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Decisione

14.2011.100

Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice

19 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 23/25 settembre 2011 dell’UE di __________ CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'666.65 oltre

interessi al 5% dal 14.10.2009, indicando quale titolo di credito: “Herabsetzungsforderung

im Nachlass E__________ E__________-B__________, geb. 1906, verstorben 1994 und

Schuldanerkennung vom 17.11.2009”.

Interposta

opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura di Lugano.

B. I procedenti fondano la loro pretesa, nata nell’ambito di una

successione, su di un accordo sottoscritto da A__________ L__________-E__________

il 2 ottobre 1995 nel quale essa aveva stabilito in fr. 40'000.- il suo credito

nei confronti dei Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________ (doc.

E), su di una promessa di pagamento di fr. 1'000.-- mensili inviata dai Fratelli

F__________ alla zia A__________ L__________-E__________, sulle ricevute di pagamento

di fr. 1'000.-- e fr. 500.-- (doc. F e H), sul certificato ereditario emesso in

seguito al decesso di A__________ L__________-E__________, che legittima gli

istanti (doc. I), sulll’interpellazione 14 ottobre 2009 dell’avv. B__________ W__________ (doc. J), sul riconoscimento di debito per l’importo di fr. 35'000.--,

pagabile entro il 28 febbraio 2010, sottoscritto da L__________, I__________ e

L__________ F__________ il 17 novembre 2009 (doc. K), su un loro nuovo riconoscimnento di debito sottoscritto il 24 febbraio 2010, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento (doc. M) e su diversi

scritti dei rappresentanti legali degli istanti, con cui è stato richiesto il versamento

di quanto riconosciuto (doc. N, O, P, S e U).

C. All’udienza di

contraddittorio l’escusso ha negato l’identità tra la parte istante, la presunta

creditrice figurante sui riconoscimenti di debito prodotti dall’istante e la

creditrice figuranti sul precetto esecutivo. La creditrice, di cui ai riconoscimenti

di debito, sarebbe infatti, secondo il convenuto, la CC 1. Per contro sul

precetto esecutivo notificatogli figura quale creditrice unicamente CO 1.

D. Con

sentenza 20 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto

l’istanza rilevando che il precetto esecutivo in esame menziona alla pagina 2

allegata i nomi di tutti i componenti la Comunione ereditaria.

E. Con il reclamo RE 1 sostiene che sulla prima pagina del precetto

esecutivo in oggetto figura quale creditrice solo CO 1 e che il rinvio ad un

documento allegato per indicare eventuali altri creditori non è ammissibile.

Inoltre il precetto esecutivo indica solo il nome degli eredi singoli, mentre

la CC 1, che è la sola creditrice del presunto credito in oggetto, non vi

appare.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 16 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 20 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il

Pretore ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF nell’ambito di una procedura esecutiva in cui non vi è

identità tra la creditrice indicata sul precetto esecutivo e quella figurante

sul riconoscimento di debito.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante

di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

6.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale un’indicazione carente della parte

comporta la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale indicazione

era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state effettivamente tratte

in inganno. Nel caso in cui le parti in buona fede non potevano avere dubbio

alcuno in merito all’identità del debitore o del creditore e non sono state lese

nei loro interessi, manca, per annullare il precetto esecutivo, un interesse

degno di protezione. In questi casi devono venire valutate tutte le circostanze

del caso concreto. Un’applicazione formalista del diritto è da evitare. Nei

casi in cui manca un interesse dell’escusso degno di protezione il precetto

esecutivo non va annullato anche se è stato presentato tempestivamente ricorso.

È sufficiente la correzione o il completamento del precetto esecutivo tramite

correzione della carente indicazione della parte. La carenza dovuta ad un’irrita

indicazione della parte sul precetto esecutivo viene pure sanata allorquando l’errore,

nella procedura di rigetto dell’opposizione, viene eliminato, ossia ogni

incertezza in merito alle parti è stata eliminata e il debitore con

l’interposizione dell’opposizione ha potuto far valere tutte le eccezioni. In

queste circostanze il precetto esecutivo, nella sua funzione di titolo per il

proseguimento dell’esecuzione, viene sostituito dalla decisione di rigetto

(Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. Basilea 2010, n.

31.

e 32 ad art. 69; DTF 120 III 13; sentenza CEF 15.2008.65 del 10.9.2008).

Nel caso

di specie il convenuto non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità

della parte creditrice. Infatti il convenuto, insieme con i suoi fratelli I__________

e L__________, ha sottoscritto il 14 febbraio 2002 una promessa di pagamento nei confronti di A__________ L__________-E__________ (doc. G), della quale gli

istanti, in seguito al decesso, sono divenuti eredi, come si evince dal certificato

ereditario del 25 settembre 2009 (doc. I). Nei confronti di quest’ultimi, indicati

quali “Eredi A__________ L__________-E__________” i Fratelli L__________i, I__________

e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 hanno sottoscritto un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 35'000.-- (doc. K) e il 24 febbraio 2010 ne hanno firmato uno nuovo, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento del loro debito (doc. M). Nella corrispondenza

agli atti inviata ai Fratelli F__________ dai diversi rappresentanti legali

degli istanti, quest’ultimi sono sempre stati indicati quali “CC 1” (doc. N, O, P, S e U). Sulla domanda di esecuzione del 21 settembre 2010 (doc. Q), quale parte creditrice, è stato indicato: “Die Erben der Frau A__________ L__________-E__________,

bestehend aus: CO 1, CO 2, CO 3, CO 4.” Orbene, in queste circostanze il

convenuto, alla notifica del precetto esecutivo in oggetto, sul quale era

indicato quale motivo la successione ereditaria originaria e il riconoscimento

di debito firmato con i suoi fratelli il 17 novembre 2009, non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità della parte creditrice, ritenuto che sul

precetto esecutivo, sotto la menzione “creditore CO 1” appare l’indicazione “altri creditori vedi allegato” e che sul foglio annesso sono menzionati i

nomi degli ulteriori tre eredi “CO 2, L__________; CO 3, rappr. V__________ K__________,

H__________ a__________ A__________, CO 4, I__________”. D’altro canto

nell’istanza di rigetto quale parte istante è indicato: “Eredi della fu A__________

L__________-E__________” e il nome dei 4 predetti eredi. Ne discende che la

decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa dal Pretore, che quale

parte istante reca la menzione “CC 1, composta da 1. CO 1, 2. CO 2, 3. CO 3, 4.CO

4”, viste le circostanze, fungerà da titolo di proseguimento, in sostituzione

del precetto di esecuzione.

Le precedenti

considerazioni portano a concludere che non vi è stata errata applicazione del

diritto da parte del primo giudice, non essendoci carenza d’identità tra la

parte creditrice di cui al precetto esecutivo e all’istanza con la parte

creditrice di cui ai documenti prodotti. Il reclamo va pertanto respinto.

7.

Visto

l’esito del reclamo, l’istanza dei procedenti tendente alla revoca dell’effetto

sospensivo è da considerare priva d’oggetto.

8.

Tassa di

giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 69 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

106.

cpv. 1 CPC

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr.

320.

--, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla CC 1, complessivamente fr. 500.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________;

- RE

1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

11'666.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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