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Decisione

14.2011.102

Reclamo contro dichiarazione di fallimento

3 agosto 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1

ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 105'915.40

oltre accessori, dedotto il pagamento di fr. 59'700.-- avvenuto il 31 gennaio

2011 (cfr. istanza di fallimento del 22 febbraio 2011).

B.

All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 6 luglio 2011 il Pretore del Distretto di __________, __________,

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 luglio 2011 alle

ore 10.00.

D.

Con reclamo 7 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere interamente pagato all’istante

l’importo di fr. 105'915.40, motivo per il quale non si è presentata

all’udienza di contraddittorio, confidando che l’istante avrebbe ritirato la

domanda di fallimento. Con scritto 8 luglio 2011 CO 1 ha comunicato a questa

Camera il ritiro dell’esecuzione in oggetto, copia del quale è stato pure

prodotto dalla convenuta con un’integrazione al reclamo. Per quel che riguarda

la sua solvibilità RE 1 asserisce di non trovarsi in stato di insolvenza e che

il mancato pagamento dell’esecuzione in esame è stato determinato da

circostanze assolutamente transitorie, indipendenti dalla sua volontà, che non

possono essere sanzionate con la dichiarazione di fallimento.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di

fatti nuovi (pseudonova o nova in senso improprio, ossia “unechte Nova”), se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.

La

reclamante adduce di avere saldato interamente l’esecuzione in oggetto

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza tuttavia produrre entro

il termine di reclamo alcun documento a comprova che, oltre al pagamento di fr.

59'700.-- avvenuto il 31 gennaio 2011, essa ha versato, all’istante prima della

dichiarazione di fallimento pure l’importo residuo di fr. 52'644.65 (cfr.

istanza di fallimento del 22 febbraio 2011) ciò che neppure risulta dallo

scritto 8 luglio 2011 della CO 1 Di conseguenza non può essere applicato l’art.

174.

cpv. 1 LEF.

3.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore

può pure annullare la dichiarazione di fallimento se

il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e

prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Con

comunicazione datata 8 luglio 2011, inviata a questa Camera, di cui la

reclamante ha pure trasmesso copia, CO 1 ha dichiarato di ritirare l’esecuzione

in oggetto. La questione a sapere se con questo scritto la reclamante

intendesse ritirare la domanda di fallimento, posteriormente alla dichiarazione

di fallimento, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF può rimanere aperta,

essendo il reclamo anche in questo punto destinato all’insuccesso, come si

vedrà di seguito.

Per

quel che riguarda il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’art. 172

cpv. 2 LEF - va infatti osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di

Lugano al 2 agosto 2011 risulta che a carico della reclamante sono pendenti 53 esecuzioni,

di cui 35 risultano essere state pagate, per un importo complessivo di fr. 340'580.90.

Determinante è che nell’anno in corso per 6 esecuzioni, per importi relativi a

tasse e oneri sociali anche considerevoli, è già stato eseguito il pignoramento

e che per un’ulteriore esecuzione è stata presentata la domanda di

proseguimento. Dal predetto estratto emerge inoltre che il 12 luglio 2010 a carico

della convenuta sono stati emessi 3 atti di carenza di beni per un importo

complessivo di fr. 88'786.10. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che la reclamante non dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai

suoi impegni, per cui la sua solvibilità non può essere considerata resa

sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, nemmeno l’art. 174 cpv.

2.

LEF può essere applicato. Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

4.

Il

reclamo va pertano respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di

AP

1

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

AO 1 CO 1;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

__________ Ufficio cantonale del Registro di

commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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