Lexipedia

Decisione

14.2011.126

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo di pagamento rateale. Riconoscimento di debito

22 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 26.11.2010/14.1. 2011 dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

1'129.50 oltre accessori e spese esecutive indicando quale titolo e data del

credito il credito cedutole dalla __________, gli interessi di mora dal

24.05.2010 al 22.11.2010, le tasse a parte, il danno di mora ai sensi dell’art.

106 CO e i costi di solvibilità;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 4 aprile 2001, quantificando la

propria domanda in complessivi fr. 1'000.15, di cui fr. 750.80 a titolo di credito, fr. 32.35 per interessi di mora, fr. 120.00 a titolo di tasse a parte (spese per pagamento rateale), fr. 82.00 per spese di esecuzione e

fr. 15.00 per costi di solvibilità;

che

l’istante - agendo sulla base della dichiarazione generale di cessione a suo

favore della __________ dei propri crediti datata 24 gennaio 2008 - ha fondato

la propria domanda sull’accordo di pagamento rateale sottoscritto dal convenuto

il 17 settembre 2010 con la__________, convenzione con la quale il soggetto si è

impegnato a saldare il debito riconosciuto di fr. 870.80 in 12 rate mensili di fr. 72.55 ciascuna dal 30 settembre 2010 al 30 agosto 2011 (inclusa una

tassa di fr. 10.00 su ogni singola rata concessa), ritenuto che in caso di

inadempienza la creditrice avrebbe potuto annullare l’accordo e procedere

all’incasso dell’intero debito;

che,

richiamto l’art. 253 CPC, con ordinanza dell’8 aprile 2011 il Giudice di pace del

circolo di Vezia ha assegnato al convenuto un termine scadente il 9 maggio 2011

per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che

dandovi seguito, con scritto del 12 aprile 2011 il convenuto si è opposto

al’istanza, sostenendo di avere sottoscritto con la __________ un abbonamento

per l’utenza telefonica relativa al suo cellulare (acquistato nel marzo del

2009) della durata di 12 mesi, provvedendo al regolare pagamento delle singole

fatture e ritenendo, per contro, del tutto ingiustificate le ulteriori pretese

della creditrice relative ad altri 12 mesi di abbonamento, dolendosi in

particolare del fatto che la controparte, benché sollecitata a farlo, non gli

ha mai inviato il preteso contratto che, secondo la stessa __________, lo

avrebbe impegnato per 24 mesi;

che

con decisione del 30 maggio 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza,

ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al

precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 750.80, ovvero per l’importo

che il soggetto ha espressamente riconosciuto sottoscrivendo l’accordo di

pagamento rateale del 17 settembre 2010, costituente con ogni evidenza

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, al quale il debitore si è

limitato a contrapporre obiezioni di merito non idonee a scalfire la firma

appostavi;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo 6 luglio 2011, sostenendo

di avere sottoscritto con la __________ un contratto di soli 12 mesi, che è

stato onorato, di avere da allora rinunciato al numero telefonico in questione

e di avere perciò contattato telefonicamente __________ per l’annullamento del

contratto, circostanza di cui quest’ultima ha preso nota;

che

nel prosieguo del proprio esposto il reclamante assevera che, ciononostante, __________

gli ha di colpo chiesto di pagare fr. 870.80 in rate mensili, motivo per cui egli si sarebbe rivolto telefonicamente alla stessa __________

chiedendo lumi, al che gli è stato risposto che egli aveva firmato invece un

contratto di due anni;

che

di fronte alla richiesta di esibizione di tale contratto, la persona contattata

telefonicamente gli ha chiesto invece di firmare l’accordo di pagamento rateale

(cosa che egli ha poi fatto in buona fede), rassicurando tuttavia che avrebbe provveduto

all’invio della copia di tale contratto (impegno però mai mantenuto) e che

tutto sarebbe stato annullato se il contratto fosse stato effettivamente

sottoscritto per un solo anno;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione di una decisone pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 6 luglio 2011 a fronte di una sentenza intimata (ancorché, per

svista, non per raccomandata, ma per posta B, v. scritto 12 settembre 2011 del

Giudice di pace alla CEF) il 30 maggio 2011, il rimedio andrebbe dichiarato inammissibile

per tardività non risultando verosimile che il plico contenente la decisione

impugnata sia stato consegnato al destinatario solo una decina di giorni prima

della presentazione del gravame;

che,

a soccorrere il reclamante, non assistito da un avvocato, è tuttavia l’errata

indicazione del termine di ricorrere nel dispositivo n. 3 della decisione

impugnata, secondo cui il reclamo va presentato alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello entro 30 giorni (e non entro 10 giorni come

prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a, l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,

un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il

riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti,

se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con

rinvii),

che,

come giustamente rilevato dal primo giudice, l’accordo di pagamento rateale del

15/17.9.2011, sottoscritto di proprio pugno dall’escusso, costituisce

senz’altro incondizionato e valido riconoscimento di debito e, quindi, valido

titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art.

82.

cpv. 1 LEF limitatamente all’importo ivi riconosciuto;

che,

infatti, sottoscrivendo tale documento, l’escusso ha confermato l’esattezza dei

dati riportati nel medesimo scritto, ossia il suo debito nei confronti di __________

per complessivi fr. 870.80 (costituito dal credito base di fr. 750.80, come

alla ricapitolazione del 13.9.2011, e da un tassa di fr. 10.00 su ogni singola

rata concessa) e l’ammontare delle 12 rate di fr. 72.75 cadauna da versare nel

periodo settembre 2010–agosto 2011;

che

conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione

se il debitore non giustifica immediata- mente eccezioni che infirmano il

riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di

dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140

consid. 4.1.1 con rinvii);

che,

come di nuovo giustamente rilevato dal primo giudice, il convenuto ha fallito

in tale incombenza, non avendo egli reso in alcun modo verosimile l’affermazione

- rimasta per finire al rango di una semplice allegazione di parte – secondo

cui __________ gli avrebbe addebitato una fattura di fr. 750.80 pur avendo

preso atto della disdetta del contratto e pur essendosi impegnata ad inviargli

copia del contratto, rispettivamente ad annullare tutto qualora fosse risultato

che il contratto avesse un durata di un anno anziché di due anni;

che da quanto

precede, ne discende la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico

dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

-

RE 1

-

CO 1

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

750.80, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a

LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster