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Decisione

14.2011.113

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mandato di patrocinio. Interpretazione del riconoscimento di debito. Divieto di contestare in sede di reclamo fatti non contestati in prima sede. Legittimazione a

8 settembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell’UE di Lugano (doc. C), gli avv. RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 hanno escusso CO 1

per l'incasso di fr. 325’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2010 e

spese, sotto deduzione di un acconto di fr. 3'840.--, indicando quale titolo di

credito “Fattura no. __________ del 16.6.2010, riconoscimento di debito

25.10.2007. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________”.

Interposta opposizione,

gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio.

B. All'udienza di

contraddittorio del 31 marzo 2011, la parte istante ha confermato la propria

istanza, mentre la parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva degli

istanti e ha sostenuto che il riconoscimento di debito da lui firmato era

condizionato alla conclusione di una transazione, che però è poi sfumata. Ha

inoltre affermato che l’importo di fr. 325'000.-- sarebbe comunque da ritenersi

saldato oppure maturato dopo la revoca del mandato di patrocinio. In ogni caso,

la situazione non sarebbe sufficientemente chiara a giustificare il rigetto

dell’opposizione. In fase di replica e di duplica, le parti sono rimaste sulle

rispettive posizioni.

C. Con decisione 27

luglio 2011, pur confermando la legittimazione attiva degli istanti, il Pretore

del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, rilevando, in sostanza,

come lo scritto 25 ottobre 2007 (doc. D) non poteva prestarsi ad essere utilizzato

quale riconoscimento di debito a norma dell’art. 82 LEF, nella misura in cui

verteva su una somma omnicomprensiva “per tutte le cause in corso presenti e

future”, senza limitazione di tempo, che presupponeva la conclusione della

transazione, all’epoca in corso di definizione, rilevando come le parti non avevano

invece disciplinato in tale documento alcunché per l’ipotesi in cui nessuna

transazione fosse stata raggiunta. Sempre secondo il primo giudice, il

contenuto dello scritto 25 ottobre 2007 non potrebbe d’altronde essere ritenuto

univoco, liquido e non soggetto ad interpretazioni dal momento che, dopo la sua

redazione, gli istanti si erano fatti conferire altri incarichi, poi revocati

il 16 giugno 2010, e avevano emesso ulteriori otto fatture.

D. Contro la sentenza

pretorile si aggravano gli istanti, facendo valere che l’escusso, prima della

sottoscrizione del riconoscimento di debito, era stato informato che lo

scoperto aveva raggiunto l’importo di circa fr. 300'000.-- (doc. F e G) e che

si era poi trovato un accordo sull’importo di fr. 325'000.--, che avrebbe

coperto anche le spese future fino alla conclusione (in un verso o nell’altro)

della transazione allora in discussione. In caso di fallimento delle trattative,

si sarebbe dovuto concordare come proseguire (cfr. doc. I) e le relative spese

non sarebbero state comprese nell’im­porto di fr. 325'000.- (doc. U). Motivo

per cui i mandati assunti dagli istanti dopo il fallimento delle trattative

sono stati fatturati separatamente (cfr. doc. M e V). L’indicazione della data

del 31 gennaio 2008 nella fattura relativa all’importo di fr. 325'000.-- si

riferirebbe proprio alla data di siffatto fallimento.

E. Delle osservazioni

della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei

successivi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso che sia

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 febbraio 2011,

sia la decisione impugnata, che risale al 27 luglio 2011, sono posteriori

all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale

sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche

a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),

il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Proposto il 2 agosto 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 28 luglio 2011, il reclamo è

perciò di principio ammissibile. Anche le osservazioni, inoltrate il 23 agosto,

sono tempestive, visto che CO 1 ha ritirato l’ordinanza 10 agosto di questa Camera

il 17 agosto 2011.

3.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione.

5.

Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in seconda sede,

e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se

presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito

(cfr. Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84).

6.

La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata a norma dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme

di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (cfr.

DTF 132 III 481, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice

del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il

reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,

ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

6.1

Nel caso di specie, i

reclamanti fondano il proprio diritto sulla dichiarazione sottoscritta

dall’escusso il 25 ottobre 2007 (doc. D), secondo cui “con riferimento al mandato affidato dal sottoscritto

allo Studio __________ RE 1 __________ RE 4, volto alla tutela dei miei

interessi nei confronti dell’Avv. G__________, del Dr. __________ e di altri

coinvolti nei litigi che mi oppongono a detti professionisti ed ai miei

famigliari (moglie e figlie), riconosco che la mia posizione debitoria nei

confronti dello studio, per quanto attiene all’attività da esso svolta,

dall’inizio del mandato e sino alla conclusione della transazione in corso di

definizione con l’avv. __________, per tutte le cause in corso presenti e

future, corrisponde a CHF 325.000 [...]”.

6.2

Secondo il primo

giudice, per “conclusione della transazione in corso di definizione” sembra

doversi intendere la sottoscrizione di un accordo transattivo. In realtà, il

testo della dichiarazione non permette di confermare tale interpretazione, in

quanto i termini “in corso di definizione” precisano che la parola “transazione”

si riferisce all’esperimento di transazione in corso e non alla conclusione di

un accordo transattivo. Ora, un esperimento di transazione può concludersi anche

con l’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. In base al solo

testo del documento è quindi escluso considerare il riconoscimento di debito

sottoscritto dall’escusso vincolato alla realizzazione di una condizione

sospensiva, che consisterebbe nella “sottoscrizione” – parola che non figura

nella dichiarazione – di un accordo transattivo. Del resto, quand’anche il

giudice avesse avuto un dubbio sul senso letterale della dichiarazione, avrebbe

dovuto, in applicazione del principio di affidamento considerato dal punto di

vista del destinatario (cfr. DTF 117 II 278, cons. 5a), escludere la prima interpretazione,

nella misura in cui la stessa farebbe dipendere il riconoscimento degli onorari

dovuti agli istanti da un evento indipendente dalla loro volontà (ossia

l’accordo delle controparti), senza alcuna esplicita giustificazione nella

stessa dichiarazione, secondo una logica in contrasto con il divieto del pactum

de palmario (art. 12 lett. e della legge federale sulla libera circolazione degli

avvocati, RS 935.61). Pertanto, poiché nessuno contesta che la

transazione sia sfumata, il doc. D costituisce in linea di principio un valido

riconoscimento di debito per l’im­porto di fr. 325'000.--.

6.3

Il fatto che il debito

riconosciuto si estenda a “tutte le cause in corso presenti e future” non

consente di giungere ad una conclusione diversa. In effetti, tale precisazione

riguarda, dal punto di vista letterale, solo gli atti eseguiti durante il

periodo oggetto del riconoscimento, ovvero il periodo dall’inizio del mandato fino

alla conclusione della procedura transattiva. Non si può pertanto, in buona

fede, considerare che gli onorari relativi ad atti compiuti dopo l’insuccesso

della transazione siano compresi nell’importo di fr. 325'000.--. Quali

prestazioni in cause “future” contemplate nel doc. D si deve pensare, ad

esempio, ad atti tesi ad interrompere la prescrizione prima della fine delle

trattative transattive.

6.4

Ciò posto, stante il

testo chiaro del riconoscimento di debito, spettava all’escusso portare

eventuali elementi che avessero potuto inficiare il risultato

dell’interpretazione letterale, ciò ch’egli si è del resto proposto di fare in

sede di discussione dell’istanza (cfr. verbale dell’udienza 31 marzo 2011, pag.

2.

ad 2). Ora, il fatto che gli istanti abbiano continuato ad assumere il

mandato di patrocinio dell’escusso dopo il fallimento delle trattative (cfr.

doc. M e N) non può essere considerato quale indizio che il riconoscimento di

debito si estendeva anche a tali successive prestazioni. Gli istanti hanno

infatti chiaramente precisato nel loro messaggio elettronico del 12 marzo 2008

(doc. M) che siffatte prestazioni sarebbero state fatturate in più dell’importo

riconosciuto il 25 ottobre 2007. L’escusso non risulta aver mai contestato tale

scritto. Comunque, il suo rappresentante era già conscio, prima che venisse

sottoscritto il riconoscimento di debito, della necessità di un nuovo accordo

in caso di fallimento delle trattative: “Se non si riuscisse a definire la

transazione dovremo concordare come proseguire” (doc. I). La continuazione

del mandato di patrocinio appare quindi in perfetta linea con quanto pattuito

tra le parti, ovvero il regolamento degli onorari maturati nella prima fase del

mandato. Anzi, mal si capisce perché, se stesse la tesi dell’escusso, egli ha

firmato la lettera di mandato di cui al doc. N e non ha contestato le fatture

di cui al doc. 6 (da lui stesso prodotte), che chiaramente collidevano con il

carattere asseritamente onnicomprensivo del riconoscimento di debito di cui al

doc. D. Il fatto poi che la fattura relativa all’importo di fr. 325'000.-- sia

stata emessa nel 2010 non rimette in questione il suo riconoscimento il 25

ottobre 2007, tanto più che esso risultava coperto dalle garanzie nel contempo

costituite dall’escusso. È pure logica, nell’ottica della tesi ricorsuale,

l’indicazione sulla fattura n. __________ del 16 giugno 2010 relativa

all’importo di fr. 325'000.-- (doc. 6) della dicitura “prestazioni fino al

31.01

”, siccome non è contestato che la transazione sia sfumata proprio

all’inizio del 2008 (cfr. verbale dell’udienza 31 marzo 2011, a pag. 9). Non si può infine dedurre nulla di diverso dalla causale indicata sulla fattura (“CO

1/avv. __________ G__________”), dal momento che tutte le prestazioni indicate

sulle fatture di cui al doc. 6 riguardano lo stesso mandato, descritto nel doc.

D, ripartite in più periodi consecutivi, di cui solo il primo è oggetto del

riconoscimento di debito in esame.

6.5

A scanso di equivoci,

occorre precisare che, in quanto espresse in modo esplicito solo in seconda

sede (osservazioni a pagg. 6 e 8), le contestazioni relative al ricevimento del

doc. M o al fatto che __________ rappresentava l’escusso, sicché il contenuto

del doc. I gli poteva essere attribuito, sono inammissibili. In effetti, i fatti

pertinenti che non sono stati specificamente contestati in prima sede (giusta

l’art. 222 cpv. 2 CPC) sono da considerare avverati senza necessità di prova

(cfr. art. 150 cpv. 1 CPC e Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 623 ad 1). Richiamati i limiti del potere

di cognizione dell’autorità di ricorso (art. 320 lett. b CPC) e il divieto dei nova

di cui all’art. 326 CPC, che vale anche nei confronti del convenuto (cfr. DTF

118.

III 39, cons. 2a), i fatti non contestati non possono più essere rimessi in

discussione in sede di ricorso (cfr. già nel previgente CPC-TI: II CCA del 22 dicembre

1982, Rep. 1983, p. 287 ad 2.4), fatta salva una violazione dell’art. 150 cpv.

1.

CPC. Infatti, l’autorità di ricorso, in linea di massima, statuisce sulla

base dei fatti così come accertati in prima sede (ad es. Reich, Stämpflis Handkommentar zur ZPO,

Berna 2010, n. 3 ad art. 326).

6.6

In riassunto,

l’escusso non è riuscito, malgrado le sue numerose censure, a far sorgere dubbi

sul fatto che il testo della sua dichiarazione di cui al doc. D non ne rispecchi

il reale significato.

7.

L’escusso ripropone

l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli istanti (osservazioni, a

pag. 12 e a pag. 13), respinta dal primo giudice. Come da quest’ultimo

rilevato, occorre verificare se il creditore verso il quale l’escusso ha

riconosciuto il proprio debito sia la stessa persona di quella indicata sul

precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80,

13.

ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82). Nel caso concreto, CO 1 ha

formulato il riconoscimento di debito a favore dello “Studio __________ RE 1 __________

RE 4” (doc. D). Come lo indica lo stesso nome dello studio legale, gli associati,

che formavano una società semplice (art. 530 CO), erano, nel 2007, gli avv. __________,

__________, __________ e __________ (cfr. doc. F e G). Il credito, in seguito

alla scissione dello Studio legale __________ RE 1 __________ RE 4, è poi stato

ceduto allo Studio legale PA 1 (doc. O), che risulta composto, oltre agli avv. RE

1, RE 2 e RE 4, dell’avv. RE 3 (doc. S e T), ovvero gli stessi avvocati indicati

sul precetto esecutivo e sull’istanza di rigetto dell’opposizione. Il fatto che

l’atto di cessione non sia stato prodotto non è determinante, perché la

cessione risulta comunque comprovata dalla dichiarazione scritta e firmata

degli avv. __________ e __________ (doc. O), la quale potrebbe del resto già in

sé costituire una valida cessione (cfr. art. 165 CO). L’accordo degli avv. RE 1

e RE 4 è presunto (art. 543 cpv. 2 CO), non da ultimo perché hanno anche la

qualità di cessionari (cfr. art. 6 CO). Quanto alle procure di cui ai doc. 1-5,

sono atti giuridici unilaterali, da non confondere con il mandato vero e

proprio, il quale regola i rapporti tra avvocato/i e cliente (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, Berna 2010, n.

1023), e segnatamente la questione della remunerazione.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza

delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii).

Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.

DTF 104 Ic 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., p. 350, con rif.; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

8.1

L’escusso ribadisce,

nelle proprie osservazioni, che l’importo di fr. 325'000.-- sarebbe comunque da

considerare estinto, in base al conteggio allestito dagli istanti (doc. 6,

“Estratto conto: CO 1 al 23.08.2010“), qualora si facesse astrazione della fattura

emessa il 16 giugno 2010, all’atto della revoca del mandato (doc. Q) (osservazioni,

a pag. 11).

8.2

Il saldo a favore

degli istanti risultante da tale conteggio è di fr. 349'380.--, ovvero supera

l’importo posto in esecuzione (fr. 321'160.--, pari a fr. 325'000.-- ./. fr.

3'840.--). L’escusso non spiega perché occorrerebbe fare astrazione della

fattura emessa il 16 giugno 2010 né rende verosimile che le fatture indicate si

riferiscano a prestazioni non effettivamente fornite. D’altronde, l’imputazione

degli acconti versati dall’escusso a favore non della fattura di fr. 325'000.--

ma delle altre fatture risulta conforme alla regola dell’art. 85 cpv. 2 CO,

visto che a favore dell’importo posto in esecuzione sono state costituite delle

garanzie (cfr. doc. D). Il conteggio in questione non rende quindi verosimile

l’ecce­zione di estinzione del credito sollevata dall’escusso. L’estratto conto

di cui al doc. 7 non sovverte tale conclusione, perché si riferisce

esplicitamente alle sole prestazioni del 2008. La medesima osservazione può

essere fatta per il doc. 13, che d’altronde riserva espressamente gli onorari

del periodo precedent (“Si tratta di una posizione debitoria importante e

ciò anche in considerazione della situazione pregressa, ossia quella

antecedente al 2008, ad oggi non ancora risolta“).

9.

Il reclamo va quindi

accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso del rigetto provvisorio

integrale dell’opposizione.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è accolto.

1.1

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 luglio 2011 (__________)

del Pretore di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

“1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

2.

Le spese

e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.-- sono poste a carico della parta

convenuta, che rifonderà a controparte fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.--, già anticipata dai reclamanti, è posta a carico di CO

1, che rifonderà a controparte fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a: – St. legale PA 1, __________;

– St.

legale PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 321'160.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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