14.2011.138
Opposiz. a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
21 dicembre 2011Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.138
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CEF
Titolo:
Opposiz. a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 18 CO
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.138
Lugano
21 dicembre
2011
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio
2011 (inc. SO.2011.311) da
CO 1
(patrocinato da PA 2
)
e con opposizione 11 maggio 2011 (inc. SO.2011.331) da
CO 2
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
il sequestro 2
maggio 2011 (inc. SO.2011.296) (n° __________) richiesto nei confronti
dell'opponente CO 1 da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 23 agosto 2011, ha accolto entrambe le opposizioni, revocando di conseguenza il sequestro, tasse, spese e
ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 8 settembre 2011, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare l'inesistenza delle opposizioni
di CO 1 e di CO 2 in quanto riferite al credito del notaio avv. L__________
verso __________, di dichiarare irricevibile l'opposizione di CO 1 in quanto riferita al credito verso il notaio PA 2, rispettivamente in ogni caso di respingere le
opposizioni di CO 1 e di CO 2 ponendo a loro carico tassa di giustizia e spese
oltre all'indennità per ripetibili di fr. 6'000.–, di cui fr. 4'000.– a carico
di CO 1 e fr. 2'000.– di CO 2;
lette le osservazioni [recte: risposta al
reclamo] 5 ottobre 2011 di CO 1 e la risposta al reclamo 6 ottobre 2011 di CO 2,
che propongono entrambe e in via principale la reiezione del reclamo e, subordinatamente,
il parziale accoglimento nel senso che il sequestro del credito presso il
notaio avv. L__________, a garanzia del pagamento __________ sia limitato a fr.
100'000.–, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 e cifra 2 LEF, di porre sotto
sequestro:
–
“presso __________, il credito del notaio
avv. L__________ verso __________ in restituzione dell'importo/averi di CHF
200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. __________ a garanzia del
pagamento della __________ di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre
2008, importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1”;
–
“presso l'avv. L__________, il credito
del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione
dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della __________
di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n.
__________ presso __________”;
–
“presso il notaio PA 2, il credito del
signor CO 1 verso il notaio PA 2 in liberazione/versamento del prezzo della
compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del fondo
base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________/21 maggio 2010 a Registro fondiario”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 707'576.20 oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2010.
B. Il
sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita
immobiliare del 21 novembre 2006 (rogato con atto n. __________ del notaio avv.
L__________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________, __________
e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 49/1000) del fondo
base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un
secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di
compravendita immobiliare del 6 giugno 2007 (rogato con atto n. __________ del
notaio avv. L__________) il sequestrante ha altresì acquistato la PPP n. __________
(quota di comproprietà 48/1000). Attuale proprietaria delle due PPP era la
moglie del sequestrante a cui quest'ultimo, previa concessione di un diritto di
abitazione vita natural durante, aveva nel frattempo fatto dono.
Dopo
l'acquisto, nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti,
fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di
importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste
problematiche, sarebbero stati ignorati da CO 1. I difetti erano quindi stati
oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura
__________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile
e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010
dell'ing. __________ -che faceva proprie le conclusioni di un altro
professionista- stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento
dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo
2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.–
la spesa massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari
e gli imprevisti. La quota parte per il sequestrante, in quanto già proprietario
delle due PPP di complessivi 97/1000 (49/1000 e 48/1000), era così di fr. 485'000.–
(fr. 5'000'000.– x 97/1000), cui bisognava aggiungere fr. 222'576.20 importo
per il quale le due PPP risultavano gravate da sequestri a suo tempo emessi a
carico di CO 1. Di modo che l'importo definitivo assommava a fr. 707'576.20, pari
al minor valore subìto dai due appartamenti.
C. Il 2
maggio 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto,
fondandolo sulla causa ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF.
D. Il 5
maggio 2011 CO 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di
sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il
notaio avv. L__________. Al contraddittorio 21 luglio 2011, con riferimento alla
pretesa verso il notaio avv. L__________, egli ha precisato che la stessa era
stata ceduta alla società CO 2 a inizio aprile 2011, quindi prima dei
sequestri. Egli le aveva in particolare trasferito tutti i crediti legati
all'edificazione dell'immobile Condominio __________, allo scopo di coprire
parte della sua esposizione debitoria verso quella società. D'altra parte poi,
egli non era beneficiario di un credito verso il notaio PA 2, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di __________ di sua proprietà era avvenuto
direttamente fra le parti e non per il tramite di quel professionista, come
attestato da quest'ultimo. Dal canto suo il sequestrante ha osservato che sulla
questione legata alla cessione dei crediti il Pretore adito si era già pronunciato
a febbraio 2010 concludendo che nell'atto 10 giugno 2009 non erano compresi i
crediti a garanzia della __________. La pretesa cessione 1° aprile 2011 era
simulata quindi nulla e inefficace, in quanto il credito verso il notaio avv. L__________
era di spettanza della società semplice in essere fra il debitore sequestrato CO
1 e la società CO 2, il cui scioglimento non era stato provato: da questo punto
di vista, una mera cessione di credito non era sufficiente. Il fine ultimo
della cessione era preservare l'oneroso tenore di vita del debitore. Irrilevante
infine la dichiarazione scritta del suo notaio in quanto di parte, ritenuto che
in tal caso sarebbe bastato informare l'ufficio esecuzione.
In
replica, l'opponente ha ribadito la validità dello scioglimento della società
semplice “__________” -in essere fra i soci investitori nel complesso
immobiliare Condominio __________- e della relativa convenzione transattiva del
17 novembre 2008, della cessione globale 10 giugno 2009 riferita a tutti i
crediti di sua pertinenza legati al Condominio __________ e dell'accordo 1°
aprile 2011 che puntualizza l'avvenuta cessione dei crediti __________. Altresì
valida la dichiarazione del notaio che aveva rogato la compravendita della PPP
di __________ che apparteneva al debitore sequestrato. Infine, ha evidenziato
come la procedura imponeva un esame limitato alla verosimiglianza. A sua volta,
il sequestrante ha contestato la validità di tutte le cessioni agli atti, evidenziando
il tentativo di controparte di sottrarsi alle proprie responsabilità a danno
dei creditori. Sulla dichiarazione del patrocinatore del debitore sequestrato,
ha osservato poi che in questa sede egli interveniva in veste di legale non di
pubblico notaio.
E. CO 2 ha formulato opposizione l'11 maggio 2011. Al contraddittorio del 21 luglio 2011 la società
opponente ha precisato di non considerarsi parte nella controversia riferita al
sequestro del credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 2 per la
vendita della PPP di __________. Valide per contro le cessioni di credito
disposte a suo favore da CO 1: entrambe redatte per iscritto, la cessione 1°
aprile 2011 si limitava a specificare che compresi erano pure i crediti a
garanzia del pagamento __________ di ogni transazione immobiliare al Condominio
__________. Pertanto, lei soltanto era titolare dei relativi crediti
sequestrati, non certo il debitore CO 1. Da qui, si giustificava la revoca del
sequestro. Rispondendo, il sequestrante ha confermato le obiezioni già sollevate
all'opposizione del debitore sequestrato. Ha quindi preso atto del ritiro dell'opposizione
in quanto riferita al credito verso il notaio PA 2. Il debitore CO 1 mirava a
scaricare le sue responsabilità sulla società opponente cui era legato da
vincolo di solidarietà, a favore della quale con accordo 1° aprile 2011 aveva ceduto
crediti senza controprestazione: anche questo era a favore della tesi che la
cessione era simulata.
In
replica, la società opponente ha obiettato che la cessione di ogni credito
legato al Condominio __________ era intesa a regolare -almeno in parte- i
rapporti di dare e avere tra lei e il debitore CO 1. A tutt'oggi egli le doveva fr. 660'000.–, ritenuto poi che fra loro non era venuta in essere
alcuna nuova società semplice. Fosse stato il caso, si sarebbe comunque trattato
di liquidazione parziale. La vendita della PPP di __________ del debitore CO 1
faceva parte di un altro progetto che nulla aveva a che vedere con il
Condominio __________. Dalla cessione esulava quindi il credito del debitore
sequestrato verso il notaio PA 2: motivo per cui, in proposito, aveva ritirato
l'opposizione per carenza di legittimazione. In duplica il sequestrante ha rilevato
che, dato il vincolo di solidarietà, il pagamento del debitore CO 1 riduceva automaticamente
la posizione debitoria della società opponente, di modo che l'atto di cessione in
esame era solo un modo per sottrarre beni ai creditori. Infine, il debito di
fr. 660'000.– era un fatto nuovo privo di riscontri. Ribadita pure la tesi
dell'esistenza di una società semplice fra società opponente e debitore CO 1.
F. Con
sentenza 23 agosto 2011, il Pretore __________ ha accolto le opposizioni e
revocato il sequestro. Pacifica l'esistenza del credito del sequestrante nei
confronti del debitore sequestrato promotore dell'operazione immobiliare
Condominio __________, dove aveva a suo tempo acquistato le due PPP e presso il
quale erano emersi -come appurato da periti e ingegneri- gravi difetti e danni
per svariati milioni di franchi. In proposito, non erano state sollevate contestazioni
di rilievo. Pure indubbia la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF,
ovvero l'esistenza del legame di quel credito (il preteso minor valore delle
due PPP) con la Svizzera, fondato su compravendite di immobili situati in
Ticino, luogo di adempimento contrattuale.
Il
credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio avv. L__________ a
garanzia del pagamento __________ era stato ceduto alla società opponente CO 2 in virtù dell'atto 1° aprile 2011, valido sia dal profilo formale che da quello del contenuto. Ciò
posto, senza riscontri oggettivi, non lo si poteva considerare abusivo o
simulato. Di fatto, che il padre del debitore sequestrato fosse amministratore
unico della società opponente non indicava un'identità economica. L'intenzione del
debitore sequestrato di cedere tutti i suoi crediti inerenti il Condominio __________
a quella società era peraltro già stato sancito con cessione globale del 10
giugno 2009, ben prima dell'avvio della vertenza sorta fra le parti. Nemmeno vi
era una sentenza definitiva che dichiarava una di quelle cessioni abusive.
Pertanto difettava la volontà del debitore sequestrato, in complicità con la
società opponente, di privarsi di beni a danno di creditori. Il trapasso di
proprietà di quel credito era quindi efficace in quanto validamente ceduto a quella
società. E, poiché preventivamente ceduto, per il Pretore non era verosimile
che la pretesa verso il notaio avv. L__________ appartenesse ancora al debitore
sequestrato. Infondata poi l'esistenza fra debitore sequestrato e società
opponente di una società semplice (per la cui liquidazione non sarebbe bastata
una mera cessione di credito): con la convenzione 17 novembre 2008 di
scioglimento della originaria società semplice “__________” -il cui fine comune
era la realizzazione dell'immobile Condominio __________ e la vendita delle
PPP- si erano limitati ad assumere in via solidale tutti i relativi diritti e
oneri; ma visto che l'immobile era stato realizzato e le PPP erano state vendute,
difettava l'“animus societatis”. Pertanto, pure sotto questo profilo il
rimprovero non inficiava la controversa cessione di crediti. Di modo che, in
definitiva, nulla giustificava il sequestro di un bene intestato giuridicamente
a un terzo (la società opponente). Dal canto suo il notaio PA 2 aveva escluso
di essere depositario -sul conto notarile- di proventi legati alla vendita
della PPP di __________ appartenuta al debitore sequestrato: aveva sottoscritto
la dichiarazione scritta quale pubblico notaio, che quindi era credibile e rendeva
verosimile l'inesistenza del relativo credito. Dell'avvenuto pagamento diretto
del prezzo di vendita dava peraltro atto lo stesso rogito del notaio PA 2 (doc.
33/OO). Motivo per cui pure la revoca di questo sequestro era giustificata. Ciò
posto, dovendosi accogliere le opposizioni del debitore sequestrato e della
società opponente, il provvedimento conservativo decretato il 29 aprile 2011 [recte:
2 maggio 2011] era da annullare.
G. Con
il presente reclamo 8 settembre 2011 RE 1 chiede di accertare l'inesistenza delle
opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente laddove riferite
al credito del notaio avv. L__________ verso __________, di dichiarare
irricevibile l'opposizione del debitore sequestrato in quanto riferita al
credito verso il notaio PA 2, rispettivamente e in ogni caso di respingere le opposizioni
di quest'ultimo e della società opponente confermando il decreto di sequestro.
Non era
stata interposta opposizione al sequestro del credito del notaio avv. L__________
a garanzia di pretese __________ verso la banca __________: in proposito,
pertanto, il provvedimento era già definitivo e da confermare. Il credito del
debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento __________
di cui alle compravendite di PPP del Condominio __________ non era stato ceduto
in modo valido alla società opponente. In effetti l'accordo 1° aprile 2011 era
simulato o perlomeno abusivo. Con una serie di cessioni di beni e trasferimenti
di proprietà, il debitore sequestrato si era privato di tutti i suoi beni in
Svizzera a favore di società di famiglia di cui il padre era amministratore: così
era stato con i crediti ceduti con atto globale 10 giugno 2009, con la PPP di
sua proprietà situata a __________ e con quanto restava della vettura
accidentata. Tutti questi trapassi erano intervenuti in tempi sospetti e nonostante
le rivendicazioni di pagamento di ex soci investitori nel Condominio __________
e acquirenti delle PPP del condominio, che regolarmente incalzavano il debitore
CO 1. Pronunciatosi in una precedente vertenza a carico del debitore
sequestrato, lo stesso Pretore adito aveva osservato come la cessione globale
10 giugno 2009 non era comprensiva dei crediti __________: e, proprio per questo
era stato allestito l'ulteriore accordo 1° aprile 2011. Del debito di CO 1
verso la società opponente non vi erano prove oggettive, ritenuto come ad ogni
modo avrebbe potuto pagare con altri mezzi. Debitore sequestrato e società
opponente costituivano una società semplice volta a promuovere e edificare il Condominio
__________ e che non era stata liquidata con la convenzione del 17 novembre
2008. Eventuali rapporti di dare e avere non potevano così essere liquidati
tramite semplice cessione di crediti, ciò di cui non vi era traccia. Nell'insieme
la cronologia degli eventi era sintomatica di una volontà del debitore
sequestrato di trafugare beni di sua proprietà indebolendo la posizione dei
suoi creditori in Svizzera. In questo era riconoscibile la malafede del
debitore sequestrato, intesa a impedire l'ottenimento di garanzie reali per
pretese scoperte. Tutto sommato, il credito verso il notaio avv. L__________ a garanzia
del pagamento __________, apparteneva al debitore sequestrato. Di qui il
mantenimento del sequestro.
D'altra
parte, della pretesa inesistenza del credito del debitore sequestrato verso il
notaio PA 2 non vi era riscontro oggettivo, ritenuto oltretutto che la società
opponente aveva ritirato l'opposizione. E, nella misura in cui affermava di non
essere leso nei suoi interessi, l'opposizione del debitore sequestrato era addirittura
irricevibile. Certo, il sequestro poteva essere infruttuoso, ma non in base alla
sola dichiarazione scritta del suo notaio. Di fatto il debitore sequestrato non
aveva provato che il prezzo di vendita gli era stato direttamente versato senza
passare per il tramite di quel notaio, sicché il sequestro era anche in questo
caso da confermare.
H. Delle
risposte al reclamo introdotte dal debitore sequestrato il 5 ottobre 2011 e dalla
società opponente il 6 ottobre 2011, che a titolo principale entrambe propongono
la reiezione del reclamo si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011
intimata il successivo 25 agosto e notificata al sequestrante il giorno 31
agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è
così ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 28
settembre 2011 e notificato il 29 settembre 2011: inviate il 5 rispettivamente
6 ottobre 2011, anche le risposte al reclamo degli opponenti sono quindi
tempestive e ammissibili.
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82] consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid. 1.5.e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso
improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova
(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42
ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla
decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di
celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti
solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e
relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3] consid. 3), non
invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:
Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con
numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono
applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326
cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco
la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo
“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter
neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.
Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi
del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte
Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale
5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto 2010,
consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e
5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di
escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte
Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009
consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha
in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.
periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia:
Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1).
E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che, in
riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e
“unechte Noven” (Freiburghaus/
Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad
art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait
nouveau” (Jeandin in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata
dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 19;
risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui
questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali
argomentazioni giuridiche (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia
da oltre un decennio.
b) Ciò
posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo
dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla
società opponente CO 2 (doc. A a E).
5. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1
cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei
beni sequestrati. Nel contempo, lamenta un manifesto ed erroneo accertamento
nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).
6. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 dei
beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era opposto al
sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la pretesa era
stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al credito
verso il notaio PA 2 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata, pag. 7 n.
5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la società CO 2 si
era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in forza dell'avvenuta
cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________, senza
entrare nel merito del credito che -a detta del sequestrante- il debitore
sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 2 (sentenza impugnata, pag. 7 n.
5.2).
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
7. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).
Credito
del notaio avv. L__________ verso __________
8. Anzitutto
il reclamante si duole del fatto che, nella misura in cui riguardava il
sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________ in
restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti
del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della __________ di cui al
suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e
spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc.
SO.2011.296), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n.
6.1). Rimprovera al Pretore di non avere affatto considerato che né il debitore
sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in tal senso.
In merito pertanto -a detta dell'interessato- il decreto di sequestro era
diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza impugnata andava
annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in
effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore sequestrato sia la
società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del decreto di
sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.311; istanza 11
maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011. 331), riservato il ritiro dell'opposizione da
parte della società opponente in quanto riferita al credito di CO 1 verso il
notaio PA 2 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi gli
opponenti rilevano (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 6 n. 1; risposta
al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato, legittimo
titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui sono stati
bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il blocco
del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto
bancario, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di
denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari,
conformemente agli obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal
canto suo, il reclamante non ha mai ravvisato che in questa sua incombenza,
l'avv. L__________ -quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo
abusivo o comunque con un intento volto a danneggiare i creditori del debitore
sequestrato. Di modo che, nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente
non appartenevano -perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il
reclamo è quindi infondato.
Credito
del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________
9. Il
Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il
debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi
crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei
notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra
cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia
del pagamento della __________ (doc. C/RP: inc. SO.2011. 311): per il Pretore,
l'atto ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti
gli elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così
ceduti erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2).
E, da questo punto di vista, il reclamante nulla obietta.
Nondimeno,
tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è
di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati
all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del
notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del
pagamento __________ di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non
era suo ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011,
pag. 2 e 5: inc. SO.2011.311 e SO.2011.331): pertanto, il contestato
provvedimento colpiva di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua
illegittimità e la necessità di una sua revoca.
10. Il
reclamante afferma che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal
debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza
di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC):
l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti
e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a
favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori.
Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta,
bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 n.
7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il Pretore
non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore
sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L__________
era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi
dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al
debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del
sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).
11. In
concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva escluso che la
cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato rispettivamente abusivo,
limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i quali si era convinto
che non si giustificava il mantenimento di un sequestro di beni formalmente appartenenti
a terzi. Ora, davanti a questa Camera il reclamante ripropone anzitutto la tesi
secondo cui la controversa cessione di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo,
pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio a pag. 8 segg. n. 7.1), censura che però è a
priori infondata. Certo, vi è simulazione ex art. 18 CO quando le parti
concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici
corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di
un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale
federale 9 novembre 2000 [5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007
[14.2007.21] consid. 2e). Ciò non toglie che chi trasferisce beni propri a
terzi al mero scopo di sottrarli all'azione dei suoi creditori, non si rende autore
di un atto simulato poiché il negozio giuridico, seppur legato a un fine
discutibile, come tale è realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher
Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger, Commentaire
Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das
Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo 1979, pag.
296/297). In specie, il reclamante si limita in sostanza a sostenere che il
debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società opponente
allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti giudiziari,
senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta (reclamo, pag. 11 n.
7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 9)- non ha nemmeno mosso
obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo la questione non
merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se, alla luce delle
censure sollevate dall'insorgente, la cessione 1° aprile 2011 sia abusiva giusta
l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).
12. Per
il reclamante, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società
opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con
cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì
tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e
depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese
la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11
n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”
non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in
accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi
dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto
che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei
trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma
poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011,
il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso
o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un trasferimento
-quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo
medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che in conseguenza di ciò “il
preteso creditore non benefici più di un bene che può essere sequestrato”,
seppur aggiungendo poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia
CO 1] non risponderà se del caso la propria responsabilità venisse
accertata” (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo
che, sotto questo profilo, la censura appare fondata.
13. Per
il reclamante, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un
terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti
il Condominio __________), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre
del debitore sequestrato, e la società __________ AG (acquirente della PPP di __________),
del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore
sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era
indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio
__________ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione
immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore
sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 12 seg. n. 7.2b). Ora,
a prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre (sotto,
consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore ha rilevato
che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della società
opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse amministratore unico
non permetteva di concludere a un'identità economica fra gli opponenti (sentenza
impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre soggiunto che nulla indicava
che quella società fosse stata costituita per occultare i crediti di cui alla
cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). È
tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta in veste di gestore sin
dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________: di ciò danno atto
la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag. 1: inc. SO.2011.311),
gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11: inc. SO.2011.311) e gli estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8:
inc. SO.2011.311). Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo
stretto legame esistente fra debitore sequestrato e società opponente
riconducibile alla relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio __________,
e che hanno in seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con
vincolo di solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione
17 novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società
semplice “__________” specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a
quell'immobile “sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per
quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la
consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie,
sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di
conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati
ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne
i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci investitori
uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al 35% del rispettivo
capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.311). Pertanto, a differenza
di quanto sostiene la società opponente (risposta al reclamo 6 ottobre 2011,
pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della situazione era evidente.
14. Invero,
il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo
di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore
sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al
Condominio __________ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10
giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò
indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione
non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la
revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del
reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio
avv. L__________ a garanzia del pagamento __________ era stata parimenti ceduta
alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). Il
reclamante gli obietta di non avere considerato la complessità della vicenda e
di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di
proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale
limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un
dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a
ragione.
Certo,
con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire
alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere derivante
dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”
[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.
SO.2011. 311). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in
effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente
che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di
promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in
relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.
SO.2011.311). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si accenna
alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni
particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé
indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile
2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova
a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati
quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. D e doc. E pag. 2 e 5:
inc. SO.2011.296), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011-
dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi
fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. F pag. 23: inc. SO.2011.296). Il che, a
differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare oggettivamente
dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza di una sorta di
“pressione” a carico del debitore sequestrante e della società opponente
(risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir poco ardito.
L'accordo
del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009
si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il principio
secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora
dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo
di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che
hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in
garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei
venditori, tra i quali in particolare il pagamento della __________ per ogni
singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra l'altro) ritenuto
opportuno puntualizzare che la società opponente era segnatamente legittimata “a
richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in
particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di
tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. C/RP: inc. SO.2011.311).
Una esigenza di precisazione questa che invero non sembra affatto casuale. La
società opponente rileva che si è trattato di “una ratifica degli accordi
pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni equivoco che l'accordo
prevedeva originariamente anche i crediti __________” poiché nell'ambito della
sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo) lo
stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in proposito (risposta
al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato così il caso però, allora
non è dato a vedere perché dal canto loro le parti avrebbero atteso oltre un
anno per ovviare alla citata carenza.
15. Il
reclamante obietta inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non era giustificata
da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver preso conoscenza
del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del debitore
sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito bastare una
semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza del debito
di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore
sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo
proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad
incassare i crediti __________ verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E,
anche sotto questo profilo la censura è pertinente.
Sul fatto
che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.
C/EH: inc. SO.2011.331) sia di parte e non oggettiva, né il debitore
sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 5
ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 ad E).
Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato
a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente
incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.311). Nondimeno, in base alla
convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice
“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in
via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta
valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della
società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori
di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul
fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o
altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così
come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP
pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.311). Verso gli ex soci investitori si erano in
particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di
fr. 4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.311). Quantomeno nei loro
confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era
quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti
sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali
inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito
l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e
avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente, suscita
senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi godessero di un
privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro reciproche pretese rispetto
a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben vedere avrebbe semmai avuto
senso nel contesto di un rapporto societario fra debitore sequestrato e società
opponente, tesi questa esclusa dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 nel
mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata dagli interessati (risposta al
reclamo 5 ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc.
SO.2011.331).
16. Per i
suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica del reclamante laddove rileva
che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del
debitore sequestrato (reclamo, pag. 19 n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione
immobiliare Condominio __________ aveva generato ingenti perdite e che vi erano
pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “__________” e
richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli
acquirenti delle PPP del Condominio __________. E, se è vero che in virtù del
vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il debitore
sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede
in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti garanti
del pagamento __________ sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere
abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto
che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore
sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere
il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in Svizzera.
In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza, va ben
riconosciuta -come pretende il reclamante (reclamo, pag. 19 n. 7.2e)- una lesione
dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi
-e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- il sequestrante ha ben reso
sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011.
E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.
17. In
questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta alla conclusione
che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del qui esaminato credito,
gli opponenti propongono che il provvedimento sia pronunciato limitatamente all'importo
di fr. 100'000.– in luogo di fr. 200'000.–, in quanto la quota parte di
spettanza del debitore sequestrato era -in virtù della presunzione della
comproprietà- pari alla metà (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 17 n.
13; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 12 seg. ad G). Invano. La
convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società
semplice “__________” previa assunzione di diritti e oneri da parte del
debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che “per quanto
concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di
società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali
imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP, pag. 3 n. 6: inc.
SO.2011.311). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a
garanzia di pretese __________ pare senz'altro giustificato -in assenza di
altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà
comune (Brunner/Wichtermann in:
Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7
ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va così
respinta.
Credito
del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 2
18. Il
Pretore ha constatato che il reclamante aveva postulato il sequestro di
possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato
della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era
proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. P pag. 1: inc. SO.2011.296). In
particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,
dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 2 si era
occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. P pag. 3: inc. SO.2011.296):
il reclamante ne aveva così dedotto che il prezzo versato dalla società acquirente
__________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato sul conto notarile
di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che l'importo gli era
stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del notaio, tesi
questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultimo dove
egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO 1. Il Pretore, pur
relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa persona fungeva da legale
del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato che si trattava di un
documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la pretesa esistenza di
quel credito poggiava su mere allegazioni del sequestrante senza riscontri
oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo di compravendita
dava atto il medesimo rogito del notaio PA 2. Tutto sommato quindi, per il
Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito).
Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza
impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).
19. Il
reclamante obietta che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza
di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP
depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri
interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da
lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato
aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità
per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia
fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene
apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare
irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005
[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,
l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e
appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.
20. A
detta del reclamante il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il
sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale
equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e
nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del
prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente
avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia
(sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha
ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella del
sequestrante in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un
pubblico ufficiale, mentre la tesi del sequestrante -pagamento tramite il conto
notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi
oggettivi: e, davanti a questa Camera l'insorgente non pretende il contrario. Oltretutto
-come ha altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita
immobiliare (peraltro prodotto dal medesimo sequestrante) di cui al rogito n. __________
del notaio PA 2 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda
il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio
rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale
garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni
altro onere...” (doc. 33/OO recte doc. 20 pag. 7: inc. SO.2011.311),
circostanza che il reclamante pare nemmeno considerare. Di modo che, così come
proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
21. Per
finire, il reclamante sembra porre particolare importanza al fatto che il
notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista
era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità
civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse
stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato
infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di
esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito
non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di
disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto
materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto,
la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al
sequestro. La critica è così senza pertinenza.
Spese
giudiziarie
22. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di
confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________, del credito di CO
1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di fr.
200'000.– depositato a garanzia del pagamento della __________ di cui al suo
rogito n. __________ datato 17 novembre 2008, sul conto del notaio n. __________
presso __________. In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e
società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella
misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L__________
verso la rispettiva banca detentrice del suo conto professionale, e del credito
di CO 1 nei confronti del notaio PA 2, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito
del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole
grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Dal canto
loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta
formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza (art.
106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra reclamante da
una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese giudiziarie (tassa
di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2,
105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), sono
compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto
2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.311 e SO.2011.331), sono così
riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,
e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,
pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 2 maggio 2011 dalla
Pretura __________ (inc. SO.2011. 296), sono parzialmente accolte.
1.1 Di
conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° __________)
della Pretura __________ (inc. SO.2011. 296) eseguito presso l'avv. L__________,
del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in
restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento
della __________ di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul
conto del notaio n. __________ presso __________. Per il resto, il decreto di
sequestro 2 maggio 2011, è revocato.
2. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli
opponenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________,
limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza
resta a carico di RE 1, __________. RE 1, __________, rifonderà a titolo di
ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, __________. Verso CO 2, __________, le
ripetibili sono compensate.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1'200.–, già anticipata dal reclamante RE
1, __________, resta a suo carico in ragione di fr. 600.–. La rimanenza è a
carico di CO 1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. Le
ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
–
PA 1;
–
PA 2;
– PA 3.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 707'576.20, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster