14.2011.128
Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata presentazione di osservazioni all'istanza nel termine impartito dal giudice. Irricevibilità delle censure presentate solo in sede di reclamo
8 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.128
Data decisione, Autorità:
08.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata presentazione di osservazioni all'istanza nel termine impartito dal giudice. Irricevibilità delle censure presentate solo in sede di reclamo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.128
Lugano
8 settembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 8 luglio 2011 presentata da
CO 1
rappresentato dall’Ufficio __________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 14
aprile 2011 per il pagamento delle somme di fr. 100.-, rispettivamente fr. 30.-,
rispettivamente fr. 30.- più interessi e spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Bellinzona con decisione del 19 agosto 2011 (inc. n. 196) ed impugnata dal convenuto
con reclamo del 29 agosto 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con istanza datata 8 luglio 2011 lo CO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato al debitore in
data 14 aprile 2011 per il pagamento degli importi di fr. 100.-,
rispettivamente fr. 30.-, rispettivamente fr. 30.- oltre interessi e spese
esecutive (act. A2);
che
l’istante - a suo dire - si è attivato per incassare la multa di fr. 100.-
inflitta all’escusso sulla base del decreto 20 agosto 2010 n. 43842 del Dipartimento
cantonale delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione, come pure l’importo
di fr. 30.- per tassa di diffida 09-07-10 n. 283.66.242.002 e l’importo di fr. 30.-
per tassa di diffida di pagamento 22 novembre 2010;
che
con ordinanza del 20 luglio 2011 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona,
in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un temine di venti
giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che
scaduto questo termine egli avrebbe emanato la decisione di sua competenza (art.
256 CPC);
che
il convenuto ha lasciato decorrere infruttuosamente tale termine;
che
con decisione del 20 luglio 2011 il Giudice di pace, considerati i mezzi
prodotti dal procedente e la mancata presentazione delle proprie osservazioni
da parte del convenuto, ha accolto l’istanza;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 29 agosto 2011,
rimproverando allo CO 1 di avere avviato un procedimento esecutivo
incomprensibile e inutile, dato che pur essendogli stato riferito dai
dipendenti della sezione della assicurazioni sociali (Assicurazione invalidità)
che egli era esentato dal pagamento delle tasse comunali, cantonali e federali
a seguito del fatto che era definitivamente passato sotto l’AI, gli è stato ugualmente
chiesto di compilare la propria dichiarazione delle tasse, e dato che per
finire egli non dispone di beni, vivendo esclusivamente, per l’appunto, con la
rendita e le prestazioni complementari accordategli;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che,
nella fattispecie, l’insorgente non contesta che il procedente ha fondato la
propria domanda su una decisione esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF (decreto di multa del 20 agosto 2010 passato in giudicato), e che gli son
state notificate le diffide di pagamento indicate nel precetto esecutivo per
complessivi fr. 60.-;
che
non vi è perciò ragione per scostarsi al riguardo dalla decisione del primo
giudice, ancorché nel fascicolo processuale trasmesso dal Giudice di pace a
questa Camera non figuri il titolo di rigetto che sarebbe stato annesso
all’istanza (act. AI);
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella
fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta
la prescrizione;
che
il reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie,
il gravame esaurendosi invece in considerazioni che sfuggono con ogni evidenza
al potere di cognizione del giudice del rigetto, il che comporta l’inammis-sibilità
del rimedio;
che,
del resto, all’ammissibilità del gravame osta pure l’art. 326 cpv. 1 CPC,
secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che,
infatti, l’insorgente ha fatto valere le proprie ragioni solo con il suo reclamo,
avendo egli omesso di prendere posizione sull’istanza in prima sede;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48 , 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese:
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a.
- RE
1, ;
- RA
1, __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 160.-, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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