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Decisione

14.2011.11

Concordato internazionale. Riconoscimento della graduatoria ("stato passivo" e "piano di ripartizione finale") italiana. Chiusura della liquidazione in Svizzera

8 aprile 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto 16 dicembre 2008 (inc. CEF 14.08.116), questa Camera ha

riconosciuto in Svizzera quale procedimento analogo ad un concordato (art. 175

LDIP) l’ammissione di CO 1, __________, alla procedura di

amministrazione straordinaria decretata il 2 aprile 2004 dal Ministro italiano

delle attività produttive. La Camera ha inoltre

abilitato il commissario straordinario dott. IS 1 a rappresentare CO 1 in Svizzera nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di

subdelega sotto la propria responsabilità, invitandolo a chiedere il

riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura italiana prima

di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni della società situati in

Svizzera (dispositivo n. 1.3).

B. Lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” relativi al procedimento

in questione sono stati depositati nella procedura italiana e sono esecutivi

dal 26 novembre 2004, rispettivamente dal 10 settembre 2010. Nessun

creditore iscritto in tali atti risulta domiciliato in Svizzera.

C. Con

ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011 (pubblicata sul FUSC __________,

p. __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in

Svizzera di indicare se lo “stato passivo” e il “piano di

ripartizione finale” allestiti nella procedura principale in Italia tenesse

adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata

interposta nessuna contestazione.

D. Con

l’istanza in esame, l’amministratore straordinario chiede il riconoscimento di

questi atti in Svizzera, così da poter procedere al riparto del provento dei

conti della società presso banche svizzere.

Considerato

Considerandi

1.

Cresciuta

in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui

risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è

messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei

creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP). Tale principio si applica per

analogia in ambito concordatario, fermo restando che la messa a disposizione

dell’eccedenza è sostituita con l’autorizzazione data al liquidatore estero di

disporne in base allo stato di riparto estero nei casi in cui, come nella

fattispecie (cfr. supra ad A), non è stata designata un commissario o un

amministratore ad hoc per la gestione dei beni della debitrice situati

in Svizzera (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc. 14.08.116, cons.

7.

e).

1.1

Competente

per riconoscere la graduatoria straniera è lo stesso tribunale che ha operato

il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP),

ovvero nel Cantone Ticino, per le istanze anteriori al 1° gennaio 2011, la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC-TI

e 404 cpv. 1 CPC-CH). Anche se gli autori sostengono che non si tratta

tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a

giungere, se del caso, a un nulla osta del giudice svizzero, dal profilo

procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba

pronunciarsi non solo sulla messa a disposizione del saldo (rispettivamente

sull’autorizzazione a ripartirlo) ma anche sul riconoscimento della graduatoria

estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une

faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini,

questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale.

1.2

La

legittimazione del dott. __________, quale amministratore straordinario della

procedura principale italiana, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 5 ad art. 173).

2.

Il

riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto

dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera che non sono privilegiate ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc.

14.08

, cons. 7.2b): questi creditori devono essere sentiti e loro va

garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato

del fallimento principale (Cometta,

Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e

concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia

civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999,

p. 215-216).

2.1

Occorre

quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la

quale nel Cantone Ticino si applica(va) la forma della procedura contenziosa di

camera di consiglio ex art. 361 segg. CPC-TI – sia soggetta alla previa

pubblicazione sul Foglio ufficiale per dar modo agli interessati di far valere

pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7

ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,

Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.

Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/En­trai­de judiciaire

et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;

Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.

173.

LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria

estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare

in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

(Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel

caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito

nell’ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011.

2.2

Il

tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

– tiene

adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in

Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori

dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi

domiciliati;

– è

esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di

persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,

op. cit., p. 217);

– è

conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11

ad art. 173 LDIP; Marchand, op.

cit., p. 181 ad 43; Volken, op.

cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel

caso di specie, lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione

finale” – che dal profilo funzionale

corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera, rispettivamente allo

“stato di riparto” nel concordato con abbandono dell’attivo (art. 321 e 326

LEF) – risultano conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde

non sembra emergere da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio

o sede in Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine

impartito da questa Camera con la suddetta pubblicazione. La questione

dell’esistenza di eventuali discriminazioni è pertanto priva di oggetto.

3.

Verificati

i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre autorizzare

l’amministratore straordinario a disporre del ricavo dei beni di IS 1 situati

in Svizzera.

4.

Ciò

posto, va anche decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto

riguarda il territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________.

Ancorché l’art. 175 LDIP rinvii, ma solo in via di analogia, all’art. 169 cpv.

2.

LDIP, non è necessario ordinare la pubblicazione della presente decisione, siccome

il diritto interno non prescrive la pubblicazione delle decisioni di chiusura

delle procedure di liquidazione dei concordati con abbandono dell’attivo (cfr.

art. 330 LEF).

5.

La

tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a

carico di IS 1.

Richiamati gli

art. 173 e 175 LDIP; 321, 326 e330 LEF; 361 ss. e 513 CPC-TI

pronuncia:

1.

L'istanza

15.

giugno 2010 è accolta.

1.1

Di

conseguenza sono riconosciuti in Svizzera lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” depositati nella procedura di amministrazione

straordinaria relativa a IS 1, __________ .

1.2

Il

dott. __________ è autorizzato a disporre del provento dei beni di IS 1 situati

in Svizzera al momento dell’apertu­ra della procedura principale italiana in

conformità dello “stato passivo” e del “piano di ripartizione

finale” di cui al dispositivo n. 1.1.

2.

È

decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto riguarda il

territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico IS 1.

4.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________.

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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