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Decisione

14.2011.125

Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato sulle difficoltà finanziarie dell'escusso

31 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.125

Data decisione, Autorità:

31.08.2011, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato sulle difficoltà finanziarie dell'escusso

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 81 cpv. 1 LEF

Incarto n.

14.2011.125

Lugano

31 agosto

2011

FP/b/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 2011 presentata da

CO 1, Bellinzona

contro

CO 1, Balerna

tendente ad ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 14 febbraio 2011 per

il pagamento di fr 5'360.80 oltre interessi e spese,

Sulla quale istanza il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di __________, con sentenza del 16 agosto 2011 (SO.2011.__________)

ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta:

l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via

definitiva.

2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, e le

spese esecutive di fr. 70.- sono a carico della parte convenuta, la quale

rifonderà a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

3. omissis.”

Sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24/25

agosto 2011;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’8./14.2.2011 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ per l’incasso della

somma di fr. 5'3760.80 oltre interessi e spese e fr. 60.- per tasse di diffida,

indicando quale titolo di credito: “Contributi personali 01.01.2009-31.12.2009

Considerandi

decisione:17.08.2010, diffida: 08.10.2010”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 28

luglio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma di

fr. 5'420.80 , producendo – oltre al precetto esecutivo (doc. A) – la decisione

di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 17 agosto 2010 (doc. B), che ha

fissato in fr. 10'302.80 gli oneri sociali a carico del convenuto per il

periodo dal 01.01.2009 al 31.12. 2009 (reddito aziendale determinante: fr.

104'750.00), la diffida di pagamento 8 ottobre 2010 per procedere al versamento

del saldo ancora dovuto di fr. 5'420.80 (compresa la tassa di diffida di

intimazione di fr. 60.00; doc. C) e il conteggio aggiornato al 26 luglio 2011,

attestante uno scoperto di fr. 5'420.80 (doc. D);

che

con ordinanza del 2 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali

osservazioni all’istanza, cosa che questi ha fatto in data 8 agosto 2011,

facendo pervenire alla Pretura uno scritto con il quale si è proposto di

giustificare il mancato pagamento del credito posto in esecuzione con la sua

precaria situazione finanziaria conseguente alle insormontabili difficoltà

incontrate nella gestione della propria attività aziendale, tenuto anche conto

del fatto che egli vive solamente grazie all’assistenza di fr. 1'590.- mensili,

somma che gli consentirebbe di procedere semmai ad un pagamento rateale di fr.

100.

- al mese previo accordo in tal senso con la controparte;

che

con sentenza del 16 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza,

ritenendo che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione giusta gli art. 80 e 81 LEF e che il convenuto

non ha a sua volta opposto alcuna valida eccezione;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 24/25 agosto 2011,

reiterando nel sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in

esecuzione a causa della sua difficile situazione finanziaria ed offrendo un

pagamento rateale, dandosene il caso, di fr. 100.- al mese;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

che,

come correttamente rilevato dal primo giudice, la documentazione prodotta dalla

creditrice, segnatamente la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG

di cui al doc. B, con attestazione di esecutività di data 26 luglio 2011,

costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF, circostanza del resto non contestata dal convenuto, che nemmeno contesta

l’ammontare del saldo scoperto oggetto della procedura esecutiva;

che

in base all’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera

(come nella fattispecie), l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che

è intervenuta la prescrizione;

che,

come già avvenuto davanti al primo giudice, nemmeno con il presente reclamo il

convenuto allega uno dei motivi che, secondo l’art 81 cpv. 1 LEF, giustificherebbero

il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, limitandosi

egli di nuovo ad opporre alla procedente le proprie asserite sue difficoltà

finanziarie, che gli impedirebbero di fare fronte al pagamento degli oneri

sociali arretrati (rispettivamente che gli consentirebbe di pagare, semmai, dandosene

le condizoni, con rate mensili di fr. 100.- ), eccezione questa che però sfugge

con ogni evidenza al vaglio del giudice del rigetto;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, analogamente, del resto, a

quanto statuito con sentenza 15 giugno 2011 tra le stesse parti in causa (inc.

14.2011

), alla quale si rinvia;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC)

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è

assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

-

RE 1, __________, __________;

-

CO 1, __________a.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'420.80,

non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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