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Decisione

14.2011.124

Rigetto dell'opposizione. Fallimento dell'escusso pendente al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Annullamento della sentenza di rigetto. Rifiuto di entrare in materia

19 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale

disposto diventano privi di oggetto;

che

a tale principio sono in particolare anche soggette le istanze di rigetto

dell’opposizione proposte contro il fallito (cfr. CEF 22 ottobre 2010 inc.

14.10.92, RtiD I-2011 749 n. 53c; Wohlfart/

Meyer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea

2010, n. 8 e 11 ad art. 206; Romy, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 206 e n. 8 ad art.

207), a differenza dell’azione di inesistenza di debito, che rimane invece

ancora operante, ancorché sospesa in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF (DTF 118 III

40);

che

tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di

attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono

il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è

stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123,

confermata nella STF del 22 settembre 2010, inc. 5a_370/2010);

che

sarebbe logico considerare che in tale ipotesi anche le procedure di rigetto

dell’opposizione riprendono il loro corso;

che

prima di stralciare la causa il giudice del rigetto dovrebbe quindi aspettare

la pubblicazione della dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF,

che attesta definitivamente che il fallimento non verrà chiuso per mancanza di

attivo (cfr. CEF 15 luglio 2010, inc. 15.10.49);

Considerandi

che

la questione può però essere lasciata indecisa nella fattispecie, perché la dichiarazione

del fallimento di RE 1 è stata pubblicata già il 24 giugno 2011 (FUC __________,

FUSC n. __________), ovvero prima della pronuncia della decisione impugnata

(del 18 agosto), la quale va pertanto ritenuta nulla (cfr. DTF 93 III 55, cons.

3; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 14 ad art. 206; Romy, op.

cit. n. 7 ad art. 206);

che

correttamente il primo giudice avrebbe pertanto dovuto, d’uf­ficio (art. 60 CPC),

rifiutare d’entrare in materia per carenza d’in­teresse attuale e degno di

protezione dell’istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), siccome l’esecuzione, già

al momento della promozione dell’istanza, risultava estinta (ancorché in modo

condizionale: cfr. art. 230 cpv. 4 LEF) in seguito all’apertura del fallimento

(art. 206 cpv. 1 LEF), rinviando il procedente ad eventualmente ripresentare la

sua istanza dopo la chiusura del fallimento per mancanza di attivi (con il

rilievo che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe stato

sospeso nel frattempo per l’effetto dell’art. 230 cpv. 4, 2° periodo LEF);

che il

reclamo va pertanto accolto nel senso dei considerandi;

che la

tassa di giustizia di prima sede va posta a carico dell’i­stante, mentre non

vanno assegnate ripetibili, peraltro non richieste dal

convenuto, siccome nelle sue succinte osservazioni del 26 luglio 2011 egli

nemmeno accenna al proprio fallimento;

che

la tassa di giustizia di secondo grado va posta a carico della parte soccombente,

mentre non si assegnano ripetibili, peraltro non richieste dal reclamante, in

considerazione della semplicità della vertenza e del limitato dispendio di

tempo necessario alla redazione del reclamo, che non giustifica l’attribuzione

di un’in­dennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (cfr.

Trezzini, Commentario al CPC,

Lugano 2011, p. 387-8 ad B).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 206 LEF, 48 LOG, 48 e 61 OTLEF, 60, 95 segg.

CPC

pronuncia:

1.Il reclamo è accolto nel senso dei

considerandi.

Di

conseguenza, la decisione 18 agosto 2001 del Giudice di pace del circolo della

Maggia è così riformata:

“1. L’istanza è inammissibile

per carenza d’interesse degno di protezione dell’istante.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.-- è posta a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.”

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico dello CO 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– RE 1, __________;

– CO 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 425.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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