Lexipedia

Decisione

14.2011.10

Rigetto provvisorio (definitivo ?) dell'opposizione. Sentenza emessa senza tenere conto delle osservazioni scritte dell'escusso, formulate prima dell'udienza, alla quale egli non ha presenziato a caus

1 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 10/15 novembre 2010 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per le somme di fr. 2'000.-, rispettivamente fr. 2'400.- oltre interessi e spese esecutive indicando

quale titolo di credito: “Contributo di mantenimento per la moglie (fr. 1’000.-

mensili) di ottobre 2010 e di novembre 2010, come alla sentenza della Pretura

di __________ (causa inc. DI.2010.__________). Spese e tassa di giustizia (fr.

400.-) e ripetibili (fr. 2’000.-) come alla sentenza della Pretura di __________

(causa inc. n. DI.20190.__________)”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 9

dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la

sentenza 29 ottobre 2010 con la quale il Pretore di __________, statuendo su

un’istanza a protezione dell’unione coniugale da essa introdotta l’8 giugno 2010, ha tra l’altro condannato il convenuto a versarle a partire dal 1° luglio 2010 la somma di fr.

1'000.- anticipatamente ogni mese a titolo di contributo alimentare, come pure

a rifonderle la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- e

l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili (doc. A);

che con

ordinanza del 10 dicembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

citato le parti a comparire in Pretura, per giovedì 27 gennaio 2011, per

procedere al contradditorio;

che con

scritto del 24 gennaio 2011 RE 1 ha comunicato alla Pretura che un improvviso

impegno non gli consentiva di essere presente all’udienza;

che nel

contempo egli ha messo in dubbio che il Pretore possa statuire sull’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione, avuto riguardo al fatto che la sentenza 29

ottobre 2010 non è definitiva e che egli è altresì in attesa della decisione

del Giudice di pace sulla stessa tematica, chiedendo quindi l’annullamento

della procedura a suo carico;

che

all’udienza del 27 gennaio 2011 la parte istante - la sola comparsa - si è

confermata nella propria domanda;

che con

sentenza del 27 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

accolto l’istanza, respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna (v’e da chiedersi però se egli intendeva in realtà

respingerla in via definitiva nonostante il richiamo all’art. 82 LEF, avuto

riguardo alle considerazioni poste a fondamento della stessa decisione, che

vanno invece, come si vedrà in appresso, chiaramente in direzione del rigetto

ex art. 80 LEF, come pure al fatto che egli ha accolto l’istanza proposta ex

art. 80 LEF senza alcuna riserva, ossia senza pretendere, nei considerandi, che

in realtà l’istanza poteva essere accolta soltanto in via provvisoria, ovvero

solo parzialmente);

che, in

particolare, il primo giudice ha ritenuto che la decisione di misure a

protezione dell’unione coniugale del 29 ottobre 2010 (doc. A) costituisce

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi-zione, siccome provvisoriamente

esecutiva ex art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI indipendentemente dal fatto che

essa sia stata impugnata con ricorso al Tribunale federale, gravame di cui egli

ha avuto notizia dal Tribunale d’appello;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 7 febbraio 2011, asserendo

di avere in data 24 gennaio 2011 inviato una raccomandata, con cui giustificava

l’impossibilità a presenziare all’udienza, ciò che avrebbe dovuto spingere il

giudice a riconvocare le parti;

che nella

stessa raccomandata, ha soggiunto il reclamante, veniva anche indicata

l’impossibilità per il Pretore di emanare la sentenza di rigetto

dell’opposizione dipendente da una sentenza dello stesso Pretore (quella del 29

ottobre 2010) non ancora definitiva, come del resto riconosciuto dalla stesso

giudice, che ha fatto notare che la causa di cui all’incarto DI.2010.__________

è sub iudice presso il Tribunale federale a seguito di un ricorso presentato

dall’escusso;

che dal

verbale di udienza, sempre stando al reclamo, non è menzionata la sua

giustificata assenza, nello stesso figurando anzi che la parte convenuta non è

comparsa;

che,

sempre a mente del reclamante, in ogni modo non erano date le condizioni per

respingere l’opposizione, nemmeno in via provvisoria;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerato

Considerandi

che

risalendo la decisione impugnata al 27 gennaio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si

pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto

procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione presentata il 9 dicembre 2010;

che, al

riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti

alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento

della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente;

che si

rivela perciò corretto il richiamo da parte del Pretore alla legge cantonale di

applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito

vLAEF) e al Codice di procedura civile ticinese previgente (CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alla impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che, dato

che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 27 gennaio 2011, la

procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che tale

è il caso per decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

inoltrato in data 7 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente

dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 28 febbraio 2011, il

reclamo è di principio ammissibile;

che nella

misura in cui si propone di annullare la sentenza impugnata a causa della

mancata ricitazione delle parti a seguito dell’invio della raccomandata 24

gennaio 2011, con la quale egli aveva avvisato il Pretore di non potere

presenziare all’udienza del 27 gennaio 2011 a causa di un improvviso impegno, l’insorgente si avvale di un argomento privo di pregio;

che, per

tacere del fatto che il preteso motivo di impedimento a presenziare all’udienza

(un improvviso impegno) è stato solo asserito, ossia non è stato supportato da

alcun riscontro, ciò che sarebbe bastato per non darvi seguito, il reclamante

trascura che a tale avviso non è seguita alcuna formale richiesta da parte sua

di rinvio del dibattimento;

che, a

ben vedere, il reclamante ha per finire pensato di ovviare alla sua assenza

motivando per scritto la ragione per la quale si è opposto all’istanza di

rigetto dell’opposizione, ossia eccependo la non esecutività del titolo di

rigetto dell’opposizione, ovvero della sentenza 29 ottobre 2010;

che tale

modo di procedere non è però consentito dal diritto procedurale previgente,

l’art. 20 cpv. 2 v LALEF imponendo alla parte convenuta di addurre le proprie

ragioni all’udienza di discussione e non altrimenti (CEF, sentenza del 24

febbraio 2011, inc. n. 14.2011.4, pag. 6);

che il

Pretore avrebbe perciò dovuto prescindere dal vagliare quanto sostenuto

dall’escusso nella raccomandata del 24 gennaio 2010;

che, in

ogni modo, la sentenza impugnata non presta al riguardo alcuna critica, la

sentenza 29 ottobre 2010 costituendo senz’altro titolo di rigetto

dell’opposizione;

che la

circostanza che contro la sentenza in rassegna sia stato inoltrato appello da

parte dell’escusso – peraltro poi dichiarato irricevibile per tardività dalla I

Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 15 dicembre 2010 (inc.

n. 11.200.131) - è irrilevante, tale giudizio essendo provvisoriamente

esecutivo ex art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI, circostanza peraltro come tale non

contestata dal reclamante;

che

nemmeno il successivo ricorso 7 gennaio 2011 al Tribunale federale da parte del

convenuto è di sussidio al riguardo, l’insorgente non pretendendo di avere

chiesto e tanto meno di avere ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo

al suo gravame ex art. 103 cpv. 3 LTF, conditio sine qua non per impedire

l’esecutività del giudizio impugnato, trattandosi nel caso specifico di

sentenza in tema di misure di protezione dell’unione coniugale, ossia di misure

provvisionali ai sensi degli art. 46 cpv. 2 e 98 LTF (DTF 113 IIII 393 consid.

5.

, 585 consid. 3.3) e, quindi, non di una sentenza costitutiva, soggetta per

legge all’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si

assegnano indennità alla controparte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni (art. 322 cpv. 1 CPC;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.-, già anticipata dal reclamate, è posta a suo

carico.

3. intimazione

a:

- RE

1, __________;

- avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'400.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster