14.2011.12
Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - reclamo ex CPC-CH - nova - term. di opposiz. - notifica per posta "raccomandata+AR" in Italia del decreto di sequestro conforme a Convenz. dell'Aia (15 nov.
31 marzo 2011Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.12
Data decisione, Autorità:
31.03.2011, CEF
Titolo:
Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - reclamo ex CPC-CH - nova - term. di opposiz. - notifica per posta "raccomandata+AR" in Italia del decreto di sequestro conforme a Convenz. dell'Aia (15 nov. 1965) - consegna a custode palazzo per assenza destinatario ritenuta conforme al diritto italiano
DECRETO DI SEQUESTRO
NOTIFICA
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
art. 10 let. a CLA 65
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 21 CV
art. 34 LEF
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 271segg. LEF
art. 276 cpv. 2 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2011.12
Lugano
31 marzo 2011
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2010.578 della Pretura __________) promossa con opposizione 27 dicembre
2010 da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 29
ottobre 2010 (EF.2010.456) (n° __________) richiesto nei confronti
dell'opponente da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
in cui il Pretore __________ con decisione 4 febbraio 2011 ha accolto l'opposizione e, conseguentemente, ha annullato il sequestro;
reclamante RE 1 con allegato 8 febbraio 2011 in cui postula, previa la concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
lette le osservazioni 3 marzo 2011 con cui l'opponente
chiede la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza pretorile, con
protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 9 febbraio 2011 con
cui l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata
irricevibile;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 ottobre 2010 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF, di porre sotto sequestro
“ogni avere in denaro, titoli, preziosi -eventualmente anche il contenuto di cassette
di sicurezza- di cui il convenuto è titolare e/o detentore economico” presso la
__________, in particolare ma non solo l'agenzia di __________. Il tutto fino a
concorrenza di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre
2010.
La
sequestrante ha precisato di essere stata ammessa nell'ambito del fallimento
della società __________ SA, __________, quale creditrice di 3a classe per l'importo di fr. 43'040.–. Su sua richiesta, con atto di
cessione ex art. 260 LEF del 20 ottobre 2010, l'amministrazione del fallimento l'aveva poi formalmente autorizzata a far valere a proprio conto, rischio e
pericolo, ma in nome della massa fallimentare, tutte le pretese di cui __________
SA in liquidazione era titolare, quindi verso “debitori della fallita” e
“persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione
prevista agli art. 754-757 CO” (doc. C). In particolare, a detta della
sequestrante, il 22 febbraio 2002 appena costituita la predetta società __________
SA di cui era proprietario e azionista unico, CO 1 aveva ordinato a F__________,
amministratore unico della stessa, di prelevare fr. 92'000.– dal capitale
azionario consegnandogli poi tale somma in contanti. E, il relativo bilancio della
società allestito al 31 dicembre 2009, al passivo indicava appunto un credito correntista
di fr. 96'020.50. Ciò posto, ritenuti i presumibili costi di procedura e la sua
pretesa di fr. 43'040.–, in veste di unica cessionaria dei crediti della
società __________ SA, ora in liquidazione (doc. C, pag. 1 in basso), la sequestrante ha quantificato in complessivi fr. 110'000.– il credito per la pronuncia
del sequestro.
B. Il
29 ottobre 2010, il Pretore __________ ha decretato, a titolo di “prelievo del
capitale azionario/ operazioni effettuate nell'ambito della gestione della
società svizzera fallita” e per la cifra di fr. 96'020.50 oltre interessi al 5%
a partire dal 28 ottobre 2010, il sequestro di “ogni avere in denaro, titoli,
preziosi -eventualmente anche il contenuto di cassette di sicurezza- di cui il
convenuto è titolare presso la __________, agenzia di __________”.
C. Il
27 dicembre 2010 CO 1 ha fatto opposizione, precisando che il plico contenente
il decreto di sequestro era stato consegnato alla custode della palazzina dove
egli abitava, che tale notifica era però irregolare, che, di fatto, la custode
gli aveva trasmesso quell'invio solo 15 dicembre 2010 e che, pertanto, datata
27 dicembre 2010 l'opposizione al sequestro era da considerare tempestiva. La
sequestrante poi non aveva reso verosimile l'esistenza del credito a suo favore
e quella di beni appartenenti al presunto debitore. Al contraddittorio 31
gennaio 2011 egli ha inoltre contestato di essere stato proprietario, organo di
fatto o avere avuto partecipazioni in seno alla società fallita e di conoscere l'amministratore
unico F__________, escludendo altresì di detenere beni presso la banca indicata
dalla sequestrante. In particolare, risultava inutilizzabile la dichiarazione
scritta di F__________ sia per l'art. 228 CPC/TI sia poiché aveva un evidente interesse
alla vertenza in esame ritenuto che figurava ancora quale amministratore unico della
società fallita. La pretesa consegna di denaro in contanti non era attestata da
una ricevuta, e da un contratto di mandato fiduciaro 10 gennaio 2002 risultava
che fiduciante non era l'opponente ma bensì una terza persona. Inoltre, non era
stata resa verosimile l'esistenza di una relazione bancaria intestata
all'opponente -circostanza che certo non poteva considerarsi nota- motivo per
cui l'istanza della società procedente costituiva un sequestro esplorativo,
come tale vietato.
Per la
sequestrante, nella misura in cui confermava che il decreto di sequestro era
stato consegnato alla custode il 29 ottobre 2010 (recte: 30 novembre
2010 stando alla stessa sequestrante), l'opponente medesimo dava atto dell'intempestività
dell'opposizione 27 dicembre 2010. Quantomeno fino al 31 dicembre 2010, la
notifica di atti in Italia tramite invio postale era considerata conforme al
diritto svizzero (RtiD 2010 II 749). L'invio doveva pervenire nella sfera di
competenza del destinatario, come appunto il caso con la consegna alla custode
di un palazzo di residenza, rispettivamente nella buca lettere o nella casella
postale. Inoltre, la consegna alla custode era altresì prevista dal diritto
italiano (art. 139 CPCit). Non era neanche verosimile poi che l'invio fosse stato
consegnato all'interessato solo il 15 dicembre 2010, trascorso ben un mese e
mezzo. Nel merito sostiene che, la sequestrante sapeva dell'esistenza delle relazioni
bancarie presso quel preciso istituto bancario da lei indicato, presupposto
quindi senz'altro verosimile. La stessa opposizione al sequestro della
controparte costituiva un indizio in tal senso. Pacifica, d'altra parte l'esistenza
del credito registrato a bilancio e di cui la sequestrante era unica
cessionaria ex art. 260 LEF.
L'opponente
ha precisato che la custode non era legittimata a ritirare raccomandate o atti
giudiziari per suo conto. Il decreto di sequestro era un atto esecutivo, di
modo che per la sua notifica era determinata dalla normativa LEF. L'art. 66 LEF
consente l'invio per posta, qualora un trattato internazionale lo permetta. In
Italia poi, la notifica per posta era regolata da precise norme. Ad ogni modo,
circa il momento dell'effettiva notifica alla custode non vi era alcuna prova
liquida. Di fatto poi, per il principio di territorialità, la notifica diretta
in Italia di un atto esecutivo pareva dubbia, motivo per cui la stessa era da
considerare addirittura nulla. Infine, che egli avesse introdotto opposizione
poi, certo non suppliva alla mancanza di prove circa l'esistenza di beni del
debitore: sostenere il contrario equivaleva a ritenere infondato un sequestro investigativo
solo perché l'escusso vi si era opposto.
La sequestrante
ha obiettato che la notifica per posta era conforme all'art. 66 cpv. 3 LEF. La raccomandata
indirizzata all'opponente era stata ritirata dalla custode, e lasciava quindi presumere
che fosse autorizzata ad agire in tal senso. Ciò era conforme all'art. 139 cpv.
3 CPCit. Essendo necessario stabilire l'esatto giorno della consegna alla custode
-conformemente alla LALEF- diventava necessario richiamare dall'UEF la “relativa
ricevuta”. Non vi era stato alcun sequestro investigativo, visto che il provvedimento
era rivolto a uno specifico istituto con cui l'opponente intratteneva rapporti
bancari. Data l'opposizione, l'esistenza dei beni era verosimile. L'opponente
era proprietario economico e debitore correntista di __________ SA in
liquidazione. L'estratto RC dove F__________ era ancora amministratore unico,
non era con evidenza aggiornato: pendente il fallimento in effetti l'amministrazione
era affidata all'UEF.
D. Con sentenza
4 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto l'opposizione annullando il
sequestro. Le autorità svizzere potevano procedere a comunicazioni di atti in
Italia -come per notifiche nel territorio elvetico- direttamente per posta. Di
fatto, non era contestato né che decreto e verbale di sequestro erano stati
spediti il 16 novembre 2010 come risultava dalle buste d'intimazione (doc. B
all'opposizione, pag. 2 e 3), né che in sua assenza gli stessi erano stati
trattenuti dalla custode della palazzina dove risiedeva l'opponente, a quel
momento assente e che quindi non aveva potuto prenderli subito in consegna. La
custode aveva confermato per scritto, che solo al momento del rientro, ossia il
15 dicembre 2010, le era stato possibile trasmettere i due invii raccomandati
all'opponente. Ora, da una parte la notifica fittizia (termine di giacenza di 7
giorni) di cui all'art. 34 LEF non era ipotizzabile in quanto il sequestro era
stato emesso all'insaputa del debitore. D'altro canto, la notifica alla custode
non costituiva una valida notifica sostitutiva. Ciò posto, l'opponente poteva avere
saputo del sequestro solo il 15 dicembre 2005 [recte: 2010], per cui il termine
di dieci giorni per fare opposizione ex art. 278 cpv. 1 vLEF è venuto a scadere
-per l'art. 31 cpv. 3 LEF- il 27 dicembre 2010. L'opposizione era così tempestiva. Nel merito, il sequestro di beni appartenenti al debitore in
forma generica (“ogni avere…”) era certo lecito. Però, volendo evitare il
rischio di un sequestro esplorativo, bisognava rendere verosimile almeno una
relazione bancaria intestata al debitore. In concreto, la sequestrante aveva sì
specificato il luogo di deposito (agenzia di __________) e l'identità del terzo
depositario (__________). Ma, a fronte di specifiche contestazioni dell'opponente
circa l'esistenza di beni a lui appartenenti, si era limitata a proporre mere
allegazioni di parte prive di riscontro. I requisiti di verosimiglianza di cui
all'art. 272 vLEF non erano così soddisfatti già per questo motivo. Diventava
di conseguenza inutile esaminare anche le contestazioni sollevate riguardo alla
pretesa inesistenza del credito.
E. Con
il presente reclamo dell'8 febbraio 2011, RE 1 chiede la reiezione
dell'opposizione e, quindi, la conseguente conferma del sequestro. L'interessata
invoca la violazione degli art. 272 e 278 vLEF, 66 LEF e 34 vLEF oltre
all'errata valutazione dei fatti. Il decreto di sequestro e il verbale erano
stati spediti all'escusso per raccomandata il 16 novembre 2010 e notificati il successivo
30 novembre 2010, come accertato telefonicamente presso l'UEF. Seppur in mano alla
custode, l'invio era sempre rimasto presso la residenza dell'escusso. Di modo
che, il termine per interporre opposizione scadeva il 10 dicembre 2010. A fronte di ciò, quella dell'opponente era senz'altro tardiva. Rimprovera al Pretore di non
avere richiamato, oltretutto senza nemmeno darne spiegazione, dall'UEF di __________
la “ricevuta di ritorno” contestuale a quell'invio raccomandato. Di propria
iniziativa, la sequestrante ne produce una copia davanti a questa Camera (doc.
H). Un invio raccomandato poteva essere ritirato solo da persona autorizzata:
bisognava pertanto ritenere tale la custode del palazzo dove abitava l'escusso.
Ciò era pure confermato dal fatto che, almeno fino al 31 dicembre 2010, l'Italia ammetteva l'invio per posta di atti giudiziari ed esecutivi provenienti dalla Svizzera
(RtiD 2010 II 80c), e dall'art. 139 cpv. 3 e 4 CPCit. A torto il Pretore aveva inoltre
rinviato a riferimenti dottrinali privi di pertinenza e comunque generici e non
univoci.
La
reclamante contesta la qualifica di sequestro esplorativo della sua istanza,
precisando che la stessa opposizione di controparte dava atto dell'esistenza di
beni di sua proprietà presso la banca indicata. Del resto poi, non era facile
provare con documenti l'esistenza di una relazione bancaria. Produce una
dichiarazione scritta rilasciata da L__________ e dove quest'ultimo conferma di
avere accompagnato l'opponente presso la __________ per l'apertura di un conto.
Verosimile infine l'esistenza del credito iscritto a bilancio e confermato da
quello che era l'amministratore unico F__________. La sequestrante era per il
resto unica cessionaria di pretese della società fallita.
G. Delle
osservazioni dell'opponente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. Anzitutto, premesso che la decisione impugnata è datata 4
febbraio 2011 ed è quindi successiva all'entrata in vigore del Codice di
diritto processuale svizzero (CPC: RS 272) -stabilita al 1° gennaio 2011- si
pone la questione a sapere quali norme procedurali siano applicabili all'esame
dell'istanza di opposizione al sequestro proposta dall'opponente il 27 dicembre
2010. L'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua
entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente. In concreto,
alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano quindi applicabili sia la
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, segnatamente gli art. 19-23 vLALEF,
abrogati con effetto al 1°gennaio 2011) sia -come diritto di procedura
suppletivo in virtù dei rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF- le diposizioni
del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC/TI: Codice di
procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre
2010.
2. Si pone dipoi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile
al ricorso in rassegna. Ora, secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
Dato che la sentenza impugnata risale -come visto- al 4 febbraio 2011, la
procedura ricorsuale è quindi retta dal nuovo diritto. Ciò posto, secondo
l'art. 319 lett. a CPC sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo, le
decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è appunto il caso per quelle
decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro
di cui agli art. 272 e 278 LEF (art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di
un'impugnazione diretta contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC) poi, il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono infine ossequiare
un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
In concreto, proposto l'8 febbraio 2011 avverso la sentenza pretorile
del 4 febbraio notificata al sequestrante il successivo 7 febbraio, il reclamo è
senz'altro stato inoltrato entro i dieci giorni e come tale é ammissibile. All'opponente,
l'impugnazione è stata intimata il 24 febbraio 2011 e notificata il giorno successivo:
di modo che, inviate il 3 marzo 2011, le relative osservazioni sono altresì
tempestive ed ammissibili.
3. Per
il resto, giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante invoca la lesione degli art. 272 e 278 cpv. 1 vLEF e 66
LEF oltre che dell'art. 34 vLEF. Egli invoca pure un manifesto ed erroneo accertamento
nei fatti ritenuti dal primo giudice per avere egli omesso senza addurre
giustificazioni, di richiamare la “ricevuta di ritorno” dall'UEF di __________
relativa al decreto di sequestro notificato in Italia all'opponente. Invero,
quest'ultima censura risulta nondimeno superata, la reclamante avendo
provveduto a produrre in questa sede quale doc. H, la copia di quell'avviso di
ricevimento.
4. Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata -come visto (sopra, consid. 2) - entro dieci giorni davanti
all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo
a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309
lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla
base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad §51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
5. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per la procedura davanti al
Pretore (cfr. per il nuovo diritto l’art. 251 lett. a CPC) - in cui vigono la
massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e
di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006,
n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 vLEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALEF; art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano
determinanti.
6. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito
del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi (cfr.
anche art. 326 cpv. 2 CPC). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10
aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid.
1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono
verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli
verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende
logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono
anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche,
riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni
tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in
sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Sono
così di per sé ammissibili tanto i tre nuovi documenti (doc. G, H e I) -e, a
questo stadio, a prescindere dalle contestazioni dell'opponente riguardo
produzione e valore probatorio di una dichiarazione scritta quale quella di cui
al doc. G che reputa incompatibile con le nuove norme di procedura (risposta al
reclamo, pag. 2 n. 1)- che la società sequestrante allega al reclamo, quanto quelli
che accompagnano la relativa risposta presentata dall'opponente (doc. 6, 7 e 8).
7. Per il reclamante, il decreto di sequestro 29 ottobre 2010 è stato
spedito all'opponente dall'UEF con invio raccomandato del 16 novembre 2010 e quindi
notificato per il tramite della custode del palazzo dove abitava, la quale avendo
ritirato l'invio per suo conto era da ritenersi senz'altro autorizzata, il 30
novembre 2010. La data di notifica era attestata dalla copia della cartolina di
avviso di ricevimento ritornata all'UEF e prodotta in copia con il reclamo (doc.
H). Ciò posto, cominciato a decorrere quel giorno, il termine di dieci giorni
per formulare opposizione era scaduto il 10 dicembre 2010: datata 27 dicembre
2010, quella introdotta dall'opponente risultava di conseguenza tardiva
(reclamo, pag. 3 n. 1). Dal canto suo il Pretore ha accertato che l'escusso non
aveva ritirato l'invio raccomandato contenente decreto di sequestro 29 ottobre
2010 e relativo verbale poiché assente e che, in considerazione di ciò, lo
stesso era stato consegnato e trattenuto dalla custode del palazzo dove egli
abitava. Il primo giudice ha quindi escluso che alla fattispecie si potesse
applicare la prassi vigente in materia di notifica fittizia, ritenuto che il
sequestro costituiva un provvedimento urgente emesso all'insaputa dell'escusso
e che la sequestrante non aveva reso verosimile che egli dovesse o potesse attendersi
la pronuncia di una analoga misura. D'altra parte, la consegna alla custode non
valeva quale notifica sostitutiva. Ciò posto, la presa di coscienza del
sequestro da parte dell'escusso risaliva al 15 dicembre 2005 (recte: 2010),
giorno in cui la custode gli aveva effettivamente consegnato l'invio. Per l'art.
31 cpv. 3 vLEF, i dieci giorni per formulare opposizione scadevano così il 27
dicembre 2010 (recte: il 5 gennaio 2011 per effetto degli art. 56 e 63 LEF).
Di qui, la tempestività dell'atto (sentenza impugnata, pag. 3 n. 6 e 7).
8. Il termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 vLEF decorre dalla
notifica del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2
LEF), dove di per sé non va intesa la notifica ai sensi dell'art. 64 segg. LEF
(prescritta in linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di
fallimento: Ammon/walther, op.
cit., n. 11 e 12 ad §12; altri esempi: Kren
Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in: BlSchK 1996 (60°)
pag. 204 seg. II.B), ma la comunicazione ai sensi degli art. 34 vLEF che prevede
l'invio per lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv.
Considerandi
2.
LEF e art. 34 vLEF) (DTF 135 III 232; Meier-Dieterle
in: Hunkeler, Kurzkommentar
SchKG, Basilea 2009, n. 13 ad art. 278; Reiser,
op. cit., n. 30 ad art. 278; Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 276).
Invero trattandosi
di un debitore domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF,
la notifica si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un
trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notifica lo ammetta- per posta (Möckli, in: Hunkeler, Kurzkommentar
SchKG, Basilea 2009, n. 6 ad art. 34 con rinvii; Gilliéron, op. cit., n. 29 seg. ad art. 276). In concreto le
modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15
novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli
atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in:
RS 0.274.131) -nel cui campo di applicazione rientrano anche gli atti esecutivi
in generale (Kren Kostkiewicz, op.
cit., pag. 223 III.B)- cui hanno aderito sia l'Italia (24 gennaio 1982) che la
Svizzera (1° gennaio 1995) (Donzallaz, La
notification internationale des actes de poursuite, in: Riemer/Kuhn/Vock/Gheri, Schweizerisches und internationales
Zwangsvollstreckungsrecht, Zurigo 2005, pag. 57): in considerazione entrano quindi
la notificazione per trasmissione ordinaria ossia tramite l'Autorità centrale
dello Stato richiesto (art. 2-7 CLA65), per trasmissione sussidiaria mediante agenti
diplomatici o consolari (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CLA65) e per trasmissione
sussidiaria diretta tramite posta (art. 10 lett. a e lett. b CLA 65) (Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 4). Dal
canto suo la Svizzera ha invero dichiarato di non ammettere sul suo territorio
la notificazione diretta dall'estero per via postale (cfr. art. 1 cpv. 3 del
decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807:
dichiarazione n. 5). E, in sé, per il principio di reciprocità sancito dall'art.
21.
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità
svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all'estero
tramite delle vie di trasmissione non ammesse in Svizzera. Ciò non toglie che,
lo Stato di destinazione può anche rinunciare a invocare tale principio. In tal
senso si sono in particolare espressi gli Stati che erano presenti alla
riunione della Commissione speciale dell'Aia e che hanno dichiarato di non
invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che -come la
Svizzera- hanno formulato riserve alla Convenzione (“Conclusions et
recommandations” ottobre/novembre 2003, n. 79). E, tra essi figura appunto
l'Italia (sulla possibilità di inviare atti esecutivi in Italia per posta, cfr.
sentenza 5A_128/2010 del Tribunale federale del 2 settembre 2010, consid. 7.1).
Di modo
che, l'autorità richiedente svizzera può così scegliere di procedere a
notificazioni in Italia di atti giudiziari e extragiudiziari per via postale
normale, raccomandata, raccomandata+AR (con avviso di ricevimento) o ricorrere
a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.) (vedi informazioni dell'Ufficio
federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di
trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;
e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei
paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex).
Se ne deve pertanto concludere che, come tale, la trasmissione in Italia del
decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale tramite invio
raccomandato con avviso di ricevimento (AR) da parte dell'UEF di __________ all'indirizzo
dell'opponente -a differenza di quanto sembra lasciar sottintendere l'opponente
(risposta al reclamo, pag. 5 n. 2)- risulta senz'altro conforme alla predetta
Convenzione (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale).
9.
Ciò
premesso, nell'eventualità in cui il debitore non può essere raggiunto di
persona al domicilio estero il Tribunale federale sembra ammettere la
possibilità di esaminare l'eventualità che la notificazione o comunicazione venga
eseguita a persona adulta della famiglia o a un dipendente in applicazione
analogia dell'art. 64 cpv. 1 LEF (DTF 109 III 97; Kren-Kostkiewicz, op. cit., pag. 223 in fine e seg.). In proposito giova nondimeno ricordare che per il principio di territorialità e
nella misura in cui in merito non risultano regole convenzionali, vanno
nondimeno consultate le norme giuridiche in vigore nello Stato estero (DTF 122
III 395; Gehri, in: Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea
2009, n. 7 ad art. 66; Angst, op.
cit., n. 14 ad art. 66). L'opponente medesimo, laddove fa risalire solo al 15
dicembre 2010 la notifica valida del sequestro, lamenta peraltro il mancato
rispetto delle formalità prescritte dal diritto italiano (risposta al reclamo,
pag. 5 n. 2).
Ora, l'art.
149.
CPCit -e non, come pare abbiano erroneamente ritenuto dalle parti (reclamo,
pag. 4 n. 1; risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), l'art. 139 CPCit che si
riferisce alla notificazione eseguita direttamente ad opera dell'ufficiale
giudiziario- ammette la notifica di atti a mezzo del servizio postale. In tal
caso, se la consegna dell'atto è eseguita al portiere o a persona tenuta alla
distribuzione della posta in base ad un rapporto di lavoro continuativo, si
presume che le suddette persone abbiano tra le proprie mansioni pure quella di
ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo fede fino a prova
contraria -onere questo a carico del destinatario- le attestazioni sull'avviso
di ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la
persona alla quale l'atto è stato consegnato (Carpi/Taruffo,
Commentario breve al Codice di procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento, Padova
2005, n.1 ad art. 149; Picardi, Codice
di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 2
e 3 ad art. 149). La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona,
quantomeno con riferimento al destinatario, con la consegna del relativo plico
da cui risulta la data apposta sull'avviso di ricevimento, ritenuto poi che
tale avviso è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna,
sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata
eseguita (art. 149 3° comma CPCit introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2006
(legge 263/2005); Carpi/ Taruffo, op.
cit., n. IV/2-4-8; Carpi/Taruffo, op.
cit., Appendice, n. 2 ad art. 149).
10.
In concreto, davanti a questa Camera il reclamante ha prodotto
l'avviso di ricevimento che accompagnava l'invio raccomandato (sopra, consid. 6).
Il relativo modulo si presenta sottoforma di cartolina ufficiale della Posta
svizzera, ed è stata prodotta in fotocopia fronte/retro (doc. H). Ciò posto ancorché
la parte “fronte” della stessa risulti poco chiara (doc. H in alto), giovi
ricordare che l'avviso di ricevimento ufficiale sul davanti si divide in una
sezione riempita dall'ufficio postale svizzero cui è affidato l'invio e una con
gli estremi del mittente necessari per il rinvio della cartolina medesima una
volta compiuta la consegna. Sul retro -parte questa che, a differenza di quanto
preteso dall'opponente (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), risulta leggibile- nella
sezione “da allestire dal mittente” (parte superiore), si evince che trattasi
dell'invio di una lettera destinata a “CO 1, __________, __________”
(doc. H, in basso). Nella sezione “da completare a destinazione” (parte
inferiore), il retro dell'avviso di ricevimento specifica che “quest'avviso
dev'essere firmato dal destinatario o dal suo mandatario oppure dall'agente
dell'ufficio destinatario, secondo i regolamenti del paese di destinazione, poi
rimandato col primo corriere direttamente al mittente”, mentre
l'attestazione che “l'invio è stato debitamente recapitato” è seguita
dalla data di distribuzione -ossia il “30/11/10”- dalla firma del
destinatario e dal “bollo e firma dell'ufficio [postale] destinatario” (doc.
H in basso). In particolare, con riferimento alla firma del destinatario la stessa
corrisponde alla firma che la custode del palazzo di residenza dell'opponente
ha apposto in calce alla sua dichiarazione 22 dicembre 2010 dove la stessa confermava
appunto di avere “consegnato le raccomandate della posta svizzera nr. __________
e __________ il 15 dicembre 2010 in quanto CO 1 era nei giorni precedente
assente”, seppur priva della specificazione del suo nome (doc. B
all'istanza di opposizione, pag. 1). A questa dichiarazione l'opponente ha
altresì allegato la copia delle relative buste d'intimazione contenenti i citati
invii e che specificano oltre alle generalità del mittente (ossia “Ufficio
di esecuzione e fallimenti, __________”) anche quelle del destinatario (ossia
“CO 1, __________, __________”) come indicato appunto sull'avviso di
ricevimento. Del resto, la ricezione del 30 novembre 2010 sarebbe stata
accertata telefonicamente dal legale della reclamante presso l’UEF di __________
(reclamo, pag. 3, ad 1), circostanza questa non messa in dubbio dalla
sequestrante nella sua risposta al reclamo (ad 2, pag. 4).
11.
Ciò
posto, considerate tali risultanze -rivelatesi invero solo in sede di reclamo
alla luce della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dalla sequestrante-
la tesi secondo cui l'opponente avrebbe potuto prendere atto dell'esistenza del
sequestro solo il 15 dicembre 2011 (recte: 2010) (risposta al reclamo,
pag. 4 n. 2), appare a ben vedere infondata. In questo contesto, occorre
anzitutto ricordare che -a fronte di specifica contestazione confortate da
riscontri oggettivi- spetta al debitore l'onere di dimostrare la tempestività
della sua opposizione, e non tanto al sequestrante quello di provarne la
tardività. Ma, in concreto egli si limita a ribadire che la custode non era
affatto abilitata a ritirare i documenti per suo conto, senza nemmeno provare a
spiegare perché -se così era- la stessa aveva comunque preso in consegna
l'invio raccomandato firmando il relativo avviso di ricevimento che l'accompagnava.
L'interessato peraltro, neanche adduce validi argomenti atti ad inficiare -o
quantomeno a far dubitare- dell'attendibilità di bollo e firma apposti
dall'agente postale preposto alla consegna. E, di fatto, nulla indica -né è
preteso- che quest'ultimo non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in
Italia. Per il resto, la copia delle buste d'invio specifica in modo chiaro l'ufficio
da cui provenivano le due missive. L'opponente si duole invero anche dell'assenza
della corrispondente relata di notifica prescritta dal diritto italiano e di
natura imperativa (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), ma senza considerare che
nella notificazione tramite servizio postale ai sensi dell'art. 149 CPCit l'avviso
di ricevimento medesimo è parte integrante della relazione di notifica (Carpi/Taruffo, op. cit., n. IV/7 ad art.
149), che per il resto menziona solamente per mezzo di quale ufficio postale
avviene l'invio (art. 149 2° comma CPCit). E, come visto (sopra, consid. 10),
tali requisiti possono senz'altro ritenersi soddisfatti. Non v'è così motivo
per ritenere che la notifica dell'invio raccomandato con avviso di ricevimento
all'opponente, per il tramite della custode del suo palazzo di abitazione, fosse
in qualche modo contraria al diritto italiano. Alla luce dell'avviso di
ricevimento è altresì inconsistente l'eccepita mancanza di prova della notifica
al destinatario giusta l'art. 15 CLA65 (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2).
Per quanto
appena esposto, non si intravvede alcuna valida ragione per non considerare il 30
novembre 2010 -giorno cui risale appunto la consegna dell'invio alla custode- quale
data determinante per la comunicazione all'opponente del decreto di sequestro
29.
ottobre 2010 e del relativo verbale. Il termine di dieci giorni per
interporre opposizione scadeva così venerdì 10 dicembre 2010. Il relativo atto,
datato 27 dicembre 2010, è quindi da considerare tardivo. Di qui,
l'accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
12.
Di
conseguenza, il reclamo interposto dalla società sequestrante va accolto e la
sentenza impugnata riformata, nel senso che l'opposizione del 27 dicembre 2010
di CO 1 va dichiarata tardiva e, come tale, irricevibile. L'esito del giudizio
odierno rende superfluo ogni ulteriore disamina di merito riferita alla
verosimile esistenza del credito (risposta al reclamo, pag. 6 seg. n. 3) e di
beni appartenenti al debitore (risposta al reclamo, pag. 2 seg. n. 1 e pag. 5
seg. n. 3), presupposti questi rimasti contestati dall'opponente. Il
Dispositivo
dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili stabilite dal Pretore
giustificano altresì la riforma in base alla soccombenza dell'opponente (art.
148 cpv. 1 CPC/TI). Tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e ripetibili
(art. 105 cpv. 2 CPC) davanti a questa Camera, seguono altresì la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC) dell'opponente, che ha resistito al reclamo.
Motivi per i quali
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 148 cpv. 1 CPC/TI, 105 e 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48
e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2
della sentenza 4 febbraio 2011 del Pretore __________ (EF.2010.578), sono
riformati come segue:
“1. L'opposizione 27 dicembre 2010
di CO 1, __________, al decreto di sequestro 29 ottobre 2010 (EF.2010.456)
emesso dalla Pretura __________ su istanza di RE 1, __________, è dichiarata
tardiva e quindi irricevibile. Il sequestro 29 ottobre 2010 è confermato.
2. La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.– sono poste a carico
dell'opponente, con l'obbligo di rifondere alla società sequestrante fr.
1'100.– a titolo di ripetibili.”
II. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 650.– relative al presente
giudizio, già anticipate da RE 1, __________, sono poste a carico di CO 1, __________,
che rifonderà alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– PA 1, __________;
– PA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 96'020.50, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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