14.2011.106
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF
10 agosto 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.106
Data decisione, Autorità:
10.08.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.106
Lugano
10 agosto
2011
B/fp/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 24 febbraio 2011 presentata da
CO 1
rappr. da: RA 1
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 13 luglio 2011 (SO.2011.772) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo dal giorno
di giovedì 14 luglio 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
15 luglio 2011 e
integrazione 19 luglio 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 19 luglio 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 3'562.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 13 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento RE 1 a far tempo da giovedì 14 luglio 2001 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 15 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato il suo
debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di
fallimento, producendo una ricevuta postale del 4 luglio 2011 relativa al
versamento di fr. 4'500.-- a favore della RA 1 (doc. D). Con integrazione 19
luglio 2011 il convenuto ha prodotto copia di uno scritto del 18 luglio 2011
dell’istante alla Pretura, con cui la procedente ha confermato l’avvenuto
pagamento dell’esecuzione in esame ed ha chiesto l’annullamento della procedura
in corso.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
2.
Il reclamante adduce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto
saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.
174.
cpv. 1 LEF.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure
caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non
essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 14 luglio 2011 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, inc. SO.2011.772, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Intimazione:
- avv. PA
1;
- RA 1,
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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