14.2011.111
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici (art. 174 cpv. 2 LEF)
5 agosto 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.111
Data decisione, Autorità:
05.08.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici (art. 174 cpv. 2 LEF)
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.111
Lugano
5 agosto 2011
B/fp/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’ istanza 16 giugno 2011 presentata da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud con sentenza 13 luglio 2011 (SO.2011.417) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo dal giorno
mercoledì 13 luglio 2011 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
25 luglio 2011 ne chiede
l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 26 luglio 2011 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio la CO
1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'993.70
oltre interessi e spese.
B. Entro il termine assegnatole dal Pretore aggiunto la convenuta non
ha presentato osservazioni.
C. Con sentenza 13 luglio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con reclamo 25 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato
l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’UEF di Mendrisio del 14
luglio 2011 relativa al versamento di fr. 4'666.-- a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante (doc. E). La reclamante asserisce poi di essere solvibile
avendo saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti e disponendo di
sufficiente liquidità sul suo conto corrente bancario per far fronte ai suoi
impegni (doc. D, E e F).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta 14 luglio 2011 dell’UEF
di Mendrisio relativa al versamento di fr. 4'666.-- a saldo dell’esecuzione n.
__________ promossa dall’istante.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto al 14 luglio
2011.
dell’UEF di Mendrisio e dalle relative ricevute risulta che tutte le esecuzioni
pendenti nei confronti della reclamante sono state saldate. A carico della
reclamante non risultano inoltre attestati di carenza di beni. Dall’estratto
bancario prodotto emerge infine che la convenuta al 21 luglio 2011 disponeva di
liquidità per un importo di fr. 23'392.--. Le precedenti considerazioni portano
a concludere che la reclamante dispone della liquidità sufficiente per far
fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 13 luglio 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. SO.2011.417, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1
III. Intimazione:
-
avv. PA 1
-
CO 1;
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
Mendrisio;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,
Lugano;
-
Ufficio del registro fondiario del Distretto di
Mendrisio, Mendrisio
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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