14.2011.100
Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice
19 agosto 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.100
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 69 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.100
Lugano
19 agosto 2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 16 febbraio 2011 presentata da
CC 1 composta da:
1. CO 1CO 1 __________
2. CO 2CO 2 __________
3. CO 3CO 3 __________
4. CO 4CO 4 __________
tutti patrocinati dall’ PA 1PA 1 __________
Contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 23/25 settembre 2010 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 20 giugno 2011 (SO.2011.__________ ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 500.--
a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto
che con reclamo 1. luglio
2011 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che con osservazioni 25 luglio 2011 la parte istante ha chiesto
la reiezione del reclamo pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 6 luglio 2011 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto che con atto 13 aprile 2011 la parte istante ha chiesto la revoca dell’effetto
sospensivo, a cui il convenuto si è opposto con
osservazioni 29 luglio 2011;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 23/25 settembre 2011 dell’UE di __________ CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'666.65 oltre
interessi al 5% dal 14.10.2009, indicando quale titolo di credito: “Herabsetzungsforderung
im Nachlass E__________ E__________-B__________, geb. 1906, verstorben 1994 und
Schuldanerkennung vom 17.11.2009”.
Interposta
opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura di Lugano.
B. I procedenti fondano la loro pretesa, nata nell’ambito di una
successione, su di un accordo sottoscritto da A__________ L__________-E__________
il 2 ottobre 1995 nel quale essa aveva stabilito in fr. 40'000.- il suo credito
nei confronti dei Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________ (doc.
E), su di una promessa di pagamento di fr. 1'000.-- mensili inviata dai Fratelli
F__________ alla zia A__________ L__________-E__________, sulle ricevute di pagamento
di fr. 1'000.-- e fr. 500.-- (doc. F e H), sul certificato ereditario emesso in
seguito al decesso di A__________ L__________-E__________, che legittima gli
istanti (doc. I), sulll’interpellazione 14 ottobre 2009 dell’avv. B__________ W__________ (doc. J), sul riconoscimento di debito per l’importo di fr. 35'000.--,
pagabile entro il 28 febbraio 2010, sottoscritto da L__________, I__________ e
L__________ F__________ il 17 novembre 2009 (doc. K), su un loro nuovo riconoscimnento di debito sottoscritto il 24 febbraio 2010, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento (doc. M) e su diversi
scritti dei rappresentanti legali degli istanti, con cui è stato richiesto il versamento
di quanto riconosciuto (doc. N, O, P, S e U).
C. All’udienza di
contraddittorio l’escusso ha negato l’identità tra la parte istante, la presunta
creditrice figurante sui riconoscimenti di debito prodotti dall’istante e la
creditrice figuranti sul precetto esecutivo. La creditrice, di cui ai riconoscimenti
di debito, sarebbe infatti, secondo il convenuto, la CC 1. Per contro sul
precetto esecutivo notificatogli figura quale creditrice unicamente CO 1.
D. Con
sentenza 20 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto
l’istanza rilevando che il precetto esecutivo in esame menziona alla pagina 2
allegata i nomi di tutti i componenti la Comunione ereditaria.
E. Con il reclamo RE 1 sostiene che sulla prima pagina del precetto
esecutivo in oggetto figura quale creditrice solo CO 1 e che il rinvio ad un
documento allegato per indicare eventuali altri creditori non è ammissibile.
Inoltre il precetto esecutivo indica solo il nome degli eredi singoli, mentre
la CC 1, che è la sola creditrice del presunto credito in oggetto, non vi
appare.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile
il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione essendo stata inoltrata il 16 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 20 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
In base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il
Pretore ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF nell’ambito di una procedura esecutiva in cui non vi è
identità tra la creditrice indicata sul precetto esecutivo e quella figurante
sul riconoscimento di debito.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante
di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
6.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale un’indicazione carente della parte
comporta la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale indicazione
era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state effettivamente tratte
in inganno. Nel caso in cui le parti in buona fede non potevano avere dubbio
alcuno in merito all’identità del debitore o del creditore e non sono state lese
nei loro interessi, manca, per annullare il precetto esecutivo, un interesse
degno di protezione. In questi casi devono venire valutate tutte le circostanze
del caso concreto. Un’applicazione formalista del diritto è da evitare. Nei
casi in cui manca un interesse dell’escusso degno di protezione il precetto
esecutivo non va annullato anche se è stato presentato tempestivamente ricorso.
È sufficiente la correzione o il completamento del precetto esecutivo tramite
correzione della carente indicazione della parte. La carenza dovuta ad un’irrita
indicazione della parte sul precetto esecutivo viene pure sanata allorquando l’errore,
nella procedura di rigetto dell’opposizione, viene eliminato, ossia ogni
incertezza in merito alle parti è stata eliminata e il debitore con
l’interposizione dell’opposizione ha potuto far valere tutte le eccezioni. In
queste circostanze il precetto esecutivo, nella sua funzione di titolo per il
proseguimento dell’esecuzione, viene sostituito dalla decisione di rigetto
(Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. Basilea 2010, n.
31.
e 32 ad art. 69; DTF 120 III 13; sentenza CEF 15.2008.65 del 10.9.2008).
Nel caso
di specie il convenuto non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità
della parte creditrice. Infatti il convenuto, insieme con i suoi fratelli I__________
e L__________, ha sottoscritto il 14 febbraio 2002 una promessa di pagamento nei confronti di A__________ L__________-E__________ (doc. G), della quale gli
istanti, in seguito al decesso, sono divenuti eredi, come si evince dal certificato
ereditario del 25 settembre 2009 (doc. I). Nei confronti di quest’ultimi, indicati
quali “Eredi A__________ L__________-E__________” i Fratelli L__________i, I__________
e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 hanno sottoscritto un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 35'000.-- (doc. K) e il 24 febbraio 2010 ne hanno firmato uno nuovo, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento del loro debito (doc. M). Nella corrispondenza
agli atti inviata ai Fratelli F__________ dai diversi rappresentanti legali
degli istanti, quest’ultimi sono sempre stati indicati quali “CC 1” (doc. N, O, P, S e U). Sulla domanda di esecuzione del 21 settembre 2010 (doc. Q), quale parte creditrice, è stato indicato: “Die Erben der Frau A__________ L__________-E__________,
bestehend aus: CO 1, CO 2, CO 3, CO 4.” Orbene, in queste circostanze il
convenuto, alla notifica del precetto esecutivo in oggetto, sul quale era
indicato quale motivo la successione ereditaria originaria e il riconoscimento
di debito firmato con i suoi fratelli il 17 novembre 2009, non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità della parte creditrice, ritenuto che sul
precetto esecutivo, sotto la menzione “creditore CO 1” appare l’indicazione “altri creditori vedi allegato” e che sul foglio annesso sono menzionati i
nomi degli ulteriori tre eredi “CO 2, L__________; CO 3, rappr. V__________ K__________,
H__________ a__________ A__________, CO 4, I__________”. D’altro canto
nell’istanza di rigetto quale parte istante è indicato: “Eredi della fu A__________
L__________-E__________” e il nome dei 4 predetti eredi. Ne discende che la
decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa dal Pretore, che quale
parte istante reca la menzione “CC 1, composta da 1. CO 1, 2. CO 2, 3. CO 3, 4.CO
4”, viste le circostanze, fungerà da titolo di proseguimento, in sostituzione
del precetto di esecuzione.
Le precedenti
considerazioni portano a concludere che non vi è stata errata applicazione del
diritto da parte del primo giudice, non essendoci carenza d’identità tra la
parte creditrice di cui al precetto esecutivo e all’istanza con la parte
creditrice di cui ai documenti prodotti. Il reclamo va pertanto respinto.
7.
Visto
l’esito del reclamo, l’istanza dei procedenti tendente alla revoca dell’effetto
sospensivo è da considerare priva d’oggetto.
8.
Tassa di
giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 69 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
106.
cpv. 1 CPC
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr.
320.
--, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla CC 1, complessivamente fr. 500.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________;
- RE
1, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
11'666.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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