14.2011.126
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo di pagamento rateale. Riconoscimento di debito
22 settembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.126
Data decisione, Autorità:
22.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo di pagamento rateale. Riconoscimento di debito
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.126
Lugano
22 settembre
2011
FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancellliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 aprile 2011 presentata da
CO 1
contro
CO 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, intimato in data 14 gennaio 2011 per
l’incasso della somma di fr. 1'129,50 oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Giudice di pace del
circolo di Vezia, con sentenza del 30 maggio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta
in via provvisoria per fr. 750.80 oltre interessi al 5% dal 26.11.2010 e per le
spese esecutive.
2. La tassa di
giustizia di fr. 100.-, comprensiva della spese, anticipata dalla parte
convenuta, è posta per fr. 75.- a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
alla controparte fr. 40.- di indennità.
3./4. omissis.
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
6 luglio 2011 chiede la reiezione dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 26.11.2010/14.1. 2011 dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.
1'129.50 oltre accessori e spese esecutive indicando quale titolo e data del
credito il credito cedutole dalla __________, gli interessi di mora dal
24.05.2010 al 22.11.2010, le tasse a parte, il danno di mora ai sensi dell’art.
106 CO e i costi di solvibilità;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 4 aprile 2001, quantificando la
propria domanda in complessivi fr. 1'000.15, di cui fr. 750.80 a titolo di credito, fr. 32.35 per interessi di mora, fr. 120.00 a titolo di tasse a parte (spese per pagamento rateale), fr. 82.00 per spese di esecuzione e
fr. 15.00 per costi di solvibilità;
che
l’istante - agendo sulla base della dichiarazione generale di cessione a suo
favore della __________ dei propri crediti datata 24 gennaio 2008 - ha fondato
la propria domanda sull’accordo di pagamento rateale sottoscritto dal convenuto
il 17 settembre 2010 con la__________, convenzione con la quale il soggetto si è
impegnato a saldare il debito riconosciuto di fr. 870.80 in 12 rate mensili di fr. 72.55 ciascuna dal 30 settembre 2010 al 30 agosto 2011 (inclusa una
tassa di fr. 10.00 su ogni singola rata concessa), ritenuto che in caso di
inadempienza la creditrice avrebbe potuto annullare l’accordo e procedere
all’incasso dell’intero debito;
che,
richiamto l’art. 253 CPC, con ordinanza dell’8 aprile 2011 il Giudice di pace del
circolo di Vezia ha assegnato al convenuto un termine scadente il 9 maggio 2011
per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che
dandovi seguito, con scritto del 12 aprile 2011 il convenuto si è opposto
al’istanza, sostenendo di avere sottoscritto con la __________ un abbonamento
per l’utenza telefonica relativa al suo cellulare (acquistato nel marzo del
2009) della durata di 12 mesi, provvedendo al regolare pagamento delle singole
fatture e ritenendo, per contro, del tutto ingiustificate le ulteriori pretese
della creditrice relative ad altri 12 mesi di abbonamento, dolendosi in
particolare del fatto che la controparte, benché sollecitata a farlo, non gli
ha mai inviato il preteso contratto che, secondo la stessa __________, lo
avrebbe impegnato per 24 mesi;
che
con decisione del 30 maggio 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza,
ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 750.80, ovvero per l’importo
che il soggetto ha espressamente riconosciuto sottoscrivendo l’accordo di
pagamento rateale del 17 settembre 2010, costituente con ogni evidenza
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, al quale il debitore si è
limitato a contrapporre obiezioni di merito non idonee a scalfire la firma
appostavi;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo 6 luglio 2011, sostenendo
di avere sottoscritto con la __________ un contratto di soli 12 mesi, che è
stato onorato, di avere da allora rinunciato al numero telefonico in questione
e di avere perciò contattato telefonicamente __________ per l’annullamento del
contratto, circostanza di cui quest’ultima ha preso nota;
che
nel prosieguo del proprio esposto il reclamante assevera che, ciononostante, __________
gli ha di colpo chiesto di pagare fr. 870.80 in rate mensili, motivo per cui egli si sarebbe rivolto telefonicamente alla stessa __________
chiedendo lumi, al che gli è stato risposto che egli aveva firmato invece un
contratto di due anni;
che
di fronte alla richiesta di esibizione di tale contratto, la persona contattata
telefonicamente gli ha chiesto invece di firmare l’accordo di pagamento rateale
(cosa che egli ha poi fatto in buona fede), rassicurando tuttavia che avrebbe provveduto
all’invio della copia di tale contratto (impegno però mai mantenuto) e che
tutto sarebbe stato annullato se il contratto fosse stato effettivamente
sottoscritto per un solo anno;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione di una decisone pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 6 luglio 2011 a fronte di una sentenza intimata (ancorché, per
svista, non per raccomandata, ma per posta B, v. scritto 12 settembre 2011 del
Giudice di pace alla CEF) il 30 maggio 2011, il rimedio andrebbe dichiarato inammissibile
per tardività non risultando verosimile che il plico contenente la decisione
impugnata sia stato consegnato al destinatario solo una decina di giorni prima
della presentazione del gravame;
che,
a soccorrere il reclamante, non assistito da un avvocato, è tuttavia l’errata
indicazione del termine di ricorrere nel dispositivo n. 3 della decisione
impugnata, secondo cui il reclamo va presentato alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello entro 30 giorni (e non entro 10 giorni come
prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a, l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che,
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,
un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il
riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti,
se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con
rinvii),
che,
come giustamente rilevato dal primo giudice, l’accordo di pagamento rateale del
15/17.9.2011, sottoscritto di proprio pugno dall’escusso, costituisce
senz’altro incondizionato e valido riconoscimento di debito e, quindi, valido
titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art.
82.
cpv. 1 LEF limitatamente all’importo ivi riconosciuto;
che,
infatti, sottoscrivendo tale documento, l’escusso ha confermato l’esattezza dei
dati riportati nel medesimo scritto, ossia il suo debito nei confronti di __________
per complessivi fr. 870.80 (costituito dal credito base di fr. 750.80, come
alla ricapitolazione del 13.9.2011, e da un tassa di fr. 10.00 su ogni singola
rata concessa) e l’ammontare delle 12 rate di fr. 72.75 cadauna da versare nel
periodo settembre 2010–agosto 2011;
che
conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione
se il debitore non giustifica immediata- mente eccezioni che infirmano il
riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140
consid. 4.1.1 con rinvii);
che,
come di nuovo giustamente rilevato dal primo giudice, il convenuto ha fallito
in tale incombenza, non avendo egli reso in alcun modo verosimile l’affermazione
- rimasta per finire al rango di una semplice allegazione di parte – secondo
cui __________ gli avrebbe addebitato una fattura di fr. 750.80 pur avendo
preso atto della disdetta del contratto e pur essendosi impegnata ad inviargli
copia del contratto, rispettivamente ad annullare tutto qualora fosse risultato
che il contratto avesse un durata di un anno anziché di due anni;
che da quanto
precede, ne discende la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico
dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
-
RE 1
-
CO 1
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
750.80, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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