14.2011.134
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
28 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.134
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.134
Lugano
28 settembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 giugno 2011 presentata da
CO 1, __________
patrocinato
dall’__________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 29
settembre 2010 per il pagamento della somma di fr. 8'250.- oltre interessi e
spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, con sentenza 26 agosto 2011 (SO.2011.375) ha così
deciso:
L’istanza e parzialmente accolta: l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 8'250.- oltre interessi al 5%
del 2 giugno 2010.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 270.-. da anticipare dalla parte stante e le
spese esecutive di fr. 70.-, sono poste a carico della parte convenuta , la
quale rifonderà a controparte fr. 400.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Decisione impugnata dalla convenuta con reclamo del 10
settembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 26 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________,
accogliendo parzialmente l’istanza promossa in data 27 giugno 2011 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria, segnatamente per fr. 8'250.- oltre interessi al 5% dal 23 giugno
2011 e fr. 70.- di spese esecutive, l’opposizione sollevata dalla RE 1 al
precetto esecutivo n. __________ del 22/29.9.2010 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, che la stessa CO 1 aveva fatto spiccare per l’incasso
dei canoni di locazione arretrati dovuti dalla convenuta;
che,
in estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto che di fronte al titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF costituito dal
contratto di locazione e dall’annesso accordo del 17 marzo 2010 esibito dalla
parte istante e firmato (anche) dalla parte convenuta (doc. C), quest’ultima
non ha reso verosimile le eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv. 2 LEF esposte
nel corso dell’udienza di contradditorio del 25 agosto 2011, ovvero che l’ente
locato non sarebbe agibile, che la destinazione d’uso effettivo non
corrisponderebbe a quella del contratto (ufficio, laboratorio e deposito), che
la certificazione R__________ non sarebbe ancora stata rilasciata, che i
servizi igienici non sarebbero a norma, che mancherebbe l’acqua, che il
riscaldamento non sarebbe stato separato dall’impianto generale (v. verbale di
udienza);
che
contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo 10 settembre 2011, asserendo
che, dopo confronto degli allegati al verbale di udienza con la documentazione
in suo possesso, ha constatato, a proposito dei documenti prodotti dalla
controparte, che i documenti da F a G1 sono stati redatti a sua insaputa, per
cui non era a conoscenza della loro esistenza, che il documento H porta una
data falsificata, come rilevabile dalla lettera autentica inviata da CO 1,
insieme al suo allegato, datato 20.2.2011, che il documento U è redatto ad arte
e contiene numerose dichiarazioni menzognere, che essa sarebbe in grado di
contestare (segue la citazione di due esempi);
che,
ciò posto, la reclamante chiede che le venga consentita la produzione di
ulteriore documentazione al fine di dimostrare le proprie ragioni, che venga
verificata l’esistenza dell’impresa generale a cui fa riferimento il documento
U nella sua intestazione, che venga sentito come teste __________ T__________, __________,
in merito al contenuto dello stesso doc. U, così come per la trattativa
intercorsa con la parte istante nella persona del Dr. __________ in merito alla
trattativa di locazione/acquisto della parte dell’immobile in questione:
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC son impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali,
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti,
che,
nella fattispecie, la reclamante non fa carico al primo giudice di avere attuato
uno dei due titoli di reclamo menzionati, ovvero di avere violato l’art. 82
cpv. 1 LEF nel ritenere la documentazione esibita dalla controparte titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, rispettivamente di
avere operato un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile nel
ritenere, sulla base della documentazione gli atti, che essa non avrebbe reso
verosimile le eccezioni liberatorie sollevate nel contesto dell’art. 82 cpv. 2
LEF (in realtà manca ogni confronto con le considerazioni poste dallo stesso
giudice a fondamento dell’accoglimento dell’istanza);
che,
per contro, la reclamante si propone di sovvertire l’esito illustrato
nell’impugnato giudizio - nei confronti del quale, come visto, essa non muove
alcun specifica critica - con una serie di nuove argomentazioni, ossia
avvalendosi di obiezioni che non aveva sollevato nel corso dell’udienza di
contradditorio del 25 agosto 2011 e chiedendo perfino l’ assunzione di nuove
prove (facoltà di produzione di ulteriore documentazione e audizione di un testimone);
che,
tuttavia, nelle procedura di reclamo l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette né nuove
conclusioni, ne l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova;
che,
ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio, fondato su
argomentazioni non proponibili in sede di reclamo;
che
gli oneri processuali relativi alla presente decisione seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv.1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 319 segg. CPC, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF 1 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Le
spese con una tassa di giustizia per complessivi fr. 400- sono poste a carico
della reclamante.
3. Intimazione a:
-
__________;
-
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
8'250.-, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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