14.2011.109
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mandato di costituizione di società. Onere della prova del corretto adempimento del mandato e della sua revoca
30 agosto 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.109
Data decisione, Autorità:
30.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mandato di costituizione di società. Onere della prova del corretto adempimento del mandato e della sua revoca
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 CO
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.109
Lugano
30 agosto 2011
CJfp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________)
promossa con istanza 7 marzo 2011 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
tendente ad ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 8 luglio 2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e, di conseguenza,
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La
tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
1’200.-- a titolo di indennità.
3. omissis";
sentenza tempestivamente
impugnata dall'escusso, che con reclamo 21 luglio 2011 ha postulato la riforma del giudizio impugnato, nel senso dell’integrale reiezione dell’istanza;
viste le osservazioni 22
agosto 2011 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. F), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 18'851,85
oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2010 e spese, indicando quale titolo di
credito “Contratto di costituzione fiduciaria
e di amministrazione fiduciaria di società del 14.06.2005 relativo a P__________
LCC (__________) – Fatture 07.01.2008/29.02.2008/07.01.2009/02.01.2010”.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza di
contraddittorio del 21 giugno 2011, la parte istante ha confermato la propria
istanza mentre la parte convenuta ha contestato tutti i documenti prodotti
dall’istante, che ha ritenuto non costituire prova di riconoscimento di debito.
Ha pure contestato l’esistenza, l’operatività e l’amministrazione della società
P__________, il fatto ch’essa fosse domiciliata presso l’istante, la propria
legittimazione passiva nonché la giurisdizione statale (invocando una clausola
arbitrale). La convenuta ha d’altronde sostenuto che l’istante non aveva mai
messo in mora né la società né il convenuto, che i mandati fiduciari erano
comunque stati revocati già all’inizio del 2008 e che l’istante non aveva adempiuto
gli obblighi di cui all’art. 400 CO. In replica, l’istante ha contestato tutte
le allegazioni di controparte, rilevando segnatamente che la revoca non
indicava la società a cui si riferiva l’escusso. In duplica, quest’ultimo ha
confermato le proprie allegazioni.
C. Con decisione 8
luglio 2011, il pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando che la documentazione prodotta (contratto di costituzione e di
amministrazione fiduciaria di società sottoscritto dall’escusso quale mandante
e beneficiario economico, fatture relative alle annualità 2008-2010 e
all'addebito del numero di codice fiscale rilasciato dal Ministero delle
finanze italiano alla società P__________ LCC, attestazione della fondazione e
dell’iscrizione di quest’ultima nel registro delle società del __________)
costituisse un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo
giudice ha poi dettagliatamente respinto tutte le eccezioni sollevate
dall’escusso con riferimento alla documentazione agli atti.
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, rimproverando al primo giudice di
aver omesso di considerare che l’istante non ha dimostrato di aver eseguito le
operazioni di gestione annuale previste dal contratto di mandato, quali “la domiciliazione
della società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale
segretario)” e “i nominee shareholders”, sicché non sarebbero dovute le
annualità di € 4'000.-- per la gestione annuale di società senza operatività.
L’escusso ribadisce inoltre che i mandati fiduciari sono stati revocati già
all’inizio del 2008, lamentando il fatto che il Pretore non abbia esaminato il
doc. 3 da lui prodotto in sede d’udienza, ovvero una fattura allestita
dall’istante per prestazioni di liquidazione della società P__________ LCC, ciò
che dimostrerebbe in modo inequivocabile la revoca del mandato e la chiusura e
liquidazione della società. Infine, RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto
le tre fatture prodotte dall’istante, sicché non sarebbe mai stato messo in
mora.
E. Delle osservazioni
della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi
considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso che sia
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 7 marzo 2011, sia
la decisione impugnata, che risale all’8 luglio 2011, sono posteriori
all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale
sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Contro le sentenze
di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati
art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC). Proposto il 21 luglio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’11 luglio 2011, il reclamo
è perciò di principio ammissibile – anche senza tenere conto delle ferie estive
– e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48
lett. e n. 1 LOG). Sono pure tempestive le osservazioni dell’escutente,
presentate lunedì 22 agosto 2011, siccome il ricorso gli è stato notificato
l’11 agosto (combinati art. 322 e 142 cpv. 3 CPC).
3.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
4.
Giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione.
5.
Il giudice del
rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede
d'appello (rispettivamente di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza
delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro
sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF
8.
aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione
prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.
50.
ad art. 84).
6.
La nozione di
riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante da
contratto di mandato, implica da parte dell’escutente la prova documentale
dell’adempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l'escusso lo
contesti in modo non palesemente insostenibile – altrimenti l'esecuzione è
presunta (Staehelin, op. cit., n.
129.
ad art. 82, con rif.; cfr. pure Vock,
Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 18-19 ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 27 ad art. 82; STF 21 gennaio 2003, inc.5P.314/2002, Pra 2003 n. 161,
cons. 2.2) –, nonché dell’ammontare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007,
inc.5A_367/ 2007, cons. 3.1; CEF 2 agosto 2007, inc. n. 14.2007.55, cons. 4; Cometta, op. cit., p. 340; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 340 a contrario).
6.1
Nel caso di specie, non
è contestato che il “contratto di costituzione e di amministrazione fiduciaria
di società” di cui al doc. B sia un contratto di mandato né, in questa sede,
che sia stato sottoscritto dal reclamante quale mandante. Quest’ultimo non contesta
più, d’altronde, l’esistenza della società P__________ LLC, oggetto del mandato
di amministrazione. Il reclamante ribadisce invece che l’istante non avrebbe
fornito le prestazioni previste dal contratto (doc. B, ultima pagina) per
quanto concerne la gestione annuale della società (“la domiciliazione della
società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale segretario)” e
“i nominee shareholders”). Il primo giudice non si è espresso su questo
specifico punto (sollevato nella risposta, a pag. 2 del verbale, 6° paragrafo,
e nella duplica, a pag. 4 del verbale) e l’istante si è limitato ad osservare
che le annualità sarebbero dovute per non meglio precisati “costi di
mantenimento della società generati anche senza alcuna operatività”, rilevando
poi che il reclamante non avrebbe eccepito alcunché rispetto alle fatture, inviate
e ricevute dallo stesso” (osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 3).
6.2
Ora, la censura non
appare d’acchito insostenibile, non appena si consideri che l’istante non ha
prodotto un solo documento in merito all’asserita amministrazione ordinaria
della società P__________ LLC, se non il certificato 29 agosto 2008 di attribuzione
del numero fiscale (doc. D), il cui ottenimento è però oggetto di un onorario
distinto (fattura n. 240/2008, doc. C) e riguarda apparentemente il periodo
2006-2007 (vedi la dicitura della menzionata fattura). D’altronde, secondo la
fattura 29 febbraio 2008 (n. 218/ 2008), allestita dalla stessa istante, la
società sarebbe stata posta in “liquidazione” già all’inizio del 2008 – anche
su questo punto CO 1 è rimasta molto evasiva (osservazioni al reclamo, a pag.
3, ultimo capoverso) –, sicché pare inverosimile ch’essa sia stata
effettivamente gestita durante tutto l’anno 2008 e durante gli anni 2009 e
2010.
Siffatta constatazione è inoltre corroborata dal fatto che l’esecuzione è
stata promossa solo nel 2011, senza apparenti preventivi solleciti. Secondo
l’interpretazione tradizionale dell’art. 82 LEF ricordata sopra, non spettava
all’escusso rendere verosimile di aver contestato le fatture in questione,
bensì all’escutente di aver eseguito correttamente il mandato di gestione della
società, ciò che non ha nemmeno allegato. In assenza di prova su tale punto, il
contratto non può essere considerato un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per quanto attiene alle annualità di cui alle fatture n.
100294, 180/2009 e 119/2008.
6.3
In questa sede,
l’istante non contesta più l'addebito delle spese di attribuzione del numero di
codice fiscale (fattura n. 240/ 2008), che comunque alla luce della pertinente
argomentazione del Pretore è giustificata. Il contratto di mandato, e meglio il
suo art. 13 cpv. 3, costituisce infatti, in linea di principio, un valido titolo
di rigetto provvisorio per il diritto dell’istante al rimborso di tale spesa
(di € 2'033.--, pari a fr. 2'731,10 al tasso di cambio, incontestato, applicato
in prima sede). Il reclamante ne contesta però implicitamente l’esigibilità,
affermando di non aver ricevuto la fattura e di non essere stato messo in mora
(reclamo ad 8). Tuttavia, in assenza di qualsiasi indirizzo all’art. 1 del
contratto, e visto che l’istante non ha allegato di aver indicato un altro
indirizzo di corrispondenza, le comunicazioni destinate alla società andavano
recapitate in fermoposta presso la mandataria (cfr. art. 6 del contratto). Ne
consegue che la fattura n. 240/ 2008 è da ritenere regolarmente recapitata
all’escusso e costituisce una valida interpellazione ai sensi dell’art. 102
cpv. 1 CO (cfr. Wiegand, Basler
Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2007, n. 9 ad art. 102).
La censura è quindi infondata.
7.
Il reclamante allega
ancora la revoca del contratto di mandato, eccezione che gli spettava rendere
verosimile, come tutte le eccezioni che non siano l’inadempimento del contratto
bilaterale invocato quale titolo di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 129 e 106 ad
art. 82). Però, visto quanto precede, la questione rimarrebbe d’attualità
ancora solo per l'addebito del costo di attribuzione del numero fiscale.
Sennonché tale costo si riferisce al periodo precedente l’asserita revoca del
mandato, di modo che per finire non è necessario determinarsi sulla censura
proposta dal reclamante.
8.
Il reclamo va quindi
parzialmente accolto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è
parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza, la
decisione 8 luglio 2011 del Pretore di Lugano, Sezione 5, è riformata come
segue:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via
provvisoria limitatamente a fr. 2'731,10, oltre interessi al 5% dal 14 luglio
2010.
2.
La tassa di
giustizia in fr. 300.-- è posta a carico delle parti in ragione di fr. 250.--
per l’istante e di fr. 50.-- per il convenuto. L’istante rifonderà a
controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili ridotte.”
2.
La tassa di
giustizia di fr. 450.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico a
concorrenza di fr. 50.--, mentre è posta per fr. 400.-- a carico di CO 1, la quale
rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.-- per parte di ripetibili.
3.
Intimazione
a: – avv.PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 18'851,85.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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