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Decisione

14.2011.13

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni di (parziale) compensazione ed estinzione in seguito a pagamenti respinte in assenza di prove

3 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di

Locarno del 30.9/8.11.2010 RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 6'589,15

rispettivamente fr. 90'000.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di

credito: “…Sentenza di divorzio, causa inc. OA.2008.117, causa inc.0A.200728

(decreto di stralcio) e causa inc. DI.2006.103 pronunciamento 11.7.2006, tutte

presso la Pretura di Locarno-Campagna”;

che

interposta opposizione da parte del convenuto, la procedente ne ha chiesto il

rigetto definitivo con istanza del 18 novembre 2010, allegando la sentenza di

divorzio 31 dicembre 2009 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna

con annessa la relativa convenzione di divorzio 12 dicembre 2009 (doc. D),

mediante la quale i coniugi __________ hanno - tra l’altro - stabilito che

l’appartamento coniugale è attribuito in proprietà del marito a far tempo dal

passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando che il marito si sarebbe

assunto tutti i debiti gravanti l’immobile e che egli avrebbe versato alla

moglie l’importo di fr. 90'000.- a liquidazione di ogni reciproco rapporto di

dare e avere su un conto del notaio di fiducia del marito, importo che andava

corrisposto alla moglie unicamente dopo che essa avrà lasciato l’abitazione

coniugale (convenzione, punto 8);

che

riguardo alle rimanenti posizioni per complessivi fr. 6'589.15 (non soggette,

come si vedrà in seguito, a contestazione) la procedente le ha fondate sui

punti 6 e 9 della stessa convenzione riguardanti ulteriori impegni assunti dal

convenuto nei confronti dell’istante, come pure sui dispositivi relativi al

riparto degli oneri processuali e all’assegnazione di ripetibili di cui alla

stessa sentenza di divorzio, del decreto di stralcio 31 dicembre 2009 nella

causa OA.2007.28 (doc. C) e del decreto cautelare 11 luglio 2006 nella causa

DI.2006.103 (doc. B);

che

all’udienza di contradditorio del 27 gennaio 2011 la parte istante si è

confermata nella propria domanda, mentre che il convenuto ne ha chiesto la

reiezione, asserendo che l’importo dovuto non è di fr. 90'000.- , poiché dal

medesimo occorre dedurre l’ammortamento del debito ipotecario dal 2005 al 2009,

ossia fr. 3'700.- per 5, dunque fr. 18'500.-, e rilevando che è stato

necessario riparare una porta dell’abitazione per un costo di fr. 174.30 (doc.

1) e che anche il frigorifero era in cattivo stato;

che

con sentenza del 28 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta

– segnatamente la sentenza di divorzio 31 dicembre 2009, integrata dalla

convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. D), il decreto di

stralcio 31 dicembre 2009 (doc. C) e il decreto cautelare dell’11 luglio 2006

/doc. B),- costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

le pretese poste in esecuzione;

che,

in particolare, secondo il primo giudice, dalla convenzione doc. D non risulta

alcun obbligo dell’istante di rifondere al convenuto fr. 18'500.- a titolo di

ammortamento, ritenuto che la stessa convenzione stabilisce invece che gli

ammortamenti eseguiti per il tramite di versamenti sul conto__________

sarebbero stati attribuiti alla moglie;

che

contro tale sentenza CO 1 è insorto con reclamo del 7 febbraio 2011, asserendo

che il punto contestato concerne la somma di fr. 18'500.- come titolo di

ammortamento:

che

tale ammortamento, secondo l’insorgente, è stato effettuato annualmente dal

2005 al 2009 da parte della moglie sul suo conto __________;

che,

ha puntualizzato l’escusso, visto che tali ammortamenti sono stati eseguiti in

virtù del debito ipotecario per l’abitazione coniugale di entrambi, si

giustifica che tale importo gli sia riconosciuto nella misura del 50% a

compensazione degli importi dovuti alla parte istante;

che,

sempre stando al reclamante, le spese effettuate alla consegna

dell’appartamento per le diverse riparazioni non appaiano nella sentenza

impugnata;

che

con osservazioni del 28 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

Considerandi

in diritto:

che

la sentenza impugnata essendo stata emanata il 28 gennaio 2011, ancorché sulla

base di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione retta dal diritto

procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale

svizzero con il 1°gennaio 2001 (Codice di procedura, CPC), alla presente

impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1

CPC);

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 7 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata, avvenuta non prima del 29 gennaio 2011, il

reclamo presentato il 7 febbraio 2011 è perciò di principio ammissibile;

che

in base all’art 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;

che,

secondo l’art 80 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

del’opposizione;

che,

ex art. 81 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di

un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

che

nella misura in cui l’insorgente si propone di defalcare fr. 18'500.- dalla

somma di fr. 90'000.- di cui egli è debitore nei confronti dell’istante in

virtù dell’impegno assunto al punto 8 nella convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio del

31.

dicembre 2009, il reclamo è destinato all’insuccesso per le pertinenti

considerazioni del primo giudice alle quali si rinvia;

che,

infatti, per tacere del fatto che egli non ha allegato alcuna prova a sostegno

del preteso pagamento di tale somma, la convenzione al riguardo è chiara,

ovvero non prevede in alcun modo quanto preteso nel gravame (cfr. doc. D, punto

8, in cui del resto figura il contrario, ovvero che è il marito a dovere

sopportare gli oneri gravanti l’immobile e che gli ammortamenti indiretti

operati dai coniugi nel 2005 mediante il versamento sul conto __________

intestato alla moglie sarebbero stati compensati con quelli versati sul al

fondo di rinnovamento, ritenuto che il fondo __________ resterà alla moglie, il

fondo di rinnovamento al marito);

che,

in effetti, la convenzione cita esplicitamente solo gli ammortamenti indiretti

operati nel 2005 mediante versamenti sul conto __________ intestato alla

moglie, rimanendo invece silente sui pagamenti degli anni successivi;

che

va però rilevato che la convenzione è stata stipulata il 12 dicembre 2009,

quando i pagamenti per gli anni 2006-2009 già erano stati fatti e,

ciononostante le parti hanno stabilito, a conoscenza della situazione, che “…il

__________ resterà alla moglie…”;

che

di conseguenza la pretesa del convenuto di poter beneficiare di metà dei

versamenti di cui trattasi appare destituita di fondamento, per tacere del

fatto che, verosimilmente, nei medesimi anni egli ha pure versato contributi al

fondo di rinnovamento, che rimangono acquisiti a lui;

che

il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui

l’insorgente richiama il fatto che le spese effettuate alla consegna

dell’appartamento per le diverse riparazioni non figurino nella sentenza;

che

per tacere del fatto che egli non trae alcuna conclusione da questa

puntualizzazione, l’unico dato figurante agli atti è costituito dalla offerta

di fr. 174,30 indirizzata all’istante il 30 novembre 2010 dalla ditta (mobili

serramenti __________ ), per la riparazione telaio porta camera (esecuzione

tassello alla cartella della serratura);

che

tale addendo non figura però menzionato nella convenzione di divorzio del

12.12

, e tanto meno nel punto 7 in cui la moglie si è impegnata a

riconsegnare al marito l’appartamento pulito e in buono stato (cfr. del resto

anche il rapporto peritale, sopralluogo del 30 giugno 2010, doc. M, che

evidenzia il buon stato dell’appartamento);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza del reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 600.-, già anticipata dal

reclamante, è posta a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a RE 1

fr. 400.- di indennità.

3.

Intimazione a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'589.15,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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