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Decisione

14.2011.116

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Tassa sociale dovuta ad un'associazione. Inefficacia di un riconoscimento di debito tacito. Divieto della reformatio in peius

23 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice di prima istanza ha considerato che tale documento costituisse un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sufficiente per quanto concerne

la tassa sociale annua per il 2010 (fr. 190.--), ma non per la partecipazione

al fondo di beneficienza (fr. 100.--);

che

invero si potrebbe nutrire quale dubbio sull’idoneità degli statuti quale riconoscimento

di debito a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF, quando, come nella fattispecie, non

risultano firmati dall’e­scusso (cfr. art. 13 e 14 CO);

che

di regola il rigetto dell’opposizione ad un’esecuzione volta ad incassare la

tassa sociale dovuta ad un’associazione presuppone la produzione della

dichiarazione di adesione scritta e firmata dall’escusso nonché della decisione

assembleare che stabilisce l’importo della tassa sociale qualora la stessa non

sia già stabilita negli statuti (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 30 e

141 ad art. 82);

che

nel caso in esame la questione può però essere lasciata aperta stante il

divieto di riformare la sentenza impugnata a sfavore del reclamante (divieto

della reformatio in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC; FF 2006, 6751 ad

5.23.2; Jeandin, CPC commenté,

Basilea 2011, n. 18 ad art. 308-334; Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1362-3);

che,

come giustamente rilevato dal primo giudice, lo statuto in ogni caso non costituisce

un titolo di rigetto provvisorio per la partecipazione al fondo di

beneficienza, visto che non vi fa minimamente riferimento;

che

il fatto che l’escusso abbia pagato la tassa sociale e la partecipazione al

fondo di beneficienza per l’anno 2009 è irrilevante in questa sede, perché

costituirebbe tutt’al più un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, che

in quanto sprovvisto della firma dell’escusso non dà titolo al rigetto

provvisorio dell’opposizione (Staehelin,

op. cit., n. 21 ad art. 82) – fermo restando che rimane impregiudicata la

facoltà per l’escutente di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione promuovendo

contro l’escusso un’a­zione condannatoria in procedura ordinaria (cfr. art. 79

cpv. 1 LEF);

che

è pure inconferente il fatto che l’escusso abbia ammesso l’esistenza e l’importo

della partecipazione al fondo di beneficienza nelle osservazioni scritte del 14

giugno 2011, perché egli in ogni caso ha chiaramente negato di esserne debitore;

che

il reclamo va quindi respinto;

che

a scanso di equivoci il primo dispositivo della sentenza impugnata va completato

con l’indicazione dell’importo per il quale l’opposizione viene rigettata in

via provvisoria;

che

le spese processuali seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95

segg. CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, giacché non le

sono state richieste osservazioni;

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 95 segg. CPC, 48 e 61 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione 28 luglio 2011 del Giudice di pace del Circolo

di Lugano Ovest è rettificata d’ufficio come segue:

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

L’opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no.__________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente

a fr. 190.--.

3. La

tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata dalla reclamante rimane, a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

RA 1, __________;

CO 1, __________;

Comunicazione

al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 290.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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