14.2011.131
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liqui
26 ottobre 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
14.2011.131
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, CEF
Titolo:
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.131
Lugano
26 ottobre
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 dicembre 2010 da
RE 1
patrocinato da PA 1
contro
CO 1
patrocinato da PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/15 novembre 2010 ____________________
per l’importo di fr. 21'871'599.40 oltre interessi al 5% dal 28.10.2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 24 agosto 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 1’500.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 20’000.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 5 settembre 2011 postula l’accoglimento
dell'istanza, protestate tassa di giustizia e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 30 settembre 2011 la parte convenuta ha chiesto la
reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e indennità;
richiamato
il decreto presidenziale 6 settembre 2011 di concessione dell’effetto
sospensivo limitatamente al dispositivo n. 2 sulle ripetibili assegnate alla
parte convenuta;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. ____________________
del 9/15 novembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'871’599.40 oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2010,
indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito dell’11 febbraio 2008”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________
B. Il
procedente fonda la propria pretesa sull’ “Accordo di partecipazione societaria
nel capitale sociale della “__________” con sede in __________ e ricognizione
dei rapporti economici per la realizzazione di un investimento immobiliare in
Loc. __________-Repubblica domenicana” dell’11 febbraio 2008 (doc. C), nel quale CO 1 si sarebbe impegnato nell’ambito di
un’operazione immobiliare condotta nella Repubblica domenicana e finanziata in
parte anche da RE 1, a rimborsare a quest’ultimo il finanziamento da lui
accordato di Euro 1'886'144.58 e a liquidare entro il 30 giugno 2010 il reddito
allo stesso spettante pari a Euro 14'364’503.66.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza sostenendo che l’accordo
dell’11 febbraio 2008 non costituirebbe riconoscimento di debito.
L’escusso
ha rilevato che nel 2007 un gruppo di sei persone si sarebbe riunito per
realizzare un’importante operazione immobiliare nella Repubblica Domenicana e
che tra queste persone figuravano CO 1 (con una quota del 30.49%), RE 1 (con
una quota del 30.90%) e __________ (per conto del padre __________, con una
quota del 3.01%). Considerato che __________ e __________ desideravano
finanziare in parte la loro partecipazione societaria con un credito bancario,
ritenendo che ciò avrebbe facilitato la concessione del credito, essi chiesero
di formalizzare il loro impegno nella forma di una compravendita immobiliare.
Essi ottennero pertanto di sottoscrivere in data 10 dicembre 2007 un primo
contratto denominato “preliminare di vendita di immobili da costruire in
Repubblica Domenicana” (doc. 2). Per la quota di RE 1 nell’operazione, questo
contratto fu sottoscritto tra la società promotrice dell’operazione immobiliare
__________, rappresentata da CO 1, e la società __________ __________,
rappresentata dall’istante, che versò Euro 750'000.00 quale caparra.
Con
il successivo accordo di cui al doc. C, RE 1 fissava la sua quota di
partecipazione nell’operazione al 30.90%, intestandola alla __________ __________.
Sulla base del preventivo generale veniva riconosciuta all’istante quale
remunerazione della quota di partecipazione e quale risultato netto
dell’operazione entro il 30/06/2010 (data di conclusione dell’operazione
immobiliare) una corrispondente quota del ricavo finale pari a Euro
14'364'503.66 (30.9% di Euro 46'487'066.86).
Nell’autunno
dei 2008, a seguito della crisi del mercato immobiliare americano il progetto
si sarebbe arrestato e i soci avrebbero deciso di liquidare l’operazione
cercando dei finanziatori disposti a rilevarla. Anche l’istante avrebbe dato il
suo accordo alla vendita della sua partecipazione (doc. 10, doc. 11), ma
nessuna trattativa sarebbe andata in porto. Nell’autunno del 2008 a fronte di una valore dei terreni acquistati, comprensivi dei progetti sviluppati e dei
permessi di costruzione ottenuti, di USD 13'475'000.00 (doc. 8), la società
aveva debiti per circa USD 1'000'000.00, corrispondenti al saldo del prezzo di
compravendita dei terreni (doc. 7). Considerato che la vendita non è potuta
avvenire, la maggioranza dei soci avrebbe deciso di sciogliere definitivamente le
società, suddividendo i fondi tra gli investitori in maniera proporzionale alla
quota azionaria (doc. 12 e 13).
Per
l’escusso l’accordo di partecipazione societaria di cui al doc. C non
costituirebbe riconoscimento di debito perché fisserebbe unicamente la quota di
partecipazione dell’istante nella società __________ e i suoi diritti all’utile
sulla base del preventivo generale ad esso annesso quale allegato 1. Infatti
l’impegno assunto da CO 1, a quel tempo rappresentante degli investitori,
sarebbe relativo unicamente alla ripartizione dei proventi dell’operazione
immobiliare e sarebbe stato preso non a titolo personale ma quale
rappresentante della __________, che ha ricevuto gli importi versati
dall’istante (patto 4 pto 2). Inoltre una parte dell’utile doveva essere
versata alla società __________, motivo per il quale non si capirebbe perché
l’istante ne reclami il pagamento a titolo personale. L’accordo sarebbe stato
steso in maniera molto confusa, senza riguardo alla reale titolarità dei
diritti in questione. Il rimborso dell’investimento e la distribuzione della
quota di utili era prevista al termine dell’investimento e comunque entro il 30
giugno 2010, data in cui si prevedeva che il progetto immobiliare sarebbe stato
terminato (patto 4 pto 7). Poiché in concreto i lavori di edificazione non sono
neppure iniziati, non sarebbe possibile chiedere la distribuzione degli utili.
L’accordo non rappresenterebbe un riconoscimento di debito astratto,
indipendente da qualsiasi causa, ma regolamenterebbe la distribuzione degli
utili di una partecipazione societaria. L’operazione immobiliare non essendo
stata portata a termine la partecipazione dei soci sarebbe ora limitata alla
distribuzione del patrimonio residuo.
Il
contenuto dell’accordo di cui al doc. C sarebbe poi superato dagli eventi e
dagli accordi successivamente intercorsi tra le parti, in particolare dal
bilancio di liquidazione sottoscritto anche dall’istante e dal consenso da egli
dato alla vendita delle quote (doc. 8-10).
L’istante
sarebbe poi ancora l’avente diritto economico del 30.9% della __________ non
ancora liquidata, motivo per il quale non potrebbe chiedere il rimborso
dell’investimento iniziale e della quota dell’utile.
D. In replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive
allegazioni.
E. Con
sentenza 24 agosto 2011 il Pretore del Distretto di ____________________, ha respinto
l’istanza, perché la documentazione prodotta costituirebbe semmai un impegno di
pagamento della __________ nei confronti della __________. L’esame della stessa,
in particolare del “Preliminare di vendita di immobili da costruire in
Repubblica domenicana” del 10 dicemnbre 2007 (doc. 2) consentirebbe di
stabilire che CO 1 sarebbe intervenuto nell’atto in qualità di “legale
rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione della __________”
mentre RE 1 vi sarebbe intervenuto quale “legale rappresentante ed
amministratore unico della società __________”. Sebbene il doc. C reca reca
l’intestazione CO 1 e RE 1, senza ulteriore specificazione circa il ruolo da
loro rivestito nell’allestimento dell’atto, sarebbe evidente che nella misura
in cui lo stesso fa riferimento ad accordi precedentemente presi, si riferisca
al preliminare di vendita di cui al doc. 1, laddove il ruolo dei due sarebbe
definito nel senso sopra indicato. Dal doc. C pertanto non potrebbe essere
dedotto un coinvolgimento personale delle parti: ciò sarebbe contrario ad ogni
logica, atteso che l’intero accordo di cui al doc. C riprenderebbe, seppur
allargandole, le pattuizioni del doc. 1. Inoltre tutti gli impegni assunti
dall’escusso nell’accordo doc. C riguardano la società da lui rappresentata.
Infatti nell’accordo dell’11 febbraio 2008 CO 1 offre quietanza liberatoria a __________
per Euro 1'676'144.58 “in nome e per conto della società __________ in qualità
di presidente del consiglio di amministrazione (n. 4 paragrafo 3. Perciò sarebbe
ovvio che anche l’impegno di rimborsare il finanziamento accordato dall’istante
e di liquidare il reddito a lui spettante, assunto da CO 1 al n. 4 paragrafo 2
del doc. C riguarda la società e non la sua persona.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato RE 1 asseverando che CO 1 avrebbe
incassato i fondi, che poi gestiva come somme personali, mediante vari pagamenti
effettuati da parte di soggetti diversi facenti capo a RE 1 su conti bancari
che appartenevano a diverse strutture societarie a lui riconducibili, o tramite
il versamento di contanti direttamente nelle sue mani. L’istante, dopo diversi
solleciti per avere informazioni sull’investimento, decise di compiere alcune
verifiche ed apprese in particolare che i terreni oggetto dell’operazione
immobiliare in realtà non sarebbero mai stati acquistati. In questo frangente
nascerebbe l’accordo di cui al doc. C, con l’assunzione a titolo personale da
parte dell’escusso di un impegno vincolante al fine di tranquillizzare
l’investitore RE 1, che non avrebbe mai accettato un impegno da parte di una
delle tante società del signor __________.
A
mente del ricorrente il doc. C costituirebbe un riconoscimento di debito
personale di __________ a favore di G__________ sostanzialmente per i seguenti
motivi:
-
esso reca nell’intestazione i nominativi delle persone fisiche CO 1 e RE 1 e
nella parte relativa alle firme sono indicati espressamente i nomi delle
persone fisiche senza alcun riferimento a società;
-
l’impegno di pagamento non potrebbe essere stato fatto a favore della __________.
in quanto nelle premesse del doc. C è stato chiaramente indicato che il signor __________
agiva unicamente “per se stesso, per la società __________ e parzialmente
per la società __________.”;
-
il fatto che nelle premesse del doc. C sia stato specificato che il signor __________
agiva “per se stesso, per la società__________ e parzialmente per la società
__________” mentre per il signor __________ non è stato indicato alcunché,
avvalora ulteriormente la tesi secondo cui egli agisse a titolo personale;
-
il signor __________ è un imprenditore di lungo corso e in tutti i documenti da
lui prodotti (cfr. doc. 2, 3, 11) ha sempre chiaramente specificato quando
agiva in nome e per conto di società: sarebbe pertanto improbabile che in un
documento della portata del doc. C si sia dimenticato di precisare che agiva in
nome e per conto di una società.
In
relazione all’eccezione sollevata dalla parte escussa dinnanzi al Pretore in
relazione alla presunta caducità dell’accordo doc. C, il ricorrente argomenta
innanzitutto che tale questione, come rilevato dal giudice di prime cure,
sarebbe una questione di merito. Inoltre non vi sarebbe un solo documento
prodotto dalla parte escussa atto a comprovare che si sia addivenuti ad una
vendita dei terreni o addirittura ad una liquidazione di una società. A ciò si
aggiunga che tutti i documenti redatti in lingua straniera e non tradotti in
lingua italiana non potrebbero nemmeno essere presi in considerazione.
G. Delle
osservazioni 30 settembre 2011 RE 1 chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso
che la decisione impugnata risale al 24 agosto 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 23 dicembre 2010. Ora, l’art.
404.
cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione
adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si
applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto
avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e,
sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25vLALEF, il Codice di
procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).
Stabilita
l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura
applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere
quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405
cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata
(finale) risale, come visto, al 24 agosto 2011, la procedura ricorsuale è
perciò retta dal nuovo diritto.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto
il 5 settembre 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 24 agosto 2011 (e
quindi notificata più avanti), ossia entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 CPC, trattandosi
di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente reclamo è pertanto
sotto questo profilo ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi
può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal
diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di ricorso), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In linea
di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al
quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
7.
Il
procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura
privata denominata “Accordo di partecipazione
societaria nel capitale sociale della “__________“ con sede in __________ e
ricognizione dei rapporti economici per la realizzazione di un investimento
immobiliare in Loc. __________-Repubblica domenicana” dell’11 febbraio 2008
(doc. C), nel quale nell’ambito di un’operazione
immobiliare condotta nella Repubblica domenicana e finanziata in parte anche da
RE 1, al n. 4 § 1 CO 1 si è impegnato a rimborsare a RE 1 il finanziamento da
lui accordato di complessivi Euro 1'886'144.58 e a liquidare entro il 30 giugno
2010.
il reddito allo stesso spettante sulla base della scheda finanziaria
allegata al doc. C in ragione della quota del 30.90% pari a Euro 14'364'503.66.
Al n. 4 § 7 CO 1 ha ribadito e rinforzato il proprio impegno a favore di RE 1
impegnandosi “oltre a rimborsare il finanziamento di Euro 1'886'144.58
anche a liquidare l’importo di Euro 14'364'503.66 entro il 30.06.2010”
e precisando che nessuna “variazione in difetto potrà essere accettata da
parte del socio considerato che la gestione dell’investimento è affidata al
sig. CO 1 in autonomia e che lo stesso, mediante altre società dallo stesso
detenute, è remunerato così come si evince dalla scheda finanziaria allegata”.
La
pretesa chiarezza di queste dichiarazioni -anche se contenute in un documento
che sembrerebbe essere stato sottoscritto da CO 1 a titolo personale e non quale rappresentante legale delle società partecipi dell’operazione
immobiliare in assenza di qualsiasi riferimento ad una tale funzione- è
tuttavia solo apparente: esse infatti, inserite nel contesto dell’intero doc.
C, non rappresentano –come dovrebbero- una dichiarazione chiara, esplicita non equivoca,
non discutibile o soggetta a interpretazione di voler pagare a RE 1 una somma
di denaro.
Al n. 4
del doc. C la parti premettono innanzitutto di aver trovato “una definitiva
conclusione alla trattativa economica di partecipazione del signorRE 1
all’investimento immobiliare”, al n. 4 § 1 precisano che CO 1 si impegna a
rimborsare il finanziamento accordato da RE 1 di Euro 1'886'144.58
e a liquidare entro il 30 giugno 2010 il reddito allo
stesso spettante di Euro 14'364'503.66, al n. 4 § 6 è poi ancora previsto che il rimborso di Euro 1'886'144.58 avverrà al termine
dell’investimento immobiliare o anche prima qualora l’introito delle caparre di
vendita lo consenta.
Questo
riferimento alla scheda finanziaria allegata alla pattuizione di cui al doc. C
e alla partecipazione di RE 1 al risultato dell’investimento immobiliare,
correlato all’importanza del rimborso complessivo spettante al procedente (Euro
16'250'647) rispetto al finanziamento da lui prestato (Euro 1'886'144.58), indipendentemente dalla
terminologia usata dalle parti in riferimento agli impegni assunti da CO 1,
legittimano concreti dubbi sull’astrattezza del riconoscimento di debito. Questi
elementi sembrerebbero far dipendere gli impegni dell’escusso alla buona
riuscita dell’operazione immobiliare in corso nel Repubblica Domenicana o
perlomeno ad una sua parziale concretizzazione, circostanze che in concreto non
si sono realizzate, non avendo avuto la stessa ulteriori concreti sviluppi dopo
la stipula della pattuizione di cui al doc. C. Nell’ipotesi poi si volesse
ritenere l’onere di CO 1 quale impegno alla retrocessione di un prestito
concesso, per l’importanza di quanto avrebbe dovuto ricevere RE 1 in relazione all’importo mutuato, si porrebbe la questione a sapere se tale pattuizione non è da
reputarsi usuraria, ossia contraria ai buoni costumi ai sensi dell’art. 20 CO,
e pertanto nulla.
Sebbene
gli impegni di pagamento assunti da CO 1 nelle due citate locuzioni contenute
nel doc. C sembrerebbero incondizionatamente a favore di RE 1, nello stesso
doc. C è però precisato che la società __________ è “titolare di tutti i
diritti legali ed economici spettanti al signor RE 1” (n. 4 § 6), motivo per il
quale neppure vi è certezza sul beneficiario dei versamenti promessi (identità
tra escutente e creditore sul titolo di rigetto).
Tutti
questi elementi necessitano di un esame approfondito teso a interpretare la
reale volontà delle parti. Esame questo che non può però essere eseguito in
sede di procedura sommaria, atteso che il limitato potere di cognizione del
giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale
sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente
liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 330). Se ne deve così
concludere che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è lungi
dall’essere liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82 LEF.
Sulla base di questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è
spazio per accogliere il reclamo, caricando alla parte soccombente la tassa di giustizia, le spese processuali e
le ripetibili (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 106 cpv. 1, 251, 319 cpv. 1, 320, 321
cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 20 cpv. 5 vLALEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali
per complessivi fr 3’000.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate
dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1fr. 15’000.-
a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- PA 1, __________;
- PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
21'871'599.40, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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