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Decisione

14.2011.110

Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice

23 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 17/22 marzo 2011 dell’UEF di __________ A__________ C__________-L__________, E__________ S__________-L__________,

E__________ M__________ L__________ e U__________ L__________ hanno escusso RE

1 per l’incasso di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 14.10.2009, indicando quale titolo di credito: “Herabsetzungsforderung im Nachlass E__________ E__________-B__________,

geb. 1906, verstorben 1994 und Schuldanerkennung vom 17. November 2009”.

Interposta

opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura di __________.

B. I procedenti fondano la loro pretesa, nata nell’ambito di una

successione, su di un accordo sottoscritto da A__________ L__________-E__________

il 2 ottobre 1995 nel quale essa aveva stabilito in fr. 40'000.- il suo credito

nei confronti dei Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________

(doc. E), su di una promessa di pagamento di fr. 1'000.-- mensili inviata dai

Fratelli F__________ alla zia Adelheid L__________-E__________, sulle ricevute

di pagamento di fr. 1'000.-- e fr. 500.-- (doc. F e H), sul certificato

ereditario emesso in seguito al decesso di A__________ L__________-E__________,

che legittima gli istanti (doc. I), sulll’interpellazione 14 ottobre 2009 dell’avv. B__________ W__________ (doc. J), sul riconoscimento di debito per l’importo

di fr. 35'000.--, pagabile entro il 28 febbraio 2010, sottoscritto da L__________, I__________ e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 (doc. K), su un loro nuovo riconoscimnento di debito sottoscritto il 24 febbraio 2010, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento (doc. M) e su diversi scritti dei rappresentanti legali degli istanti, con cui

è stato richiesto il versamento di quanto riconosciuto (doc. N, O, P, S e U).

C. Entro il

termine assegnatole dal Pretore aggiunto la convenuta non ha presentato

osservazioni.

D. Con

sentenza 12 luglio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha

accolto l’istanza rilevando che la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

E. Con il reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo indica solo

il nome di A__________ C__________-L__________, mentre manca l’indicazione della

CO 1, che è la sola creditrice del presunto credito in oggetto. L’opposizione

interposta al precetto esecutivo in esame non poteva pertanto essere rigettata.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 16 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 20 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il

Pretore ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF nell’ambito di una procedura esecutiva in cui non vi è

identità tra la creditrice indicata sul precetto esecutivo e quella figurante

sul riconoscimento di debito.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84;

Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

6.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale un’indicazione carente della parte

comporta la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale

indicazione era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state

effettivamente tratte in inganno. Nel caso in cui le parti in buona fede non

potevano avere dubbio alcuno in merito all’identità del debitore o del

creditore e non sono state lese nei loro interessi, manca, per annullare il

precetto esecutivo, un interesse degno di protezione. In questi casi devono

venire valutate tutte le circostanze del caso concreto. Un’applicazione

formalista del diritto è da evitare. Nei casi in cui manca un interesse

dell’escusso degno di protezione il precetto esecutivo non va annullato anche

se è stato presentato tempestivamente ricorso. È sufficiente la correzione o il

completamento del precetto esecutivo tramite correzione della carente

indicazione della parte. La carenza dovuta ad un’irrita indicazione della parte

sul precetto esecutivo viene pure sanata allorquando l’errore, nella procedura

di rigetto dell’opposizione, viene eliminato, ossia ogni incertezza in merito

alle parti è stata eliminata e il debitore con l’interposizione dell’opposizione

ha potuto far valere tutte le eccezioni. In queste circostanze il precetto

esecutivo, nella sua funzione di titolo per il proseguimento dell’esecuzione,

viene sostituito dalla decisione di rigetto (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 2. ed. Basilea 2010, n. 31 e 32 ad art. 69; DTF 120 III 13;

sentenza CEF 15.2008.65 del 10.9.2008).

Nel caso

di specie la convenuta non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità

della parte creditrice. Infatti la convenuta, insieme con i suoi fratelli L__________

e I__________, ha sottoscritto il 14 febbraio 2002 una promessa di pagamento nei confronti di A__________ L__________-E__________ (doc. G), della quale

gli istanti, in seguito al decesso, sono divenuti eredi, come si evince dal

certificato ereditario del 25 settembre 2009 (doc. I). Nei confronti di

quest’ultimi, indicati quali “Eredi A__________ L__________-E__________” i

Fratelli L__________, I__________ e L__________ F__________ il 17 novembre 2009 hanno sottoscritto un riconoscimento di debito per l’importo di fr.

35'000.-- (doc. K) e il 24 febbraio 2010 ne hanno firmato uno nuovo, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento del loro debito (doc. M). Nella corrispondenza agli atti inviata ai Fratelli F__________

dai diversi rappresentanti legali degli istanti, quest’ultimi sono sempre stati

indicati quali “CO 1” (doc. N, O, P, S e U). Sulla domanda di esecuzione del 21 settembre 2010 (doc. Q), quale parte creditrice, è stato indicato: “Die Erben der Frau

A__________ L__________-E__________, bestehend aus: A__________ C__________-L__________,

E__________ S__________-L__________, E__________ M__________ L__________, U__________

L__________.” Orbene, in queste circostanze la convenuta, alla notifica del

precetto esecutivo in oggetto, sul quale era indicato quale motivo la

successione ereditaria originaria e il riconoscimento di debito firmato con i

suoi fratelli il 17 novembre 2009, non poteva avere dubbio alcuno in merito

all’identità della parte creditrice, ritenuto che sul precetto esecutivo sulla

prima pagina è apposta la menzione “creditore A__________ C__________-L__________”

e sul foglio annesso sono menzionati i nomi degli ulteriori tre eredi “S__________-__________

__________, __________; L__________ E__________ M__________, vertreten durch

seine Vormündin, V__________ K__________, __________, L__________ U__________, ___a_______”.

D’altro canto nell’istanza di rigetto quale parte istante è indicato: “Eredi

della fu A__________ L__________-E__________” e il nome dei 4 predetti eredi.

Ne discende che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa dal

Pretore aggiunto, che quale parte istante reca la menzione “CO 1, composta da

1.

A__________ C__________-L__________, 2. E__________ S__________-L__________,

3.

E__________ M__________ L__________, 4.U__________ L__________”, viste le

circostanze, fungerà da titolo di proseguimento, in sostituzione del precetto

di esecuzione.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che non vi è stata errata

applicazione del diritto da parte del primo giudice, non essendoci carenza

d’identità tra la parte creditrice di cui al precetto esecutivo e all’istanza

con la parte creditrice di cui ai documenti prodotti. Il reclamo va pertanto respinto.

7.

Visto

l’esito del reclamo, l’istanza dei procedenti tendente alla revoca dell’effetto

sospensivo è da considerare priva d’oggetto.

8.

Tassa di

giustizia e spese processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano

indennità, a controparte non essendo stato intimato il reclamo (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 69 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

106.

cpv. 1 CPC

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr. 320.--, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a suo carico.

3.

Intimazione:

- avv. PA 1,

__________;

- RE 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

11'666.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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