14.2011.11
Concordato internazionale. Riconoscimento della graduatoria ("stato passivo" e "piano di ripartizione finale") italiana. Chiusura della liquidazione in Svizzera
8 aprile 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.11
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, CEF
Titolo:
Concordato internazionale. Riconoscimento della graduatoria ("stato passivo" e "piano di ripartizione finale") italiana. Chiusura della liquidazione in Svizzera
RICONOSCIMENTO GRADUATORIA ESTERA
art. 173 LEF
Incarto n.
14.2011.11
Lugano
8 aprile 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 15 giugno 2010 della massa
fallimentare di
IS 1
rappresentata dal suo amministratore dott. __________,
__________
a sua volta patrocinato dall’ PA 1
chiedente
che lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” depositati nella
procedura italiana vengano riconosciuti in Svizzera;
richiamata l’ordinanza presidenziale
28 febbraio 2011;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto 16 dicembre 2008 (inc. CEF 14.08.116), questa Camera ha
riconosciuto in Svizzera quale procedimento analogo ad un concordato (art. 175
LDIP) l’ammissione di CO 1, __________, alla procedura di
amministrazione straordinaria decretata il 2 aprile 2004 dal Ministro italiano
delle attività produttive. La Camera ha inoltre
abilitato il commissario straordinario dott. IS 1 a rappresentare CO 1 in Svizzera nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di
subdelega sotto la propria responsabilità, invitandolo a chiedere il
riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura italiana prima
di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni della società situati in
Svizzera (dispositivo n. 1.3).
B. Lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” relativi al procedimento
in questione sono stati depositati nella procedura italiana e sono esecutivi
dal 26 novembre 2004, rispettivamente dal 10 settembre 2010. Nessun
creditore iscritto in tali atti risulta domiciliato in Svizzera.
C. Con
ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011 (pubblicata sul FUSC __________,
p. __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in
Svizzera di indicare se lo “stato passivo” e il “piano di
ripartizione finale” allestiti nella procedura principale in Italia tenesse
adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata
interposta nessuna contestazione.
D. Con
l’istanza in esame, l’amministratore straordinario chiede il riconoscimento di
questi atti in Svizzera, così da poter procedere al riparto del provento dei
conti della società presso banche svizzere.
Considerato
Considerandi
1.
Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è
messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei
creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP). Tale principio si applica per
analogia in ambito concordatario, fermo restando che la messa a disposizione
dell’eccedenza è sostituita con l’autorizzazione data al liquidatore estero di
disporne in base allo stato di riparto estero nei casi in cui, come nella
fattispecie (cfr. supra ad A), non è stata designata un commissario o un
amministratore ad hoc per la gestione dei beni della debitrice situati
in Svizzera (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc. 14.08.116, cons.
7.
e).
1.1
Competente
per riconoscere la graduatoria straniera è lo stesso tribunale che ha operato
il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP),
ovvero nel Cantone Ticino, per le istanze anteriori al 1° gennaio 2011, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC-TI
e 404 cpv. 1 CPC-CH). Anche se gli autori sostengono che non si tratta
tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a
giungere, se del caso, a un nulla osta del giudice svizzero, dal profilo
procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba
pronunciarsi non solo sulla messa a disposizione del saldo (rispettivamente
sull’autorizzazione a ripartirlo) ma anche sul riconoscimento della graduatoria
estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une
faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini,
questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale.
1.2
La
legittimazione del dott. __________, quale amministratore straordinario della
procedura principale italiana, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 5 ad art. 173).
2.
Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto
dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera che non sono privilegiate ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc.
14.08
, cons. 7.2b): questi creditori devono essere sentiti e loro va
garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato
del fallimento principale (Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e
concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999,
p. 215-216).
2.1
Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la
quale nel Cantone Ticino si applica(va) la forma della procedura contenziosa di
camera di consiglio ex art. 361 segg. CPC-TI – sia soggetta alla previa
pubblicazione sul Foglio ufficiale per dar modo agli interessati di far valere
pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7
ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,
Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.
Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire
et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;
Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.
173.
LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria
estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare
in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
(Cometta, op. cit., p. 216 s.).
Nel
caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito
nell’ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011.
2.2
Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:
– tiene
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori
dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi
domiciliati;
– è
esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,
op. cit., p. 217);
– è
conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto
infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11
ad art. 173 LDIP; Marchand, op.
cit., p. 181 ad 43; Volken, op.
cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 7 ad art. 173);
Nel
caso di specie, lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione
finale” – che dal profilo funzionale
corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera, rispettivamente allo
“stato di riparto” nel concordato con abbandono dell’attivo (art. 321 e 326
LEF) – risultano conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde
non sembra emergere da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio
o sede in Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine
impartito da questa Camera con la suddetta pubblicazione. La questione
dell’esistenza di eventuali discriminazioni è pertanto priva di oggetto.
3.
Verificati
i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre autorizzare
l’amministratore straordinario a disporre del ricavo dei beni di IS 1 situati
in Svizzera.
4.
Ciò
posto, va anche decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto
riguarda il territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________.
Ancorché l’art. 175 LDIP rinvii, ma solo in via di analogia, all’art. 169 cpv.
2.
LDIP, non è necessario ordinare la pubblicazione della presente decisione, siccome
il diritto interno non prescrive la pubblicazione delle decisioni di chiusura
delle procedure di liquidazione dei concordati con abbandono dell’attivo (cfr.
art. 330 LEF).
5.
La
tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a
carico di IS 1.
Richiamati gli
art. 173 e 175 LDIP; 321, 326 e330 LEF; 361 ss. e 513 CPC-TI
pronuncia:
1.
L'istanza
15.
giugno 2010 è accolta.
1.1
Di
conseguenza sono riconosciuti in Svizzera lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” depositati nella procedura di amministrazione
straordinaria relativa a IS 1, __________ .
1.2
Il
dott. __________ è autorizzato a disporre del provento dei beni di IS 1 situati
in Svizzera al momento dell’apertura della procedura principale italiana in
conformità dello “stato passivo” e del “piano di ripartizione
finale” di cui al dispositivo n. 1.1.
2.
È
decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto riguarda il
territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico IS 1.
4.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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