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Decisione

14.2011.119

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio

30 agosto 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________

la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 817.50

oltre interessi e spese.

B. Entro il termine assegnatogli dal Pretore aggiunto il convenuto

non ha presentato osservazioni.

C. Con sentenza 11 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione

di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso

giorno alle ore 14.00.

D. Con reclamo 18 agosto 2011 RE 1 sostiene di avere saldato, oltre all’esecuzione

in oggetto, pure le ulteriori procedure pendenti nei suoi confornti, producendo

un estratto dell’UEF di __________ al 18 agosto 2011 (doc. E). Il convenuto

rileva poi di disporre sul suo conto bancario presso la __________ di

liquidità, successiva all’avvenuto prelievo per tacitare le pendenze esecutive,

ammontante a fr. 41'332.60 (doc. F).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione

di fallimento e l’ha dimostrato, producendo un estratto dell’UEF di __________

al 18 agosto 2011, da cui emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________

promossa dall’istante è stata saldata.

Per

quel che riguarda il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto dopo la pronuncia del

fallimento - va osservato che dal citato estratto al 18 agosto 2011 dell’UEF di

__________ risulta che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti del

reclamante sono state saldate. A suo carico non risultano inoltre attestati di

carenza di beni. Il convenuto ha anche prodotto un estratto bancario da cui si

evince un saldo a suo favore ammontante a fr. 41'332.60. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che l’escusso dispone della liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità può

essere considerata resa sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 11 agosto 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE

1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare

come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

-

avv. PA 1, __________;

-

CO 1, __________;

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,

Lugano;

-

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

__________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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