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Decisione

14.2011.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto esecutivo n. __________ del

6/10.5.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 e RE 2

hanno escusso il CO 1 per l’incasso della somma di fr. 500.- oltre interessi e

spese, indicando quale titolo di credito “Ripetibili come a sentenza 07.12.2010

del Consiglio di Stato” (doc. A);

che interposta opposizione da parte dell’escusso, i

procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo con istanza del 13 maggio

2011, fondandola sul dispositivo n. 4 della decisione 7 dicembre 2010, con il

quale il Consiglio di Stato – avendo accolto, tra l’altro, il ricorso degli

istanti contro la decisione 22 giugno 2010 del Municipio di Bellinzona (con la

quale è stato ordinato il ripristino dell’area verde al mappale no. __________

Considerandi

RF di __________, come al piano di sistemazione esterna 26 settembre 2006),

annullando, quindi, la decisione impugnata e rinviando gli atti al Municipio di

Bellinzona per gli incombenti di cui al dispositivo n. 2 - ha condannato lo

stesso CO 1, soccombente, a versare loro fr. 500.- per ripetibili (doc. B);

che con ordinanza del 18 maggio 2011 il Giudice di

pace del Circolo di Bellinzona, richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (recte:

art. 253 CPC), ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare

le proprie osservazioni all’istanza;

che con osservazioni del 1° giugno 2011, il convenuto

ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo che i procedenti hanno inoltrato

il 4 gennaio 2011 un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la

risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, per cui il credito

posto in esecuzione non poggia su una decisione esecutiva (doc. 1 ), dato che

tale ricorso non è ancora stato evaso;

che con decisione 9 giugno 2011 - notificata nei suoi

Dispositivo

dispositivi (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC) - il Giudice di pace ha respinto

l’istanza, avvertendo le parti del diritto di richiedere entro dieci giorni la

motivazione scritta della sentenza (dispositivo n. 3, con riferimento all’art.

239 cpv. 2 CPC);

che con scritto 10 giugno 2011 i procedenti si sono

avvalsi di tale facoltà, ossia hanno richiesto la motivazione scritta del

relativo giudizio, ricordando che il titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione è costituito dalla sentenza 7 dicembre 2010 del Consiglio di

Stato, segnatamente dal suo dispositivo n. 4;

che nel contempo gli istanti hanno altresì rilevato

che nella sua risposta il CO 1 non ha asserito di avere egli stesso ricorso

contro detta sentenza e che, anzi, ha prodotto copia del ricorso 4 gennaio 2011

da essi presentato al Tribunale cantonale amministrativo, dal quale si evince

che il gravame è stato inoltrato solo contro il dispositivo n. 2, di modo che

il dispositivo n. 4 sulle ripetibili è pacificamente passato in giudicato;

che con riferimento a tale scritto, il 21 giugno 2011

il Giudice di pace ha citato le parti a una udienza di contradditorio per il

giorno 21 luglio 2011;

che con scritto 12 luglio 2011 il CO 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace che si può senz’altro rinunciare alla citata udienza in

quanto la controparte non ha potuto produrre alcuna attestazione di crescita in

giudicato della risoluzione governativa, ricordando del resto che i procedenti

hanno impugnato davanti a Tribunale cantonale amministrativo uno dei

dispositivi principali del relativo giudizio, circostanza che ha impedito

l’esecutività anche del dispositivo secondario sulle ripetibili;

che il 18 luglio 2011 il Giudice di pace ha però

confermato l’udienza;

che all’udienza del 21 luglio 2011 – denominata di

conciliazione – i procedenti si sono confermati nella propria domanda,

producendo ulteriore documentazione (doc. D, E, F,G, H), segnatamente la

conferma 20 maggio 2011 da parte del Tribunale cantonale amministrativo, che

non è pervenuto alcun ricorso contro il dispositivo n. 4 della sentenza del

Consiglio di Stato del 7.12.2010 (doc. F);

che dal canto suo la parte convenuta – ritenuta

l’udienza come non regolare in quanto il Giudice di pace ha già emanato la sua

decisione in data 9 giugno 2011, la quale doveva essere solo motivata come

richiesto da controparte – ha eccepito che in ogni modo gli istanti non hanno

prodotto la decisione del Consiglio di Stato munita dell’attestazione di

crescita in giudicato, ragione per la quale l’azione non può che essere

respinta, per poi ribadire che è già stata emanata una sentenza in data 9

giugno 2011, che andava solo motivata;

che con decisione motivata datata 27 luglio 2011 il

Giudice di pace ha respinto l’istanza, ritenendo che la sentenza sulla quale i

procedenti hanno fondato la loro domanda di rigetto definitivo del’opposizione,

è stata impugnata davanti a Tribunale cantonale amministrativo e che, quindi,

essa non rappresenta ancora titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;

che contro tale decisione RE 1 e RE 2 sono insorti con

reclamo del 29 luglio 2011, insistendo nel sostenere che essi hanno soltanto

impugnato il dispositivo n. 2 della sentenza 7 dicembre 2010 del Consiglio di

Stato, loro intenzione essendo quella di ottenere un giudizio ancora più

favorevole sulla questione di fondo che li oppone al CO 1, senza con ciò

toccare il dispositivo n. 4 relativo alle ripetibili attribuite a seguito del

loro successo in prima sede;

che con osservazioni del 17 agosto 2011 il CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, riconfermandosi nelle proprie obiezioni e soggiungendo che, a

ogni buono conto, con sentenza del 4 agosto 2011 il Tribunale cantonale

amministrativo ha annullato la risoluzione governativa impugnata dagli stessi

istanti, di modo che già per questa sola ragione il gravame va disatteso;

che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono

impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima

istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione ex at. 80-84

LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificati alle decisioni giudiziarie, tra

l’altro, le decisioni di autorità amministrative (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che nella fattispecie è pacifico che il dispositivo n.

2 della decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato (che ha dato in buona

sostanza ragione ai qui istanti) non è esecutivo a seguito del ricorso

inoltrato dagli stessi ricorrenti al Tribunale cantonale amministrativo;

che litigiosa è per contro la questione a sapere se

anche il successivo dispositivo n. 4 della stessa decisione abbia seguito la

stessa sorte, rimanendo perciò pure lui inesecutivo, come sostenuto dalla parte

convenuta, oppure no, come preteso dagli istanti;

che nella misura in cui si propongono di dimostrare

l’esecutività della decisione sulla quale essi hanno fondato la loro istanza

richiamando l’attestazione del Tribunale amministrativo datata 20 maggio 2011

che contro il dispositivo n. 4 della decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di

Stato, che ha condannato il convenuto a rifondere loro fr. 500.- a titolo di

ripetibili, non è stato presentato alcun ricorso, gli insorgenti si avvalgono

di un argomento che non può essere preso in considerazione;

che, infatti, tale documento (doc. F), unitamente ai

doc. D, E, G, H, è stato esibito dai procedenti solo in occasione dell’udienza

del 21 luglio 2011, udienza che il primo giudice ha indetto dopo che gli stessi

istanti avevano richiesto la motivazione scritta della decisione 9 giugno 2011

notificata alle parti nei suoi soli dispositivi (art. 239 cpv. 2 prima frase

CPC) e dopo che essi avevano spiegato perché a loro giudizio bisognava

concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, nonostante il ricorso

pendente presso il Tribunale cantonale amministrativo;

che operando in quest’modo, con ogni evidenza il

Giudice di pace ha messo in atto un’iniziativa procedurale che non gli era

consentita, avendo egli il 9 giugno 2011 già statuito sull’istanza di rigetto

dell’opposizione, ciò che ha comportato la chiusura del caso - eccezion fatta

per l’onere supplementare di motivazione – e, quindi, sia l’improponibilità

della successiva integrazione dell’istanza da parte degli istanti (v. lettera

10 giugno 2011), sia della successiva udienza, ancorché denominata in extremis

di conciliazione (in realtà si è trattato di un vero e proprio contradditorio,

come del resto stabilito nell’ordinanza di citazione del 21 giugno 201),

sfociata nella produzione da parte degli stessi procedenti di nuovi mezzi di

prova;

che in questo contesto il primo giudice ha dipoi di nuovo

contribuito a rendere più complicata del dovuto la procedura, invero semplice,

datando la decisione impugnata con il giorno in cui ha motivato il proprio

giudizio anziché, di nuovo, con il giorno in cui ha deciso, ossia il 9 giugno

2011;

che a questo punto ci si può perfino interrogare se

egli si sia per finire proposto di ristatuire di fatto sull’istanza una volta

sentite le parti all’udienza (ancorché tale circostanza non figuri menzionata

nella decisione 27 luglio 2011 dalla decisione);

che la questione può essere lasciata irrisolta, dato

che comunque sia il reclamo è destinato all’insuccesso;

che non avendo gli insorgenti esibito l’attestazione

di passaggio in giudicato del dispositivo n. 4 della decisione del Consiglio di

Stato - sul quale essi hanno fondato il proprio credito - con l’istanza (del

resto, tale problema essi nemmeno se lo sono posto), non è possibile far

propria la tesi ricorsuale, secondo cui il ricorso inoltrato da loro stessi

contro il dispositivo n. 2 della stessa decisone relativo al merito della

causa, non ha influito sull’esecutività della condanna del convenuto al

pagamento della somma di fr. 500.- per ripetibili (dispositivo n. 4) in quanto

indipendente dall’esito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che, ad ogni buon conto, la questione sollevata nel

reclamo, ovvero che il gravame presentato davanti all’autorità giudiziaria

amministrativa non ha inciso sul dispositivo sulle ripetibili assegnate ai

procedenti nel successivo dispositivo n. 4 che essi non hanno a loro dire

impugnato, si rivela per finire superata dal fatto che con sentenza 4 agosto

2011 lo stesso Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione del

Consiglio di Stato (dispositivo n. 1.1), statuendo altresì sulle spese e sulle

ripetibili di entrambe le sedi (dispositivo n. 2);

che, in definitiva, visto quanto accaduto nelle more

del presente giudizio, la decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato non

esiste più e, quindi, non può assurgere a titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte

un’indennità, ancorché contenuta, per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 319 segg. CPC, 48 e 61

cpv. 1 OTLEF, e 106 cpv. 1 CPC.

pronuncia:

1.

Il reclamo è

respinto.

2.

Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti, che

rifonderanno alla controparte fr 50.- per ripetibili.

3.

Intimazione a:

- PA 1__________

- CO

1__________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo dei Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di

fr.500.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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