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Decisione

14.2011.139

Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

21 dicembre 2011Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82] consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid. 1.5.e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso

improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre

fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova

(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42

ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla

decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di

celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti

solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e

relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3] consid. 3), non

invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:

Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con

numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili

in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC)

(da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la

prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità

degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale

federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto

2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.

4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per

analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,

consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso

approccio che, in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare

distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo

esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de

procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata

dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag.

18; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per

cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali

argomentazioni giuridiche (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia

da oltre un decennio.

b) Ciò

posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo

dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla

società opponente CO 2 (doc. A a E).

5. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, i reclamanti invocano esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1

cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei

beni sequestrati. Nel contempo, lamentano un manifesto ed erroneo accertamento

nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).

6. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1

dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era

opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la

pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al

credito verso il notaio PA 1 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata,

pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la

società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in

forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________,

senza entrare nel merito del credito che -a detta dei sequestranti- il debitore

sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 1 (sentenza impugnata, pag. 7 n.

5.2).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

7. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).

Credito

del notaio avv. L__________ verso __________

8. Anzitutto i reclamanti si dolgono del fatto che, nella misura in

cui riguardava il sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________

in restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto

clienti del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al

suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e

spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc.

SO.2011.295), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n.

6.1). Rimproverano al Pretore di non avere affatto considerato che né il

debitore sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in

tal senso. In merito pertanto -a detta degli interessati- il decreto di

sequestro era diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza

impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il

pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore

sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del

decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.308;

istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011.328), riservato il ritiro

dell'opposizione da parte della società opponente in quanto riferita al credito

di CO 1 verso il notaio PA 1 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi

gli opponenti rilevano (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 6 n. 1;

risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato,

legittimo titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui

sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si

postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto

contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo giuridico egli

ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a garantire il

pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli obblighi che

il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, i reclamanti non hanno

mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L__________ -quale terza

debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un intento

volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che, nulla

giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano -perlomeno

non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi infondato.

Credito

del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________

9. Il

Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il

debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi

crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei

notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra

cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia

del pagamento della TUI (doc. C/RP: inc. SO.2011. 308): per il Pretore, l'atto

ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli

elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti

erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da

questo punto di vista, i reclamanti nulla obiettano.

Nondimeno,

tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è

di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati

all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del

notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del

pagamento TUI di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non era suo

ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e

5: inc. SO.2011.308 e SO.2011.328): pertanto, il contestato provvedimento colpiva

di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la

necessità di una sua revoca.

10. I

reclamanti affermano che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal

debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza

di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC):

l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti

e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a

favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori.

Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta,

bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 seg. n.

7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il

Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore

sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L__________

era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi

dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al

debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del

sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).

11. In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva

escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato

rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i

quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro

di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera i

reclamanti ripropongono anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione

di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e

rinvio a pag. 8 seg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi

è simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche

dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà,

sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché

intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000

[5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò

non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli

all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché

il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è

realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger,

Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo

1979, pag. 296/297). In specie, i reclamanti si limitano in sostanza a

sostenere che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della

società opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche

mediante atti giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era

voluta (reclamo, pag. 11 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid.

9)- non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al

riguardo la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da

stabilire se, alla luce delle censure sollevate dagli insorgenti, la cessione

1° aprile 2011 sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).

12. Per i

reclamanti, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società

opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con

cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì

tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e

depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________

del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese

la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11

n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”

non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in

accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi

dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto

che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei

trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma

poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 seg.

in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta

cessione 1° aprile 2011, il sequestrante non aveva addotto elementi tali da

renderne verosimile l'abuso o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta

oggettivamente un trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che

erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti

a questa Camera che in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici

più di un bene che può essere sequestrato”, seppur aggiungendo

poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà

se del caso la propria responsabilità venisse accertata” (risposta al

reclamo 30 settembre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo,

la censura appare fondata.

13. Per i

reclamanti, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un

terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti

il Condominio __________), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre

del debitore sequestrato, e la società __________ AG (acquirente della PPP di __________),

del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore

sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era

indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio

__________ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione

immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore

sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora,

a prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre

(sotto, consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore

ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della

società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse

amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra

gli opponenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre

soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare

i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel

mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta

in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________:

di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag.

1: inc. SO.2011.308), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui

al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328) e gli

estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili

nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al

verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328).

Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame

esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla

relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio __________, e che hanno in

seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con vincolo di

solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17

novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società semplice “__________”

specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile “sono

sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la

realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole

unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa,

lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di conseguenza è sin

d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci

investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi

di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci

investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al

35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308).

Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al

reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della

situazione era evidente.

14. Invero,

il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo

di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore

sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al

Condominio __________ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10

giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò

indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione

non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la

revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo)-

per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio avv. L__________

a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti ceduta alla società opponente (sentenza

impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). I reclamanti gli obiettano di non

avere considerato la complessità della vicenda e di non avere conferito debita

rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di proprietà di cui si è detto,

intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale limitato e sotto le pressanti

rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un dettagliato esposto (reclamo,

pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a ragione.

Certo,

con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire

alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere

derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”

[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.

SO.2011. 308). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in

effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente

che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di

promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in

relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.

SO.2011.308). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si

accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle

indicazioni particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è

già di per sé indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato

1° aprile 2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale

di prova a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile

sono stati quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. C e doc. D

pag. 2 e 5: inc. SO.2011.295), e di appena due settimane quello finale -del 14

marzo 2011- dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti

era di quasi fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. E pag. 23: inc. SO.2011.295). Il

che, a differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al

reclamo 30 settembre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista

temporale pare oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di

ciò l'esistenza di una sorta di “pressione” a carico del debitore

sequestrante e della società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011,

pag. 11 ad F), è a dir poco ardito.

L'accordo

del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009

si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il

principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli

importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto

complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate

presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai

medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico

di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI

per ogni singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra

l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era

segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani

di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la

liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.

C/RP: inc. SO.2011.308). Una esigenza di precisazione questa che invero non

sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una

ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni

equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché

nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del

reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in

proposito (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato

così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti

avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.

15. I reclamanti obiettano inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non

era giustificata da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver

preso conoscenza del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del

debitore sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito

bastare una semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza

del debito di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore

sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo

proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad

incassare i crediti TUI verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E, anche

sotto questo profilo la censura è pertinente.

Sul fatto

che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.

C/EH: inc. SO.2011.328) sia di parte e non oggettiva, né il debitore sequestrato

né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 30 settembre

2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 8 ad E). Ciò

posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato a “coprire

le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente

incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Nondimeno, in base alla

convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice

“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in

via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta

valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della

società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori

di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul

fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri

prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei

confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP pag. 3

n. 4: inc. SO.2011.308). Verso gli ex soci investitori si erano in particolare

impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di fr.

4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Quantomeno nei loro confronti

e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era quindi già a

quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti sia che

-dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali

inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito

l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e

avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente,

suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi

godessero di un privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro

reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben

vedere avrebbe semmai avuto senso nel contesto di un rapporto societario fra

debitore sequestrato e società opponente, tesi questa esclusa dal Pretore

(sentenza impugnata, pag. 9 nel mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata

dagli interessati (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d;

verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc. SO.2011.328).

16. Per i suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica dei

reclamanti laddove rilevano che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del debitore sequestrato (reclamo, pag. 18 segg. n.

7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione immobiliare Condominio __________

aveva generato ingenti perdite e che vi erano pretese creditorie di ex soci

investitori della società semplice “__________” e richieste di risarcimento

danni per difetti all'immobile avanzate dagli acquirenti delle PPP del

Condominio __________. E, se è vero che in virtù del vincolo di solidarietà la

società opponente deve rispondere -come il debitore sequestrato- di queste

stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede in Svizzera in forza

della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa

a suo carico e tendente al blocco dei crediti garanti del pagamento TUI sarebbe

a priori esclusa. Ciò detto il carattere abusivo della cessione di credito 1°

aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto che la stessa è stata disposta a

favore della condebitrice del debitore sequestrato -e quindi parte interessata-

vanificando la possibilità di ottenere il sequestro degli unici attivi legati a

quell'immobile e rintracciabili in Svizzera. In siffatte circostanze, anche a

un giudizio di mera verosimiglianza, va ben riconosciuta -come pretendono i

reclamanti (reclamo, pag. 19 segg. n. 7.2e)- una lesione dei diritti dei creditori.

Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi -e diversamente da quanto

ritenuto dal Pretore- i sequestranti hanno ben reso sufficientemente verosimile

il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011. E, questo, giustifica il

mantenimento del sequestro.

17. In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta

alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del

qui esaminato credito, gli opponenti propongono che il provvedimento sia

pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.– in luogo di fr.

200'000.–, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era

-in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al

reclamo 30 settembre 2011, pag. 17 n. 13; risposta al reclamo 3 ottobre 2011,

pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con

cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di diritti

e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce

che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto

pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)

segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP,

pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.308). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro

di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza

di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è

proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7

ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va

così respinta.

Credito

del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 1

18. Il

Pretore ha constatato che i reclamanti avevano postulato il sequestro di

possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato

della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era

proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. O pag. 1: inc. SO.2011.295). In

particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,

dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 1 si era

occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. O pag. 3: inc.

SO.2011.295): i reclamanti ne avevano così dedotto che il prezzo versato dalla

società acquirente __________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato

sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che

l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del

notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da

quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO

1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa

persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato

che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la

pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni dei sequestranti

senza riscontri oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo

di compravendita dava atto il medesimo rogito del notaio PA 1. Tutto sommato

quindi, per il Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza

del credito). Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto

infruttuoso (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).

19. I reclamanti obiettano che laddove il debitore sequestrato eccepiva

l'inesistenza di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della

citata PPP depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso

nei propri interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e

quella da lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato

aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità

per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia

fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene

apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare

irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005

[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,

l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e

appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.

20. A

detta dei reclamanti il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il

sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale

equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e

nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del

prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente

avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia

(sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha

ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella dei sequestranti

in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un pubblico ufficiale,

mentre la tesi dei sequestranti -pagamento tramite il conto notarile del legale

del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi oggettivi: e, davanti a

questa Camera gli insorgenti non pretendono il contrario. Oltretutto -come ha

altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita immobiliare

(peraltro prodotto dai medesimi sequestranti) di cui al rogito n. __________

del notaio PA 1 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda

il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio

rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale

garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni

altro onere...” (doc. 33/NN recte doc. 20 pag. 7: reperibile nel

parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al

verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328),

circostanza che i reclamanti pare nemmeno vogliano considerare. Di modo che,

così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

21. Per finire, i reclamanti sembrano porre particolare importanza al

fatto che il notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del

credito: il professionista era così venuto meno ai propri obblighi e quindi

incorso in responsabilità civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi

intendere che -fosse stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe

potuto essere dichiarato infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non

considera che in materia di esecuzione del sequestro, quando controversa è

l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha

alcuna facoltà -a meno di disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi

su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un

siffatto provvedimento (Reiser, op.

cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto, la questione non poteva che essere

affrontata nella procedura di opposizione al sequestro. La critica è così senza

pertinenza.

Spese

giudiziarie

22. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di

confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________, del credito di CO

1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di fr.

200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n.

__________ datato 17 novembre 2008, sul conto del notaio n. __________ presso __________.

In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e società opponente

vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella misura in cui ha

disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L__________ verso

la rispettiva banca detentrice del suo conto professionale, e del credito di CO

1 nei confronti del notaio PA 1, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito

del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole

grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Dal canto

loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta

formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra i reclamanti

(a titolo solidale) da una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra,

delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali

[art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2

CPC), sono compensate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente

accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto

2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), sono così

riformati:

“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,

e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,

pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 2 maggio 2011 dalla

Pretura __________ (inc. SO.2011. 295), sono parzialmente accolte.

1.1 Di

conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° __________)

della Pretura __________ (inc. SO.2011. 295) eseguito presso l'avv. L__________,

del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione

dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di

cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. __________

presso __________. Per il resto, il decreto di sequestro 2 maggio 2011, è

revocato.

2. La

tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli

opponenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________,

limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza

resta a carico di RE 2 e RE 1 (in solido fra di loro), __________. RE 2 e RE 1,

__________, rifonderanno (con vincolo di solidarietà) a titolo di ripetibili fr.

1'200.– a CO 1, __________. Verso CO 2, __________, le ripetibili sono

compensate.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 800.–, già anticipata dai reclamanti RE 2

e RE 1, __________, resta a loro carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è

a carico di CO 1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di

solidarietà. Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

PA 1;

PA 1;

– PA 3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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