14.2011.10
Rigetto provvisorio (definitivo ?) dell'opposizione. Sentenza emessa senza tenere conto delle osservazioni scritte dell'escusso, formulate prima dell'udienza, alla quale egli non ha presenziato a caus
1 marzo 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.10
Data decisione, Autorità:
01.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio (definitivo ?) dell'opposizione. Sentenza emessa senza tenere conto delle osservazioni scritte dell'escusso, formulate prima dell'udienza, alla quale egli non ha presenziato a causa di un preteso improvviso impegno. Provvisoria esecutività di una condanna a pagare alimenti
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 310 cpv. 4 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 80 LEF
art. 103 cpv. 3 LTF
Incarto n.
14.2011.10
Lugano
1° marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente
Walser e Epiney
Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 9 dicembre 2010 di
CO 1
patrocinata da PA 1 __________
Contro
RE 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 15
novembre 2010 per la somma complessiva di fr. 4’400- (fr. 1’000.- + fr. 1'000.-
+ fr. 2'400.-) oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza del 27 gennaio 2011 (EF.2010.__________) ha cosi deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 10/15 novembre 2010, è
respinta in via provvisoria per fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 2010, fr. 3'400.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2010 e fr. 70.-
di spese esecutive.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 190.-, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte
fr. 350.- di ripetibili.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
7 febbraio 2011 chiede la reiezione dell’istanza;
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 10/15 novembre 2010 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per le somme di fr. 2'000.-, rispettivamente fr. 2'400.- oltre interessi e spese esecutive indicando
quale titolo di credito: “Contributo di mantenimento per la moglie (fr. 1’000.-
mensili) di ottobre 2010 e di novembre 2010, come alla sentenza della Pretura
di __________ (causa inc. DI.2010.__________). Spese e tassa di giustizia (fr.
400.-) e ripetibili (fr. 2’000.-) come alla sentenza della Pretura di __________
(causa inc. n. DI.20190.__________)”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 9
dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la
sentenza 29 ottobre 2010 con la quale il Pretore di __________, statuendo su
un’istanza a protezione dell’unione coniugale da essa introdotta l’8 giugno 2010, ha tra l’altro condannato il convenuto a versarle a partire dal 1° luglio 2010 la somma di fr.
1'000.- anticipatamente ogni mese a titolo di contributo alimentare, come pure
a rifonderle la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- e
l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili (doc. A);
che con
ordinanza del 10 dicembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
citato le parti a comparire in Pretura, per giovedì 27 gennaio 2011, per
procedere al contradditorio;
che con
scritto del 24 gennaio 2011 RE 1 ha comunicato alla Pretura che un improvviso
impegno non gli consentiva di essere presente all’udienza;
che nel
contempo egli ha messo in dubbio che il Pretore possa statuire sull’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione, avuto riguardo al fatto che la sentenza 29
ottobre 2010 non è definitiva e che egli è altresì in attesa della decisione
del Giudice di pace sulla stessa tematica, chiedendo quindi l’annullamento
della procedura a suo carico;
che
all’udienza del 27 gennaio 2011 la parte istante - la sola comparsa - si è
confermata nella propria domanda;
che con
sentenza del 27 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
accolto l’istanza, respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna (v’e da chiedersi però se egli intendeva in realtà
respingerla in via definitiva nonostante il richiamo all’art. 82 LEF, avuto
riguardo alle considerazioni poste a fondamento della stessa decisione, che
vanno invece, come si vedrà in appresso, chiaramente in direzione del rigetto
ex art. 80 LEF, come pure al fatto che egli ha accolto l’istanza proposta ex
art. 80 LEF senza alcuna riserva, ossia senza pretendere, nei considerandi, che
in realtà l’istanza poteva essere accolta soltanto in via provvisoria, ovvero
solo parzialmente);
che, in
particolare, il primo giudice ha ritenuto che la decisione di misure a
protezione dell’unione coniugale del 29 ottobre 2010 (doc. A) costituisce
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi-zione, siccome provvisoriamente
esecutiva ex art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI indipendentemente dal fatto che
essa sia stata impugnata con ricorso al Tribunale federale, gravame di cui egli
ha avuto notizia dal Tribunale d’appello;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 7 febbraio 2011, asserendo
di avere in data 24 gennaio 2011 inviato una raccomandata, con cui giustificava
l’impossibilità a presenziare all’udienza, ciò che avrebbe dovuto spingere il
giudice a riconvocare le parti;
che nella
stessa raccomandata, ha soggiunto il reclamante, veniva anche indicata
l’impossibilità per il Pretore di emanare la sentenza di rigetto
dell’opposizione dipendente da una sentenza dello stesso Pretore (quella del 29
ottobre 2010) non ancora definitiva, come del resto riconosciuto dalla stesso
giudice, che ha fatto notare che la causa di cui all’incarto DI.2010.__________
è sub iudice presso il Tribunale federale a seguito di un ricorso presentato
dall’escusso;
che dal
verbale di udienza, sempre stando al reclamo, non è menzionata la sua
giustificata assenza, nello stesso figurando anzi che la parte convenuta non è
comparsa;
che,
sempre a mente del reclamante, in ogni modo non erano date le condizioni per
respingere l’opposizione, nemmeno in via provvisoria;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerato
Considerandi
che
risalendo la decisione impugnata al 27 gennaio 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si
pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto
procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata il 9 dicembre 2010;
che, al
riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento
della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente;
che si
rivela perciò corretto il richiamo da parte del Pretore alla legge cantonale di
applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito
vLAEF) e al Codice di procedura civile ticinese previgente (CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alla impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, dato
che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 27 gennaio 2011, la
procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che tale
è il caso per decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
inoltrato in data 7 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 28 febbraio 2011, il
reclamo è di principio ammissibile;
che nella
misura in cui si propone di annullare la sentenza impugnata a causa della
mancata ricitazione delle parti a seguito dell’invio della raccomandata 24
gennaio 2011, con la quale egli aveva avvisato il Pretore di non potere
presenziare all’udienza del 27 gennaio 2011 a causa di un improvviso impegno, l’insorgente si avvale di un argomento privo di pregio;
che, per
tacere del fatto che il preteso motivo di impedimento a presenziare all’udienza
(un improvviso impegno) è stato solo asserito, ossia non è stato supportato da
alcun riscontro, ciò che sarebbe bastato per non darvi seguito, il reclamante
trascura che a tale avviso non è seguita alcuna formale richiesta da parte sua
di rinvio del dibattimento;
che, a
ben vedere, il reclamante ha per finire pensato di ovviare alla sua assenza
motivando per scritto la ragione per la quale si è opposto all’istanza di
rigetto dell’opposizione, ossia eccependo la non esecutività del titolo di
rigetto dell’opposizione, ovvero della sentenza 29 ottobre 2010;
che tale
modo di procedere non è però consentito dal diritto procedurale previgente,
l’art. 20 cpv. 2 v LALEF imponendo alla parte convenuta di addurre le proprie
ragioni all’udienza di discussione e non altrimenti (CEF, sentenza del 24
febbraio 2011, inc. n. 14.2011.4, pag. 6);
che il
Pretore avrebbe perciò dovuto prescindere dal vagliare quanto sostenuto
dall’escusso nella raccomandata del 24 gennaio 2010;
che, in
ogni modo, la sentenza impugnata non presta al riguardo alcuna critica, la
sentenza 29 ottobre 2010 costituendo senz’altro titolo di rigetto
dell’opposizione;
che la
circostanza che contro la sentenza in rassegna sia stato inoltrato appello da
parte dell’escusso – peraltro poi dichiarato irricevibile per tardività dalla I
Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 15 dicembre 2010 (inc.
n. 11.200.131) - è irrilevante, tale giudizio essendo provvisoriamente
esecutivo ex art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI, circostanza peraltro come tale non
contestata dal reclamante;
che
nemmeno il successivo ricorso 7 gennaio 2011 al Tribunale federale da parte del
convenuto è di sussidio al riguardo, l’insorgente non pretendendo di avere
chiesto e tanto meno di avere ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo
al suo gravame ex art. 103 cpv. 3 LTF, conditio sine qua non per impedire
l’esecutività del giudizio impugnato, trattandosi nel caso specifico di
sentenza in tema di misure di protezione dell’unione coniugale, ossia di misure
provvisionali ai sensi degli art. 46 cpv. 2 e 98 LTF (DTF 113 IIII 393 consid.
5.
, 585 consid. 3.3) e, quindi, non di una sentenza costitutiva, soggetta per
legge all’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si
assegnano indennità alla controparte, cui il reclamo non è stato intimato per
osservazioni (art. 322 cpv. 1 CPC;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.-, già anticipata dal reclamate, è posta a suo
carico.
3. intimazione
a:
- RE
1, __________;
- avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'400.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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