra, consid. 9)- “su

istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte

d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono

gravi motivi”. Ma, dall'incarto, non risulta che la convenuta abbia eccepito

alcunché in tal senso, indicando anche marginalmente un qualche grave motivo. Ciò

posto, pure la facoltà di differire oltre la decisione di esecuzione del lodo

arbitrale giusta l'art. VI Conv. di New

York, eventualità da apprezzare a dipendenza del singolo caso (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad

art. 194; Berger/ Kellerhals, op.

cit., n. 1912), sarebbe venuta meno al Pretore. La censura, priva di

fondamento, va quindi disattesa.

11.

Giusta

l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York il riconoscimento e l'esecuzione d'una

sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese

dove sono domandati, riscontra che l'oggetto della controversia, secondo la

legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale (lett. a), oppure

sarebbe contrario all'ordine pubblico (lett. b), presupposti che esigono un

esame d'ufficio da parte del giudice (sopra, consid. 4). Come visto (sopra,

consid. 6), ritenuta la condanna della convenuta al pagamento di USD 190'000.–,

non v'è dubbio che il lodo arbitrale 4 dicembre 2009 ha per oggetto una pretesa patrimoniale (art. 177 cpv. 1 LDIP; Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 122 ad art. 194; Briner,

Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea

2007, n. 9 seg. ad art. 177). Non emergono poi elementi -procedurali e

materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione di quel giudizio

arbitrale violi intollerabilmente principi fondamentali dell'ordinamento

giuridico svizzero (Patocchi/Jermini, op.

cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals,

op. cit., n. 1919 segg.). Anche da questo punto di vista, la sentenza

del Pretore va quindi confermata.

12.

L'appello

va così respinto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 e 81 LEF, 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 700.–, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

un'indennità di fr. 800.–.

3.

Intimazione:

– PA 1

– PA 2

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

209'380.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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