14.2011.112
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25 agosto 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.112
Data decisione, Autorità:
25.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del documento (attestazione di esecutività) prodotto in occasione di un'udienza indetta dal giudice del rigetto dell'opposizione dopo aver ricevuto una domanda di motivazione del suo giudizio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.112
Lugano
25 agosto 2011 /FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 13 maggio 2011 presentata da
RE 1 e RE 2, __________
patrocinati
dall’avv. PA 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 10
maggio 2011 per il pagamento di fr. 500.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace di
del Circolo di Bellinzona, con sentenza del 9 giugno/27 luglio 2011 (inc. n.
146) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico
dell’istante;.
3./4. omissis”
Sentenza impugnata dagli istanti, che con reclamo del
29 luglio 2011 chiedono l’accoglimento dell’istanza con protesta di spese e
ripetibili per entrambe le istanze;
mentre che con osservazioni del 17 agosto 2011 la
parte convenuta si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con precetto esecutivo n. __________ del
6/10.5.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 e RE 2
hanno escusso il CO 1 per l’incasso della somma di fr. 500.- oltre interessi e
spese, indicando quale titolo di credito “Ripetibili come a sentenza 07.12.2010
del Consiglio di Stato” (doc. A);
che interposta opposizione da parte dell’escusso, i
procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo con istanza del 13 maggio
2011, fondandola sul dispositivo n. 4 della decisione 7 dicembre 2010, con il
quale il Consiglio di Stato – avendo accolto, tra l’altro, il ricorso degli
istanti contro la decisione 22 giugno 2010 del Municipio di Bellinzona (con la
quale è stato ordinato il ripristino dell’area verde al mappale no. __________
Considerandi
RF di __________, come al piano di sistemazione esterna 26 settembre 2006),
annullando, quindi, la decisione impugnata e rinviando gli atti al Municipio di
Bellinzona per gli incombenti di cui al dispositivo n. 2 - ha condannato lo
stesso CO 1, soccombente, a versare loro fr. 500.- per ripetibili (doc. B);
che con ordinanza del 18 maggio 2011 il Giudice di
pace del Circolo di Bellinzona, richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (recte:
art. 253 CPC), ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare
le proprie osservazioni all’istanza;
che con osservazioni del 1° giugno 2011, il convenuto
ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo che i procedenti hanno inoltrato
il 4 gennaio 2011 un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la
risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, per cui il credito
posto in esecuzione non poggia su una decisione esecutiva (doc. 1 ), dato che
tale ricorso non è ancora stato evaso;
che con decisione 9 giugno 2011 - notificata nei suoi
Dispositivo
dispositivi (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC) - il Giudice di pace ha respinto
l’istanza, avvertendo le parti del diritto di richiedere entro dieci giorni la
motivazione scritta della sentenza (dispositivo n. 3, con riferimento all’art.
239 cpv. 2 CPC);
che con scritto 10 giugno 2011 i procedenti si sono
avvalsi di tale facoltà, ossia hanno richiesto la motivazione scritta del
relativo giudizio, ricordando che il titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione è costituito dalla sentenza 7 dicembre 2010 del Consiglio di
Stato, segnatamente dal suo dispositivo n. 4;
che nel contempo gli istanti hanno altresì rilevato
che nella sua risposta il CO 1 non ha asserito di avere egli stesso ricorso
contro detta sentenza e che, anzi, ha prodotto copia del ricorso 4 gennaio 2011
da essi presentato al Tribunale cantonale amministrativo, dal quale si evince
che il gravame è stato inoltrato solo contro il dispositivo n. 2, di modo che
il dispositivo n. 4 sulle ripetibili è pacificamente passato in giudicato;
che con riferimento a tale scritto, il 21 giugno 2011
il Giudice di pace ha citato le parti a una udienza di contradditorio per il
giorno 21 luglio 2011;
che con scritto 12 luglio 2011 il CO 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace che si può senz’altro rinunciare alla citata udienza in
quanto la controparte non ha potuto produrre alcuna attestazione di crescita in
giudicato della risoluzione governativa, ricordando del resto che i procedenti
hanno impugnato davanti a Tribunale cantonale amministrativo uno dei
dispositivi principali del relativo giudizio, circostanza che ha impedito
l’esecutività anche del dispositivo secondario sulle ripetibili;
che il 18 luglio 2011 il Giudice di pace ha però
confermato l’udienza;
che all’udienza del 21 luglio 2011 – denominata di
conciliazione – i procedenti si sono confermati nella propria domanda,
producendo ulteriore documentazione (doc. D, E, F,G, H), segnatamente la
conferma 20 maggio 2011 da parte del Tribunale cantonale amministrativo, che
non è pervenuto alcun ricorso contro il dispositivo n. 4 della sentenza del
Consiglio di Stato del 7.12.2010 (doc. F);
che dal canto suo la parte convenuta – ritenuta
l’udienza come non regolare in quanto il Giudice di pace ha già emanato la sua
decisione in data 9 giugno 2011, la quale doveva essere solo motivata come
richiesto da controparte – ha eccepito che in ogni modo gli istanti non hanno
prodotto la decisione del Consiglio di Stato munita dell’attestazione di
crescita in giudicato, ragione per la quale l’azione non può che essere
respinta, per poi ribadire che è già stata emanata una sentenza in data 9
giugno 2011, che andava solo motivata;
che con decisione motivata datata 27 luglio 2011 il
Giudice di pace ha respinto l’istanza, ritenendo che la sentenza sulla quale i
procedenti hanno fondato la loro domanda di rigetto definitivo del’opposizione,
è stata impugnata davanti a Tribunale cantonale amministrativo e che, quindi,
essa non rappresenta ancora titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che contro tale decisione RE 1 e RE 2 sono insorti con
reclamo del 29 luglio 2011, insistendo nel sostenere che essi hanno soltanto
impugnato il dispositivo n. 2 della sentenza 7 dicembre 2010 del Consiglio di
Stato, loro intenzione essendo quella di ottenere un giudizio ancora più
favorevole sulla questione di fondo che li oppone al CO 1, senza con ciò
toccare il dispositivo n. 4 relativo alle ripetibili attribuite a seguito del
loro successo in prima sede;
che con osservazioni del 17 agosto 2011 il CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, riconfermandosi nelle proprie obiezioni e soggiungendo che, a
ogni buono conto, con sentenza del 4 agosto 2011 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la risoluzione governativa impugnata dagli stessi
istanti, di modo che già per questa sola ragione il gravame va disatteso;
che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima
istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione ex at. 80-84
LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificati alle decisioni giudiziarie, tra
l’altro, le decisioni di autorità amministrative (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che nella fattispecie è pacifico che il dispositivo n.
2 della decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato (che ha dato in buona
sostanza ragione ai qui istanti) non è esecutivo a seguito del ricorso
inoltrato dagli stessi ricorrenti al Tribunale cantonale amministrativo;
che litigiosa è per contro la questione a sapere se
anche il successivo dispositivo n. 4 della stessa decisione abbia seguito la
stessa sorte, rimanendo perciò pure lui inesecutivo, come sostenuto dalla parte
convenuta, oppure no, come preteso dagli istanti;
che nella misura in cui si propongono di dimostrare
l’esecutività della decisione sulla quale essi hanno fondato la loro istanza
richiamando l’attestazione del Tribunale amministrativo datata 20 maggio 2011
che contro il dispositivo n. 4 della decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di
Stato, che ha condannato il convenuto a rifondere loro fr. 500.- a titolo di
ripetibili, non è stato presentato alcun ricorso, gli insorgenti si avvalgono
di un argomento che non può essere preso in considerazione;
che, infatti, tale documento (doc. F), unitamente ai
doc. D, E, G, H, è stato esibito dai procedenti solo in occasione dell’udienza
del 21 luglio 2011, udienza che il primo giudice ha indetto dopo che gli stessi
istanti avevano richiesto la motivazione scritta della decisione 9 giugno 2011
notificata alle parti nei suoi soli dispositivi (art. 239 cpv. 2 prima frase
CPC) e dopo che essi avevano spiegato perché a loro giudizio bisognava
concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, nonostante il ricorso
pendente presso il Tribunale cantonale amministrativo;
che operando in quest’modo, con ogni evidenza il
Giudice di pace ha messo in atto un’iniziativa procedurale che non gli era
consentita, avendo egli il 9 giugno 2011 già statuito sull’istanza di rigetto
dell’opposizione, ciò che ha comportato la chiusura del caso - eccezion fatta
per l’onere supplementare di motivazione – e, quindi, sia l’improponibilità
della successiva integrazione dell’istanza da parte degli istanti (v. lettera
10 giugno 2011), sia della successiva udienza, ancorché denominata in extremis
di conciliazione (in realtà si è trattato di un vero e proprio contradditorio,
come del resto stabilito nell’ordinanza di citazione del 21 giugno 201),
sfociata nella produzione da parte degli stessi procedenti di nuovi mezzi di
prova;
che in questo contesto il primo giudice ha dipoi di nuovo
contribuito a rendere più complicata del dovuto la procedura, invero semplice,
datando la decisione impugnata con il giorno in cui ha motivato il proprio
giudizio anziché, di nuovo, con il giorno in cui ha deciso, ossia il 9 giugno
2011;
che a questo punto ci si può perfino interrogare se
egli si sia per finire proposto di ristatuire di fatto sull’istanza una volta
sentite le parti all’udienza (ancorché tale circostanza non figuri menzionata
nella decisione 27 luglio 2011 dalla decisione);
che la questione può essere lasciata irrisolta, dato
che comunque sia il reclamo è destinato all’insuccesso;
che non avendo gli insorgenti esibito l’attestazione
di passaggio in giudicato del dispositivo n. 4 della decisione del Consiglio di
Stato - sul quale essi hanno fondato il proprio credito - con l’istanza (del
resto, tale problema essi nemmeno se lo sono posto), non è possibile far
propria la tesi ricorsuale, secondo cui il ricorso inoltrato da loro stessi
contro il dispositivo n. 2 della stessa decisone relativo al merito della
causa, non ha influito sull’esecutività della condanna del convenuto al
pagamento della somma di fr. 500.- per ripetibili (dispositivo n. 4) in quanto
indipendente dall’esito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che, ad ogni buon conto, la questione sollevata nel
reclamo, ovvero che il gravame presentato davanti all’autorità giudiziaria
amministrativa non ha inciso sul dispositivo sulle ripetibili assegnate ai
procedenti nel successivo dispositivo n. 4 che essi non hanno a loro dire
impugnato, si rivela per finire superata dal fatto che con sentenza 4 agosto
2011 lo stesso Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione del
Consiglio di Stato (dispositivo n. 1.1), statuendo altresì sulle spese e sulle
ripetibili di entrambe le sedi (dispositivo n. 2);
che, in definitiva, visto quanto accaduto nelle more
del presente giudizio, la decisione 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato non
esiste più e, quindi, non può assurgere a titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte
un’indennità, ancorché contenuta, per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 319 segg. CPC, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF, e 106 cpv. 1 CPC.
pronuncia:
1.
Il reclamo è
respinto.
2.
Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti, che
rifonderanno alla controparte fr 50.- per ripetibili.
3.
Intimazione a:
- PA 1__________
- CO
1__________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo dei Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di
fr.500.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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