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Decisione

14.2011.118

Titolo di rigetto provvisorio. Rappresentanza

20 settembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 5/12 aprile 2011 dell’UEF di

__________

RE 1 e RE 2 hanno escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 170'300.--oltre

interessi al 5% dal 15 marzo 2010, indicando quale titolo di credito:

”Richiesta 15 marzo 2010 euro 130'000.00 cambio al 1.31 = fr. 170'300.00”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno

chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Gli istanti fondano la loro pretesa su un insieme di documenti, tra

cui uno scritto, non datato, del seguente tenore (doc. B):

“La

sottoscritta CO 1 con la presente dicitura privata dichiara che il Sig. RE 1 di

R__________ d__________ A____________________ ha versato, a titolo di prestito,

i seguenti importi:

Euro

15'000.- ricevuti a contanti

Euro

100'000.- trasferimento bancario a fav. R__________ C__________

__________ V__________ M__________ d__________ C__________ 6911 C__________ __________

cto

estero no. __________ Euro

______________________________

e

che l’intera somma, senza interessi, dovrà essere restituita entro e non oltre

il

31.12.2007

Questa

somma servirà per l’operazione immobiliare che la CO 1 andrà ad edificare a G__________

R__________ R__________ e che tutta l’operazione garantirà il presente

prestito.

Inoltre

il Sig. R__________ C__________ firmerà in qualità di avallo mettendo a garanzia

il suo appartamento di __________

In

fede (firma)

CO 1

(firma)

R__________ C__________ ”

Gli

istanti hanno prodotto un ulteriore scritto di CO 1 del seguente contenuto

(doc. C):

“CO 1

Via __________,

CP __________

CH-__________

__________

Signori

RE

1 e RE 2

__________

__________, 23 settembre 2008

PRESTITO

Ci

riferiamo al precedente scritto in vostro possesso e visto che sullo stesso

figurava il 31.12.2007 quale data di rientro noi sottoscritti manteniamo le

clausolo figuranti sullo stesso ma vi riconosciamo un versamento totale di

Euro

130'000.— (centotrentamila)

Entro il 31 dicembre 2008.

Tutte le

altre condizioni rimangono invariate soprattutto la parte garanzie.

Qui si

firmano.

CO 1

RE 1

__________,

C__________ p__________ __________

__________

RE 1

( firma)

Con l’esecuzione in oggetto gli istanti pretendono il rimborso dell’importo

mutuato ammontante a fr. 170'300.-- oltre interessi.

C. __________ 2011 la convenuta ha negato di avere ricevuto in prestito

gli asseriti importi ammontanti a Euro 15'000.-- rispettivamente Euro

100'000.--. CO 1 ha inoltre sostenuto che al momento della stipulazione del

contratto di mutuo il firmatario R__________ C__________ non era legittimato a

rappresentarla. Questi è stato suo amministratore unico solo dal 13 ottobre 2009 al 27 aprile 2010. La convenuta SA ha poi rilevato che dai documenti prodotti

non emerge con chiarezza chi sia il mutuante, se solo RE 1 o entrambi i coniugi

RE 1 e RE 2. Inoltre non vi è identità tra il titolo di credito indicato sul PE

e quelli prodotti, che secondo l’istanza di rigetto dovrebbero essere il

documento 23 settembre 2008

(doc. C) e la dichiarazione 31 dicembre 2010 che però

non risulta agli atti.

D.

Con sentenza 2 agosto 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha

respinto l’istanza, rilevando che il riconoscimento di debito contenuto nei

doc. B e C è stato espresso da persona non autorizzata, secondo il Registro di

commercio, a impegnare l’escussa. Inoltre l’impegno assunto non è stato

ratificato da chi invece detiene, o allora deteneva, il diritto di firma di CO

1 e nemmeno è data qualsivoglia circostanza per cui l’indebita rappresentanza

possa essere ritenuta valida nei confronti degli istanti. In prima sede è poi

stato osservato che nel doc. B è stato indicato quale creditore solo RE 1, nel

doc. C invece i due istanti RE 1 e RE 2. Sempre nel doc. C è poi la CO 1, con

la firma di chi non poteva rappresentarla, a riconoscersi debitrice. Nel doc. B

è stato poi indicato che l’importo di Euro 100'000.-- veniva versato a favore

di R__________ C__________ e che la convenuta si è limitata a dichiarare il

versamento dell’importo e la data entro la quale la somma doveva venire

restituita, senza tuttavia espressamente riconoscersi debitrice. Il Pretore

aggiunto ha poi argomentato che lo scritto doc. D non contribuisce a chiarire

le relazioni giuridiche tra le parti, atteso che esso è indirizzato sia a R__________

C__________ che alla convenuta e che, ciò che più conta, costituisce una

richiesta del solo RE 1 al solo R__________ C__________, e non alla convenuta,

di restituzione del prestito. Secondo il primo giudice dai predetti atti non è possibile

desumere una volontà chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile e non

soggetta ad interpretazione da parte della convenuta di riconoscersi debitrice

nei confronti di entrambi gli istanti.

E. Con

il reclamo RE 1 e RE 2 sostengono che R__________ C__________ era l’avente

diritto economico ed era legittimato a rappresentare la CO 1. Egli era un

amministratore di fatto, come emerge dalla documentazione prodotta. Secondo i

reclamanti non si può sostenere, tramite la presentazione di un estratto dal

Registro di commercio e sulla base delle affermazioni di controparte, senza che

vi sia stato un contraddittorio, che R__________ C__________ non ha agito in

rappresentanza di CO 1.

F.

Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata l’11 maggio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 2 agosto 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto e un

accertamento manifestamente non corretto dei fatti, non avendo il Pretore aggiunto

ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito della CO 1 ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, nonostante R__________ C__________, che era l’avente

diritto economico, ha sempre agito quale rappresentante della società.

3.

In

merito alla mancante citazione delle parti per il contraddittorio, eccepita dai

reclamanti, si rileva che il primo giudice ha correttamente fissato alla

convenuta, come previsto dall’art. 253 CPC, un termine per presentare le sue

osservazioni per scritto.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

7.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche

DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).

8.

In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio

nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito

firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere che il

rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se

il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza

(art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere

provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la

giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di

rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio,

mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale

federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti

concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112

III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a

sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile

e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura

può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi

devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura

sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi

documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la firma del

rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il

rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57

ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di

una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di

debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla.

Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di

commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti,

nel qual caso anche l’esistenza di una procura concludente o circostanze nel

senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Stahelin,

op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).

9.

Dapprima

si rileva la mancanza di identità tra il titolo di credito indicato sul PE,

ossia la richiesta di rimborso 15 marzo 2010 del rappresentante degli istanti e i titoli prodotti agli atti, che secondo l’istanza di rigetto sarebbero

lo scritto 23 settembre 2008, cioè il doc. C e uno scritto 31 dicembre 2010, che non si trova agli atti. A prescindere da ciò, si osserva che dallo scritto doc.

B, non datato, risulta che CO 1 ha dichiarato che RE 1 ha versato a titolo di

prestito complessivamente Euro 115'000.--, somma da restituire entro e non

oltre il 31 dicembre 2007. Orbene, determinante è che dal Registro di commercio

(doc. 1) emerge che il firmatario del predetto scritto, R__________ C__________,

è stato amministratore unico della società, con firma individuale, solo dal 13 ottobre 2009 al 27 aprile 2010 e pertanto non lo era al momento della firma del

predetto scritto, avvenuto per forza di cose prima del 31 dicembre 2007, data

fissata per il rimborso. Con lo scritto del 23 settembre 2008 (doc. C), indirizzato questa volta ad ambedue gli istanti RE 1 e RE 2 - per cui non si pone

più il problema della carente identità tra gli istanti, di cui al PE in oggetto

e RE 1, indicato quale unico creditore sul doc. B -, CO 1 ha riconosciuto nei

loro confronti di avere ricevuto un versamento di Euro 130'000.-- e di volerlo

ripagare entro il 31 dicembre 2008. Pure al momento della firma di questo

scritto R__________ C__________ non era iscritto a Registro di commercio quale

amministratore unico di CO 1, con firma individuale. Orbene, nel caso di

specie, di fronte alle contestazioni sollevate dalla convenuta, gli istanti non

hanno dimostrato il rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e R__________ C__________

tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze

nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti. Ne

discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che agli atti non si

trova un valido riconoscimento di debito di CO 1 nei confronti degli istanti,

non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.

10.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 46 e 61 cpv. 1 OTLEF,

106.

cpv. 1 CPC

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr. 700.--, già anticipate dai reclamanti sono

poste in solido a loro carico, con l’obbligo, sempre in solido, di rifondere a CO

1.

fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________

-

avv. dr. RA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

170'300.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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