14.2011.125
Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato sulle difficoltà finanziarie dell'escusso
31 agosto 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2011.125
Data decisione, Autorità:
31.08.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato sulle difficoltà finanziarie dell'escusso
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.125
Lugano
31 agosto
2011
FP/b/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 2011 presentata da
CO 1, Bellinzona
contro
CO 1, Balerna
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 14 febbraio 2011 per
il pagamento di fr 5'360.80 oltre interessi e spese,
Sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, con sentenza del 16 agosto 2011 (SO.2011.__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
definitiva.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, e le
spese esecutive di fr. 70.- sono a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24/25
agosto 2011;
esaminati gli atti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’8./14.2.2011 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ per l’incasso della
somma di fr. 5'3760.80 oltre interessi e spese e fr. 60.- per tasse di diffida,
indicando quale titolo di credito: “Contributi personali 01.01.2009-31.12.2009
Considerandi
decisione:17.08.2010, diffida: 08.10.2010”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 28
luglio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma di
fr. 5'420.80 , producendo – oltre al precetto esecutivo (doc. A) – la decisione
di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 17 agosto 2010 (doc. B), che ha
fissato in fr. 10'302.80 gli oneri sociali a carico del convenuto per il
periodo dal 01.01.2009 al 31.12. 2009 (reddito aziendale determinante: fr.
104'750.00), la diffida di pagamento 8 ottobre 2010 per procedere al versamento
del saldo ancora dovuto di fr. 5'420.80 (compresa la tassa di diffida di
intimazione di fr. 60.00; doc. C) e il conteggio aggiornato al 26 luglio 2011,
attestante uno scoperto di fr. 5'420.80 (doc. D);
che
con ordinanza del 2 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali
osservazioni all’istanza, cosa che questi ha fatto in data 8 agosto 2011,
facendo pervenire alla Pretura uno scritto con il quale si è proposto di
giustificare il mancato pagamento del credito posto in esecuzione con la sua
precaria situazione finanziaria conseguente alle insormontabili difficoltà
incontrate nella gestione della propria attività aziendale, tenuto anche conto
del fatto che egli vive solamente grazie all’assistenza di fr. 1'590.- mensili,
somma che gli consentirebbe di procedere semmai ad un pagamento rateale di fr.
100.
- al mese previo accordo in tal senso con la controparte;
che
con sentenza del 16 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza,
ritenendo che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione giusta gli art. 80 e 81 LEF e che il convenuto
non ha a sua volta opposto alcuna valida eccezione;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 24/25 agosto 2011,
reiterando nel sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in
esecuzione a causa della sua difficile situazione finanziaria ed offrendo un
pagamento rateale, dandosene il caso, di fr. 100.- al mese;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
che,
come correttamente rilevato dal primo giudice, la documentazione prodotta dalla
creditrice, segnatamente la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
di cui al doc. B, con attestazione di esecutività di data 26 luglio 2011,
costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF, circostanza del resto non contestata dal convenuto, che nemmeno contesta
l’ammontare del saldo scoperto oggetto della procedura esecutiva;
che
in base all’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera
(come nella fattispecie), l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno
che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che
è intervenuta la prescrizione;
che,
come già avvenuto davanti al primo giudice, nemmeno con il presente reclamo il
convenuto allega uno dei motivi che, secondo l’art 81 cpv. 1 LEF, giustificherebbero
il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, limitandosi
egli di nuovo ad opporre alla procedente le proprie asserite sue difficoltà
finanziarie, che gli impedirebbero di fare fronte al pagamento degli oneri
sociali arretrati (rispettivamente che gli consentirebbe di pagare, semmai, dandosene
le condizoni, con rate mensili di fr. 100.- ), eccezione questa che però sfugge
con ogni evidenza al vaglio del giudice del rigetto;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, analogamente, del resto, a
quanto statuito con sentenza 15 giugno 2011 tra le stesse parti in causa (inc.
14.2011
), alla quale si rinvia;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC)
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
-
RE 1, __________, __________;
-
CO 1, __________a.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'420.80,
non raggiunge il limite di legge di
fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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