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Decisione

14.2011.114

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare osservazioni all'istanza. Mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza. Assenza di presa di posizione sugli argomenti difensivi de

22 settembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 9/19.7.2011 dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'643,95 oltre interessi e

spese, indicando sul titolo di credito “mancato saldo fatture”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 10

febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte:

provvisorio) sulla base della conferma d’ordine del 9 novembre 2009 sottoscritta

dalla convenuta per lavori da essa ordinati alla parte istante (segnatamente alla

doccia, alla vasca da bagno e al lavabo della propria abitazione) per

complessivi fr. 5'684.20, dell’estratto conto 30 aprile 2010, con un saldo a

suo favore di fr. 1'643.96 e della fattura nr. 30 del 30 aprile 2010 con il

riepilogo delle prestazioni effettuate per complessivi fr. 5'854.20;

che

con ordinanza del 12 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Agno, richiamato

l’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per

presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che

dandovi seguito, il 29 aprile successivo la convenuta - per il tramite del

proprio avvocato - ha inoltrato alla Giudicatura di pace le proprie osservazioni,

proponendo la reiezione dell’istanza;

che

la convenuta, in estrema sintesi, ha eccepito la carente esecuzione del

contratto di appalto da parte della ditta procedente (circostanza

immediatamente e più volte segnalata alla parte istante, senza alcun risultato),

asserendo che tale inadempienza le avrebbe causato non indifferenti danni e, in

particolare, l’avrebbe obbligata ai rivolgersi a un’altra ditta per procedere

alle relative riparazioni;

Considerandi

che

il 30 maggio 2011 - riferendosi alla documentazione esibita dalla convenuta con

le citate osservazioni e richiamato l’art. 246 cpv. 2 CPC - il Giudice di pace ha

indetto una udienza per mercoledì 15 giugno 2011 (v. la relativa citazione);

che nessuna della

parti è però comparsa;

che

con decisione del 28 giugno 2011, notificata alle parti nei suoi dispositivi, ossia

senza motivazione (ancorché dopo avere comunque rilevato che la conferma

d’ordine, firmata dalla convenuta il 9 novembre 2009, costituisce

riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF), il Giudice di pace ha respinto in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in

questione;

che,

nel contempo, egli ha ricordato alle stesse parti il diritto a richiedere entro

10.

giorni la motivazione scritta del proprio giudizio, con l’avvertenza che

l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in

giudicato della medesima;

che

il 9 luglio 2011 la convenuta, sempre tramite il proprio avvocato, si è avvalsa

di tale facoltà;

che

con decisione datata 19 luglio 2011 il Giudice di pace - premesso che la convenuta

aveva inviato alla Giudicatura di pace le osservazioni inerenti al mancato

saldo delle fatture e che dalla documentazione esibita da parte di quest’ultima

egli ha ritenuto di citare le parti per un’udienza per derimere sulla pendenza,

ma che le stesse non si sono presentate benché citate, e rilevato che alla luce

della mancata udienza, nell’ambito di una procedura sommaria e in

considerazione del fatto che la documentazione prodotta dall’attore costituisce

un credito ex art. 82 LEF (v. conferma d’ordine del 9 novembre 2009) - ha

confermato al decisione del 28 giugno 2011, e ha caricato alla convenuta tasse

e spese per complessivi fr. 60.-, in aggiunta alla tassa di giustizia di fr.

130.

- già addebitata alla stessa convenuta con la precedente decisione (v.

Dispositivo

dispositivo n. 2);

che

contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 4 agosto 2011,

facendo anzitutto carico al primo giudice – nella misura in cui ha accolto

l’istanza sulla sola base della documentazione prodotta dall’istante, in

quanto nessuno era comparso all’udienza - di avere disatteso l’art. 234 cpv. 2

CPC, secondo cui, se nessuna delle parti compare senza giustificazione, la

causa deve invece essere stralciata dai ruoli;

che

del resto, sempre stando alla reclamante, fosse la parte istante anche comparsa,

e l’escussa no, il primo giudice avrebbe di nuovo erroneamente applicato il

disposto dell’art. 234 CPC dato che, sebbene avesse richiesto precedentemente

le osservazioni scritte alla convenuta poi regolarmente inoltrate, ha emanato

la decisione impugnata unicamente sulla scorta della documentazione esibita dalla

controparte;

che,

infatti, l’art. 234 cpv. 1 CPC prevede che se un parte ingiustificatamente non

compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in

conformità del CPC;

che,

in ogni modo, assevera la reclamante, la convenuta non è stata regolarmente

citata all’udienza del 25 giugno 2011, avendo essa saputo della sua esistenza

solo leggendo la motivazione della decisione, dato che al suo legale non è

pervenuta alcuna citazione nonostante che quest’ultima abbia prodotto alla Giudicatura

di pace la relativa procura di rappresentanza;

che

già per questa sola ragione, conclude la reclamante, si giustifica l’annullamento

dell’impugnato giudizio;

che

chiamata a esprimersi, la parte istante non ha presentato osservazioni;

che secondo

l’art 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a, l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

che nella

misura cui rimprovera al primo giudice di non avere stralciato l’istanza ex

art. 234 cpv. 2 CPC – secondo cui la mancata ingiustificata comparsa di

entrambe le parti al dibattimento comporta lo stralcio della causa dai ruoli –

una volta constatata l’assenza di entrambe le parti all’udienza del 25 giugno

2011, il reclamo è votato all’insuccesso;

che se è

vero che il citato disposto, riferito alla procedura ordinaria, può trovare

applicazione per analogia anche ad altre procedura (art. 219 CPC), nel caso in esame

non può essere trascurato che prima di indire un’udienza il Giudice di pace

aveva dato alla parte convenuta l’opportunità di presentare osservazioni

scritte all’istanza di rigetto dell’opposizione (art. 253 CPC), facoltà poi

messa in pratica con l’invio di un dettagliato memoriale di difesa corredato da

documenti;

che se a

questo punto il codice di procedura civile non impediva al giudice di cumulare

alle osservazioni scritte un dibattimento (CPC, Comm. trezzini, art. 253 pag. 1126) – non però nel quadro dell’art.

246 cpv. 2 CPC, applicabile alla procedura semplificata e non, ovviamente, a

quella sommaria di rigetto dell’opposizione, ma semmai per garantire alla parte

istante di esprimesi più compiutamente sulle osservazioni scritte all’istanza e

in, particolare, sulla documentazione prodotta - la mancata comparizione di

entrambe le parti alla relativa udienza non doveva necessariamente spingere il

Giudice di pace a ritenere la causa priva di oggetto ex art. 234 cpv. 2 CPC, ma

doveva per contro (solo) indurlo a statuire sulla base dello scambio degli

allegati scritti (istanza/documenti e osservazioni/documenti), in applicazione,

mutatis mutandis, dell’art. 256 cpv. 1 CPC;

che egli

ha però sbagliato nel limitarsi a rilevare che la documentazione prodotta dalla

procedente (segnatamente la conferma d’ordine del 9 novembre 2009) costituisce

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, perciò, titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione;

che,

infatti, se si può convenire che su questo punto la decisone impugnata risulta

sostanzialmente corretta – circostanza del resto nemmeno contestata dalla convenuta

– va tuttavia sottolineata la mancata disamina da parte del primo giudice delle

obiezioni sollevate dalla convenuta nelle proprie osservazioni ex art. 82 cpv.

2 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione,

sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano

il debito;

che statuendo

in questo modo, ossia non prendendo alcuna posizione sugli argomenti difensivi,

il Giudice di pace ha perciò violato il diritto di essere sentito dell’escussa,

di modo che già per questo solo motivo la decisione impugnata – in accoglimento

del reclamo - va annullata, con conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio,

che potrà essere preso senza procedere alla ricitazione delle parti per una

nuova udienza;

che

infatti, una ricitazione della parte istante ad una nuova udienza,

consentirebbe a quest’ultima di ovviare all’ingiustificata assenza a quella del

25 giugno 2011, mentre che la ricitazione della parte convenuta – ancorché essa

abbia ragione nel rilevare che la citazione alla prima udienza andava (anche) notificata

al suo avvocato - non appare sorretta da motivi che la giustificano, tenuto in

particolare conto del fatto che che essa non pretende di non avere potuto fare

valere le proprie ragioni con le osserva- zioni scritte, del resto redatte da

un avvocato;

che al

primo giudice va dipoi ricordato che la richiesta di motivazione scritta del giudizio

emanato nei suoi dispositivi il 28 giugno 2011, non lo abilitava a ridatare la

relativa decisione (19 luglio 2011) e, ancor meno, a ristatuire sull’istanza

(cfr. dispositivo n. 1, ove egli ha concluso per la conferma della precedente

decisione, come se avesse avuto spazio per rivederla), rispettivamente a

riscuotere nuovi oneri processuali in aggiunta a quelli già stabiliti (v.

dispositivo n. 2 decisione 28 giugno 2011), essendo egli stato chiamato solo ad

integrare la decisione 28 giugno 2011 dei motivi a fondamento dell’accoglimento

dell’istanza, ciò che egli dovrà di nuovo fare una volta ricevuta la presente

decisione;

che, in

conclusione, il reclamo va quindi accolto soltanto parzialmente, ossia

limitatamente alla domanda subordinata;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico delle parti

in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per la procedente (che non ha

presentato osservazioni al reclamo e che quindi non ha diritto ad alcuna

indennità) di rifondere alla reclamante un’indennità per ripetibili ridotta (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC):

che con

l’emanazione della presente decisione, diventa priva di oggetto la richiesta di

concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;

per questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto, le

decisioni 28 giugno/19 luglio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati al Giudice

di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- , anticipate dalla

reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. La parte

istante rifonderà alla reclamante fr. 150.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione a:

-

PA 1

-

CO 1

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1'643.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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