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Decisione

14.2011.109

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mandato di costituizione di società. Onere della prova del corretto adempimento del mandato e della sua revoca

30 agosto 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell’UE di Lugano (doc. F), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 18'851,85

oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2010 e spese, indicando quale titolo di

credito “Contratto di costituzione fiduciaria

e di amministrazione fiduciaria di società del 14.06.2005 relativo a P__________

LCC (__________) – Fatture 07.01.2008/29.02.2008/07.01.2009/02.01.2010”.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. All'udienza di

contraddittorio del 21 giugno 2011, la parte istante ha confermato la propria

istanza mentre la parte convenuta ha contestato tutti i documenti prodotti

dall’istante, che ha ritenuto non costituire prova di riconoscimento di debito.

Ha pure contestato l’esistenza, l’operatività e l’amministrazione della società

P__________, il fatto ch’essa fosse domiciliata presso l’istante, la propria

legittimazione passiva nonché la giurisdizione statale (invocando una clausola

arbitrale). La convenuta ha d’altronde sostenuto che l’istante non aveva mai

messo in mora né la società né il convenuto, che i mandati fiduciari erano

comunque stati revocati già all’inizio del 2008 e che l’istante non aveva adempiuto

gli obblighi di cui all’art. 400 CO. In replica, l’istante ha contestato tutte

le allegazioni di controparte, rilevando segnatamente che la revoca non

indicava la società a cui si riferiva l’escusso. In duplica, quest’ul­timo ha

confermato le proprie allegazioni.

C. Con decisione 8

luglio 2011, il pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando che la documentazione prodotta (contratto di costituzione e di

amministrazione fiduciaria di società sottoscritto dall’escusso quale mandante

e beneficiario economico, fatture relative alle annualità 2008-2010 e

all'addebito del numero di codice fiscale rilasciato dal Ministero delle

finanze italiano alla società P__________ LCC, attestazione della fondazione e

dell’iscrizione di quest’ultima nel registro delle società del __________)

costituisse un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo

giudice ha poi dettagliatamente respinto tutte le eccezioni sollevate

dall’escusso con riferimento alla documentazione agli atti.

D. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, rimproverando al primo giudice di

aver omesso di considerare che l’istante non ha dimostrato di aver eseguito le

operazioni di gestione annuale previste dal contratto di mandato, quali “la domiciliazione

della società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale

segretario)” e “i nominee shareholders”, sicché non sarebbero dovute le

annualità di € 4'000.-- per la gestione annuale di società senza operatività.

L’escusso ribadisce inoltre che i mandati fiduciari sono stati revocati già

all’ini­zio del 2008, lamentando il fatto che il Pretore non abbia esaminato il

doc. 3 da lui prodotto in sede d’udienza, ovvero una fattura allestita

dall’istante per prestazioni di liquidazione della società P__________ LCC, ciò

che dimostrerebbe in modo inequivocabile la revoca del mandato e la chiusura e

liquidazione della società. Infine, RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto

le tre fatture prodotte dall’istante, sicché non sarebbe mai stato messo in

mora.

E. Delle osservazioni

della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi

considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso che sia

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 7 marzo 2011, sia

la decisione impugnata, che risale all’8 luglio 2011, sono posteriori

all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale

sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Contro le sentenze

di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati

art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla

notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2

CPC). Proposto il 21 luglio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente

dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’11 luglio 2011, il reclamo

è perciò di principio ammissibile – anche senza tenere conto delle ferie estive

– e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48

lett. e n. 1 LOG). Sono pure tempestive le osservazioni dell’escutente,

presentate lunedì 22 agosto 2011, siccome il ricorso gli è stato notificato

l’11 agosto (combinati art. 322 e 142 cpv. 3 CPC).

3.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione.

5.

Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede

d'appello (rispettivamente di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza

delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF

8.

aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione

prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 331; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.

50.

ad art. 84).

6.

La nozione di

riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante da

contratto di mandato, implica da parte dell’escutente la prova documentale

dell’adempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l'escusso lo

contesti in modo non palesemente insostenibile – altrimenti l'esecuzione è

presunta (Staehelin, op. cit., n.

129.

ad art. 82, con rif.; cfr. pure Vock,

Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 18-19 ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 27 ad art. 82; STF 21 gennaio 2003, inc.5P.314/2002, Pra 2003 n. 161,

cons. 2.2) –, nonché dell’am­montare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007,

inc.5A_367/ 2007, cons. 3.1; CEF 2 agosto 2007, inc. n. 14.2007.55, cons. 4; Cometta, op. cit., p. 340; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 340 a contrario).

6.1

Nel caso di specie, non

è contestato che il “contratto di costituzione e di amministrazione fiduciaria

di società” di cui al doc. B sia un contratto di mandato né, in questa sede,

che sia stato sottoscritto dal reclamante quale mandante. Quest’ultimo non contesta

più, d’altronde, l’esistenza della società P__________ LLC, oggetto del mandato

di amministrazione. Il reclamante ribadisce invece che l’istante non avrebbe

fornito le prestazioni previste dal contratto (doc. B, ultima pagina) per

quanto concerne la gestione annuale della società (“la domiciliazione della

società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale segretario)” e

“i nominee shareholders”). Il primo giudice non si è espresso su questo

specifico punto (sollevato nella risposta, a pag. 2 del verbale, 6° paragrafo,

e nella duplica, a pag. 4 del verbale) e l’istan­te si è limitato ad osservare

che le annualità sarebbero dovute per non meglio precisati “costi di

mantenimento della società generati anche senza alcuna operatività”, rilevando

poi che il reclamante non avrebbe eccepito alcunché rispetto alle fatture, inviate

e ricevute dallo stesso” (osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 3).

6.2

Ora, la censura non

appare d’acchito insostenibile, non appena si consideri che l’istante non ha

prodotto un solo documento in merito all’asserita amministrazione ordinaria

della società P__________ LLC, se non il certificato 29 agosto 2008 di attribuzione

del numero fiscale (doc. D), il cui ottenimento è però oggetto di un onorario

distinto (fattura n. 240/2008, doc. C) e riguarda apparentemente il periodo

2006-2007 (vedi la dicitura della menzionata fattura). D’altronde, secondo la

fattura 29 febbraio 2008 (n. 218/ 2008), allestita dalla stessa istante, la

società sarebbe stata posta in “liquidazione” già all’inizio del 2008 – anche

su questo punto CO 1 è rimasta molto evasiva (osservazioni al reclamo, a pag.

3, ultimo capoverso) –, sicché pare inverosimile ch’essa sia stata

effettivamente gestita durante tutto l’anno 2008 e durante gli anni 2009 e

2010.

Siffatta constatazione è inoltre corroborata dal fatto che l’esecuzione è

stata promossa solo nel 2011, senza apparenti preventivi solleciti. Secondo

l’interpreta­zione tradizionale dell’art. 82 LEF ricordata sopra, non spettava

all’escusso rendere verosimile di aver contestato le fatture in questione,

bensì all’escutente di aver eseguito correttamente il mandato di gestione della

società, ciò che non ha nemmeno allegato. In assenza di prova su tale punto, il

contratto non può essere considerato un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’op­posizione per quanto attiene alle annualità di cui alle fatture n.

100294, 180/2009 e 119/2008.

6.3

In questa sede,

l’istante non contesta più l'addebito delle spese di attribuzione del numero di

codice fiscale (fattura n. 240/ 2008), che comunque alla luce della pertinente

argomentazione del Pretore è giustificata. Il contratto di mandato, e meglio il

suo art. 13 cpv. 3, costituisce infatti, in linea di principio, un valido titolo

di rigetto provvisorio per il diritto dell’istante al rimborso di tale spesa

(di € 2'033.--, pari a fr. 2'731,10 al tasso di cambio, incontestato, applicato

in prima sede). Il reclamante ne contesta però implicitamente l’esigibilità,

affermando di non aver ricevuto la fattura e di non essere stato messo in mora

(reclamo ad 8). Tuttavia, in assenza di qualsiasi indirizzo all’art. 1 del

contratto, e visto che l’istante non ha allegato di aver indicato un altro

indirizzo di corrispondenza, le comunicazioni destinate alla società andavano

recapitate in fermoposta presso la mandataria (cfr. art. 6 del contratto). Ne

consegue che la fattura n. 240/ 2008 è da ritenere regolarmente recapitata

all’escusso e costituisce una valida interpellazione ai sensi dell’art. 102

cpv. 1 CO (cfr. Wiegand, Basler

Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed., Basilea/ Ginevra/Mo­naco 2007, n. 9 ad art. 102).

La censura è quindi infondata.

7.

Il reclamante allega

ancora la revoca del contratto di mandato, eccezione che gli spettava rendere

verosimile, come tutte le eccezioni che non siano l’inadempimento del contratto

bilaterale invocato quale titolo di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 129 e 106 ad

art. 82). Però, visto quanto precede, la questione rimarrebbe d’attualità

ancora solo per l'addebito del costo di attribuzione del numero fiscale.

Sennonché tale costo si riferisce al periodo precedente l’asserita revoca del

mandato, di modo che per finire non è necessario determinarsi sulla censura

proposta dal reclamante.

8.

Il reclamo va quindi

parzialmente accolto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è

parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza, la

decisione 8 luglio 2011 del Pretore di Lugano, Sezione 5, è riformata come

segue:

“1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposi­zione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via

provvisoria limitatamente a fr. 2'731,10, oltre interessi al 5% dal 14 luglio

2010.

2.

La tassa di

giustizia in fr. 300.-- è posta a carico delle parti in ragione di fr. 250.--

per l’istante e di fr. 50.-- per il convenuto. L’istante rifonderà a

controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili ridotte.”

2.

La tassa di

giustizia di fr. 450.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico a

concorrenza di fr. 50.--, mentre è posta per fr. 400.-- a carico di CO 1, la quale

rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.-- per parte di ripetibili.

3.

Intimazione

a: – avv.PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 18'851,85.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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