14.2011.124
Rigetto dell'opposizione. Fallimento dell'escusso pendente al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Annullamento della sentenza di rigetto. Rifiuto di entrare in materia
19 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.124
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Fallimento dell'escusso pendente al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Annullamento della sentenza di rigetto. Rifiuto di entrare in materia
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 60 CPC
art. 84 LEF
art. 206 LEF
art. 230 cpv. 4 LEF
Incarto n.
14.2011.124
Lugano
19 settembre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 21 giugno 2011 da
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti del Distretto di Vallemaggia notificato l’8 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 425.--
oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo della
Maggia, con decisione del 18 agosto 2011 (inc. __________), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta;
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n° 137992
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Cevio è respinta in via definitiva per fr. 425.-- oltre interessi
al 5% dal 26 ottobre 2009 e fr. 30.-- di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia
di fr. 100.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte
convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 30.-- di indennità.
3. La presente
decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera civile dei
reclami del Tribunale di appello entro il termine di 10 giorni (art. 319 e
seguenti CPC).
sentenza impugnata dal convenuto, che con
reclamo del 21 agosto 2011 ne chiede la “cancellazione”;
preso atto che l’istante non ha presentato
osservazioni;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in
virtù dell’art. 48 lett. e n. 1 LOG, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la
Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello giudica in seconda
istanza gli appelli e i reclami nelle cause
proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di
accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
che
contrariamente a quanto indicato nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata,
competente per statuire sul reclamo è quindi la scrivente Camera e non la
Camera civile dei reclami;
che siccome sia l’istanza, promossa il 21 giugno 2011 sia la decisione
impugnata, che risale al 21 agosto 2011, sono
posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale
sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che la
via del reclamo è aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.
309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie il reclamo, interposto il 21 agosto 2011, è quindi
tempestivo;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto
dei fatti;
che
in concreto il reclamante fa valere che il proprio fallimento è stato
dichiarato il 14 giugno 2011 – ovvero prima della decisione impugnata (del 18
agosto) e addirittura prima dell’inoltro della causa (il 21 giugno 2011) –, e
che pertanto “si tratta di un precetto che rientra nella massa fallimentare”;
che giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il
fallito cessano di diritto, purché non siano già giunte allo stadio della
realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF);
che sono
riservate alcune ipotesi particolari (art. 206 cpv. 1, 2° periodo e cpv. 2
LEF), che non sono realizzate nel caso in esame;
che
Fatti
i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale
disposto diventano privi di oggetto;
che
a tale principio sono in particolare anche soggette le istanze di rigetto
dell’opposizione proposte contro il fallito (cfr. CEF 22 ottobre 2010 inc.
14.10.92, RtiD I-2011 749 n. 53c; Wohlfart/
Meyer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea
2010, n. 8 e 11 ad art. 206; Romy, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 206 e n. 8 ad art.
207), a differenza dell’azione di inesistenza di debito, che rimane invece
ancora operante, ancorché sospesa in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF (DTF 118 III
40);
che
tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di
attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono
il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è
stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123,
confermata nella STF del 22 settembre 2010, inc. 5a_370/2010);
che
sarebbe logico considerare che in tale ipotesi anche le procedure di rigetto
dell’opposizione riprendono il loro corso;
che
prima di stralciare la causa il giudice del rigetto dovrebbe quindi aspettare
la pubblicazione della dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF,
che attesta definitivamente che il fallimento non verrà chiuso per mancanza di
attivo (cfr. CEF 15 luglio 2010, inc. 15.10.49);
Considerandi
che
la questione può però essere lasciata indecisa nella fattispecie, perché la dichiarazione
del fallimento di RE 1 è stata pubblicata già il 24 giugno 2011 (FUC __________,
FUSC n. __________), ovvero prima della pronuncia della decisione impugnata
(del 18 agosto), la quale va pertanto ritenuta nulla (cfr. DTF 93 III 55, cons.
3; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 14 ad art. 206; Romy, op.
cit. n. 7 ad art. 206);
che
correttamente il primo giudice avrebbe pertanto dovuto, d’ufficio (art. 60 CPC),
rifiutare d’entrare in materia per carenza d’interesse attuale e degno di
protezione dell’istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), siccome l’esecuzione, già
al momento della promozione dell’istanza, risultava estinta (ancorché in modo
condizionale: cfr. art. 230 cpv. 4 LEF) in seguito all’apertura del fallimento
(art. 206 cpv. 1 LEF), rinviando il procedente ad eventualmente ripresentare la
sua istanza dopo la chiusura del fallimento per mancanza di attivi (con il
rilievo che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe stato
sospeso nel frattempo per l’effetto dell’art. 230 cpv. 4, 2° periodo LEF);
che il
reclamo va pertanto accolto nel senso dei considerandi;
che la
tassa di giustizia di prima sede va posta a carico dell’istante, mentre non
vanno assegnate ripetibili, peraltro non richieste dal
convenuto, siccome nelle sue succinte osservazioni del 26 luglio 2011 egli
nemmeno accenna al proprio fallimento;
che
la tassa di giustizia di secondo grado va posta a carico della parte soccombente,
mentre non si assegnano ripetibili, peraltro non richieste dal reclamante, in
considerazione della semplicità della vertenza e del limitato dispendio di
tempo necessario alla redazione del reclamo, che non giustifica l’attribuzione
di un’indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (cfr.
Trezzini, Commentario al CPC,
Lugano 2011, p. 387-8 ad B).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80, 206 LEF, 48 LOG, 48 e 61 OTLEF, 60, 95 segg.
CPC
pronuncia:
1.Il reclamo è accolto nel senso dei
considerandi.
Di
conseguenza, la decisione 18 agosto 2001 del Giudice di pace del circolo della
Maggia è così riformata:
“1. L’istanza è inammissibile
per carenza d’interesse degno di protezione dell’istante.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.-- è posta a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.”
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico dello CO 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
– RE 1, __________;
– CO 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 425.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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