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Decisione

14.2011.134

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile

28 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 26 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________,

accogliendo parzialmente l’istanza promossa in data 27 giugno 2011 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria, segnatamente per fr. 8'250.- oltre interessi al 5% dal 23 giugno

2011 e fr. 70.- di spese esecutive, l’opposizione sollevata dalla RE 1 al

precetto esecutivo n. __________ del 22/29.9.2010 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________, che la stessa CO 1 aveva fatto spiccare per l’incasso

dei canoni di locazione arretrati dovuti dalla convenuta;

che,

in estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto che di fronte al titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF costituito dal

contratto di locazione e dall’annesso accordo del 17 marzo 2010 esibito dalla

parte istante e firmato (anche) dalla parte convenuta (doc. C), quest’ultima

non ha reso verosimile le eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv. 2 LEF esposte

nel corso dell’udienza di contradditorio del 25 agosto 2011, ovvero che l’ente

locato non sarebbe agibile, che la destinazione d’uso effettivo non

corrisponderebbe a quella del contratto (ufficio, laboratorio e deposito), che

la certificazione R__________ non sarebbe ancora stata rilasciata, che i

servizi igienici non sarebbero a norma, che mancherebbe l’acqua, che il

riscaldamento non sarebbe stato separato dall’impianto generale (v. verbale di

udienza);

che

contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo 10 settembre 2011, asserendo

che, dopo confronto degli allegati al verbale di udienza con la documentazione

in suo possesso, ha constatato, a proposito dei documenti prodotti dalla

controparte, che i documenti da F a G1 sono stati redatti a sua insaputa, per

cui non era a conoscenza della loro esistenza, che il documento H porta una

data falsificata, come rilevabile dalla lettera autentica inviata da CO 1,

insieme al suo allegato, datato 20.2.2011, che il documento U è redatto ad arte

e contiene numerose dichiarazioni menzognere, che essa sarebbe in grado di

contestare (segue la citazione di due esempi);

che,

ciò posto, la reclamante chiede che le venga consentita la produzione di

ulteriore documentazione al fine di dimostrare le proprie ragioni, che venga

verificata l’esistenza dell’impresa generale a cui fa riferimento il documento

U nella sua intestazione, che venga sentito come teste __________ T__________, __________,

in merito al contenuto dello stesso doc. U, così come per la trattativa

intercorsa con la parte istante nella persona del Dr. __________ in merito alla

trattativa di locazione/acquisto della parte dell’immobile in questione:

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC son impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali,

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti,

che,

nella fattispecie, la reclamante non fa carico al primo giudice di avere attuato

uno dei due titoli di reclamo menzionati, ovvero di avere violato l’art. 82

cpv. 1 LEF nel ritenere la documentazione esibita dalla controparte titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, rispettivamente di

avere operato un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile nel

ritenere, sulla base della documentazione gli atti, che essa non avrebbe reso

verosimile le eccezioni liberatorie sollevate nel contesto dell’art. 82 cpv. 2

LEF (in realtà manca ogni confronto con le considerazioni poste dallo stesso

giudice a fondamento dell’accoglimento dell’istanza);

che,

per contro, la reclamante si propone di sovvertire l’esito illustrato

nell’impugnato giudizio - nei confronti del quale, come visto, essa non muove

alcun specifica critica - con una serie di nuove argomentazioni, ossia

avvalendosi di obiezioni che non aveva sollevato nel corso dell’udienza di

contradditorio del 25 agosto 2011 e chiedendo perfino l’ assunzione di nuove

prove (facoltà di produzione di ulteriore documentazione e audizione di un testimone);

che,

tuttavia, nelle procedura di reclamo l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette né nuove

conclusioni, ne l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova;

che,

ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio, fondato su

argomentazioni non proponibili in sede di reclamo;

che

gli oneri processuali relativi alla presente decisione seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv.1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 319 segg. CPC, 48 e 61

cpv. 1 OTLEF 1 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Le

spese con una tassa di giustizia per complessivi fr. 400- sono poste a carico

della reclamante.

3. Intimazione a:

-

__________;

-

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

8'250.-, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a

LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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