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Decisione

14.2011.105

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso prorprio

19 agosto 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la

CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 25'401.10

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 6 luglio 2011 il Pretore del Distretto di __________,

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 luglio 2011 alle

ore 10.00.

D. Con reclamo 15 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato

l’esecuzione in oggetto e che in seguito al pagamento l’istante ha ritirato la

domanda di fallimento, producendo uno scritto del 13 luglio 2011 della CO 1, in

cui viene confermato il saldo dell’esecuzione in esame e comunicato il ritiro

della domanda di fallimento (doc. C). La reclamante asserisce poi di essere

solvibile avendo saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. La

convenuta ha presentato un estratto dell’UE __________ al 15 luglio 2011, da

cui si evince che tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti sono state

saldate (doc. D e E).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante e

che quest’ultima ha ritirato la sua domanda di fallimento ai sensi dell’art.

174.

cpv. 2 n. 1 e 3 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento

e l’ha dimostrato, producendo uno scritto del 13 luglio 2011 della creditrice

in tal senso (doc. C).

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della

domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento -

va osservato che dall’estratto al 15 luglio 2011 dell’UEdi __________ e dalle

relative ricevute risulta che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti della

reclamante sono state saldate. A carico della reclamante non risultano inoltre

attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che la reclamante dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi

impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure

poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 7 luglio 2011 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________, inc. SO.2011.__________ nei confronti di RE

1__________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

-

avv. PA 1, __________;

-

CO 1, __________;

-

Ufficio esecuzione di __________;

-

Ufficio fallimenti di __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,

Lugano;

-

Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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