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Decisione

14.2011.106

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF

10 agosto 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 3'562.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 13 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento RE 1 a far tempo da giovedì 14 luglio 2001 alle ore 10.00.

D. Con reclamo 15 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato il suo

debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di

fallimento, producendo una ricevuta postale del 4 luglio 2011 relativa al

versamento di fr. 4'500.-- a favore della RA 1 (doc. D). Con integrazione 19

luglio 2011 il convenuto ha prodotto copia di uno scritto del 18 luglio 2011

dell’istante alla Pretura, con cui la procedente ha confermato l’avvenuto

pagamento dell’esecuzione in esame ed ha chiesto l’annullamento della procedura

in corso.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza.

2.

Il reclamante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa

fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto

saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.

174.

cpv. 1 LEF.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure

caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non

essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 14 luglio 2011 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, inc. SO.2011.772, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- avv. PA

1;

- RA 1,

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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