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Decisione

14.2011.101

Riconoscimento di debito. Rappresentanza di una persona giuridica iscritta a RC

31 agosto 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 12/14 ottobre 2010 dell’UE di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'784.85 oltre interessi e

spese, indicando quale titolo di credito: “Fattura del 25.02.2010 e fattura del 26.03.2010 lavori eseguiti Ristorante __________ a B__________”. Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la sua pretesa su due fatture del 26 marzo 2010 per fr. 2'361.82 rispettivamente del 25 febbraio 2010 per fr. 3'423.04 per lavori eseguiti presso il Ristorante __________ a B__________ (doc. B e C), sullo scambio di

corrispondenza intercorso tra le parti in relazione al pagamento delle citate

fatture (doc. D, plico) ed in particolare sullo scritto del 19 luglio 2010 del rappresentante della convenuta all’istante, nel quale viene

riconosciuto il debito residuo di fr. 923.-- e, in relazione alla fattura del 26 marzo 2010 concernente la “modifica del tavolo in cucina” l’importo di fr. 2'361.82.

Nel predetto scritto la convenuta si è dichiarata disposta a versare all’istante

la somma di fr. 3'284.82 mediante versamenti mensili varianti tra fr. 150.-- e

fr. 284.82 (doc. D pag. 3).

C.

All’udienza di discussione del 27 giugno 2011 la convenuta

ha

contestato le fatture in esame, non apparendo su nessuna di esse la sua firma

quale segno di accettazione dei relativi debiti. In merito allo scritto del 19 luglio 2010 RE 1 ha sostenuto che la firma ivi apposta non appartiene a nessuna persona

autorizzata a vincolarla.

D. Con

sentenza 27 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto

l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice lo stesso

rappresentante legale della convenuta ha riconosciuto quanto meno l’esistenza

di un credito di fr. 2'000.-- dell’istante nei confronti della convenuta

proponendo a nome della sua assistita il pagamento di tale importo in due rate

di fr. 1'000.-- cadauna entro il 31 marzo 2011 e il 30 aprile 2011, come si evince dallo scritto del 18 febbraio 2011 dell’avv. PA 1 all’istante. Secondo il Pretore quand’anche tale accordo non risulta essere stato

perfezionato, lo scritto in esame costituisce comunque valido riconoscimento di

debito atteso che il patrocinatore della convenuta non avrebbe certamente

proposto il pagamento di una somma non dovuta. In prima sede gli argomenti di

controparte sono poi stati considerati mere allegazioni di parte, rimaste allo

stadio di puro parlato.

E. Con reclamo 4 luglio 2011 RE 1 rileva che lo scritto del 19 luglio 2011 (recte 2010) ritenuto dal primo giudice quale riconoscimento di debito

non è stato firmato da nessuna persona autorizzata a vincolarla. La firma che appare

sulla citata lettera non corrisponde infatti a nessuna delle firme apposte

sulla restante corrispondenza intercorsa tra le parti. Nel predetto scritto

viene d’altro canto specificato che non è stato stipulato alcun contratto con

l’istante. La reclamante sostiene inoltre che lo scritto del 18 febbraio 2011 del suo rappresentante legale, inviato a controparte, non costituisce in

alcun modo un riconoscimento di debito. Infatti si trattava di un tentativo di

accordo che non si è perfezionato. Nella denegata ipotesi che tale scritto

dovesse venire ritenuto quale riconoscimento di debito, l’istanza potrebbe venire

accolta limitatamente all’importo ivi indicato di fr. 2'000.--.

F. Delle

osservazioni 28 luglio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 27 giugno 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si

pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali

applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione proposta

il 9 novembre 2010 dall’istante. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti

al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale

previgente, ovvero la legge cantonale di applicazione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito vLALEF).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone poi la questione a sapere quale

sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv.

1.

CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 27 giugno 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

2.

Secondo

l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr.

anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag 481).

Come

ritenuto in prima sede lo scritto del 19 luglio 2010 della RE 1 in cui la convenuta si è dichiarata disposta a versare all’istante la somma di fr. 3'284.82 costituisce

in via di principio valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv.

1.

LEF.

7.

Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4;

Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art.

82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., pag.

350.

con rif.).

La

reclamante sostiene che la persona che ha sottoscritto lo scritto del 19 luglio 2010 non era autorizzata a rappresentarla.

8.

In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei

confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato

dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere, che il

rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se

il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza

(art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere

provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la

giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di

rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio,

mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale

federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti

concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112

III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a

sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile

e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura

può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi

devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura

sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi

documenti non devono essere firmati dal rappresentato, la firma del

rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il

rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57

ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di

una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di

debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla.

Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di

commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti,

nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell’art.

32.

cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Stahelin, op. cit. n. 59

ad art. 82 e rif. Ivi).

Nel caso

di specie l’istante ha prodotto due fatture inviate all’escussa il 25 febbraio 2010 rispettivamente il 26 marzo 2010 per opere eseguite presso il Ristorante __________ A questo proposito va rilevato che RE 1, in relazione alle citate fatture, non ha mai eccepito nella corrispondenza intercorsa tra le parti

in merito al loro mancato pagamento che l’istante non aveva eseguito alcuna

opera a suo favore e che il riconoscimento di debito del 19 luglio 2010 era sottoscritto da persona non autorizzata a rappresentarla (cfr. scritti del 6 luglio 2010 e 23 agosto 2010, doc. D pagina 6 e 1, plico). La reclamante ha sostenuto

questa eccezione per la prima volta in sede di discussione, senza tuttavia

azzardarsi a negare l’avvenuta esecuzione delle opere. Orbene, ritenute le

predette circostanze, considerare come ha deciso il Pretore, che la creditrice

poteva ritenere lo scritto del 19 luglio 2010 quale valido riconoscimento di debito sottoscritto da persona autorizzata a rappresentare la reclamante,

non può essere considerato quale accertamento manifestamente errato dei fatti

(art. 320 lett. b CPC). Non è infatti inconferente decidere che la convenuta

abbia per atti concludenti provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza

con la persona firmataria del riconoscimento di debito in oggetto, per cui ne

discende che la reclamante è vincolata dalla firma ivi apposta. Lo scritto del 19 luglio 2010 costituisce quindi valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF nei suoi confronti.

9.

Il reclamo va

pertanto respinto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili,

controparte essendosi limitata a produrre il 28 luglio 2011 un breve scritto e a riproporre allegati già presentati in prima istanza (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

106.

cpv. 1 CPC

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr.

320.

--, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________

-CO 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'784.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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