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Decisione

14.2011.133

Opposizione a sequestro: ammissibilità della replica spontanea - nova in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (

21 dicembre 2011Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con memoriale 13 ottobre 2011, il sequestrante ha presentato una

replica spontanea cui ha allegato una serie di documenti. Il debitore CO 1 e la

società opponente CO 2 ne hanno chiesto l'estromissione dall'incarto con

lettere del 18 ottobre 2011. Con scritto 21 ottobre 2011, accompagnato da altri

nuovi documenti, il sequestrante ha demandato a questa Camera la decisione sulla

loro ammissibilità, evidenziando come si tratti di uno strumento riconosciuto

dalla dottrina.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45

ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1

LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può

essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore

(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei

documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per

mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74

ad § 51; Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su

rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi

ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011

intimata il successivo 25 agosto e notificata al sequestrante il giorno 30

agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è così

ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 26 settembre

2011.

e notificato il 27 settembre 2011: inviate il 5 rispettivamente 6 ottobre

2011, anche le risposte al reclamo degli opponenti sono quindi tempestive ed

ammissibili.

3.

Invero

il 13 ottobre 2011 il reclamante ha inoltrato un memoriale di replica spontanea

accompagnato da due documenti (doc. 8 e 9), di cui entrambi gli opponenti chiedono

lo stralcio in quanto strumento non previsto dal codice di diritto processuale

civile svizzero (lettere 18 ottobre 2011). Dal canto suo, il sequestrante ha trasmesso

un ulteriore presa di posizione 21 ottobre 2011 -integrata da ulteriori scritti-

demandando la decisione riguardo all'ammissibilità di quell'atto a questa

Camera.

a) Il

diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo

processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU: esso comprende il

diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e

di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di

diritto nuovo o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta

infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un

documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono

osservazioni. Il diritto di replica -rispettivamente di duplica- fondato

sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie -quindi anche

nella procedura sommaria e in sede di reclamo (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile

in: JdT 2010 III 115 in particolare § 1.4.2.5 a pag. 160 che rinvia a § 1.3.2.4

a pag. 144)- comprese quelle che esulano dal campo di applicazione dell'art. 6

n. 1 CEDU. Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli

atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se

vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (Sentenza del

Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi

rinvii). A dipendenza del caso, l'autorità di reclamo potrà sollecitare una

presa di posizione scritta, fissare un'udienza orale o -come di regola avviene-

intimare semplicemente l'atto in questione. In quest'ultimo caso, sarà l'interessato

a valutare la pertinenza di una presa di posizione giustificando la necessità di

una replica, rispettivamente di una duplica (Gasser/Rickli,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 2 ad art. 322

e n. 4 ad art. 253; Rubin in:

Baker/McKenzie, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 8 seg. ad art. 253; Jent-Sørensen in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 7

ad art. 253; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 11 segg. ad

art. 253).

b) Nel

presente caso, le parti si sono viste intimare i rispettivi scritti presentati

dopo il reclamo del sequestrante e le risposte al reclamo formulate dal

debitore sequestrato e dalla società opponente. Da questo punto di vista

pertanto, il loro diritto di essere sentite ha goduto della necessaria tutela

in ossequio alla prassi appena citata. A priori, non vi è così motivo per cui questa

Camera debba estromettere tale corrispondenza dall'incarto. Nondimeno, sulla pertinenza

degli argomenti che sono stati affrontati dal sequestrante -debitore

sequestrato e società opponente non hanno ritenuto di dover allegare alcunché al

riguardo- si dirà se del caso e per quanto necessario ai fini di questo

giudizio, nel seguito. La rilevanza dei contestuali nuovi documenti prodotti

dal reclamante sarà in particolare esaminata alla luce dell'art. 278 cpv. 3 LEF

(sotto, consid. 5).

4.

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima

Dispositivo

dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di

concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).

Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è

stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che

possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.

150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

5. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”:

“unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi

comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi

devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al

reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non invece con eventuali

repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: sopra, consid. 3). Le

limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione

al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo

2011 [14.2011.12] consid. 6).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la

nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile

e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107

(2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle,

Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia,

se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la

piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza

del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010

del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre

2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato

nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei

cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008

del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore

dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta

nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU

2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del

12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un

diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere

“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 4 ad art. 326).

A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata

dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 18;

risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui

questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti

giuridici (sopra, consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.

b) Ciò

posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo

dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla

società opponente CO 2 (doc. A a E).

Diverso,

per contro, la questione riferita alla documentazione annessa alla replica

spontanea 13 ottobre 2011 (doc. 8 e 9) e a quella allegata all'ulteriore presa

di posizione del 21 ottobre 2011 (costituita dalla copia di uno scambio di

corrispondenza tra Pretura __________, PA 2 e PA 1), che va estromessa dall'incarto

in quanto trasmessa oramai decorso il termine di legge valido per l'inoltro del

reclamo e della relativa risposta al reclamo (sopra, consid. 5 ad initio).

6. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra

3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei beni

sequestrati. Nel contempo, lamenta un manifesto ed erroneo accertamento nei

fatti (reclamo, pag. 4 n. 6).

7. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1

dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era

opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la

pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al

credito verso il notaio PA 2 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata,

pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la

società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in

forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________,

senza entrare nel merito del credito che -a detta del sequestrante- il debitore

sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 2 (sentenza impugnata, pag. 7 n.

5.2).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

8. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005, [14.2005.67], consid. 3.4).

Credito

del notaio avv. L__________ verso __________

9. Anzitutto

il reclamante si duole del fatto che, nella misura in cui riguardava il

sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________ in

restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti

del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo

rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e spettanza

del signor CO 1” (decreto di sequestro: inc. SO.2011.291), il provvedimento

non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n. 6.1). Rimprovera al Pretore di non

avere affatto considerato che né il debitore sequestrato né la società

opponente avevano formulato opposizione in tal senso. In merito pertanto -a

detta dell'interessato- il decreto di sequestro era diventato definitivo e già

solo per questo motivo la sentenza impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5

ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione

sia il debitore sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e

l'annullamento del decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag.

2: inc. SO.2011.310; istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011. 330),

riservato il ritiro dell'opposizione da parte della società opponente in quanto

riferita al credito di CO 1 verso il notaio PA 2 (sopra, consid. E). Ciò posto

-come in sostanza entrambi gli opponenti rilevano (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 6 n. 1; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in

quanto a lui intestato, legittimo titolare del relativo conto professionale

presso quella banca su cui sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a

concorrenza di cui si postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza

del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo

giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a

garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli

obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, il

reclamante non ha mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L__________

-quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un

intento volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che,

nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano

-perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi

infondato.

Credito

del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________

10. Il

Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il

debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi

crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei

notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra

cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia

del pagamento della TUI (doc. C/RP: inc. SO.2011. 310): per il Pretore, l'atto ossequiava

le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli elementi

essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti erano

determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da questo

punto di vista, il reclamante nulla obietta.

Nondimeno,

tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è

di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati

all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del

notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del

pagamento TUI di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non era suo

ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e

5: inc. SO.2011.310 e SO.2011.330): pertanto, il contestato provvedimento colpiva

di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la

necessità di una sua revoca.

11. Il reclamante afferma che più indizi confermano che il trapasso

di proprietà dal debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto

in forza di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2

cpv. 2 CC): l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i

trasferimenti e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva

disposto a favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i

suoi creditori. Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite

prova diretta, bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo,

pag. 10 n. 7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito-

secondo il Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione

dal debitore sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio

avv. L__________ era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così

motivo per scostarsi dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire

beni appartenenti al debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle

opposizioni e la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n.

5.3.3).

12. In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva

escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato

rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i

quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro

di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera il

reclamante ripropone anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione di

crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio

a pag. 8 segg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi è

simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche

dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà,

sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché

intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000

[5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò

non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli

all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché

il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è

realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger,

Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo

1979, pag. 296/297). In specie, il reclamante si limita in sostanza a sostenere

che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società

opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti

giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta

(reclamo, pag. 10 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 10)-

non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo

la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se,

alla luce delle censure sollevate dall'insorgente, la cessione 1° aprile 2011

sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).

13. Per

il reclamante, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società

opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con

cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì

tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e

depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________

del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese

la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11

n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”

non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in

accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi

dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto

che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei

trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma

poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011,

il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso

o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un

trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore

sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che

in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici più di un bene che

può essere sequestrato”, seppur aggiungendo poi che “questo

non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà se del caso la

propria responsabilità venisse accertata” (risposta al reclamo 5 ottobre

2011, pag. 14 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo, la censura appare

fondata.

14. Per il reclamante, che le citate cessioni non siano state

disposte a favore di un terzo bensì di società di famiglia quali la società

opponente (per i crediti concernenti il Condominio __________), nel cui

consiglio di amministrazione sedeva il padre del debitore sequestrato, e la

società __________ AG (acquirente della PPP di __________), del cui consiglio

di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore sequestrato e la

cui sede era situata presso la società opponente, era indicativo di un atto

abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio __________ ed erano

quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore sequestrato di

privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora, a

prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre

(sotto, consid. 19 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore

ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della

società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse

amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra

gli opponenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre

soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare

i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel

mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta

in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________:

di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag.

1: inc. SO.2011.310), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 9 e 12: inc.

SO.2011.310 e SO. 2011.330; doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011. 311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio

2011 pag. 1 nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011.330) e gli estratti internet

attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili nel

parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al

verbale 21 luglio 2011 pag. 1 nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011. 330).

Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame

esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla relazione

d'affari sorta in rapporto al Condominio __________, e che hanno in seguito

rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 16)- con vincolo di solidarietà.

Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17 novembre 2008 intesa

appunto a regolare lo scioglimento della società semplice “__________”

specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile “sono

sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la

realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole

unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa,

lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di conseguenza è sin

d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci

investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi

di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci

investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al

35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.310).

Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al

reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della

situazione era evidente.

15. Invero, il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare

elementi a comprova del tentativo di privarsi del contestato credito in quanto

la volontà del debitore sequestrato di cedere alla società opponente tutte le

sue pretese riferite al Condominio __________ era stata chiaramente espressa

con la cessione globale 10 giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente

vertenza. Ciò indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa

cessione non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a

giustificare la revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n.

6.2, del reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso

il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti

ceduta alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n.

5.3.3). Il reclamante gli obietta di non avere considerato la complessità della

vicenda e di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e

cessioni di proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio

temporale limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di

cui fa un dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una

volta, a ragione.

Certo,

con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire

alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere

derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”

[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.

SO.2011. 310). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in

effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente

che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di

promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in

relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.

SO.2011.310). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si

accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni

particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé

indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile

2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova

a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati

quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. G e doc. H pag. 2 e 5:

inc. SO.2011.291), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011-

dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi

fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. I pag. 23: inc. SO.2011.291). Il che, a

differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare

oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza

di una sorta di “pressione” a carico del debitore sequestrante e della

società opponente (risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir

poco ardito.

L'accordo

del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009

si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il

principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi

ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto

complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate

presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai

medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico

di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI

per ogni singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra

l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era

segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani

di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la

liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.

C/RP: inc. SO.2011.310). Una esigenza di precisazione questa che invero non

sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una

ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni

equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché

nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del

reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in

proposito (risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato

così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti

avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.

16. Il reclamante obietta inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non

era giustificata da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver

preso conoscenza del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del

debitore sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito

bastare una semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza

del debito di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore

sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo

proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad

incassare i crediti TUI verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E, anche

sotto questo profilo la censura è pertinente.

Sul fatto

che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.

C/EH: inc. SO.2011.330) sia di parte e non oggettiva, né il debitore

sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 ad E).

Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato

a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente

incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.310). Nondimeno, in base alla

convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice

“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in

via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta

valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della

società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori

di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul

fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o

altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così

come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP

pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.310). Verso gli ex soci investitori si erano in

particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di

fr. 4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.310). Quantomeno nei loro

confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era

quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti

sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a

eventuali inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano

sentito l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di

dare e avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società

opponente, suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi

ultimi godessero di un privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le

loro reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, non

potendo in proposito bastare la mera esistenza di debiti (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 segg.

ad E).

17. Per i

suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica del reclamante laddove rileva

che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del

debitore sequestrato (reclamo, pag. 16 n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione

immobiliare Condominio __________ aveva generato ingenti perdite e che vi erano

pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “__________” e

richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli

acquirenti delle PPP del Condominio __________. E, se è vero che in virtù del

vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il

debitore sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la

sua sede in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti

garanti del pagamento TUI sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere

abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto

che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore

sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere

il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in

Svizzera. In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza,

va ben riconosciuta -come pretende il reclamante (reclamo, pag. 16 n. 7.2e)-

una lesione dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti

questi motivi -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- il sequestrante

ha ben reso sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1°

aprile 2011. E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.

18. In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta

alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del

qui esaminato credito, gli opponenti propongono che il provvedimento sia

pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.– in luogo di fr.

200'000.–, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era

-in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al

reclamo 5 ottobre 2011, pag. 16 seg. n. 13; risposta al reclamo 6 ottobre 2011,

pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con

cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di

diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente

stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore

quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)

segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP,

pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.310). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro

di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza

di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è

proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:

Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7

ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va

così respinta.

Credito

del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 2

19. Il

Pretore ha constatato che il reclamante aveva postulato il sequestro di

possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato

della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era

proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. F pag. 5: inc. SO.2011.291). In

particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,

dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 2 si era

occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. F pag. 7: inc.

SO.2011.291): il reclamante ne aveva così dedotto che il prezzo versato dalla

società acquirente __________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato

sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che

l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del

notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da

quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO

1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa

persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato

che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la

pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni del sequestrante

senza riscontri oggettivi. Tutto sommato quindi, per il Pretore era più

verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito). Di conseguenza,

ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza impugnata,

pag. 9 n. 5.4.1).

20. Il

reclamante obietta che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza

di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP

depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri

interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da

lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 19 n. 8.1). In quanto l'interessato

aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità

per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 19 n. 8.1). La censura è tuttavia

fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene

apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare

irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005

[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,

l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e

appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.

21. A

detta del reclamante il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il

sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale

equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e

nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del

prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente

avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 19 seg. n. 8.2). Tuttavia

(sopra, consid. 19), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha

ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella del

sequestrante in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un

pubblico ufficiale, mentre la tesi del sequestrante -pagamento tramite il conto

notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi

oggettivi: e, davanti a questa Camera l'insorgente non pretende il contrario. Di

modo che, così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321

cpv. 1 CPC). In aggiunta basti poi rilevare che a onor del vero -e come

peraltro evidenzia il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5 ottobre 2011,

pag. 16 n. 11)- il contratto di compravendita immobiliare di cui al rogito n. __________

del notaio PA 2 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda

il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio

rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale

garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni

altro onere...” (doc. 20 pag. 7 reperibile nel parallelo inc. SO.2011.311

della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1

nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011.330).

22. Per

finire, il reclamante sembra porre particolare importanza al fatto che il

notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista

era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità

civili e penali (reclamo, pag. 20 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse

stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato

infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di

esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito

non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di

disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto

materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto,

la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al

sequestro. La critica è così senza pertinenza.

Spese

giudiziarie

23. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente

accolto nel senso di confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________,

del credito di CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione /

liberazione dell'importo di fr. 200'000.– depositato a garanzia del pagamento

della TUI di cui al suo rogito n. __________ datato 17 novembre 2008, sul conto

del notaio n. __________ presso __________. In questi limiti, le opposizioni di

debitore sequestrato e società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il

resto, ossia nella misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del

credito del notaio avv. L__________ verso la rispettiva banca detentrice del

suo conto professionale, e del credito di CO 1 nei confronti del notaio PA 2,

la sentenza pretorile trova conferma. L'esito del giudizio odierno impone una

modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, che vanno

ripartiti a dipendenza del vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC).

Dal canto

loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta

formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 18). Ai fini della soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra reclamante

da una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese

giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali

[art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2

CPC), sono compensate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente

accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto

2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.310 e SO.2011.330), sono così

riformati:

“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,

e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,

pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 29 aprile 2011 dalla

Pretura __________ (inc. SO.2011. 291), sono parzialmente accolte.

1.1 Di

conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)

della Pretura __________ (inc. SO.2011. 291) eseguito presso l'avv. L__________,

del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in

restituzione/liberazione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia

del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008

sul conto del notaio n. __________ presso __________. Per il resto, il decreto

di sequestro 29 aprile 2011, è revocato.

2. La

tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli opponenti

in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________, limitatamente a fr.

150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza resta a carico di RE 1, __________.

RE 1, __________, rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, __________.

Verso CO 2, __________, le ripetibili sono compensate.”

II. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 1'200.–, già anticipata dal reclamante RE

1, __________, resta a suo carico per fr. 600.–. La rimanenza è a carico di CO

1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. Le ripetibili

sono compensate.

III. Intimazione:

– PA 1;

– PA 2;

– PA

3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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