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Decisione

14.2011.132

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo inammissibile in quanto fondato su censure che sfuggono al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto

16 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 30.5./1.6.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 1'395,85, fr. 98'049.-, fr. 500.- e fr. 15’00.- oltre interessi e

spese esecutive, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale

d’appello del __________, relativa a spese e ripetibili per fr. 1'395.85, la

sentenza della Pretura di __________ del __________, relativa allo scioglimento

di comproprietà (fr. 98'049.-), nonché a spese e ripetibili per fr. 15'000.-,

la sentenza di rigetto dell’opposizione della Pretura di __________ del 20

ottobre 2008 relativa all’indennità di fr. 500.-;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 15

luglio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo sulla base delle

sentenze indicate nel precetto esecutivo;

che con

ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha

assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni scritte all’istanza;

che

dandovi seguito, il 20/21 e 23/25 luglio 2011 la convenuta ha chiesto la

reiezione dell’istanza;

che con

decisione del 2 settembre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza solo

parzialmente, ossia limitatamente agli importi di fr. 1'395.85, fr. 500.- e fr.

15'000.- oltre accessori e spese esecutive rivendicati dall’istante a titolo di

rifusione di oneri processuali e ripetibili sulla base delle sentenze

richiamate nel precetto esecutivo e nell’istanza, i soli sorretti - a suo modo

di vedere - da un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, a

differenza della posizione di fr. 98'049.- relativa allo scioglimento della

comproprietà della particella n. __________ RFD del Comune di __________;

che, ha

spiegato il primo giudice, la sentenza del __________ della Prima Camera civile

del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2006.__________; doc. E) – che ha

parzialmente accolto entrambi gli appelli proposti dai qui contendenti contro

la sentenza emessa il 15 settembre 2006 dal Segretario assessore della Pretura

del Distretto di __________ (causa di divorzio) - nel suo dispositivo n. II ha

stabilito che il qui istante, che ha anticipato gli interi oneri processuali

nella misura di fr. 550.-, ne può pretendere fr. 183.33 dalla qui convenuta,

alla quale deve comunque rifondere fr. 150.- di ripetibili, con un credito

dell’istante verso la convenuta, arrotondato, di fr. 33.35;

che per

il dispositivo n. III (recte: n. IV) di tale sentenza, ha proseguito il

Pretore aggiunto, la qui convenuta ha anticipato gli interi oneri processuali

per fr. 550.-, di modo che ne può pretendere fr. 137.50 dal qui istante, al

quale vanno però versati fr.1'500.- a titolo di ripetibili, con un saldo a

favore di quest’ultimo di fr. 1'362,50;

che, ha

concluso il giudice, l’istante può pertanto pretendere fr. 1'395.85 (fr.33.35 +

fr. 1'362.50) dalla controparte per rifusione di tasse e ripetibili di cui alla

sentenza doc. E;

che per

quanto riguarda l’importo di fr. 15'000.-, sempre secondo il Pretore aggiunto,

esso trova riscontro nel dispositivo n. 4 (passato in giudicato; v. anche doc.

D) della sentenza __________ della Pretura del Distretto di Bellinzona

(procedura di scioglimento della comproprietà fra le parti del fondo n. __________

RFD __________) del 26 novembre 2008 (inc. OA.2008.__________, doc. C), che ha condannato la qui convenuta a versare al qui istante la tassa di giustizia

e le spese per complessivi fr. 5'000.- da questi anticipate e fr. 10'000.- a

titolo di ripetibili;

che,

infine, ha rilevato il primo giudice, l’addendo di fr. 500.- si riferisce

all’indennità per ripetibili riconosciuta al qui istante nella sentenza di

rigetto dell’opposizione emessa il 20 ottobre 2008 dalla Pretura di __________

(doc. F, dispositivo n. 2);

che, per

finire, il Pretore aggiunto, ammesso il credito per complessivi fr. 16'895.85,

con interessi al 5% dalla notifica del precetto esecutivo, ha ritenuto per

contro infruttuose le eccezioni liberatorie sollevate dalla convenuta nelle sue

osservazioni, in quanto riguardanti il merito delle controversie sfociate nelle

citate sentenze e quindi improponibili davanti al giudice del rigetto

dell’opposizione;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con appello (recte: reclamo)

del 5 settembre 2011, chiedendo di nuovo la reiezione dell’istanza;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali,

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che il

rimedio proposto dall’insorgente come atto di appello va pertanto trattato come

reclamo;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che, come

correttamente rilevato dal Pretore aggiunto, le sentenze richiamate dal

procedente nella propria istanza costituiscono titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo complessivo di fr.

16'895.85 riconducibile agli addendi di fr. 1’3595,85, fr. 15'000.- e fr. 500.-

illustrati nei considerandi della decisione impugnata, ciò che del resto

nemmeno l’insorgente contesta;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,

che la

reclamante non si avvale tuttavia di nessuna delle menzionate eccezioni,

reiterando nell’opporsi alle avversarie pretese per questioni di merito

riguardanti o gli accadimenti successivi all’ingiunzione di scioglimento della

comproprietà del fondo n. __________ RFD del Comune di __________ mediante

vendita ai pubblici incanti o la causa di divorzio promossa dall’istante, ossia

avvalendosi di argomenti che sfuggono con ogni evidenza al potere cognitivo del

giudice del rigetto, abilitato in casi del genere a muoversi solo entro i

ristretti limiti degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF;

che ne

consegue pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono al soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. L’appello

(recte: il reclamo) è inammissibile.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, sono

poste a carico della reclamante.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- avv. PA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

16.895,85, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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