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Decisione

14.2011.138

Opposiz. a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

21 dicembre 2011Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82] consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid. 1.5.e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso

improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre

fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova

(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42

ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla

decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di

celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti

solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e

relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3] consid. 3), non

invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:

Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con

numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono

applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326

cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi

del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte

Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale

5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto 2010,

consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e

5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia:

Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1).

E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che, in

riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e

“unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata

dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 19;

risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui

questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali

argomentazioni giuridiche (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia

da oltre un decennio.

b) Ciò

posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo

dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla

società opponente CO 2 (doc. A a E).

5. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1

cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei

beni sequestrati. Nel contempo, lamenta un manifesto ed erroneo accertamento

nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).

6. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 dei

beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era opposto al

sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la pretesa era

stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al credito

verso il notaio PA 2 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata, pag. 7 n.

5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la società CO 2 si

era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in forza dell'avvenuta

cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________, senza

entrare nel merito del credito che -a detta del sequestrante- il debitore

sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 2 (sentenza impugnata, pag. 7 n.

5.2).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

7. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).

Credito

del notaio avv. L__________ verso __________

8. Anzitutto

il reclamante si duole del fatto che, nella misura in cui riguardava il

sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________ in

restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti

del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della __________ di cui al

suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e

spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc.

SO.2011.296), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n.

6.1). Rimprovera al Pretore di non avere affatto considerato che né il debitore

sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in tal senso.

In merito pertanto -a detta dell'interessato- il decreto di sequestro era

diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza impugnata andava

annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in

effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore sequestrato sia la

società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del decreto di

sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.311; istanza 11

maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011. 331), riservato il ritiro dell'opposizione da

parte della società opponente in quanto riferita al credito di CO 1 verso il

notaio PA 2 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi gli

opponenti rilevano (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 6 n. 1; risposta

al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato, legittimo

titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui sono stati

bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il blocco

del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto

bancario, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di

denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari,

conformemente agli obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal

canto suo, il reclamante non ha mai ravvisato che in questa sua incombenza,

l'avv. L__________ -quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo

abusivo o comunque con un intento volto a danneggiare i creditori del debitore

sequestrato. Di modo che, nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente

non appartenevano -perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il

reclamo è quindi infondato.

Credito

del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________

9. Il

Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il

debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi

crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei

notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra

cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia

del pagamento della __________ (doc. C/RP: inc. SO.2011. 311): per il Pretore,

l'atto ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti

gli elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così

ceduti erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2).

E, da questo punto di vista, il reclamante nulla obietta.

Nondimeno,

tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è

di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati

all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del

notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del

pagamento __________ di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non

era suo ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011,

pag. 2 e 5: inc. SO.2011.311 e SO.2011.331): pertanto, il contestato

provvedimento colpiva di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua

illegittimità e la necessità di una sua revoca.

10. Il

reclamante afferma che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal

debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza

di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC):

l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti

e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a

favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori.

Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta,

bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 n.

7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il Pretore

non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore

sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L__________

era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi

dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al

debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del

sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).

11. In

concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva escluso che la

cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato rispettivamente abusivo,

limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i quali si era convinto

che non si giustificava il mantenimento di un sequestro di beni formalmente appartenenti

a terzi. Ora, davanti a questa Camera il reclamante ripropone anzitutto la tesi

secondo cui la controversa cessione di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo,

pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio a pag. 8 segg. n. 7.1), censura che però è a

priori infondata. Certo, vi è simulazione ex art. 18 CO quando le parti

concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici

corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di

un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale

federale 9 novembre 2000 [5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007

[14.2007.21] consid. 2e). Ciò non toglie che chi trasferisce beni propri a

terzi al mero scopo di sottrarli all'azione dei suoi creditori, non si rende autore

di un atto simulato poiché il negozio giuridico, seppur legato a un fine

discutibile, come tale è realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger, Commentaire

Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das

Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo 1979, pag.

296/297). In specie, il reclamante si limita in sostanza a sostenere che il

debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società opponente

allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti giudiziari,

senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta (reclamo, pag. 11 n.

7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 9)- non ha nemmeno mosso

obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo la questione non

merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se, alla luce delle

censure sollevate dall'insorgente, la cessione 1° aprile 2011 sia abusiva giusta

l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).

12. Per

il reclamante, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società

opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con

cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì

tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e

depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________

del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese

la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11

n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”

non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in

accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi

dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto

che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei

trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma

poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011,

il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso

o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un trasferimento

-quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo

medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che in conseguenza di ciò “il

preteso creditore non benefici più di un bene che può essere sequestrato”,

seppur aggiungendo poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia

CO 1] non risponderà se del caso la propria responsabilità venisse

accertata” (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo

che, sotto questo profilo, la censura appare fondata.

13. Per

il reclamante, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un

terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti

il Condominio __________), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre

del debitore sequestrato, e la società __________ AG (acquirente della PPP di __________),

del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore

sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era

indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio

__________ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione

immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore

sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 12 seg. n. 7.2b). Ora,

a prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre (sotto,

consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore ha rilevato

che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della società

opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse amministratore unico

non permetteva di concludere a un'identità economica fra gli opponenti (sentenza

impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre soggiunto che nulla indicava

che quella società fosse stata costituita per occultare i crediti di cui alla

cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). È

tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta in veste di gestore sin

dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________: di ciò danno atto

la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag. 1: inc. SO.2011.311),

gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11: inc. SO.2011.311) e gli estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8:

inc. SO.2011.311). Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo

stretto legame esistente fra debitore sequestrato e società opponente

riconducibile alla relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio __________,

e che hanno in seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con

vincolo di solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione

17 novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società

semplice “__________” specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a

quell'immobile “sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per

quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la

consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie,

sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di

conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati

ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne

i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci investitori

uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al 35% del rispettivo

capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.311). Pertanto, a differenza

di quanto sostiene la società opponente (risposta al reclamo 6 ottobre 2011,

pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della situazione era evidente.

14. Invero,

il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo

di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore

sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al

Condominio __________ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10

giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò

indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione

non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la

revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del

reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio

avv. L__________ a garanzia del pagamento __________ era stata parimenti ceduta

alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). Il

reclamante gli obietta di non avere considerato la complessità della vicenda e

di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di

proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale

limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un

dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a

ragione.

Certo,

con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire

alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere derivante

dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”

[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.

SO.2011. 311). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in

effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente

che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di

promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in

relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.

SO.2011.311). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si accenna

alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni

particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé

indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile

2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova

a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati

quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. D e doc. E pag. 2 e 5:

inc. SO.2011.296), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011-

dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi

fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. F pag. 23: inc. SO.2011.296). Il che, a

differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare oggettivamente

dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza di una sorta di

“pressione” a carico del debitore sequestrante e della società opponente

(risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir poco ardito.

L'accordo

del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009

si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il principio

secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora

dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo

di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che

hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in

garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei

venditori, tra i quali in particolare il pagamento della __________ per ogni

singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra l'altro) ritenuto

opportuno puntualizzare che la società opponente era segnatamente legittimata “a

richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in

particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di

tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. C/RP: inc. SO.2011.311).

Una esigenza di precisazione questa che invero non sembra affatto casuale. La

società opponente rileva che si è trattato di “una ratifica degli accordi

pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni equivoco che l'accordo

prevedeva originariamente anche i crediti __________” poiché nell'ambito della

sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo) lo

stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in proposito (risposta

al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato così il caso però, allora

non è dato a vedere perché dal canto loro le parti avrebbero atteso oltre un

anno per ovviare alla citata carenza.

15. Il

reclamante obietta inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non era giustificata

da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver preso conoscenza

del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del debitore

sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito bastare una

semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza del debito

di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore

sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo

proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad

incassare i crediti __________ verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E,

anche sotto questo profilo la censura è pertinente.

Sul fatto

che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.

C/EH: inc. SO.2011.331) sia di parte e non oggettiva, né il debitore

sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 5

ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 8 ad E).

Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato

a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente

incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.311). Nondimeno, in base alla

convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice

“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in

via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta

valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della

società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori

di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul

fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o

altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così

come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP

pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.311). Verso gli ex soci investitori si erano in

particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di

fr. 4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.311). Quantomeno nei loro

confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era

quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti

sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali

inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito

l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e

avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente, suscita

senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi godessero di un

privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro reciproche pretese rispetto

a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben vedere avrebbe semmai avuto

senso nel contesto di un rapporto societario fra debitore sequestrato e società

opponente, tesi questa esclusa dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 nel

mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata dagli interessati (risposta al

reclamo 5 ottobre 2011, pag. 14 n. 10d; verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc.

SO.2011.331).

16. Per i

suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica del reclamante laddove rileva

che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del

debitore sequestrato (reclamo, pag. 19 n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione

immobiliare Condominio __________ aveva generato ingenti perdite e che vi erano

pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “__________” e

richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli

acquirenti delle PPP del Condominio __________. E, se è vero che in virtù del

vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il debitore

sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede

in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti garanti

del pagamento __________ sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere

abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto

che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore

sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere

il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in Svizzera.

In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza, va ben

riconosciuta -come pretende il reclamante (reclamo, pag. 19 n. 7.2e)- una lesione

dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi

-e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- il sequestrante ha ben reso

sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011.

E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.

17. In

questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta alla conclusione

che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del qui esaminato credito,

gli opponenti propongono che il provvedimento sia pronunciato limitatamente all'importo

di fr. 100'000.– in luogo di fr. 200'000.–, in quanto la quota parte di

spettanza del debitore sequestrato era -in virtù della presunzione della

comproprietà- pari alla metà (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 17 n.

13; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 12 seg. ad G). Invano. La

convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società

semplice “__________” previa assunzione di diritti e oneri da parte del

debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che “per quanto

concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di

società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali

imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP, pag. 3 n. 6: inc.

SO.2011.311). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a

garanzia di pretese __________ pare senz'altro giustificato -in assenza di

altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà

comune (Brunner/Wichtermann in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7

ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va così

respinta.

Credito

del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 2

18. Il

Pretore ha constatato che il reclamante aveva postulato il sequestro di

possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato

della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era

proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. P pag. 1: inc. SO.2011.296). In

particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,

dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 2 si era

occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. P pag. 3: inc. SO.2011.296):

il reclamante ne aveva così dedotto che il prezzo versato dalla società acquirente

__________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato sul conto notarile

di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che l'importo gli era

stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del notaio, tesi

questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultimo dove

egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO 1. Il Pretore, pur

relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa persona fungeva da legale

del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato che si trattava di un

documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la pretesa esistenza di

quel credito poggiava su mere allegazioni del sequestrante senza riscontri

oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo di compravendita

dava atto il medesimo rogito del notaio PA 2. Tutto sommato quindi, per il

Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito).

Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza

impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).

19. Il

reclamante obietta che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza

di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP

depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri

interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da

lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato

aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità

per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia

fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene

apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare

irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005

[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,

l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e

appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.

20. A

detta del reclamante il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il

sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale

equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e

nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del

prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente

avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia

(sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha

ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella del

sequestrante in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un

pubblico ufficiale, mentre la tesi del sequestrante -pagamento tramite il conto

notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi

oggettivi: e, davanti a questa Camera l'insorgente non pretende il contrario. Oltretutto

-come ha altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita

immobiliare (peraltro prodotto dal medesimo sequestrante) di cui al rogito n. __________

del notaio PA 2 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda

il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio

rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale

garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni

altro onere...” (doc. 33/OO recte doc. 20 pag. 7: inc. SO.2011.311),

circostanza che il reclamante pare nemmeno considerare. Di modo che, così come

proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

21. Per

finire, il reclamante sembra porre particolare importanza al fatto che il

notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista

era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità

civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse

stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato

infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di

esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito

non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di

disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto

materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto,

la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al

sequestro. La critica è così senza pertinenza.

Spese

giudiziarie

22. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di

confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________, del credito di CO

1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di fr.

200'000.– depositato a garanzia del pagamento della __________ di cui al suo

rogito n. __________ datato 17 novembre 2008, sul conto del notaio n. __________

presso __________. In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e

società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella

misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L__________

verso la rispettiva banca detentrice del suo conto professionale, e del credito

di CO 1 nei confronti del notaio PA 2, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito

del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole

grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Dal canto

loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta

formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza (art.

106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra reclamante da

una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese giudiziarie (tassa

di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2,

105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), sono

compensate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente

accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto

2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.311 e SO.2011.331), sono così

riformati:

“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,

e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,

pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 2 maggio 2011 dalla

Pretura __________ (inc. SO.2011. 296), sono parzialmente accolte.

1.1 Di

conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° __________)

della Pretura __________ (inc. SO.2011. 296) eseguito presso l'avv. L__________,

del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in

restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento

della __________ di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul

conto del notaio n. __________ presso __________. Per il resto, il decreto di

sequestro 2 maggio 2011, è revocato.

2. La

tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli

opponenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________,

limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza

resta a carico di RE 1, __________. RE 1, __________, rifonderà a titolo di

ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, __________. Verso CO 2, __________, le

ripetibili sono compensate.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 1'200.–, già anticipata dal reclamante RE

1, __________, resta a suo carico in ragione di fr. 600.–. La rimanenza è a

carico di CO 1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. Le

ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

PA 1;

PA 2;

– PA 3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 707'576.20, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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