14.2011.119
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
30 agosto 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.119
Data decisione, Autorità:
30.08.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.119
Lugano
30 agosto 2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 31 maggio 2011 presentata da
CO 1 __________
Contro
RE 1RE 1 __________
patrocinato dall’ PA 1__________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 11 agosto 2011 (SO.2011.__________ ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo dal giorno
giovedì 11 agosto 2011 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
18 agosto 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 19 agosto
2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________
la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 817.50
oltre interessi e spese.
B. Entro il termine assegnatogli dal Pretore aggiunto il convenuto
non ha presentato osservazioni.
C. Con sentenza 11 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 14.00.
D. Con reclamo 18 agosto 2011 RE 1 sostiene di avere saldato, oltre all’esecuzione
in oggetto, pure le ulteriori procedure pendenti nei suoi confornti, producendo
un estratto dell’UEF di __________ al 18 agosto 2011 (doc. E). Il convenuto
rileva poi di disporre sul suo conto bancario presso la __________ di
liquidità, successiva all’avvenuto prelievo per tacitare le pendenze esecutive,
ammontante a fr. 41'332.60 (doc. F).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi
di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, producendo un estratto dell’UEF di __________
al 18 agosto 2011, da cui emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________
promossa dall’istante è stata saldata.
Per
quel che riguarda il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto dopo la pronuncia del
fallimento - va osservato che dal citato estratto al 18 agosto 2011 dell’UEF di
__________ risulta che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti del
reclamante sono state saldate. A suo carico non risultano inoltre attestati di
carenza di beni. Il convenuto ha anche prodotto un estratto bancario da cui si
evince un saldo a suo favore ammontante a fr. 41'332.60. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che l’escusso dispone della liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità può
essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico del reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 11 agosto 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE
1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
-
avv. PA 1, __________;
-
CO 1, __________;
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,
Lugano;
-
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
__________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster