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Decisione

14.2011.135

Rigetto dell'opposizione. Sentenza, notificata all'indirizzo privato del convenuto, non ritirata. Reclamo dichiarato tardivo

12 ottobre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione dell’11 maggio 2011 il Pretore aggiunto __________, accogliendo

parzialmente l’istanza presentata in data 21 marzo 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria, segnatamente limitatamente a fr. 35'811.75 oltre interessi al 5%

dal 4 marzo 2010, l’opposizione interposta dall’RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 16 febbraio

2011 per il pagamento di fr. 37'977.25 oltre interessi e spese esecutive;

che

la sentenza è stata intimata al convenuto in data 11 maggio 2011 al suo

indirizzo privato (domicilio) a __________ (__________), così come indicato

dall’istante nella sua istanza del 21 marzo, ove il recapito dell’escusso

veniva indicato in __________, __________;

che

il plico raccomandato contenente la citata sentenza veniva però ritornato il

26.5/7.6.2011 alla stessa Pretura con la menzione “Non ritirato”;

che

contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo del 12

settembre 2011, asserendo anzitutto di avere avuto conoscenza della decisione

impugnata soltanto in data 1. settembre 2011, ossia allorquando ha ricevuto

dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, con suo enorme sgomento,

l’avviso di pignoramento relativo all’esecuzione in rassegna per il giorno 6

settembre 2011;

che,

puntualizza il convenuto, tale circostanza è attribuibile alla Pretura __________,

che gli ha intimato la propria decisione al suo indirizzo privato e non a

quello professionale, così come richiesto espressamente al Giudice e alle sue

due segretarie;

che

egli abbia preteso l’invio degli atti al suo recapito professionale, prosegue

il reclamante, lo dimostra il fatto che in altre due procedure che lo vedono

parte in causa personalmente (e non quindi come mandatario), la corrispondenza

viene spedita al suo indirizzo professionale, così come appunto da lui

espressamente richiesto;

che

per motivi sconosciuti e contrariamente a quanto richiesto e sempre eseguito,

la decisione qui impugnata è però stata intimata all’indirizzo errato, ed è

quindi rimasta sconosciuta, come visto, fino a giovedì 1. settembre 2011;

che,

osserva dipoi il convenuto, la prova dell’errata notifica è data dal fatto che,

oltre all’avviso espresso dato al giudice e alle segretarie della Pretura,

queste hanno sempre notificato gli atti riguardanti procedure in cui egli era

personalmente in causa, al suo indirizzo professionale (cfr. inc. OA.2009.39 e

OA.2009.93);

che

in circostanze del genere nessuna colpa può perciò essere attribuita al

convenuto, il quale, forte di una comunicazione data e eseguita sempre in modo

diverso, non poteva aspettarsi l’intimazione di una decisione a un indirizzo

altro se non quello sempre utilizzato dalla Pretura __________ per la notifica

di atti a lui riconducibili;

che

per quanto riguarda il merito, rileva il convenuto, la decisione impugnata va

riformata nel senso di respingere l’istanza, in quanto la stessa contrasta una

procedente decisione presa dalla stessa pretura riguardante la medesima

fattispecie che vedeva coinvolte le medesime parti a proposito del medesimo

contratto (cfr. sentenza del 4 novembre 2010, inc. EF.2010.366) ed in quanto

non sono date, in ogni modo, le condizioni esatte dall’art. 82 cpv. 1 LEF per

accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

che

la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

che

la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal

destinatario oppure da un suo impiegato o da un persona che vive nella stessa

economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il

giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario

(art. 138 cpv. 2 CPC);

che

la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale

raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(art. 138 cpv. 2 lett. a CPC);

che,

nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata e

indirizzata al recapito privato (domicilio) del convenuto a __________,

conformemente del resto all’indirizzo menzionato sia nel precetto esecutivo che

nell’istanza di rigetto dell’opposizione, è stato consegnato alla posta in data

11.

maggio 2011, per giungere il giorno successivo al punto di ritiro/ufficio di

recapito di __________ (da dove è stato avvisata per il ritiro),

rispettivamente al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________, per poi

essere rinviato il 26 maggio 2011 alla Pretura con la menzione “non ritirato”,

dove è giunto il 7 giugno 2011 (cfr. ricerca Track & Trace e la stessa

raccomanda);

che

dovendo il destinatario – sempreché fosse corretto il recapito menzionato nel

relativo invio – aspettarsi una notificazione, dato che, come meglio si vedrà

in appresso, gli era stata notificata l’istanza di rigetto dell’opposizione con

la relativa citazione all’udienza 5 maggio 2011, ben si può concludere che la

stessa notifica è da ritenersi avvenuta il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso del 12 maggio 2011, ovvero il 19 maggio 2011, ritenuto del

resto che l’insorgente non contesta che la raccomandata sia stata avvisata per

il ritiro il 12 maggio 2011 e che il relativo recapito non corrisponde a quello

della sua dimora;

che

proposto il 12 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata il 19 maggio

2011, il reclamo risulta chiaramente intempestivo;

che

in questo contesto non giova all’insorgente pretendere di avere espressamente

richiesto alla Pretura l’invio di qualsiasi atto di causa che lo concerne al

suo recapito professionale di __________, anziché al suo indirizzo privato, come

avvenuto tra l’altro nei procedimenti OA.2009.39 e OA.2010.93 ove era parte in

causa;

che

si tratta infatti di un’affermazione non solo non suffragata da alcun

affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è infatti stata prodotta al

riguardo), ma persino smentita dai fatti, ove solo si consideri che la

citazione datata 21 marzo 2011 per l’udienza di contradditorio per il 5 maggio

2011, è stata intimata al convenuto per raccomandata al racapito di __________,

che l’ha in seguito ritirata il 23 marzo successivo, per poi presenziare alla

relativa udienza senza fiatare, ovvero senza eccepire nulla al riguardo;

che,

del resto, anche la decisione EF.2010.366 del 4 novembre 2010 era stata

intimata lo stesso giorno al recapito di __________ (così parrebbe anche per

l’udienza di citazione al contradditorio del 3 novembre 2010, alla quale ha

partecipato), e di nuovo conformemente alle indicazioni figuranti nell’istanza,

per poi ritornare alla Pretura con la menzione “non ritirata” e per poi essere

reintimata al reclamante il 23 dicembre 2010 al recapito professione di __________,

ove è stata ritirata il 3 gennaio 2011 (cfr. incarto EF.2010.366, in

particolare le due relative buste);

che

tale successione di eventi dimostra semmai che il convenuto già allora non si

era preoccupato dal chiarire – come con ogni evidenza anche nella fattispecie -

dove gli atti di causa andavano intimati;

che

imputi perciò il convenuto alla propria superficialità (egli non poteva infatti

esigere che la Pretura facesse uso della monetina - ossia testa o croce - per

stabilire dove questa volta inviare la decisione impugnata, con il rischio,

magari, di vedersi eccepire un vizio formale qualora l’avesse invece spedita all’indirizzo

di __________, anziché a quello di __________, come avvenuto per la citazione

all’udienza) la mancata tempestiva presa in consegna della relativa decisione

e, quindi, la tardività del reclamo;

che ne

discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 321 cpv. 2 CPC, 48, 61 cpv. 1

OTLEF 1 e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Le

spese con una tassa di giustizia per complessivi fr. 540.- sono poste a carico

del reclamante.

3. Intimazione

a:

- CO 1, ,

;

- CO

1, , .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 37’977.25,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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