14.2011.105
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso prorprio
19 agosto 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.105
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso prorprio
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.105
Lugano
19 agosto
2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 10 febbraio 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
sulla quale istanza
il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 6 luglio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì
7 luglio 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
15 luglio 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 18 luglio
2011 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la
CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 25'401.10
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 6 luglio 2011 il Pretore del Distretto di __________,
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 luglio 2011 alle
ore 10.00.
D. Con reclamo 15 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato
l’esecuzione in oggetto e che in seguito al pagamento l’istante ha ritirato la
domanda di fallimento, producendo uno scritto del 13 luglio 2011 della CO 1, in
cui viene confermato il saldo dell’esecuzione in esame e comunicato il ritiro
della domanda di fallimento (doc. C). La reclamante asserisce poi di essere
solvibile avendo saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. La
convenuta ha presentato un estratto dell’UE __________ al 15 luglio 2011, da
cui si evince che tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti sono state
saldate (doc. D e E).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante e
che quest’ultima ha ritirato la sua domanda di fallimento ai sensi dell’art.
174.
cpv. 2 n. 1 e 3 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento
e l’ha dimostrato, producendo uno scritto del 13 luglio 2011 della creditrice
in tal senso (doc. C).
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della
domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento -
va osservato che dall’estratto al 15 luglio 2011 dell’UEdi __________ e dalle
relative ricevute risulta che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti della
reclamante sono state saldate. A carico della reclamante non risultano inoltre
attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che la reclamante dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi
impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure
poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 7 luglio 2011 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________, inc. SO.2011.__________ nei confronti di RE
1__________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
-
avv. PA 1, __________;
-
CO 1, __________;
-
Ufficio esecuzione di __________;
-
Ufficio fallimenti di __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,
Lugano;
-
Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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