14.2010.98
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 dicembre 2010Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2010.98
Data decisione, Autorità:
09.12.2010, CEF
Titolo:
Rig. def. dell'oppos.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. in CH di lodo emesso da arbitro con sede in Italia - documenti da allegare - attestaz. di esecutorietà emessa in Italia non necessaria - obbligatorietà - no eff. sosp. ricorso introdotto in Italia - valido tit. di rigetto
ARBITRATO INTERNAZIONALE
CLAUSOLA ARBITRALE
DEPOSITO E ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ
DOCUMENTI
EXEQUATUR
LODO STRANIERO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SEDE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 2 cf. 2 CNY
art. 4 cf. 1 CNY
art. 4 cf. 2 CNY
art. 5 cf. 1 CNY
art. 5 let. e cf. 1 CNY
art. 5 cf. 2 CNY
art. 5 let. b cf. 2 CNY
art. 6 CNY
art. 25segg. LDIP
art. 28 LDIP
art. 194 LDIP
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2010.98
Lugano
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 agosto 2010 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 28 giugno/7 luglio
2010 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 15 ottobre 2010 (EF.2010.2369), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente
accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta
in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 209'380.– oltre interessi
al 5% a far capo dal 4 dicembre 2009.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 320.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta per fr. 285.–, la quale rifonderà a controparte fr. 1'600.– a titolo
di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla convenuta che con atto 28 ottobre 2010
ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto definitivo e,
quindi, confermare l'opposizione, protestate spese, tassa di giustizia e
ripetibili;
preso
atto che l'attrice con osservazioni 25 novembre 2010 postula che l'appello sia
respinto, protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale del 2 novembre 2010 con cui all'appello è stato
concesso l'effetto sospensivo richiesto;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto A. Con
PE n. __________ del 28 giugno/7 luglio 2010 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di complessivi fr. 236'535.80, e meglio: fr. 209'380.– oltre
interessi al 5% dal 4 dicembre 2009 (1), fr. 15'896.05 (2), fr. 10'597.40 (3) e
fr. 662.35 (4). Quale titolo di credito ha indicato: “(1) Lodo arbitrale del 4
dicembre 2009 dell'arbitro unico __________, __________, (2) Spese di diffida +
IVA e CPA, (3) Onorari arbitrati + IVA e CPA e (4) Compenso segr. arbitrato +
IVA e CPA”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale 4 dicembre 2009 emanato dall'arbitro
unico __________, __________ (doc. A), dichiarato esecutivo dal Tribunale
ordinario di __________ in data 15 gennaio 2010, e sulla scrittura privata 16
marzo 2007 contenente la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (doc.
B, pag. 5). Completano i documenti l'estratto del registro di commercio 1°
giugno 2010 relativo alla società convenuta (doc. C), copia del precetto
esecutivo medesimo (doc. D), estratto internet relativo al tasso di conversione
US$/CHF valido il 24 giugno 2010 (doc. E), un estratto di norme giuridiche riferite
al calcolo dei contributi integrativi e di quelli dell'IVA (doc. F e G) e, per
finire, la procura (doc. H).
C. All'udienza
di contraddittorio del 13 ottobre 2010, la procedente ha confermato la
richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, evidenziando anzitutto che la
controparte non aveva postulato l'esecutività del lodo arbitrale in Svizzera
giusta gli art. 194 LDIP, la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e
l'art. 511 CPC, che riconosceva il Tribunale cantonale d'appello quale autorità
competente in materia di riconoscimento e di esecuzione di lodi stranieri.
Inoltre, il lodo arbitrale era stato impugnato con ricorso per nullità in
Italia, come dimostrava l'attestazione rilasciata da quello stesso tribunale. Di
modo che, oltre a non essere esecutivo in Svizzera, quel giudizio arbitrale non
era nemmeno diventato definitivo. Questo escludeva che potesse costituire un valido
titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF.
Con la replica,
la procedente ha precisato che di per sé la dichiarazione di esecutività
rilasciata dal Tribunale di __________ non era nemmeno necessaria, in quanto il
lodo arbitrale era obbligatorio per le parti in virtù degli art. 824, 282 e 283
del Codice di procedura civile italiano (CPCit). In Svizzera, l'esecuzione delle
sentenze arbitrali sul suo territorio era disciplinata dall'art. 194 LDIP, dalla
relativa Convenzione di New York, dagli art. 80 LEF e 20 LALEF: di modo che, il
giudice adito era senz'altro competente al riguardo, come da istanza 6 agosto
2010. Irrilevante per finire che essa avesse interposto ricorso per nullità in
Italia. Dal canto suo, la convenuta ha ribadito le sue argomentazioni
contestando quelle della procedente.
D. Con
sentenza del 15 ottobre 2010, il Pretore __________, ha accertato che la procedente
aveva prodotto una copia conforme all'originale del lodo 4 dicembre 2009,
dichiarato provvisoriamente esecutivo, insieme all'originale della scrittura
privata 16 marzo 2007 recante la clausola compromissoria. Di modo che le
condizioni formali erano così adempiute. Ciò posto, la convenuta aveva certo
provato di avere impugnato il lodo con un ricorso per nullità. Tuttavia, non
aveva parimenti dimostrato che, per la durata di quella procedura, l'autorità
competente ne aveva sospeso gli effetti. La pretesa mancata obbligatorietà del
lodo arbitrale eccepita dalla convenuta era quindi infondata. Per il Pretore, la
procedente non aveva invece illustrato tramite un conteggio, le modalità di
calcolo degli importi finali rivendicati a titolo di “spese di diffida + IVA e
CPA, onorari arbitrati + IVA e CPA e compenso segr. arbitrato + IVA e CPA”. Ha
così rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente all'importo di fr.
209'380.– oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2009.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Rileva anzitutto che la validità
della dichiarazione di esecutività rilasciata il 15 gennaio 2010 dal Tribunale
di __________ è limitata al territorio italiano come stabilisce l'art. 825 2°
comma CPCit, mentre il ricorso per nullità del lodo arbitrale è regolato
dall'art. 828 CPCit. Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali
stranieri in Svizzera è disciplinato dalla Convenzione di New York del 10
giugno 1958, esclusi se sia data la prova che il lodo arbitrale non sia di
fatto obbligatorio per le parti. Nel caso specifico, pendente il ricorso per
nullità, il lodo arbitrale non è tale. Ciò posto, senza un titolo esecutivo
l'opposizione della convenuta non poteva quindi essere rigettata in via
definitiva.
F. Con
le sue osservazioni, la procedente chiede di respingere l'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Davanti al Pretore, la stessa appellante ha evidenziato la
rilevanza nel caso concreto del diritto italiano e segnatamente dei “disposti
del libro IV del Codice di Procedura Civile Italiano, in tema di procedimenti
Speciali ed in particolare del titolo VIII, che tratta dell'arbitrato” (verbale,
pag. 4). Pertanto, non possono essere considerati dei nova nel senso degli art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC (per il
rinvio dell'art. 25 LALEF) -come tali irricevibili- gli
estratti delle relative norme che entrambe le parti producono ora in appello, e
le allegazioni ad esse ricondotte.
2.
Giusta
l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva
-cui vengono parificate le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia
solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30
ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati
esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse
dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge
federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)).
Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla
base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di
esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art.
80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).
3.
Per
l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono
regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in
vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per l'Italia il 1° maggio 1969 (RS
0.277
), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte
alla convenzione (A. Bucher, Le
nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar zum IPR,
2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto
invocato dall'istante (doc. A) è stato appunto emesso dall'arbitro unico __________
con sede all'estero (Bucher, op.
cit., n. 427; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 12 ad art. 194; Staehelin,
op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron,
n. 33 ad art. 80; Siehr, Das
Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a) -e
meglio a __________ - nominato il 18/19 marzo 2009 con provvedimento del
Presidente del Tribunale di __________ per mancato accordo fra le parti (doc.
A, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Se il riconoscimento e l'esecuzione
giusta la Convenzione di New York non dovesse essere possibile, la questione
sarebbe da esaminare alla luce della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia
circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3
gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), che pure accenna alle sentenze arbitrali (art.
7.
cpv. 1; Patocchi/ Jermini, op.
cit., n. 23 ad art. 194).
4.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa
(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute),
questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la
presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza
arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre
la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con
l'ordine pubblico svizzero (Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295).
5.
Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il
riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve
produrre insieme alla sua istanza l'originale
della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di
arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York),
oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per
l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una
loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione
(Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 42 ad art. 194).
Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3
gennaio 2006; Staehelin, op. cit.,
n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e fuori
da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto (sopra,
consid. 4), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si oppongono
al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 9 e 10; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).
6.
L'istante
ha prodotto il lodo n° __________ emesso nell'ambito del procedimento arbitrale
venuto in essere tra “AO 1” e “AP 1” (doc. A, pag. 1). La decisione specifica che la controversia “trae origine da una scrittura privata, di
natura transattiva, con la quale le parti intesero porre fine ad un complesso
contenzioso, in sede civile e penale” (doc. A, pag. 2). L'arbitro si è pronunciato
sulle domande sottopostegli dalle parti con giudizio finale del 4 dicembre 2009, a __________ (doc. A, pag. 18): accertato “l'inadempimento di AP 1 agli obblighi di cui agli
artt. 3, 4, 6 e 7 (ii) dell'accordo stipulato in data 16 marzo 2007”, egli ha dichiarato “risolto, per i suddetti inadempimenti della AP 1 l'accordo stipulato in data 16 marzo 2007” e condannato “AP 1 al pagamento alla AO 1 della
somma di US$ 190'000.–, maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla
data del presente lodo” oltre spese di difesa, onorari arbitrali e compenso
per il segretario (doc. A, pag. 17). Il lodo riassume fatti e svolgimento del
procedimento arbitrale (doc. A, pag. 2 a 6), conclusioni formulate dalle parti (doc. A, pag. 7 a 8), qualifica della clausola compromissoria, competenza
arbitrale e legge applicabile al merito della controversia (doc. A, pag. 8 a 10), per esaminare poi il preteso inadempimento della convenuta (doc. A, pag. 10 a 13) e le relative conseguenze (doc. A, pag. 14 a 15).
Il
documento è provvisto del timbro in originale rilasciato l'8 febbraio 2010 dal
Tribunale ordinario di __________ che lo attesta quale copia conforme
all'originale (doc. A, pag. 20 sul retro). L'originale di quel timbro figura
pure su ogni pagina del documento (doc. A, pag. 1 sul retro a pag. 20). La
copia così dichiarata conforme all'originale rende superflua l'apposizione
della postilla in ossequio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che
sopprime la legalizzazione di atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) (in tal
senso quantomeno: Patocchi/Jermini, op.
cit., n. 49 ad art. 194; Patocchi/Jermini,
in: Berti/Honsell/ Vogt/Schnyder, International
Arbitration in Switzerland, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 49 ad art. 194 con
rinvii; Poudret/Besson, Droit
comparé de l'arbitrage International, Zurigo 2002, n. 950 pag. 920; Knoepfler/ Schweizer, Arbitrage
International, Zurigo 2003, pag. 477 con riferimento ad una sentenza cantonale
pubblicata in: SJ 2000 I 310 consid. 4; Berger/Kellerhals,
Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna
2006, n. 1876 segg. e nota 72 a pag. 654 che pure rinvia a SJ 2000 I 310; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed, Zurigo 2004, n. 11 ad art. 194; sembrerebbero più scettici: Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 294 seg.), che
non accompagna il documento in questione. In merito, giova ad ogni modo
rilevare che sull'autenticità dell'atto così come presentato dalla procedente,
la convenuta non ha mai sollevato dubbi. Anzi, in questa sede essa stessa riconosce
esplicitamente il doc. A quale “lodo arbitrale datato 4 dicembre 2009
dell'arbitro unico __________”, in cui si era da ultimo risolta la procedura
arbitrale avviata ed esperita dalle parti (appello, pag. 4 n. 4).
L'istante
ha pure prodotto l'originale -provvisto di firme- della scrittura privata
conclusa dalle parti il 16 marzo 2007 la cui clausola compromissoria stabilisce
che: “Qualsiasi divergenza che dovesse scaturire dalla esecuzione e/o dalla
interpretazione della presente convenzione, verrà sottoposta al giudizio di un
arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti (e in caso di disaccordo
dal Presidente del Tribunale di __________). Sede dell'arbitrato sarà __________
e la procedura sarà rituale.” (doc. B, pag. 5). Come ritenuto dal Pretore, le
condizioni poste dall'art. IV n. 1 Conv. di New York sono senz'altro adempiute.
7.
Secondo
l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle
sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a
quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione).
Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher, op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag.
320; Patocchi/ Jermini, Basler
Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 43 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80).
8.
Per
l'art. V n. 1 Conv. di New York, riconoscimento e esecuzione di un lodo
arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la
sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità
competente del paese dove sono richiesti, la prova di un motivo di rifiuto
secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1883).
Nel caso concreto, alla luce della censura sollevata dalla convenuta (verbale,
pag. 3 n. 5 segg.; appello, pag. 8 n. 11), occorre quindi dimostrare (sopra,
consid. 5) che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti,
oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese nel
quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett.
e).
9.
Inutile, a detta dell'appellante, che
il lodo arbitrale sia provvisto di attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010
del Tribunale di __________ emessa giusta l'art. 825 CPCit, in quanto valida
solo in Italia e non atta ad accertarne il carattere definitivo (appello, pag.
5.
n. 5). Ora, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di
New York, non è in effetti necessario che
il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (STF del 3
gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 114 ad
art. 194; sopra, consid. 5), a meno che questo sia presupposto per la sua
validità secondo il diritto di quello Stato (Berger/
Kellerhals, op. cit., n. 1909). Di per sé, giusta l'art. 825 1° comma
CPCit -nella sua versione approvata con decreto legislativo n. 40 del 2
febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: G.U. n. 38 del
15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile, giusta l'art. 27 n. 4, ai
procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore- “la parte che
intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone
istanza depositando il lodo […], nella cancelleria del tribunale nel cui
circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità
formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.”. Da un profilo
contenutistico, l'articolo corrisponde al previgente art. 825 2° comma vCPCit (Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed., Milano 2004,
art. n. 825), per il quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero
-quindi fuori dal territorio italiano- in virtù della Conv. New York 10 giugno
1958, prescindeva dalla procedura di exequatur interna (Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 825). Pertanto,
l'esecutorietà pronunciata dal tribunale italiano non ha in effetti rilevanza sull'obbligatorietà
del lodo per le parti.
Invero -e
come rileva l'istante (osservazioni, pag. 3 in mezzo)-, l'efficacia del lodo arbitrale è ora sancita dall'art. 824-bis CPCit -introdotto
dal decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 -
Suppl. Ordinario n. 40)- e prevede che “salvo quanto disposto
dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli
effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”, fermo
restando che giusta l'art. 282 CPCit “la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti”. In precedenza, la questione della
sua efficacia era regolata dall'art. 823 ult. c. CPCit secondo cui “il lodo
ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima
sottoscrizione”, di modo che “senza la previa necessità di conseguire
l'exequatur pretorile” si poteva ottenere “il riconoscimento e
l'esecuzione del lodo all'estero, in forza della Convenzione di New York 10
giu. 1958 (che condiziona l'esecuzione del lodo non nazionale alla semplice
efficacia vincolante –"binding obligation"- di quest'ultimo,
raggiunta nell'ordinamento di provenienza)”, posto che “gli effetti di
accertamento e costitutivi del lodo sono ora indipendenti dall'exequatur” (Picardi, op. cit., n. 3 pag. 2688 e 2690 ad art. 823; cfr.
anche Carpi/Taruffo, Codice di
procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. III ad art. 823). Non può
esservi quindi dubbio circa il carattere vincolante del lodo in questione,
indipendentemente dall'attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010.
10.
L'appellante
obietta di avere impugnato il lodo 4 dicembre 2009 davanti alla Corte di
appello di __________ con ricorso per nullità ex art. 828 CPCit del 6 ottobre
2010.
(doc. 3) registrato presso quell'autorità dall'8 ottobre 2010 (doc. 1)
(appello, pag. 5 n. 6), motivo questo per cui non costituirebbe un valido
titolo di rigetto definitivo (appello, pag. 8 n. 11). In proposito, il Pretore ha
ritenuto che l'interessata non aveva provato che per la durata di quella procedura
di ricorso, l'autorità competente aveva sospeso gli effetti del lodo (sentenza
impugnata, pag. 4). E, in merito, la ricorrente non ha mai preteso prima, né
pretende ora il contrario. Certo, essa afferma che il ricorso ex art. 828 CPCit
è un rimedio di diritto ordinario tendente all'annullamento del lodo impugnato (appello,
pag. 5 n. 6), motivo questo di rifiuto ai sensi dell'art. V n. 1 lett. e Conv.
di New York (STF del 3 gennaio 2006
[5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 116 ad art.
194; Berger/ Kellerhals, op. cit.,
n. 1908). Se non che, per l'art. 830 ult. c. CPCit -approvato con decreto legislativo n. 40 del 2
febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile ai
procedimenti arbitrali successivi la sua entrata in vigore (sopra, consid. 9)- “su
istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte
d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono
gravi motivi”. Ma, dall'incarto, non risulta che la convenuta abbia eccepito
alcunché in tal senso, indicando anche marginalmente un qualche grave motivo. Ciò
posto, pure la facoltà di differire oltre la decisione di esecuzione del lodo
arbitrale giusta l'art. VI Conv. di New
York, eventualità da apprezzare a dipendenza del singolo caso (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad
art. 194; Berger/ Kellerhals, op.
cit., n. 1912), sarebbe venuta meno al Pretore. La censura, priva di
fondamento, va quindi disattesa.
11.
Giusta
l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York il riconoscimento e l'esecuzione d'una
sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese
dove sono domandati, riscontra che l'oggetto della controversia, secondo la
legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale (lett. a), oppure
sarebbe contrario all'ordine pubblico (lett. b), presupposti che esigono un
esame d'ufficio da parte del giudice (sopra, consid. 4). Come visto (sopra,
consid. 6), ritenuta la condanna della convenuta al pagamento di USD 190'000.–,
non v'è dubbio che il lodo arbitrale 4 dicembre 2009 ha per oggetto una pretesa patrimoniale (art. 177 cpv. 1 LDIP; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 122 ad art. 194; Briner,
Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea
2007, n. 9 seg. ad art. 177). Non emergono poi elementi -procedurali e
materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione di quel giudizio
arbitrale violi intollerabilmente principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico svizzero (Patocchi/Jermini, op.
cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals,
op. cit., n. 1919 segg.). Anche da questo punto di vista, la sentenza
del Pretore va quindi confermata.
12.
L'appello
va così respinto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 700.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,
un'indennità di fr. 800.–.
3.
Intimazione:
– PA 1
– PA 2
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
209'380.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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