14.2011.110
Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice
23 agosto 2011Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.110
Data decisione, Autorità:
23.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 69 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.110
Lugano
23 agosto 2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 26 maggio 2011 presentata da
CO 1, composta da:
__________)
2. E__________ S__________-L__________, __________3.
E__________ M__________ L__________, __________
, U__________ L__________, __________
tutti patrocinati
dall’ PA 1PA 1 __________
Contro
RE 1RE 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17/22 marzo 2011 dell’UEF di __________;.
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del
Distretto di __________ con sentenza
12 luglio 2011 (SO.2011.__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
§ È rigettata in via provvisoria
l’opposizione interposta da RE 1, __________,
al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
notificato il 22 marzo 2011 limitatamente a CHF 11'666.70 oltre interessi al 5%
dal 16 aprile 2010.
2. La tassa di giustizia e le spese per
complessivi CHF 120.-- sono poste a carico
della convenuta che dovrà rifondere CHF 150.--
a controparte a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta
che con reclamo 25 luglio
2011 ha postulato la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
presso atto che il reclamo non è stato intimato a
controparte per osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 27 luglio 2011 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto che con scritto 5 agosto 2011 la parte istante ha chiesto la revoca dell’effetto
sospensivo, a cui la convenuta si è opposta con
osservazioni 18 agosto 2011;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 17/22 marzo 2011 dell’UEF di __________ A__________ C__________-L__________, E__________ S__________-L__________,
E__________ M__________ L__________ e U__________ L__________ hanno escusso RE
1 per l’incasso di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 14.10.2009, indicando quale titolo di credito: “Herabsetzungsforderung im Nachlass E__________ E__________-B__________,
geb. 1906, verstorben 1994 und Schuldanerkennung vom 17. November 2009”.
Interposta
opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura di __________.
B. I procedenti fondano la loro pretesa, nata nell’ambito di una
successione, su di un accordo sottoscritto da A__________ L__________-E__________
il 2 ottobre 1995 nel quale essa aveva stabilito in fr. 40'000.- il suo credito
nei confronti dei Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________
(doc. E), su di una promessa di pagamento di fr. 1'000.-- mensili inviata dai
Fratelli F__________ alla zia Adelheid L__________-E__________, sulle ricevute
di pagamento di fr. 1'000.-- e fr. 500.-- (doc. F e H), sul certificato
ereditario emesso in seguito al decesso di A__________ L__________-E__________,
che legittima gli istanti (doc. I), sulll’interpellazione 14 ottobre 2009 dell’avv. B__________ W__________ (doc. J), sul riconoscimento di debito per l’importo
di fr. 35'000.--, pagabile entro il 28 febbraio 2010, sottoscritto da L__________, I__________ e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 (doc. K), su un loro nuovo riconoscimnento di debito sottoscritto il 24 febbraio 2010, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento (doc. M) e su diversi scritti dei rappresentanti legali degli istanti, con cui
è stato richiesto il versamento di quanto riconosciuto (doc. N, O, P, S e U).
C. Entro il
termine assegnatole dal Pretore aggiunto la convenuta non ha presentato
osservazioni.
D. Con
sentenza 12 luglio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha
accolto l’istanza rilevando che la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
E. Con il reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo indica solo
il nome di A__________ C__________-L__________, mentre manca l’indicazione della
CO 1, che è la sola creditrice del presunto credito in oggetto. L’opposizione
interposta al precetto esecutivo in esame non poteva pertanto essere rigettata.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile
il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione essendo stata inoltrata il 16 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 20 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
In base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il
Pretore ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF nell’ambito di una procedura esecutiva in cui non vi è
identità tra la creditrice indicata sul precetto esecutivo e quella figurante
sul riconoscimento di debito.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84;
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
6.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale un’indicazione carente della parte
comporta la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale
indicazione era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state
effettivamente tratte in inganno. Nel caso in cui le parti in buona fede non
potevano avere dubbio alcuno in merito all’identità del debitore o del
creditore e non sono state lese nei loro interessi, manca, per annullare il
precetto esecutivo, un interesse degno di protezione. In questi casi devono
venire valutate tutte le circostanze del caso concreto. Un’applicazione
formalista del diritto è da evitare. Nei casi in cui manca un interesse
dell’escusso degno di protezione il precetto esecutivo non va annullato anche
se è stato presentato tempestivamente ricorso. È sufficiente la correzione o il
completamento del precetto esecutivo tramite correzione della carente
indicazione della parte. La carenza dovuta ad un’irrita indicazione della parte
sul precetto esecutivo viene pure sanata allorquando l’errore, nella procedura
di rigetto dell’opposizione, viene eliminato, ossia ogni incertezza in merito
alle parti è stata eliminata e il debitore con l’interposizione dell’opposizione
ha potuto far valere tutte le eccezioni. In queste circostanze il precetto
esecutivo, nella sua funzione di titolo per il proseguimento dell’esecuzione,
viene sostituito dalla decisione di rigetto (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 2. ed. Basilea 2010, n. 31 e 32 ad art. 69; DTF 120 III 13;
sentenza CEF 15.2008.65 del 10.9.2008).
Nel caso
di specie la convenuta non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità
della parte creditrice. Infatti la convenuta, insieme con i suoi fratelli L__________
e I__________, ha sottoscritto il 14 febbraio 2002 una promessa di pagamento nei confronti di A__________ L__________-E__________ (doc. G), della quale
gli istanti, in seguito al decesso, sono divenuti eredi, come si evince dal
certificato ereditario del 25 settembre 2009 (doc. I). Nei confronti di
quest’ultimi, indicati quali “Eredi A__________ L__________-E__________” i
Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 hanno sottoscritto un riconoscimento di debito per l’importo di fr.
35'000.-- (doc. K) e il 24 febbraio 2010 ne hanno firmato uno nuovo, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento del loro debito (doc. M). Nella corrispondenza agli atti inviata ai Fratelli F__________
dai diversi rappresentanti legali degli istanti, quest’ultimi sono sempre stati
indicati quali “CO 1” (doc. N, O, P, S e U). Sulla domanda di esecuzione del 21 settembre 2010 (doc. Q), quale parte creditrice, è stato indicato: “Die Erben der Frau
A__________ L__________-E__________, bestehend aus: A__________ C__________-L__________,
E__________ S__________-L__________, E__________ M__________ L__________, U__________
L__________.” Orbene, in queste circostanze la convenuta, alla notifica del
precetto esecutivo in oggetto, sul quale era indicato quale motivo la
successione ereditaria originaria e il riconoscimento di debito firmato con i
suoi fratelli il 17 novembre 2009, non poteva avere dubbio alcuno in merito
all’identità della parte creditrice, ritenuto che sul precetto esecutivo sulla
prima pagina è apposta la menzione “creditore A__________ C__________-L__________”
e sul foglio annesso sono menzionati i nomi degli ulteriori tre eredi “S__________-__________
__________, __________; L__________ E__________ M__________, vertreten durch
seine Vormündin, V__________ K__________, __________, L__________ U__________, ___a_______”.
D’altro canto nell’istanza di rigetto quale parte istante è indicato: “Eredi
della fu A__________ L__________-E__________” e il nome dei 4 predetti eredi.
Ne discende che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa dal
Pretore aggiunto, che quale parte istante reca la menzione “CO 1, composta da
1.
A__________ C__________-L__________, 2. E__________ S__________-L__________,
3.
E__________ M__________ L__________, 4.U__________ L__________”, viste le
circostanze, fungerà da titolo di proseguimento, in sostituzione del precetto
di esecuzione.
Le
precedenti considerazioni portano a concludere che non vi è stata errata
applicazione del diritto da parte del primo giudice, non essendoci carenza
d’identità tra la parte creditrice di cui al precetto esecutivo e all’istanza
con la parte creditrice di cui ai documenti prodotti. Il reclamo va pertanto respinto.
7.
Visto
l’esito del reclamo, l’istanza dei procedenti tendente alla revoca dell’effetto
sospensivo è da considerare priva d’oggetto.
8.
Tassa di
giustizia e spese processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano
indennità, a controparte non essendo stato intimato il reclamo (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 69 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
106.
cpv. 1 CPC
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese
processuali per complessivi fr. 320.--, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a suo carico.
3.
Intimazione:
- avv. PA 1,
__________;
- RE 1, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
11'666.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster