14.2011.13
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni di (parziale) compensazione ed estinzione in seguito a pagamenti respinte in assenza di prove
3 marzo 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.13
Data decisione, Autorità:
03.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni di (parziale) compensazione ed estinzione in seguito a pagamenti respinte in assenza di prove
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.13
Lugano
3 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 18 novembre 2010 di
CO 1
patrocinata da PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Locarno, notificato in data 8 novembre 2010 per il pagamento
complessivo di fr. 96'589.15 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, con sentenza del 28 gennaio 2011 (EF.2010.562) ha cosi
deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno , del 30.9/8.11.2010, è respinta
in via definitiva per fr. 6'585.15 oltre interessi al 5% dal 1.4.2010, fr.
90'000.- oltre interessi al 5% dal 1.7.2010 e fr. 100.- di spese esecutive.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-, da anticipare dalla parte istante,
sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr.
1’000.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
6/7 febbraio 2011 chiede che l’opposizione al precetto esecutivo venga mantenuta
per quanto riguarda la metà della somma di fr. 18'500.- corrispondente agli
ammortamenti effettuati dalla istante dal 2005 al 2009 sul conto __________ e
le spese da lui sopportate alla consegna dell’appartamento;
mentre la parte istante con osservazioni del 28
febbraio 2011 chiede la reiezione del reclamo, protestate spese e indennità;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di
Locarno del 30.9/8.11.2010 RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 6'589,15
rispettivamente fr. 90'000.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di
credito: “…Sentenza di divorzio, causa inc. OA.2008.117, causa inc.0A.200728
(decreto di stralcio) e causa inc. DI.2006.103 pronunciamento 11.7.2006, tutte
presso la Pretura di Locarno-Campagna”;
che
interposta opposizione da parte del convenuto, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo con istanza del 18 novembre 2010, allegando la sentenza di
divorzio 31 dicembre 2009 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
con annessa la relativa convenzione di divorzio 12 dicembre 2009 (doc. D),
mediante la quale i coniugi __________ hanno - tra l’altro - stabilito che
l’appartamento coniugale è attribuito in proprietà del marito a far tempo dal
passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando che il marito si sarebbe
assunto tutti i debiti gravanti l’immobile e che egli avrebbe versato alla
moglie l’importo di fr. 90'000.- a liquidazione di ogni reciproco rapporto di
dare e avere su un conto del notaio di fiducia del marito, importo che andava
corrisposto alla moglie unicamente dopo che essa avrà lasciato l’abitazione
coniugale (convenzione, punto 8);
che
riguardo alle rimanenti posizioni per complessivi fr. 6'589.15 (non soggette,
come si vedrà in seguito, a contestazione) la procedente le ha fondate sui
punti 6 e 9 della stessa convenzione riguardanti ulteriori impegni assunti dal
convenuto nei confronti dell’istante, come pure sui dispositivi relativi al
riparto degli oneri processuali e all’assegnazione di ripetibili di cui alla
stessa sentenza di divorzio, del decreto di stralcio 31 dicembre 2009 nella
causa OA.2007.28 (doc. C) e del decreto cautelare 11 luglio 2006 nella causa
DI.2006.103 (doc. B);
che
all’udienza di contradditorio del 27 gennaio 2011 la parte istante si è
confermata nella propria domanda, mentre che il convenuto ne ha chiesto la
reiezione, asserendo che l’importo dovuto non è di fr. 90'000.- , poiché dal
medesimo occorre dedurre l’ammortamento del debito ipotecario dal 2005 al 2009,
ossia fr. 3'700.- per 5, dunque fr. 18'500.-, e rilevando che è stato
necessario riparare una porta dell’abitazione per un costo di fr. 174.30 (doc.
1) e che anche il frigorifero era in cattivo stato;
che
con sentenza del 28 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta
– segnatamente la sentenza di divorzio 31 dicembre 2009, integrata dalla
convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. D), il decreto di
stralcio 31 dicembre 2009 (doc. C) e il decreto cautelare dell’11 luglio 2006
/doc. B),- costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
le pretese poste in esecuzione;
che,
in particolare, secondo il primo giudice, dalla convenzione doc. D non risulta
alcun obbligo dell’istante di rifondere al convenuto fr. 18'500.- a titolo di
ammortamento, ritenuto che la stessa convenzione stabilisce invece che gli
ammortamenti eseguiti per il tramite di versamenti sul conto__________
sarebbero stati attribuiti alla moglie;
che
contro tale sentenza CO 1 è insorto con reclamo del 7 febbraio 2011, asserendo
che il punto contestato concerne la somma di fr. 18'500.- come titolo di
ammortamento:
che
tale ammortamento, secondo l’insorgente, è stato effettuato annualmente dal
2005 al 2009 da parte della moglie sul suo conto __________;
che,
ha puntualizzato l’escusso, visto che tali ammortamenti sono stati eseguiti in
virtù del debito ipotecario per l’abitazione coniugale di entrambi, si
giustifica che tale importo gli sia riconosciuto nella misura del 50% a
compensazione degli importi dovuti alla parte istante;
che,
sempre stando al reclamante, le spese effettuate alla consegna
dell’appartamento per le diverse riparazioni non appaiano nella sentenza
impugnata;
che
con osservazioni del 28 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;
Considerandi
in diritto:
che
la sentenza impugnata essendo stata emanata il 28 gennaio 2011, ancorché sulla
base di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione retta dal diritto
procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale
svizzero con il 1°gennaio 2001 (Codice di procedura, CPC), alla presente
impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1
CPC);
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 7 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla
notifica della sentenza impugnata, avvenuta non prima del 29 gennaio 2011, il
reclamo presentato il 7 febbraio 2011 è perciò di principio ammissibile;
che
in base all’art 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;
che,
secondo l’art 80 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
del’opposizione;
che,
ex art. 81 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che
nella misura in cui l’insorgente si propone di defalcare fr. 18'500.- dalla
somma di fr. 90'000.- di cui egli è debitore nei confronti dell’istante in
virtù dell’impegno assunto al punto 8 nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio del
31.
dicembre 2009, il reclamo è destinato all’insuccesso per le pertinenti
considerazioni del primo giudice alle quali si rinvia;
che,
infatti, per tacere del fatto che egli non ha allegato alcuna prova a sostegno
del preteso pagamento di tale somma, la convenzione al riguardo è chiara,
ovvero non prevede in alcun modo quanto preteso nel gravame (cfr. doc. D, punto
8, in cui del resto figura il contrario, ovvero che è il marito a dovere
sopportare gli oneri gravanti l’immobile e che gli ammortamenti indiretti
operati dai coniugi nel 2005 mediante il versamento sul conto __________
intestato alla moglie sarebbero stati compensati con quelli versati sul al
fondo di rinnovamento, ritenuto che il fondo __________ resterà alla moglie, il
fondo di rinnovamento al marito);
che,
in effetti, la convenzione cita esplicitamente solo gli ammortamenti indiretti
operati nel 2005 mediante versamenti sul conto __________ intestato alla
moglie, rimanendo invece silente sui pagamenti degli anni successivi;
che
va però rilevato che la convenzione è stata stipulata il 12 dicembre 2009,
quando i pagamenti per gli anni 2006-2009 già erano stati fatti e,
ciononostante le parti hanno stabilito, a conoscenza della situazione, che “…il
__________ resterà alla moglie…”;
che
di conseguenza la pretesa del convenuto di poter beneficiare di metà dei
versamenti di cui trattasi appare destituita di fondamento, per tacere del
fatto che, verosimilmente, nei medesimi anni egli ha pure versato contributi al
fondo di rinnovamento, che rimangono acquisiti a lui;
che
il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui
l’insorgente richiama il fatto che le spese effettuate alla consegna
dell’appartamento per le diverse riparazioni non figurino nella sentenza;
che
per tacere del fatto che egli non trae alcuna conclusione da questa
puntualizzazione, l’unico dato figurante agli atti è costituito dalla offerta
di fr. 174,30 indirizzata all’istante il 30 novembre 2010 dalla ditta (mobili
serramenti __________ ), per la riparazione telaio porta camera (esecuzione
tassello alla cartella della serratura);
che
tale addendo non figura però menzionato nella convenzione di divorzio del
12.12
, e tanto meno nel punto 7 in cui la moglie si è impegnata a
riconsegnare al marito l’appartamento pulito e in buono stato (cfr. del resto
anche il rapporto peritale, sopralluogo del 30 giugno 2010, doc. M, che
evidenzia il buon stato dell’appartamento);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza del reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 600.-, già anticipata dal
reclamante, è posta a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a RE 1
fr. 400.- di indennità.
3.
Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'589.15,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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