14.2011.104
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
6 settembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.104
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.104
Lugano
6 settembre
2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 27 maggio 2011 presentata da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona con sentenza 30 giugno 2011 (SO.2011.590) ha così deciso:
“`1. È pronunciato il fallimento di RE 1 , a far tempo
dal giorno venerdì
1. luglio 2011 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 8 luglio 2011
ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 12 luglio
2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n.__________
dell’UEF di Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 3'579.40 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 30 giugno 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 30 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 1.
luglio 2011 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto
e di essere solvibile, disponendo di liquidità sui suoi conti bancari ed
essendo in procinto di incassare commissioni relative all’emissione di polizze
assicurative (doc. G e H).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, risultando dall’estratto dell’UEF di
Bellinzona al 1. settembre 2011 agli atti che l’esecuzione in oggetto n. 656459
promossa dall’istante è stata saldata.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto si
evince che delle nove esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sei
sono state saldate. Delle ulteriori tre procedure, una è perenta, mentre contro
le altre due la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di
procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Va poi
rilevato che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di
beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la reclamante
dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la
sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 1. luglio 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona inc. SO.2011.590, nei confronti di RE 1, , è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1
III. Intimazione:
- PA 1;
- CO 1;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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