14.2011.116
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Tassa sociale dovuta ad un'associazione. Inefficacia di un riconoscimento di debito tacito. Divieto della reformatio in peius
23 agosto 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.116
Data decisione, Autorità:
23.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Tassa sociale dovuta ad un'associazione. Inefficacia di un riconoscimento di debito tacito. Divieto della reformatio in peius
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 58 cpv. 1 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.116
Lugano
23 agosto
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. 395-A-11-S) promossa con istanza 4 maggio 2011 da
RE 1
rappr. dal presidente dell’associazione, RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da CO 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano promossa da l’associazione RE 1 per l’importo di fr. 290.--
oltre interessi e spese;
vista
la decisione 28 luglio 2011 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest,
che accoglie parzialmente la suddetta istanza e respinge pertanto in via
provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso
atto del reclamo 8 agosto 2011 dell’associazione istante;
posto
che, apparendo il reclamo manifestamente infondato, si è rinunciato a
notificarlo alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta
il 4 maggio 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 28 luglio 2011, sono
posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto
processuale svizzero (CPC), sicché tanto la procedura di prima istanza quanto
quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1
CPC);
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del
reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto l’8 agosto, a fronte di una sentenza notificata all’escussa al più
presto il 29 luglio 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG),
contrariamente a quanto indicato per errore nella sentenza impugnata;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che
secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento – scritto e firmato – da parte dell'escusso o
del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile;
che
nel caso di specie l’istante ha prodotto gli statuti dell’associazione a
giustificazione della propria istanza;
che
Fatti
il giudice di prima istanza ha considerato che tale documento costituisse un
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sufficiente per quanto concerne
la tassa sociale annua per il 2010 (fr. 190.--), ma non per la partecipazione
al fondo di beneficienza (fr. 100.--);
che
invero si potrebbe nutrire quale dubbio sull’idoneità degli statuti quale riconoscimento
di debito a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF, quando, come nella fattispecie, non
risultano firmati dall’escusso (cfr. art. 13 e 14 CO);
che
di regola il rigetto dell’opposizione ad un’esecuzione volta ad incassare la
tassa sociale dovuta ad un’associazione presuppone la produzione della
dichiarazione di adesione scritta e firmata dall’escusso nonché della decisione
assembleare che stabilisce l’importo della tassa sociale qualora la stessa non
sia già stabilita negli statuti (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 30 e
141 ad art. 82);
che
nel caso in esame la questione può però essere lasciata aperta stante il
divieto di riformare la sentenza impugnata a sfavore del reclamante (divieto
della reformatio in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC; FF 2006, 6751 ad
5.23.2; Jeandin, CPC commenté,
Basilea 2011, n. 18 ad art. 308-334; Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1362-3);
che,
come giustamente rilevato dal primo giudice, lo statuto in ogni caso non costituisce
un titolo di rigetto provvisorio per la partecipazione al fondo di
beneficienza, visto che non vi fa minimamente riferimento;
che
il fatto che l’escusso abbia pagato la tassa sociale e la partecipazione al
fondo di beneficienza per l’anno 2009 è irrilevante in questa sede, perché
costituirebbe tutt’al più un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, che
in quanto sprovvisto della firma dell’escusso non dà titolo al rigetto
provvisorio dell’opposizione (Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 82) – fermo restando che rimane impregiudicata la
facoltà per l’escutente di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione promuovendo
contro l’escusso un’azione condannatoria in procedura ordinaria (cfr. art. 79
cpv. 1 LEF);
che
è pure inconferente il fatto che l’escusso abbia ammesso l’esistenza e l’importo
della partecipazione al fondo di beneficienza nelle osservazioni scritte del 14
giugno 2011, perché egli in ogni caso ha chiaramente negato di esserne debitore;
che
il reclamo va quindi respinto;
che
a scanso di equivoci il primo dispositivo della sentenza impugnata va completato
con l’indicazione dell’importo per il quale l’opposizione viene rigettata in
via provvisoria;
che
le spese processuali seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95
segg. CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, giacché non le
sono state richieste osservazioni;
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 segg. CPC, 48 e 61 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione 28 luglio 2011 del Giudice di pace del Circolo
di Lugano Ovest è rettificata d’ufficio come segue:
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
L’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no.__________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano è parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente
a fr. 190.--.
3. La
tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata dalla reclamante rimane, a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
–
RA 1, __________;
–
CO 1, __________;
Comunicazione
al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 290.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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