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Decisione

14.2011.12

Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - reclamo ex CPC-CH - nova - term. di opposiz. - notifica per posta "raccomandata+AR" in Italia del decreto di sequestro conforme a Convenz. dell'Aia (15 nov.

31 marzo 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano

determinanti.

6. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito

del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi (cfr.

anche art. 326 cpv. 2 CPC). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10

aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid.

1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono

verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli

verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende

logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono

anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche,

riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni

tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in

sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Sono

così di per sé ammissibili tanto i tre nuovi documenti (doc. G, H e I) -e, a

questo stadio, a prescindere dalle contestazioni dell'opponente riguardo

produzione e valore probatorio di una dichiarazione scritta quale quella di cui

al doc. G che reputa incompatibile con le nuove norme di procedura (risposta al

reclamo, pag. 2 n. 1)- che la società sequestrante allega al reclamo, quanto quelli

che accompagnano la relativa risposta presentata dall'opponente (doc. 6, 7 e 8).

7. Per il reclamante, il decreto di sequestro 29 ottobre 2010 è stato

spedito all'opponente dall'UEF con invio raccomandato del 16 novembre 2010 e quindi

notificato per il tramite della custode del palazzo dove abitava, la quale avendo

ritirato l'invio per suo conto era da ritenersi senz'altro autorizzata, il 30

novembre 2010. La data di notifica era attestata dalla copia della cartolina di

avviso di ricevimento ritornata all'UEF e prodotta in copia con il reclamo (doc.

H). Ciò posto, cominciato a decorrere quel giorno, il termine di dieci giorni

per formulare opposizione era scaduto il 10 dicembre 2010: datata 27 dicembre

2010, quella introdotta dall'opponente risultava di conseguenza tardiva

(reclamo, pag. 3 n. 1). Dal canto suo il Pretore ha accertato che l'escusso non

aveva ritirato l'invio raccomandato contenente decreto di sequestro 29 ottobre

2010 e relativo verbale poiché assente e che, in considerazione di ciò, lo

stesso era stato consegnato e trattenuto dalla custode del palazzo dove egli

abitava. Il primo giudice ha quindi escluso che alla fattispecie si potesse

applicare la prassi vigente in materia di notifica fittizia, ritenuto che il

sequestro costituiva un provvedimento urgente emesso all'insaputa dell'escusso

e che la sequestrante non aveva reso verosimile che egli dovesse o potesse attendersi

la pronuncia di una analoga misura. D'altra parte, la consegna alla custode non

valeva quale notifica sostitutiva. Ciò posto, la presa di coscienza del

sequestro da parte dell'escusso risaliva al 15 dicembre 2005 (recte: 2010),

giorno in cui la custode gli aveva effettivamente consegnato l'invio. Per l'art.

31 cpv. 3 vLEF, i dieci giorni per formulare opposizione scadevano così il 27

dicembre 2010 (recte: il 5 gennaio 2011 per effetto degli art. 56 e 63 LEF).

Di qui, la tempestività dell'atto (sentenza impugnata, pag. 3 n. 6 e 7).

8. Il termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 vLEF decorre dalla

notifica del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2

LEF), dove di per sé non va intesa la notifica ai sensi dell'art. 64 segg. LEF

(prescritta in linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di

fallimento: Ammon/walther, op.

cit., n. 11 e 12 ad §12; altri esempi: Kren

Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in: BlSchK 1996 (60°)

pag. 204 seg. II.B), ma la comunicazione ai sensi degli art. 34 vLEF che prevede

l'invio per lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv.

Considerandi

2.

LEF e art. 34 vLEF) (DTF 135 III 232; Meier-Dieterle

in: Hunkeler, Kurzkommentar

SchKG, Basilea 2009, n. 13 ad art. 278; Reiser,

op. cit., n. 30 ad art. 278; Gilliéron,

op. cit., n. 29 ad art. 276).

Invero trattandosi

di un debitore domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF,

la notifica si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un

trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale

deve avvenire la notifica lo ammetta- per posta (Möckli, in: Hunkeler, Kurzkommentar

SchKG, Basilea 2009, n. 6 ad art. 34 con rinvii; Gilliéron, op. cit., n. 29 seg. ad art. 276). In concreto le

modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15

novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli

atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in:

RS 0.274.131) -nel cui campo di applicazione rientrano anche gli atti esecutivi

in generale (Kren Kostkiewicz, op.

cit., pag. 223 III.B)- cui hanno aderito sia l'Italia (24 gennaio 1982) che la

Svizzera (1° gennaio 1995) (Donzallaz, La

notification internationale des actes de poursuite, in: Riemer/Kuhn/Vock/Gheri, Schweizerisches und internationales

Zwangsvollstreckungsrecht, Zurigo 2005, pag. 57): in considerazione entrano quindi

la notificazione per trasmissione ordinaria ossia tramite l'Autorità centrale

dello Stato richiesto (art. 2-7 CLA65), per trasmissione sussidiaria mediante agenti

diplomatici o consolari (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CLA65) e per trasmissione

sussidiaria diretta tramite posta (art. 10 lett. a e lett. b CLA 65) (Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 4). Dal

canto suo la Svizzera ha invero dichiarato di non ammettere sul suo territorio

la notificazione diretta dall'estero per via postale (cfr. art. 1 cpv. 3 del

decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807:

dichiarazione n. 5). E, in sé, per il principio di reciprocità sancito dall'art.

21.

della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità

svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all'estero

tramite delle vie di trasmissione non ammesse in Svizzera. Ciò non toglie che,

lo Stato di destinazione può anche rinunciare a invocare tale principio. In tal

senso si sono in particolare espressi gli Stati che erano presenti alla

riunione della Commissione speciale dell'Aia e che hanno dichiarato di non

invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che -come la

Svizzera- hanno formulato riserve alla Convenzione (“Conclusions et

recommandations” ottobre/novembre 2003, n. 79). E, tra essi figura appunto

l'Italia (sulla possibilità di inviare atti esecutivi in Italia per posta, cfr.

sentenza 5A_128/2010 del Tribunale federale del 2 settembre 2010, consid. 7.1).

Di modo

che, l'autorità richiedente svizzera può così scegliere di procedere a

notificazioni in Italia di atti giudiziari e extragiudiziari per via postale

normale, raccomandata, raccomandata+AR (con avviso di ricevimento) o ricorrere

a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.) (vedi informazioni dell'Ufficio

federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di

trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;

e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei

paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex).

Se ne deve pertanto concludere che, come tale, la trasmissione in Italia del

decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale tramite invio

raccomandato con avviso di ricevimento (AR) da parte dell'UEF di __________ all'indirizzo

dell'opponente -a differenza di quanto sembra lasciar sottintendere l'opponente

(risposta al reclamo, pag. 5 n. 2)- risulta senz'altro conforme alla predetta

Convenzione (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale).

9.

Ciò

premesso, nell'eventualità in cui il debitore non può essere raggiunto di

persona al domicilio estero il Tribunale federale sembra ammettere la

possibilità di esaminare l'eventualità che la notificazione o comunicazione venga

eseguita a persona adulta della famiglia o a un dipendente in applicazione

analogia dell'art. 64 cpv. 1 LEF (DTF 109 III 97; Kren-Kostkiewicz, op. cit., pag. 223 in fine e seg.). In proposito giova nondimeno ricordare che per il principio di territorialità e

nella misura in cui in merito non risultano regole convenzionali, vanno

nondimeno consultate le norme giuridiche in vigore nello Stato estero (DTF 122

III 395; Gehri, in: Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea

2009, n. 7 ad art. 66; Angst, op.

cit., n. 14 ad art. 66). L'opponente medesimo, laddove fa risalire solo al 15

dicembre 2010 la notifica valida del sequestro, lamenta peraltro il mancato

rispetto delle formalità prescritte dal diritto italiano (risposta al reclamo,

pag. 5 n. 2).

Ora, l'art.

149.

CPCit -e non, come pare abbiano erroneamente ritenuto dalle parti (reclamo,

pag. 4 n. 1; risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), l'art. 139 CPCit che si

riferisce alla notificazione eseguita direttamente ad opera dell'ufficiale

giudiziario- ammette la notifica di atti a mezzo del servizio postale. In tal

caso, se la consegna dell'atto è eseguita al portiere o a persona tenuta alla

distribuzione della posta in base ad un rapporto di lavoro continuativo, si

presume che le suddette persone abbiano tra le proprie mansioni pure quella di

ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo fede fino a prova

contraria -onere questo a carico del destinatario- le attestazioni sull'avviso

di ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la

persona alla quale l'atto è stato consegnato (Carpi/Taruffo,

Commentario breve al Codice di procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento, Padova

2005, n.1 ad art. 149; Picardi, Codice

di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 2

e 3 ad art. 149). La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona,

quantomeno con riferimento al destinatario, con la consegna del relativo plico

da cui risulta la data apposta sull'avviso di ricevimento, ritenuto poi che

tale avviso è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna,

sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata

eseguita (art. 149 3° comma CPCit introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2006

(legge 263/2005); Carpi/ Taruffo, op.

cit., n. IV/2-4-8; Carpi/Taruffo, op.

cit., Appendice, n. 2 ad art. 149).

10.

In concreto, davanti a questa Camera il reclamante ha prodotto

l'avviso di ricevimento che accompagnava l'invio raccomandato (sopra, consid. 6).

Il relativo modulo si presenta sottoforma di cartolina ufficiale della Posta

svizzera, ed è stata prodotta in fotocopia fronte/retro (doc. H). Ciò posto ancorché

la parte “fronte” della stessa risulti poco chiara (doc. H in alto), giovi

ricordare che l'avviso di ricevimento ufficiale sul davanti si divide in una

sezione riempita dall'ufficio postale svizzero cui è affidato l'invio e una con

gli estremi del mittente necessari per il rinvio della cartolina medesima una

volta compiuta la consegna. Sul retro -parte questa che, a differenza di quanto

preteso dall'opponente (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), risulta leggibile- nella

sezione “da allestire dal mittente” (parte superiore), si evince che trattasi

dell'invio di una lettera destinata a “CO 1, __________, __________”

(doc. H, in basso). Nella sezione “da completare a destinazione” (parte

inferiore), il retro dell'avviso di ricevimento specifica che “quest'avviso

dev'essere firmato dal destinatario o dal suo mandatario oppure dall'agente

dell'ufficio destinatario, secondo i regolamenti del paese di destinazione, poi

rimandato col primo corriere direttamente al mittente”, mentre

l'attestazione che “l'invio è stato debitamente recapitato” è seguita

dalla data di distribuzione -ossia il “30/11/10”- dalla firma del

destinatario e dal “bollo e firma dell'ufficio [postale] destinatario” (doc.

H in basso). In particolare, con riferimento alla firma del destinatario la stessa

corrisponde alla firma che la custode del palazzo di residenza dell'opponente

ha apposto in calce alla sua dichiarazione 22 dicembre 2010 dove la stessa confermava

appunto di avere “consegnato le raccomandate della posta svizzera nr. __________

e __________ il 15 dicembre 2010 in quanto CO 1 era nei giorni precedente

assente”, seppur priva della specificazione del suo nome (doc. B

all'istanza di opposizione, pag. 1). A questa dichiarazione l'opponente ha

altresì allegato la copia delle relative buste d'intimazione contenenti i citati

invii e che specificano oltre alle generalità del mittente (ossia “Ufficio

di esecuzione e fallimenti, __________”) anche quelle del destinatario (ossia

“CO 1, __________, __________”) come indicato appunto sull'avviso di

ricevimento. Del resto, la ricezione del 30 novembre 2010 sarebbe stata

accertata telefonicamente dal legale della reclamante presso l’UEF di __________

(reclamo, pag. 3, ad 1), circostanza questa non messa in dubbio dalla

sequestrante nella sua risposta al reclamo (ad 2, pag. 4).

11.

Ciò

posto, considerate tali risultanze -rivelatesi invero solo in sede di reclamo

alla luce della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dalla sequestrante-

la tesi secondo cui l'opponente avrebbe potuto prendere atto dell'esistenza del

sequestro solo il 15 dicembre 2011 (recte: 2010) (risposta al reclamo,

pag. 4 n. 2), appare a ben vedere infondata. In questo contesto, occorre

anzitutto ricordare che -a fronte di specifica contestazione confortate da

riscontri oggettivi- spetta al debitore l'onere di dimostrare la tempestività

della sua opposizione, e non tanto al sequestrante quello di provarne la

tardività. Ma, in concreto egli si limita a ribadire che la custode non era

affatto abilitata a ritirare i documenti per suo conto, senza nemmeno provare a

spiegare perché -se così era- la stessa aveva comunque preso in consegna

l'invio raccomandato firmando il relativo avviso di ricevimento che l'accompagnava.

L'interessato peraltro, neanche adduce validi argomenti atti ad inficiare -o

quantomeno a far dubitare- dell'attendibilità di bollo e firma apposti

dall'agente postale preposto alla consegna. E, di fatto, nulla indica -né è

preteso- che quest'ultimo non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in

Italia. Per il resto, la copia delle buste d'invio specifica in modo chiaro l'ufficio

da cui provenivano le due missive. L'opponente si duole invero anche dell'assenza

della corrispondente relata di notifica prescritta dal diritto italiano e di

natura imperativa (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), ma senza considerare che

nella notificazione tramite servizio postale ai sensi dell'art. 149 CPCit l'avviso

di ricevimento medesimo è parte integrante della relazione di notifica (Carpi/Taruffo, op. cit., n. IV/7 ad art.

149), che per il resto menziona solamente per mezzo di quale ufficio postale

avviene l'invio (art. 149 2° comma CPCit). E, come visto (sopra, consid. 10),

tali requisiti possono senz'altro ritenersi soddisfatti. Non v'è così motivo

per ritenere che la notifica dell'invio raccomandato con avviso di ricevimento

all'opponente, per il tramite della custode del suo palazzo di abitazione, fosse

in qualche modo contraria al diritto italiano. Alla luce dell'avviso di

ricevimento è altresì inconsistente l'eccepita mancanza di prova della notifica

al destinatario giusta l'art. 15 CLA65 (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2).

Per quanto

appena esposto, non si intravvede alcuna valida ragione per non considerare il 30

novembre 2010 -giorno cui risale appunto la consegna dell'invio alla custode- quale

data determinante per la comunicazione all'opponente del decreto di sequestro

29.

ottobre 2010 e del relativo verbale. Il termine di dieci giorni per

interporre opposizione scadeva così venerdì 10 dicembre 2010. Il relativo atto,

datato 27 dicembre 2010, è quindi da considerare tardivo. Di qui,

l'accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

12.

Di

conseguenza, il reclamo interposto dalla società sequestrante va accolto e la

sentenza impugnata riformata, nel senso che l'opposizione del 27 dicembre 2010

di CO 1 va dichiarata tardiva e, come tale, irricevibile. L'esito del giudizio

odierno rende superfluo ogni ulteriore disamina di merito riferita alla

verosimile esistenza del credito (risposta al reclamo, pag. 6 seg. n. 3) e di

beni appartenenti al debitore (risposta al reclamo, pag. 2 seg. n. 1 e pag. 5

seg. n. 3), presupposti questi rimasti contestati dall'opponente. Il

Dispositivo

dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili stabilite dal Pretore

giustificano altresì la riforma in base alla soccombenza dell'opponente (art.

148 cpv. 1 CPC/TI). Tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e ripetibili

(art. 105 cpv. 2 CPC) davanti a questa Camera, seguono altresì la soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC) dell'opponente, che ha resistito al reclamo.

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 148 cpv. 1 CPC/TI, 105 e 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48

e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2

della sentenza 4 febbraio 2011 del Pretore __________ (EF.2010.578), sono

riformati come segue:

“1. L'opposizione 27 dicembre 2010

di CO 1, __________, al decreto di sequestro 29 ottobre 2010 (EF.2010.456)

emesso dalla Pretura __________ su istanza di RE 1, __________, è dichiarata

tardiva e quindi irricevibile. Il sequestro 29 ottobre 2010 è confermato.

2. La

tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.– sono poste a carico

dell'opponente, con l'obbligo di rifondere alla società sequestrante fr.

1'100.– a titolo di ripetibili.”

II. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 650.– relative al presente

giudizio, già anticipate da RE 1, __________, sono poste a carico di CO 1, __________,

che rifonderà alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili.

III. Intimazione:

– PA 1, __________;

– PA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 96'020.50, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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