14.2011.114
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare osservazioni all'istanza. Mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza. Assenza di presa di posizione sugli argomenti difensivi de
22 settembre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.114
Data decisione, Autorità:
22.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare osservazioni all'istanza. Mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza. Assenza di presa di posizione sugli argomenti difensivi dell'escusso. Annullamento e rinvio del giudizio. Divieto di completare il giudizio motivato
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 234 cpv. 2 CPC
art. 239 CPC
art. 256 cpv. 1 CPC
art. 327 cpv. 3 CPC
art. 234 cpv. 2 CPC-TI
art. 239 CPC-TI
Incarto n.
14.2011.114
Lugano
22 settembre 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 10 febbraio 2011 presentata da
CO 1
contro
CO 1
patrocinata dall’avv. PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo (recte:
provvisorio) dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo
n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 19 luglio
2011 per il pagamento di fr. 1'643.95 oltre interessi e spese:
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Agno, che con decisioni emanate il 28.6/19.7 2011 (inc. 78/2011) ha
respinto in via provvisiona l’opposizione interposta dalla convenuta al
precetto esecutivo in rassegna;
decisione (quella del 29 luglio 2011) impugnata dalla
convenuta, che con reclamo del 4 agosto 2011 chiede lo stralcio dai ruoli
dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, subordinatamente l’annullamento
dell’impugnato giudizio e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova
decisione;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 9/19.7.2011 dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'643,95 oltre interessi e
spese, indicando sul titolo di credito “mancato saldo fatture”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 10
febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte:
provvisorio) sulla base della conferma d’ordine del 9 novembre 2009 sottoscritta
dalla convenuta per lavori da essa ordinati alla parte istante (segnatamente alla
doccia, alla vasca da bagno e al lavabo della propria abitazione) per
complessivi fr. 5'684.20, dell’estratto conto 30 aprile 2010, con un saldo a
suo favore di fr. 1'643.96 e della fattura nr. 30 del 30 aprile 2010 con il
riepilogo delle prestazioni effettuate per complessivi fr. 5'854.20;
che
con ordinanza del 12 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Agno, richiamato
l’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che
dandovi seguito, il 29 aprile successivo la convenuta - per il tramite del
proprio avvocato - ha inoltrato alla Giudicatura di pace le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione dell’istanza;
che
la convenuta, in estrema sintesi, ha eccepito la carente esecuzione del
contratto di appalto da parte della ditta procedente (circostanza
immediatamente e più volte segnalata alla parte istante, senza alcun risultato),
asserendo che tale inadempienza le avrebbe causato non indifferenti danni e, in
particolare, l’avrebbe obbligata ai rivolgersi a un’altra ditta per procedere
alle relative riparazioni;
Considerandi
che
il 30 maggio 2011 - riferendosi alla documentazione esibita dalla convenuta con
le citate osservazioni e richiamato l’art. 246 cpv. 2 CPC - il Giudice di pace ha
indetto una udienza per mercoledì 15 giugno 2011 (v. la relativa citazione);
che nessuna della
parti è però comparsa;
che
con decisione del 28 giugno 2011, notificata alle parti nei suoi dispositivi, ossia
senza motivazione (ancorché dopo avere comunque rilevato che la conferma
d’ordine, firmata dalla convenuta il 9 novembre 2009, costituisce
riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF), il Giudice di pace ha respinto in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in
questione;
che,
nel contempo, egli ha ricordato alle stesse parti il diritto a richiedere entro
10.
giorni la motivazione scritta del proprio giudizio, con l’avvertenza che
l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in
giudicato della medesima;
che
il 9 luglio 2011 la convenuta, sempre tramite il proprio avvocato, si è avvalsa
di tale facoltà;
che
con decisione datata 19 luglio 2011 il Giudice di pace - premesso che la convenuta
aveva inviato alla Giudicatura di pace le osservazioni inerenti al mancato
saldo delle fatture e che dalla documentazione esibita da parte di quest’ultima
egli ha ritenuto di citare le parti per un’udienza per derimere sulla pendenza,
ma che le stesse non si sono presentate benché citate, e rilevato che alla luce
della mancata udienza, nell’ambito di una procedura sommaria e in
considerazione del fatto che la documentazione prodotta dall’attore costituisce
un credito ex art. 82 LEF (v. conferma d’ordine del 9 novembre 2009) - ha
confermato al decisione del 28 giugno 2011, e ha caricato alla convenuta tasse
e spese per complessivi fr. 60.-, in aggiunta alla tassa di giustizia di fr.
130.
- già addebitata alla stessa convenuta con la precedente decisione (v.
Dispositivo
dispositivo n. 2);
che
contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 4 agosto 2011,
facendo anzitutto carico al primo giudice – nella misura in cui ha accolto
l’istanza sulla sola base della documentazione prodotta dall’istante, in
quanto nessuno era comparso all’udienza - di avere disatteso l’art. 234 cpv. 2
CPC, secondo cui, se nessuna delle parti compare senza giustificazione, la
causa deve invece essere stralciata dai ruoli;
che
del resto, sempre stando alla reclamante, fosse la parte istante anche comparsa,
e l’escussa no, il primo giudice avrebbe di nuovo erroneamente applicato il
disposto dell’art. 234 CPC dato che, sebbene avesse richiesto precedentemente
le osservazioni scritte alla convenuta poi regolarmente inoltrate, ha emanato
la decisione impugnata unicamente sulla scorta della documentazione esibita dalla
controparte;
che,
infatti, l’art. 234 cpv. 1 CPC prevede che se un parte ingiustificatamente non
compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in
conformità del CPC;
che,
in ogni modo, assevera la reclamante, la convenuta non è stata regolarmente
citata all’udienza del 25 giugno 2011, avendo essa saputo della sua esistenza
solo leggendo la motivazione della decisione, dato che al suo legale non è
pervenuta alcuna citazione nonostante che quest’ultima abbia prodotto alla Giudicatura
di pace la relativa procura di rappresentanza;
che
già per questa sola ragione, conclude la reclamante, si giustifica l’annullamento
dell’impugnato giudizio;
che
chiamata a esprimersi, la parte istante non ha presentato osservazioni;
che secondo
l’art 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a, l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che nella
misura cui rimprovera al primo giudice di non avere stralciato l’istanza ex
art. 234 cpv. 2 CPC – secondo cui la mancata ingiustificata comparsa di
entrambe le parti al dibattimento comporta lo stralcio della causa dai ruoli –
una volta constatata l’assenza di entrambe le parti all’udienza del 25 giugno
2011, il reclamo è votato all’insuccesso;
che se è
vero che il citato disposto, riferito alla procedura ordinaria, può trovare
applicazione per analogia anche ad altre procedura (art. 219 CPC), nel caso in esame
non può essere trascurato che prima di indire un’udienza il Giudice di pace
aveva dato alla parte convenuta l’opportunità di presentare osservazioni
scritte all’istanza di rigetto dell’opposizione (art. 253 CPC), facoltà poi
messa in pratica con l’invio di un dettagliato memoriale di difesa corredato da
documenti;
che se a
questo punto il codice di procedura civile non impediva al giudice di cumulare
alle osservazioni scritte un dibattimento (CPC, Comm. trezzini, art. 253 pag. 1126) – non però nel quadro dell’art.
246 cpv. 2 CPC, applicabile alla procedura semplificata e non, ovviamente, a
quella sommaria di rigetto dell’opposizione, ma semmai per garantire alla parte
istante di esprimesi più compiutamente sulle osservazioni scritte all’istanza e
in, particolare, sulla documentazione prodotta - la mancata comparizione di
entrambe le parti alla relativa udienza non doveva necessariamente spingere il
Giudice di pace a ritenere la causa priva di oggetto ex art. 234 cpv. 2 CPC, ma
doveva per contro (solo) indurlo a statuire sulla base dello scambio degli
allegati scritti (istanza/documenti e osservazioni/documenti), in applicazione,
mutatis mutandis, dell’art. 256 cpv. 1 CPC;
che egli
ha però sbagliato nel limitarsi a rilevare che la documentazione prodotta dalla
procedente (segnatamente la conferma d’ordine del 9 novembre 2009) costituisce
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, perciò, titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che,
infatti, se si può convenire che su questo punto la decisone impugnata risulta
sostanzialmente corretta – circostanza del resto nemmeno contestata dalla convenuta
– va tuttavia sottolineata la mancata disamina da parte del primo giudice delle
obiezioni sollevate dalla convenuta nelle proprie osservazioni ex art. 82 cpv.
2 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione,
sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano
il debito;
che statuendo
in questo modo, ossia non prendendo alcuna posizione sugli argomenti difensivi,
il Giudice di pace ha perciò violato il diritto di essere sentito dell’escussa,
di modo che già per questo solo motivo la decisione impugnata – in accoglimento
del reclamo - va annullata, con conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio,
che potrà essere preso senza procedere alla ricitazione delle parti per una
nuova udienza;
che
infatti, una ricitazione della parte istante ad una nuova udienza,
consentirebbe a quest’ultima di ovviare all’ingiustificata assenza a quella del
25 giugno 2011, mentre che la ricitazione della parte convenuta – ancorché essa
abbia ragione nel rilevare che la citazione alla prima udienza andava (anche) notificata
al suo avvocato - non appare sorretta da motivi che la giustificano, tenuto in
particolare conto del fatto che che essa non pretende di non avere potuto fare
valere le proprie ragioni con le osserva- zioni scritte, del resto redatte da
un avvocato;
che al
primo giudice va dipoi ricordato che la richiesta di motivazione scritta del giudizio
emanato nei suoi dispositivi il 28 giugno 2011, non lo abilitava a ridatare la
relativa decisione (19 luglio 2011) e, ancor meno, a ristatuire sull’istanza
(cfr. dispositivo n. 1, ove egli ha concluso per la conferma della precedente
decisione, come se avesse avuto spazio per rivederla), rispettivamente a
riscuotere nuovi oneri processuali in aggiunta a quelli già stabiliti (v.
dispositivo n. 2 decisione 28 giugno 2011), essendo egli stato chiamato solo ad
integrare la decisione 28 giugno 2011 dei motivi a fondamento dell’accoglimento
dell’istanza, ciò che egli dovrà di nuovo fare una volta ricevuta la presente
decisione;
che, in
conclusione, il reclamo va quindi accolto soltanto parzialmente, ossia
limitatamente alla domanda subordinata;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per la procedente (che non ha
presentato osservazioni al reclamo e che quindi non ha diritto ad alcuna
indennità) di rifondere alla reclamante un’indennità per ripetibili ridotta (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC):
che con
l’emanazione della presente decisione, diventa priva di oggetto la richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;
per questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto, le
decisioni 28 giugno/19 luglio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati al Giudice
di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- , anticipate dalla
reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. La parte
istante rifonderà alla reclamante fr. 150.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
-
PA 1
-
CO 1
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1'643.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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