14.2011.133
Opposizione a sequestro: ammissibilità della replica spontanea - nova in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (
21 dicembre 2011Italiano52 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2011.133
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: ammissibilità della replica spontanea - nova in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 6 let. 3 CEDU
art. 18 CO
art. 29 cpv. 1 COST
art. 29 cpv. 2 COST
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.133
Lugano
21 dicembre
2011
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio
2011 (inc. SO.2011.310) da
CO 1
(patrocinato da PA 2,
)
e con opposizione 11 maggio 2011 (inc. SO.2011.330) da
CO 2,
(patrocinata
dall' PA 3)
contro
il sequestro 29
aprile 2011 (inc. SO.2011.291) (n° __________) richiesto nei confronti
dell'opponente CO 1 da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 23 agosto 2011, ha accolto entrambe le opposizioni, revocando di conseguenza il sequestro, tasse, spese e
ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 8 settembre 2011, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare l'inesistenza delle
opposizioni di CO 1 e di CO 2 in quanto riferite al credito del notaio avv. L__________
verso __________, di dichiarare irricevibile l'opposizione di CO 1 in quanto riferita al credito verso il notaio PA 2, rispettivamente in ogni caso di respingere le
opposizioni di CO 1 e di CO 2 ponendo a loro carico tassa di giustizia e spese
oltre all'indennità per ripetibili di fr. 6'000.–, di cui fr. 4'000.– a carico
di CO 1 e fr. 2'000.– di CO 2;
lette le osservazioni [recte: risposta al
reclamo] 5 ottobre 2011 di CO 1 e la risposta al reclamo 6 ottobre 2011
di CO 2, che propongono entrambe e in via principale la reiezione del reclamo e,
subordinatamente, il parziale accoglimento nel senso che il sequestro del
credito presso il notaio avv. L__________, a garanzia del pagamento TUI sia
limitato a fr. 100'000.–, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, di porre sotto sequestro:
–
“presso __________, il credito del notaio
avv. L__________ verso __________ in restituzione dell'importo/averi di CHF
200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. __________ a garanzia del
pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008,
importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1”;
–
“presso l'avv. L__________, il credito
del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in
restituzione/liberazione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia
del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008
sul conto del notaio n. __________ presso __________”;
–
“presso il notaio PA 2, il credito del
signor CO 1 verso il notaio PA 2 in liberazione/versamento del prezzo della
compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del fondo
base part. __________ RFD __________ di cui il DG. __________/21 maggio 2010 a Registro fondiario”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di CHF 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2010.
B. Il
sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita
immobiliare del 24 settembre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio
avv. N__________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________, __________
e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 51/1000) del fondo
base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un
secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di compravendita
immobiliare del 7 giugno 2010 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. N__________)
il sequestrante ha poi acquistato da __________ -che, a sua volta, l'aveva precedentemente
comperata da CO 1, __________, __________, __________ e __________ - anche la
PPP n. __________ (quota di comproprietà 64/1000), insieme a ogni pretesa e
diritto ad essa legata.
Nell'immobile
in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di
lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella
piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero stati
ignorati da CO 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura di
prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n.
DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente,
dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________
-che faceva proprie le conclusioni di un altro professionista- stabiliva il preventivo
di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/-
20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo studio
d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima necessaria
per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti. La quota
parte per il sequestrante, in quanto proprietario di due PPP di complessivi 115/1000
(51/1000 e 64/1000), era così di fr. 575'000.– (fr. 5'000'000.– x 115/1000), pari
al minor valor subìto dai due appartamenti.
C. Il
29 aprile 2011, il Pretore __________ ha decretato il sequestro così come
richiesto.
D. Il 5
maggio 2011 CO 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di
sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il notaio
PA 2. Al contraddittorio 21 luglio 2011, con riferimento alla pretesa verso il
notaio avv. L__________, egli ha precisato che la stessa era stata ceduta alla
società CO 2 a inizio aprile 2011, quindi prima dei sequestri. Egli le aveva in
particolare trasferito tutti i crediti legati all'edificazione dell'immobile
Condominio __________, allo scopo di coprire parte della sua esposizione debitoria
verso quella società. D'altra parte poi, egli non era beneficiario di un credito
verso il notaio PA 2, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di
__________ di sua proprietà era avvenuto direttamente fra le parti e non per il
tramite di quel professionista, come attestato da quest'ultimo. Dal canto suo il
sequestrante ha anzitutto preso atto che sull'esistenza del credito l'opponente
rinviava ad argomenti sollevati in sede di convalida del sequestro e che non vi
erano contestazioni sulla causa del sequestro. Litigiosa era invece la validità
della cessione in quanto non sufficientemente dettagliata e, in ogni caso, da
ritenere simulata poiché volta a pregiudicare i creditori del debitore
sequestrato. Irrilevante infine la dichiarazione scritta del notaio di
quest'ultimo, in quanto di parte e oltretutto tardiva ritenuto l'obbligo di
informare sull'eventualità di un sequestro infruttuoso.
In
replica, l'opponente ha ribadito la validità dello scioglimento della società
semplice “__________” -in essere fra i soci investitori nel complesso
immobiliare Condominio __________ - e della relativa convenzione transattiva del
17 novembre 2008, della cessione globale 10 giugno 2009 riferita a tutti i crediti
di sua pertinenza legati al Condominio __________ e dell'accordo 1° aprile 2011
che puntualizza l'avvenuta cessione dei crediti TUI. Altresì valida la
dichiarazione del notaio che aveva rogato la compravendita della PPP di __________
che apparteneva al debitore sequestrato. Infine, ha evidenziato come la procedura
imponeva un esame limitato alla verosimiglianza. A sua volta il sequestrante ha
evidenziato i motivi per cui quelle cessioni di credito non erano valide e, ad
ogni modo, da ritenere simulate. Confermata inoltre la tardività della dichiarazione
del notaio, il quale -per gli art. 91 cpv. 4 LEF e 324 n. 5 CP- sottostava
all'obbligo di informare l'UE sui beni da lui detenuti nell'interesse del
debitore sequestrato.
E. CO 2 ha formulato opposizione l'11 maggio 2011. Al contraddittorio del 21 luglio 2011 la società
opponente ha precisato di non considerarsi parte nella controversia riferita al
sequestro del credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 2 per la
vendita della PPP di __________. Valide per contro le cessioni di credito disposte
a suo favore da CO 1: entrambe redatte per iscritto, la cessione 1° aprile 2011
si limitava a specificare che compresi erano pure i crediti a garanzia del
pagamento TUI di ogni transazione immobiliare al Condominio __________. Pertanto,
lei soltanto era titolare dei relativi crediti sequestrati, non certo il debitore
CO 1. Da qui, si giustificava la revoca del sequestro. Rispondendo, il sequestrante
ha preso atto che era stata ritirata l'opposizione riferita al sequestro del
credito verso il notaio PA 2. Per il resto, del fatto che non si contestava credito
e causa del sequestro. Inoltre l'accordo 1° aprile 2011 non era atto a sanare il
vizio della cessione globale dei crediti che l'aveva preceduta, legata allo scioglimento
della società semplice risalente al novembre 2008.
In
replica, la società opponente ha obiettato che la cessione di ogni credito legato
al Condominio __________ era intesa a regolare -almeno in parte- i rapporti di
dare e avere tra lei e il debitore CO 1. A tutt'oggi egli le doveva fr. 660'000.–. Un'eventuale procedura di rivendicazione di proprietà ex art. 106 segg. LEF
dei beni sequestrati poteva poi attendere la crescita in giudicato del decreto
di sequestro. Quale terza proprietaria dei beni sequestrati inoltre, non era nemmeno
legittimata a contestare i presupposti del credito e della causa. Con la sua
duplica il sequestrante ha ribadito la sua posizione e precisato che non vi era
documento ufficiale attestante il debito di CO 1 verso la società opponente: pertanto,
le cessioni di credito non erano valide o comunque da ritenere atti simulati.
Peraltro, CO 1 avrebbe potuto pagare i suoi debiti con il ricavo della vendita
della PPP di __________ senza sottrarre beni al sequestrante. Il mancato avvio
della procedura di rivendicazione indicava infine che i beni sequestrati
appartenevano al debitore CO 1. Rimasta incontestata poi l'esistenza del
credito.
F. Con
sentenza 23 agosto 2011, il Pretore __________ ha accolto le opposizioni e
revocato il sequestro. Pacifica l'esistenza del credito del sequestrante nei
confronti del debitore sequestrato promotore dell'operazione immobiliare
Condominio __________, dove aveva a suo tempo acquistato le due PPP e presso il
quale erano emersi -come appurato da periti e ingegneri- gravi difetti e danni
per svariati milioni di franchi. In proposito, non erano state sollevate contestazioni
di rilievo. Pure indubbia la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF,
ovvero l'esistenza del legame di quel credito (il preteso minor valore delle
due PPP) con la Svizzera, fondato su compravendite di immobili situati in Ticino,
luogo di adempimento contrattuale.
Il
credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio avv. L__________ a
garanzia del pagamento TUI era stato ceduto alla società opponente CO 2 in virtù dell'atto 1° aprile 2011, valida sia dal profilo formale che da quello del contenuto. Ciò
posto, senza riscontri oggettivi, non lo si poteva considerare abusivo o simulato.
Di fatto, che il padre del debitore sequestrato fosse amministratore unico della
società opponente non indicava un'identità economica. L'intenzione del debitore
sequestrato di cedere tutti i crediti inerenti il Condominio __________ a
quella società era peraltro già stato sancito con cessione globale del 10 giugno
2009, ben prima dell'avvio della vertenza sorta fra le parti. Nemmeno vi era
una sentenza definitiva che dichiarava una di quelle cessioni abusive. Pertanto
difettava la volontà del debitore sequestrato, in complicità con la società
opponente, di privarsi di beni a danno di creditori. Il trapasso di proprietà
di quel credito era quindi efficace in quanto validamente ceduto a quella
società. E, poiché preventivamente ceduto, per il Pretore non era verosimile
che la pretesa verso il notaio avv. L__________ appartenesse ancora al debitore
sequestrato. Di modo che, in definitiva, nulla giustificava il sequestro di un bene
intestato giuridicamente a un terzo (la società opponente). Dal canto suo il
notaio PA 2 aveva escluso di essere depositario -sul conto notarile- di
proventi legati alla vendita della PPP di __________ appartenuta al debitore
sequestrato: aveva sottoscritto la dichiarazione scritta quale pubblico notaio,
che quindi era credibile e rendeva verosimile l'inesistenza del relativo credito.
Motivo per cui pure la revoca di questo sequestro era giustificata. Ciò posto, dovendosi
accogliere le opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente,
il provvedimento conservativo decretato il 29 aprile 2011 era da annullare.
G. Con
il presente reclamo 8 settembre 2011 RE 1 chiede di accertare l'inesistenza delle
opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente laddove riferite
al credito del notaio avv. L__________ verso __________, di dichiarare
irricevibile l'opposizione del debitore sequestrato in quanto riferita al credito
verso il notaio PA 2, rispettivamente e in ogni caso di respingere le
opposizioni di quest'ultimo e della società opponente confermando il decreto di
sequestro.
Non era
stata interposta opposizione al sequestro del credito del notaio avv. L__________
a garanzia di pretese TUI verso la banca __________: in proposito, pertanto, il
provvedimento era già definitivo e da confermare. Il credito del debitore
sequestrato verso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI di
cui alle compravendite di PPP del Condominio __________ non era stato ceduto in
modo valido alla società opponente. In effetti l'accordo 1° aprile 2011 era
simulato o perlomeno abusivo. Con una serie di cessioni di beni e trasferimenti
di proprietà, il debitore sequestrato si era privato di tutti i suoi beni in
Svizzera a favore di società di famiglia di cui il padre era amministratore: così
era stato con i crediti ceduti con atto globale 10 giugno 2009, con la PPP di
sua proprietà situata a __________ e con quanto restava della vettura
accidentata. Tutti questi trapassi erano intervenuti in tempi sospetti e nonostante
le rivendicazioni di pagamento di ex soci investitori nel Condominio __________
e acquirenti delle PPP del condominio, che regolarmente incalzavano il debitore
CO 1. Pronunciatosi in una precedente vertenza a carico del debitore
sequestrato, lo stesso Pretore adito aveva osservato come la cessione globale 10
giugno 2009 non era comprensiva dei crediti TUI: e, proprio per questo era stato
allestito l'ulteriore accordo 1° aprile 2011. Del debito di CO 1 verso la
società opponente non vi erano prove oggettive, ritenuto come ad ogni modo
avrebbe potuto pagare con altri mezzi. Nell'insieme la cronologia degli eventi
era sintomatica di una volontà del debitore sequestrato di trafugare beni di
sua proprietà indebolendo la posizione dei suoi creditori in Svizzera. In
questo era riconoscibile la malafede del debitore sequestrato, intesa a impedire
l'ottenimento di garanzie reali per pretese scoperte. Tutto sommato, il credito
verso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI, apparteneva al debitore
sequestrato. Di qui il mantenimento del sequestro.
D'altra
parte, della pretesa inesistenza del credito del debitore sequestrato verso il
notaio PA 2 non vi era riscontro oggettivo, ritenuto oltretutto che al riguardo
la società opponente aveva ritirato l'opposizione. E, nella misura in cui affermava
di non essere leso nei suoi interessi, l'opposizione del debitore sequestrato
era addirittura irricevibile. Certo, il sequestro poteva essere infruttuoso, ma
non in base alla sola dichiarazione scritta del suo notaio. Di fatto il
debitore sequestrato non aveva provato che il prezzo di vendita gli era stato direttamente
versato senza passare per il tramite di quel notaio, sicché il sequestro era anche
in questo caso da confermare.
H. Delle
risposte al reclamo introdotte dal debitore sequestrato il 5 ottobre 2011 e
dalla società opponente il 6 ottobre 2011, che a titolo principale entrambe propongono
la reiezione del reclamo si dirà, se necessario, nel seguito.
Fatti
I. Con memoriale 13 ottobre 2011, il sequestrante ha presentato una
replica spontanea cui ha allegato una serie di documenti. Il debitore CO 1 e la
società opponente CO 2 ne hanno chiesto l'estromissione dall'incarto con
lettere del 18 ottobre 2011. Con scritto 21 ottobre 2011, accompagnato da altri
nuovi documenti, il sequestrante ha demandato a questa Camera la decisione sulla
loro ammissibilità, evidenziando come si tratti di uno strumento riconosciuto
dalla dottrina.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2.
Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011
intimata il successivo 25 agosto e notificata al sequestrante il giorno 30
agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è così
ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 26 settembre
2011.
e notificato il 27 settembre 2011: inviate il 5 rispettivamente 6 ottobre
2011, anche le risposte al reclamo degli opponenti sono quindi tempestive ed
ammissibili.
3.
Invero
il 13 ottobre 2011 il reclamante ha inoltrato un memoriale di replica spontanea
accompagnato da due documenti (doc. 8 e 9), di cui entrambi gli opponenti chiedono
lo stralcio in quanto strumento non previsto dal codice di diritto processuale
civile svizzero (lettere 18 ottobre 2011). Dal canto suo, il sequestrante ha trasmesso
un ulteriore presa di posizione 21 ottobre 2011 -integrata da ulteriori scritti-
demandando la decisione riguardo all'ammissibilità di quell'atto a questa
Camera.
a) Il
diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo
processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU: esso comprende il
diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e
di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di
diritto nuovo o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta
infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un
documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono
osservazioni. Il diritto di replica -rispettivamente di duplica- fondato
sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie -quindi anche
nella procedura sommaria e in sede di reclamo (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile
in: JdT 2010 III 115 in particolare § 1.4.2.5 a pag. 160 che rinvia a § 1.3.2.4
a pag. 144)- comprese quelle che esulano dal campo di applicazione dell'art. 6
n. 1 CEDU. Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli
atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se
vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (Sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi
rinvii). A dipendenza del caso, l'autorità di reclamo potrà sollecitare una
presa di posizione scritta, fissare un'udienza orale o -come di regola avviene-
intimare semplicemente l'atto in questione. In quest'ultimo caso, sarà l'interessato
a valutare la pertinenza di una presa di posizione giustificando la necessità di
una replica, rispettivamente di una duplica (Gasser/Rickli,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 2 ad art. 322
e n. 4 ad art. 253; Rubin in:
Baker/McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 8 seg. ad art. 253; Jent-Sørensen in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 7
ad art. 253; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 11 segg. ad
art. 253).
b) Nel
presente caso, le parti si sono viste intimare i rispettivi scritti presentati
dopo il reclamo del sequestrante e le risposte al reclamo formulate dal
debitore sequestrato e dalla società opponente. Da questo punto di vista
pertanto, il loro diritto di essere sentite ha goduto della necessaria tutela
in ossequio alla prassi appena citata. A priori, non vi è così motivo per cui questa
Camera debba estromettere tale corrispondenza dall'incarto. Nondimeno, sulla pertinenza
degli argomenti che sono stati affrontati dal sequestrante -debitore
sequestrato e società opponente non hanno ritenuto di dover allegare alcunché al
riguardo- si dirà se del caso e per quanto necessario ai fini di questo
giudizio, nel seguito. La rilevanza dei contestuali nuovi documenti prodotti
dal reclamante sarà in particolare esaminata alla luce dell'art. 278 cpv. 3 LEF
(sotto, consid. 5).
4.
Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
Dispositivo
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
5. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”:
“unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi
comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi
devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al
reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non invece con eventuali
repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: sopra, consid. 3). Le
limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione
al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo
2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la
nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile
e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107
(2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle,
Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia,
se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la
piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza
del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010
del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre
2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato
nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei
cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008
del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore
dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta
nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU
2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del
12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un
diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere
“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/
Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad
art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait
nouveau” (Jeandin in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 4 ad art. 326).
A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata
dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 18;
risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui
questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti
giuridici (sopra, consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.
b) Ciò
posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo
dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla
società opponente CO 2 (doc. A a E).
Diverso,
per contro, la questione riferita alla documentazione annessa alla replica
spontanea 13 ottobre 2011 (doc. 8 e 9) e a quella allegata all'ulteriore presa
di posizione del 21 ottobre 2011 (costituita dalla copia di uno scambio di
corrispondenza tra Pretura __________, PA 2 e PA 1), che va estromessa dall'incarto
in quanto trasmessa oramai decorso il termine di legge valido per l'inoltro del
reclamo e della relativa risposta al reclamo (sopra, consid. 5 ad initio).
6. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra
3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei beni
sequestrati. Nel contempo, lamenta un manifesto ed erroneo accertamento nei
fatti (reclamo, pag. 4 n. 6).
7. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1
dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era
opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la
pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al
credito verso il notaio PA 2 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata,
pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la
società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in
forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________,
senza entrare nel merito del credito che -a detta del sequestrante- il debitore
sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 2 (sentenza impugnata, pag. 7 n.
5.2).
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
8. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005, [14.2005.67], consid. 3.4).
Credito
del notaio avv. L__________ verso __________
9. Anzitutto
il reclamante si duole del fatto che, nella misura in cui riguardava il
sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________ in
restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti
del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo
rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e spettanza
del signor CO 1” (decreto di sequestro: inc. SO.2011.291), il provvedimento
non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n. 6.1). Rimprovera al Pretore di non
avere affatto considerato che né il debitore sequestrato né la società
opponente avevano formulato opposizione in tal senso. In merito pertanto -a
detta dell'interessato- il decreto di sequestro era diventato definitivo e già
solo per questo motivo la sentenza impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5
ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione
sia il debitore sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e
l'annullamento del decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag.
2: inc. SO.2011.310; istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011. 330),
riservato il ritiro dell'opposizione da parte della società opponente in quanto
riferita al credito di CO 1 verso il notaio PA 2 (sopra, consid. E). Ciò posto
-come in sostanza entrambi gli opponenti rilevano (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 6 n. 1; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in
quanto a lui intestato, legittimo titolare del relativo conto professionale
presso quella banca su cui sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a
concorrenza di cui si postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza
del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo
giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a
garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli
obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, il
reclamante non ha mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L__________
-quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un
intento volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che,
nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano
-perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi
infondato.
Credito
del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________
10. Il
Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il
debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi
crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei
notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra
cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia
del pagamento della TUI (doc. C/RP: inc. SO.2011. 310): per il Pretore, l'atto ossequiava
le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli elementi
essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti erano
determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da questo
punto di vista, il reclamante nulla obietta.
Nondimeno,
tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è
di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati
all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del
notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del
pagamento TUI di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non era suo
ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e
5: inc. SO.2011.310 e SO.2011.330): pertanto, il contestato provvedimento colpiva
di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la
necessità di una sua revoca.
11. Il reclamante afferma che più indizi confermano che il trapasso
di proprietà dal debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto
in forza di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2
cpv. 2 CC): l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i
trasferimenti e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva
disposto a favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i
suoi creditori. Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite
prova diretta, bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo,
pag. 10 n. 7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito-
secondo il Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione
dal debitore sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio
avv. L__________ era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così
motivo per scostarsi dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire
beni appartenenti al debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle
opposizioni e la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n.
5.3.3).
12. In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva
escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato
rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i
quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro
di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera il
reclamante ripropone anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione di
crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio
a pag. 8 segg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi è
simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche
dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà,
sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché
intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000
[5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò
non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli
all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché
il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è
realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger,
Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo
1979, pag. 296/297). In specie, il reclamante si limita in sostanza a sostenere
che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società
opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti
giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta
(reclamo, pag. 10 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 10)-
non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo
la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se,
alla luce delle censure sollevate dall'insorgente, la cessione 1° aprile 2011
sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).
13. Per
il reclamante, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società
opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con
cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì
tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e
depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese
la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11
n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”
non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in
accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi
dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto
che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei
trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma
poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011,
il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso
o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un
trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore
sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che
in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici più di un bene che
può essere sequestrato”, seppur aggiungendo poi che “questo
non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà se del caso la
propria responsabilità venisse accertata” (risposta al reclamo 5 ottobre
2011, pag. 14 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo, la censura appare
fondata.
14. Per il reclamante, che le citate cessioni non siano state
disposte a favore di un terzo bensì di società di famiglia quali la società
opponente (per i crediti concernenti il Condominio __________), nel cui
consiglio di amministrazione sedeva il padre del debitore sequestrato, e la
società __________ AG (acquirente della PPP di __________), del cui consiglio
di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore sequestrato e la
cui sede era situata presso la società opponente, era indicativo di un atto
abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio __________ ed erano
quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore sequestrato di
privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora, a
prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre
(sotto, consid. 19 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore
ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della
società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse
amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra
gli opponenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre
soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare
i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel
mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta
in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________:
di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag.
1: inc. SO.2011.310), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 9 e 12: inc.
SO.2011.310 e SO. 2011.330; doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011. 311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio
2011 pag. 1 nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011.330) e gli estratti internet
attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili nel
parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al
verbale 21 luglio 2011 pag. 1 nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011. 330).
Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame
esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla relazione
d'affari sorta in rapporto al Condominio __________, e che hanno in seguito
rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 16)- con vincolo di solidarietà.
Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17 novembre 2008 intesa
appunto a regolare lo scioglimento della società semplice “__________”
specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile “sono
sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la
realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole
unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa,
lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di conseguenza è sin
d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci
investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi
di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci
investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al
35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.310).
Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al
reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della
situazione era evidente.
15. Invero, il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare
elementi a comprova del tentativo di privarsi del contestato credito in quanto
la volontà del debitore sequestrato di cedere alla società opponente tutte le
sue pretese riferite al Condominio __________ era stata chiaramente espressa
con la cessione globale 10 giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente
vertenza. Ciò indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa
cessione non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a
giustificare la revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n.
6.2, del reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso
il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti
ceduta alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n.
5.3.3). Il reclamante gli obietta di non avere considerato la complessità della
vicenda e di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e
cessioni di proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio
temporale limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di
cui fa un dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una
volta, a ragione.
Certo,
con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire
alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere
derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”
[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.
SO.2011. 310). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in
effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente
che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di
promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in
relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.
SO.2011.310). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si
accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni
particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé
indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile
2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova
a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati
quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. G e doc. H pag. 2 e 5:
inc. SO.2011.291), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011-
dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi
fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. I pag. 23: inc. SO.2011.291). Il che, a
differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare
oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza
di una sorta di “pressione” a carico del debitore sequestrante e della
società opponente (risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir
poco ardito.
L'accordo
del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009
si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il
principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi
ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto
complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate
presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai
medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico
di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI
per ogni singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra
l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era
segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani
di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la
liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.
C/RP: inc. SO.2011.310). Una esigenza di precisazione questa che invero non
sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una
ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni
equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché
nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del
reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in
proposito (risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato
così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti
avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.
16. Il reclamante obietta inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non
era giustificata da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver
preso conoscenza del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del
debitore sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito
bastare una semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza
del debito di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore
sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo
proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad
incassare i crediti TUI verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E, anche
sotto questo profilo la censura è pertinente.
Sul fatto
che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.
C/EH: inc. SO.2011.330) sia di parte e non oggettiva, né il debitore
sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 ad E).
Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato
a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente
incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.310). Nondimeno, in base alla
convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice
“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in
via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta
valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della
società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori
di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul
fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o
altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così
come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP
pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.310). Verso gli ex soci investitori si erano in
particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di
fr. 4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.310). Quantomeno nei loro
confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era
quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti
sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a
eventuali inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano
sentito l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di
dare e avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società
opponente, suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi
ultimi godessero di un privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le
loro reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, non
potendo in proposito bastare la mera esistenza di debiti (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 segg.
ad E).
17. Per i
suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica del reclamante laddove rileva
che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del
debitore sequestrato (reclamo, pag. 16 n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione
immobiliare Condominio __________ aveva generato ingenti perdite e che vi erano
pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “__________” e
richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli
acquirenti delle PPP del Condominio __________. E, se è vero che in virtù del
vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il
debitore sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la
sua sede in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti
garanti del pagamento TUI sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere
abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto
che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore
sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere
il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in
Svizzera. In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza,
va ben riconosciuta -come pretende il reclamante (reclamo, pag. 16 n. 7.2e)-
una lesione dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti
questi motivi -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- il sequestrante
ha ben reso sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1°
aprile 2011. E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.
18. In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta
alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del
qui esaminato credito, gli opponenti propongono che il provvedimento sia
pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.– in luogo di fr.
200'000.–, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era
-in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al
reclamo 5 ottobre 2011, pag. 16 seg. n. 13; risposta al reclamo 6 ottobre 2011,
pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con
cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di
diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente
stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore
quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)
segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP,
pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.310). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro
di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza
di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è
proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:
Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7
ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va
così respinta.
Credito
del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 2
19. Il
Pretore ha constatato che il reclamante aveva postulato il sequestro di
possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato
della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era
proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. F pag. 5: inc. SO.2011.291). In
particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,
dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 2 si era
occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. F pag. 7: inc.
SO.2011.291): il reclamante ne aveva così dedotto che il prezzo versato dalla
società acquirente __________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato
sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che
l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del
notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da
quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO
1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa
persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato
che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la
pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni del sequestrante
senza riscontri oggettivi. Tutto sommato quindi, per il Pretore era più
verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito). Di conseguenza,
ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza impugnata,
pag. 9 n. 5.4.1).
20. Il
reclamante obietta che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza
di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP
depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri
interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da
lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 19 n. 8.1). In quanto l'interessato
aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità
per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 19 n. 8.1). La censura è tuttavia
fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene
apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare
irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005
[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,
l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e
appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.
21. A
detta del reclamante il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il
sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale
equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e
nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del
prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente
avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 19 seg. n. 8.2). Tuttavia
(sopra, consid. 19), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha
ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella del
sequestrante in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un
pubblico ufficiale, mentre la tesi del sequestrante -pagamento tramite il conto
notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi
oggettivi: e, davanti a questa Camera l'insorgente non pretende il contrario. Di
modo che, così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321
cpv. 1 CPC). In aggiunta basti poi rilevare che a onor del vero -e come
peraltro evidenzia il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5 ottobre 2011,
pag. 16 n. 11)- il contratto di compravendita immobiliare di cui al rogito n. __________
del notaio PA 2 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda
il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio
rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale
garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni
altro onere...” (doc. 20 pag. 7 reperibile nel parallelo inc. SO.2011.311
della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1
nell'inc. SO.2011.310 e SO.2011.330).
22. Per
finire, il reclamante sembra porre particolare importanza al fatto che il
notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista
era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità
civili e penali (reclamo, pag. 20 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse
stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato
infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di
esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito
non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di
disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto
materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto,
la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al
sequestro. La critica è così senza pertinenza.
Spese
giudiziarie
23. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente
accolto nel senso di confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________,
del credito di CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione /
liberazione dell'importo di fr. 200'000.– depositato a garanzia del pagamento
della TUI di cui al suo rogito n. __________ datato 17 novembre 2008, sul conto
del notaio n. __________ presso __________. In questi limiti, le opposizioni di
debitore sequestrato e società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il
resto, ossia nella misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del
credito del notaio avv. L__________ verso la rispettiva banca detentrice del
suo conto professionale, e del credito di CO 1 nei confronti del notaio PA 2,
la sentenza pretorile trova conferma. L'esito del giudizio odierno impone una
modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, che vanno
ripartiti a dipendenza del vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC).
Dal canto
loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta
formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 18). Ai fini della soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra reclamante
da una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese
giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali
[art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2
CPC), sono compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto
2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.310 e SO.2011.330), sono così
riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,
e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,
pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 29 aprile 2011 dalla
Pretura __________ (inc. SO.2011. 291), sono parzialmente accolte.
1.1 Di
conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)
della Pretura __________ (inc. SO.2011. 291) eseguito presso l'avv. L__________,
del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in
restituzione/liberazione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia
del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008
sul conto del notaio n. __________ presso __________. Per il resto, il decreto
di sequestro 29 aprile 2011, è revocato.
2. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli opponenti
in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________, limitatamente a fr.
150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza resta a carico di RE 1, __________.
RE 1, __________, rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, __________.
Verso CO 2, __________, le ripetibili sono compensate.”
II. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1'200.–, già anticipata dal reclamante RE
1, __________, resta a suo carico per fr. 600.–. La rimanenza è a carico di CO
1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. Le ripetibili
sono compensate.
III. Intimazione:
– PA 1;
– PA 2;
– PA
3.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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