14.2011.139
Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
21 dicembre 2011Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.139
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 18 CO
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.139
Lugano
21 dicembre
2011
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio
2011 (inc. SO.2011.308) da
CO 1
(patrocinato da PA 1
e con opposizione
11 maggio 2011 (inc. SO.2011.328) da
CO 2
(patrocinata dall'
PA 3)
contro
il sequestro 2
maggio 2011 (inc. SO.2011.295) (n° __________) richiesto nei confronti
dell'opponente CO 1 da
RE 1
RE 2
(patrocinati dall'
PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 23 agosto 2011, ha accolto entrambe le opposizioni, revocando di conseguenza il sequestro, tasse, spese
ripetibili a carico di RE 2 e RE 1;
reclamanti RE 2 e RE 1 con allegato 8 settembre 2011, in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare l'inesistenza delle
opposizioni di CO 1 e di CO 2 in quanto riferite al credito del notaio avv. L__________
verso __________, di dichiarare irricevibile l'opposizione di CO 1 in quanto riferita al credito verso il notaio PA 1, rispettivamente in ogni caso di respingere le
opposizioni di CO 1 e di CO 2 ponendo a loro carico tassa di giustizia e spese
oltre all'indennità per ripetibili di fr. 6'000.–, di cui fr. 4'000.– a carico
di CO 1 e fr. 2'000.– di CO 2;
lette le osservazioni [recte: risposta al
reclamo] 30 settembre 2011 di CO 1 e la risposta al reclamo 3 ottobre 2011 di CO
2, che propongono entrambe e in via principale la reiezione del reclamo e,
subordinatamente, il parziale accoglimento nel senso che il sequestro del
credito presso il notaio avv. L__________, a garanzia del pagamento TUI sia
limitato a fr. 100'000.–, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, RE 2 e RE 1 hanno
chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 e cifra 2
LEF, di porre sotto sequestro:
–
“presso __________, il credito del notaio
avv. L__________ verso __________ in restituzione dell'importo/averi di CHF
200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. __________ a garanzia del
pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008,
importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1”;
–
“presso l'avv. L__________, il credito
del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione
dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di
cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. __________
presso __________”;
–
“presso il notaio PA 1, il credito del signor
CO 1 verso il notaio PA 1 in liberazione/versamento del prezzo della
compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del fondo
base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________/21 maggio 2010 a Registro fondiario”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 275'000.– oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2010.
B. I sequestranti
hanno affermato di avere acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno, con contratto
di compravendita immobiliare 8 agosto 2007 (rogato con atto n. __________ del
notaio avv. P__________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________,
__________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 55/1000)
del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________.
Dopo
l'acquisto, nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti,
fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di
importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste
problematiche, sarebbero stati ignorati da CO 1. I difetti erano quindi stati
oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura
__________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile
e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010
dell'ing. __________ -che faceva proprie le conclusioni di un altro
professionista- stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento
dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo
2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.–
la spesa massima necessario per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari
e gli imprevisti. La quota parte per i sequestranti era così di fr. 275'000.– (fr.
5'000'000.– x 55/1000), importo pari al minor valore subìto dall'appartamento.
C. Il 2
maggio 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto,
fondandolo sulla causa ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF.
D. Il 5
maggio 2011 CO 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di
sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il
notaio PA 1. Al contraddittorio del 21 luglio 2011, con riferimento alla
pretesa verso il notaio avv. L__________, egli ha precisato che la stessa era
stata ceduta alla società CO 2 a inizio aprile 2011, quindi prima dei
sequestri. Egli le aveva in particolare trasferito tutti i crediti legati all'edificazione
dell'immobile Condominio __________, allo scopo di coprire parte della sua
esposizione debitoria verso quella società. D'altra parte poi, egli non era
beneficiario di un credito verso il notaio PA 1, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di __________ di sua proprietà era avvenuto
direttamente fra le parti e non per il tramite di quel professionista, come
attestato da quest'ultimo. Dal canto loro, i sequestranti hanno osservato che
sulla questione legata alla cessione dei crediti il Pretore adito si era già
pronunciato a febbraio 2010 concludendo che nell'atto 10 giugno 2009 non erano
compresi i crediti a garanzia della TUI. La pretesa cessione 1° aprile 2011 era
simulata quindi nulla e inefficace, in quanto il credito verso il notaio avv. L__________
era di spettanza della società semplice in essere fra il debitore sequestrato CO
1 e la società CO 2, il cui scioglimento non era stato provato: da questo punto
di vista, una mera cessione di credito non era sufficiente. Il fine ultimo
della cessione era preservare l'oneroso tenore di vita del debitore.
Irrilevante infine la dichiarazione scritta del suo notaio, in quanto di parte,
ritenuto che in tal caso sarebbe bastato informare l'ufficio esecuzione.
In
replica, l'opponente ha ribadito la validità dello scioglimento della società
semplice “__________” -in essere fra i soci investitori nel complesso
immobiliare Condominio __________ - e della relativa convenzione transattiva
del 17 novembre 2008, della cessione globale 10 giugno 2009 riferita a tutti i
crediti di sua pertinenza legati al Condominio __________ e dell'accordo 1°
aprile 2011 che puntualizza l'avvenuta cessione dei crediti TUI. Altresì valida
la dichiarazione del notaio che aveva rogato la compravendita della PPP di __________
che apparteneva al debitore sequestrato. Infine, ha evidenziato come la
procedura imponeva un esame limitato alla verosimiglianza. A loro volta, i sequestranti
hanno contestato la validità di tutte le cessioni agli atti, evidenziando il
tentativo di controparte di sottrarsi alle proprie responsabilità a danno dei
creditori. Sulla dichiarazione del patrocinatore del debitore sequestrato, hanno
osservato poi che in questa sede egli interveniva in veste di legale non di
pubblico notaio.
E. CO 2 ha formulato opposizione l'11 maggio 2011. Al contraddittorio del 21 luglio 2011 la società
opponente ha precisato di non considerarsi parte nella controversia riferita al
sequestro del credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 1 per la
vendita della PPP di __________. Valide per contro le cessioni di credito
disposte a suo favore da CO 1: entrambe redatte per iscritto, la cessione 1°
aprile 2011 si limitava a specificare che compresi erano pure i crediti a
garanzia del pagamento TUI di ogni transazione immobiliare al Condominio __________.
Pertanto, lei soltanto era titolare dei relativi crediti sequestrati, non certo
il debitore CO 1. Da qui, si giustificava la revoca del sequestro. I
sequestranti hanno confermato le obiezioni già sollevate all'opposizione del
debitore sequestrato. Hanno quindi preso atto del ritiro dell'opposizione in
quanto riferita al credito verso il notaio PA 1. Il debitore CO 1 mirava a
scaricare le sue responsabilità sulla società opponente cui era legato da
vincolo di solidarietà, a favore della quale con accordo 1° aprile 2011 aveva
ceduto crediti senza controprestazione: anche questo era a favore della tesi
che la cessione era simulata.
In
replica, la società opponente ha obiettato che la cessione di ogni credito
legato al Condominio __________ era intesa a regolare -almeno in parte- i
rapporti di dare e avere tra lei e il debitore CO 1. A tutt'oggi egli le doveva fr. 660'000.–, ritenuto poi che fra loro non era venuta in essere
alcuna nuova società semplice. Fosse stato il caso, si sarebbe comunque trattato
di liquidazione parziale. La vendita della PPP di __________ del debitore CO 1
faceva parte di un altro progetto che nulla aveva a che vedere con il
Condominio __________. Dalla cessione esulava quindi il credito del debitore
sequestrato verso il notaio PA 1: motivo per cui, in proposito, aveva ritirato
l'opposizione per carenza di legittimazione. In duplica i sequestranti hanno
rilevato che, dato il vincolo di solidarietà, il pagamento del debitore CO 1
riduceva automaticamente la posizione debitoria della società opponente, di
modo che l'atto di cessione in esame era solo un modo per sottrarre beni ai
creditori. Infine, il debito di fr. 660'000.– era un fatto nuovo privo di
riscontri. Ribadita pure la tesi dell'esistenza di una società semplice fra
società opponente e debitore CO 1.
F. Con
sentenza 23 agosto 2011, il Pretore __________ ha accolto le opposizioni e
revocato il sequestro. Pacifica l'esistenza del credito dei sequestranti nei
confronti del debitore sequestrato promotore dell'operazione immobiliare
Condominio __________, dove avevano a suo tempo acquistato la PPP e presso il
quale erano emersi -come appurato da periti e ingegneri- gravi difetti e danni
per svariati milioni di franchi. In proposito, non erano state sollevate
contestazioni di rilievo. Pure indubbia la causa del sequestro ex art. 271 cpv.
1 cifra 4 LEF, ovvero l'esistenza del legame di quel credito (il preteso minor
valore della PPP) con la Svizzera, fondato sulla compravendita di un immobile situato
in Ticino, luogo di adempimento contrattuale.
Il
credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio avv. L__________ a
garanzia del pagamento TUI era stato ceduto alla società opponente CO 2 in virtù dell'atto 1° aprile 2011, valido sia dal profilo formale che da quello del contenuto. Ciò
posto, senza riscontri oggettivi, non lo si poteva considerare abusivo o
simulato. Di fatto, che il padre del debitore sequestrato fosse amministratore
unico della società opponente non indicava un'identità economica. L'intenzione
del debitore sequestrato di cedere tutti i suoi crediti inerenti il Condominio __________
a quella società era peraltro già stato sancito con cessione globale del 10
giugno 2009, ben prima dell'avvio della vertenza sorta fra le parti. Nemmeno vi
era una sentenza definitiva che dichiarava una di quelle cessioni abusive.
Pertanto difettava la volontà del debitore sequestrato, in complicità con la
società opponente, di privarsi di beni a danno di creditori. Il trapasso di proprietà
di quel credito era quindi efficace in quanto validamente ceduto a quella
società. E, poiché preventivamente ceduto, per il Pretore non era verosimile
che la pretesa verso il notaio avv. L__________ appartenesse ancora al debitore
sequestrato. Infondata poi l'esistenza fra debitore sequestrato e società
opponente di una società semplice (per la cui liquidazione non sarebbe bastata
una mera cessione di credito): con la convenzione 17 novembre 2008 di
scioglimento della originaria società semplice “__________” -il cui fine comune
era la realizzazione dell'immobile Condominio __________ e la vendita delle
PPP- si erano limitati ad assumere in via solidale tutti i relativi diritti e
oneri; ma visto che l'immobile era stato realizzato e le PPP erano state
vendute, difettava l'“animus societatis”. Pertanto, pure sotto questo
profilo il rimprovero non inficiava la controversa cessione di crediti. Di modo
che, in definitiva, nulla giustificava il sequestro di un bene intestato
giuridicamente a un terzo (la società opponente). Dal canto suo il notaio PA 1
aveva escluso di essere depositario -sul conto notarile- di proventi legati
alla vendita della PPP di __________ appartenuta al debitore sequestrato: aveva
sottoscritto la dichiarazione scritta quale pubblico notaio, che quindi era
credibile e rendeva verosimile l'inesistenza del relativo credito.
Dell'avvenuto pagamento diretto del prezzo di vendita dava peraltro atto lo
stesso rogito del notaio PA 1 (doc. 33/NN). Motivo per cui pure la revoca di
questo sequestro era giustificata. Ciò posto, dovendosi accogliere le
opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente, il
provvedimento conservativo decretato il 29 aprile 2011 [recte: 2 maggio
2011] era da annullare.
G. Con
il presente reclamo 8 settembre 2011 RE 2 e RE 1 chiedono di accertare
l'inesistenza delle opposizioni del debitore sequestrato e della società
opponente laddove riferite al credito del notaio avv. L__________ verso __________,
di dichiarare irricevibile l'opposizione del debitore sequestrato in quanto
riferita al credito verso il notaio PA 1, rispettivamente e in ogni caso di
respingere le opposizioni di quest'ultimo e della società opponente confermando
il decreto di sequestro.
Non era
stata interposta opposizione al sequestro del credito del notaio avv. L__________
a garanzia di pretese TUI verso la banca __________: in proposito, pertanto, il
provvedimento era già definitivo e da confermare. Il credito del debitore
sequestrato verso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI di
cui alle compravendite di PPP del Condominio __________ non era stato ceduto in
modo valido alla società opponente. In effetti l'accordo 1° aprile 2011 era
simulato o perlomeno abusivo. Con una serie di cessioni di beni e trasferimenti
di proprietà, il debitore sequestrato si era privato di tutti i suoi beni in
Svizzera a favore di società di famiglia di cui il padre era amministratore:
così era stato con i crediti ceduti con atto globale 10 giugno 2009, con la PPP
di sua proprietà situata a __________ e con quanto restava della vettura
accidentata. Tutti questi trapassi erano intervenuti in tempi sospetti e
nonostante le rivendicazioni di pagamento di ex soci investitori nel Condominio
__________ e acquirenti delle PPP del condominio, che regolarmente incalzavano
il debitore CO 1. Pronunciatosi in una precedente vertenza a carico del
debitore sequestrato, lo stesso Pretore adito aveva osservato come la cessione
globale 10 giugno 2009 non era comprensiva dei crediti TUI: e, proprio per
questo era stato allestito l'ulteriore accordo 1° aprile 2011. Del debito di CO
1 verso la società opponente non vi erano prove oggettive, ritenuto come ad
ogni modo avrebbe potuto pagare con altri mezzi. Debitore sequestrato e società
opponente costituivano una società semplice volta a promuovere e edificare il
Condominio __________ e che non era stata liquidata con la convenzione del 17
novembre 2008. Eventuali rapporti di dare e avere non potevano così essere
liquidati tramite semplice cessione di crediti, ciò di cui non vi era traccia.
Nell'insieme la cronologia degli eventi era sintomatica di una volontà del
debitore sequestrato di trafugare beni di sua proprietà indebolendo la
posizione dei suoi creditori in Svizzera. In questo era riconoscibile la
malafede del debitore sequestrato, intesa a impedire l'ottenimento di garanzie
reali per pretese scoperte. Tutto sommato, il credito verso il notaio avv. L__________
a garanzia del pagamento TUI, apparteneva al debitore sequestrato. Di qui il
mantenimento del sequestro.
D'altra
parte, della pretesa inesistenza del credito del debitore sequestrato verso il
notaio PA 1 non vi era riscontro oggettivo, ritenuto che al riguardo la società
opponente aveva ritirato l'opposizione. E, nella misura in cui affermava di non
essere leso nei suoi interessi, l'opposizione del debitore sequestrato era
addirittura irricevibile. Certo, il sequestro poteva essere infruttuoso, ma non
in base alla sola dichiarazione scritta del suo notaio. Di fatto il debitore
sequestrato non aveva provato che il prezzo di vendita gli era stato
direttamente versato senza passare per il tramite di quel notaio, sicché, il
sequestro era anche in questo caso da confermare.
H. Delle
risposte al reclamo introdotte dal debitore sequestrato il 30 settembre 2011 e
dalla società opponente il 3 ottobre 2011, che a titolo principale entrambe
propongono la reiezione del reclamo si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011
intimata il successivo 25 agosto e notificata ai sequestranti il giorno 31
agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è
così ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 22
settembre 2011 e notificato il 23 settembre 2011: inviate il 30 settembre 2011
e rispettivamente 3 ottobre 2011, anche le risposte al reclamo degli opponenti
sono quindi tempestive ed ammissibili.
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82] consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid. 1.5.e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso
improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova
(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42
ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla
decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di
celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti
solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e
relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3] consid. 3), non
invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:
Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con
numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili
in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC)
(da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco
la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo
“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter
neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.
Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la
prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità
degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale
federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto
2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.
4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di
escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte
Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009
consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha
in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.
periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per
analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,
consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso
approccio che, in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare
distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo
esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata
dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag.
18; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per
cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali
argomentazioni giuridiche (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia
da oltre un decennio.
b) Ciò
posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo
dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla
società opponente CO 2 (doc. A a E).
5. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, i reclamanti invocano esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1
cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei
beni sequestrati. Nel contempo, lamentano un manifesto ed erroneo accertamento
nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).
6. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1
dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era
opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la
pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al
credito verso il notaio PA 1 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata,
pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la
società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in
forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________,
senza entrare nel merito del credito che -a detta dei sequestranti- il debitore
sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 1 (sentenza impugnata, pag. 7 n.
5.2).
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
7. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).
Credito
del notaio avv. L__________ verso __________
8. Anzitutto i reclamanti si dolgono del fatto che, nella misura in
cui riguardava il sequestro del “credito del notaio avv. L__________ verso __________
in restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto
clienti del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al
suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e
spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc.
SO.2011.295), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n.
6.1). Rimproverano al Pretore di non avere affatto considerato che né il
debitore sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in
tal senso. In merito pertanto -a detta degli interessati- il decreto di
sequestro era diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza
impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il
pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore
sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del
decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.308;
istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011.328), riservato il ritiro
dell'opposizione da parte della società opponente in quanto riferita al credito
di CO 1 verso il notaio PA 1 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi
gli opponenti rilevano (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 6 n. 1;
risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato,
legittimo titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui
sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si
postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto
contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo giuridico egli
ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a garantire il
pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli obblighi che
il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, i reclamanti non hanno
mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L__________ -quale terza
debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un intento
volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che, nulla
giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano -perlomeno
non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi infondato.
Credito
del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________
9. Il
Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il
debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi
crediti legati al Condominio __________ di cui era titolare nei confronti dei
notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra
cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia
del pagamento della TUI (doc. C/RP: inc. SO.2011. 308): per il Pretore, l'atto
ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli
elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti
erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da
questo punto di vista, i reclamanti nulla obiettano.
Nondimeno,
tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è
di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati
all'operazione immobiliare Condominio __________, quello nei confronti del
notaio avv. L__________ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del
pagamento TUI di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non era suo
ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e
5: inc. SO.2011.308 e SO.2011.328): pertanto, il contestato provvedimento colpiva
di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la
necessità di una sua revoca.
10. I
reclamanti affermano che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal
debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza
di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC):
l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti
e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a
favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori.
Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta,
bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 seg. n.
7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il
Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore
sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L__________
era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi
dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al
debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del
sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).
11. In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva
escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato
rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i
quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro
di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera i
reclamanti ripropongono anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione
di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e
rinvio a pag. 8 seg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi
è simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche
dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà,
sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché
intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000
[5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò
non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli
all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché
il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è
realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger,
Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo
1979, pag. 296/297). In specie, i reclamanti si limitano in sostanza a
sostenere che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della
società opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche
mediante atti giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era
voluta (reclamo, pag. 11 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid.
9)- non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al
riguardo la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da
stabilire se, alla luce delle censure sollevate dagli insorgenti, la cessione
1° aprile 2011 sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).
12. Per i
reclamanti, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società
opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con
cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì
tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e
depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese
la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11
n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni”
non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in
accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi
dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto
che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei
trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma
poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 seg.
in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta
cessione 1° aprile 2011, il sequestrante non aveva addotto elementi tali da
renderne verosimile l'abuso o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta
oggettivamente un trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che
erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti
a questa Camera che in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici
più di un bene che può essere sequestrato”, seppur aggiungendo
poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà
se del caso la propria responsabilità venisse accertata” (risposta al
reclamo 30 settembre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo,
la censura appare fondata.
13. Per i
reclamanti, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un
terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti
il Condominio __________), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre
del debitore sequestrato, e la società __________ AG (acquirente della PPP di __________),
del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore
sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era
indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio
__________ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione
immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore
sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora,
a prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre
(sotto, consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore
ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della
società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse
amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra
gli opponenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre
soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare
i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel
mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta
in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________:
di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag.
1: inc. SO.2011.308), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui
al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328) e gli
estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili
nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al
verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328).
Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame
esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla
relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio __________, e che hanno in
seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con vincolo di
solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17
novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società semplice “__________”
specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile “sono
sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la
realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole
unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa,
lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di conseguenza è sin
d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci
investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi
di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci
investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al
35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308).
Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al
reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della
situazione era evidente.
14. Invero,
il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo
di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore
sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al
Condominio __________ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10
giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò
indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione
non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la
revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo)-
per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio avv. L__________
a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti ceduta alla società opponente (sentenza
impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). I reclamanti gli obiettano di non
avere considerato la complessità della vicenda e di non avere conferito debita
rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di proprietà di cui si è detto,
intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale limitato e sotto le pressanti
rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un dettagliato esposto (reclamo,
pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a ragione.
Certo,
con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire
alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere
derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “__________”
[...] in relazione al complesso immobiliare “__________” (doc. B/RP: inc.
SO.2011. 308). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in
effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente
che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di
promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in
relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc.
SO.2011.308). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si
accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle
indicazioni particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è
già di per sé indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato
1° aprile 2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale
di prova a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile
sono stati quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. C e doc. D
pag. 2 e 5: inc. SO.2011.295), e di appena due settimane quello finale -del 14
marzo 2011- dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti
era di quasi fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. E pag. 23: inc. SO.2011.295). Il
che, a differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al
reclamo 30 settembre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista
temporale pare oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di
ciò l'esistenza di una sorta di “pressione” a carico del debitore
sequestrante e della società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011,
pag. 11 ad F), è a dir poco ardito.
L'accordo
del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009
si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il
principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli
importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto
complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate
presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai
medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico
di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI
per ogni singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra
l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era
segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani
di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la
liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.
C/RP: inc. SO.2011.308). Una esigenza di precisazione questa che invero non
sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una
ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni
equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché
nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del
reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in
proposito (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato
così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti
avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.
15. I reclamanti obiettano inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non
era giustificata da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver
preso conoscenza del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del
debitore sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito
bastare una semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza
del debito di fr. 660'000.– nei di lei confronti. Se del caso, ben poteva il debitore
sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo
proveniente dalla vendita della PPP di __________ o procedendo personalmente ad
incassare i crediti TUI verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E, anche
sotto questo profilo la censura è pertinente.
Sul fatto
che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc.
C/EH: inc. SO.2011.328) sia di parte e non oggettiva, né il debitore sequestrato
né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 30 settembre
2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 8 ad E). Ciò
posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato a “coprire
le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente
incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Nondimeno, in base alla
convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice
“__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in
via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta
valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della
società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori
di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul
fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri
prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei
confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP pag. 3
n. 4: inc. SO.2011.308). Verso gli ex soci investitori si erano in particolare
impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di fr.
4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Quantomeno nei loro confronti
e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era quindi già a
quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti sia che
-dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali
inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito
l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e
avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente,
suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi
godessero di un privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro
reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben
vedere avrebbe semmai avuto senso nel contesto di un rapporto societario fra
debitore sequestrato e società opponente, tesi questa esclusa dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 9 nel mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata
dagli interessati (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d;
verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc. SO.2011.328).
16. Per i suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica dei
reclamanti laddove rilevano che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del debitore sequestrato (reclamo, pag. 18 segg. n.
7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione immobiliare Condominio __________
aveva generato ingenti perdite e che vi erano pretese creditorie di ex soci
investitori della società semplice “__________” e richieste di risarcimento
danni per difetti all'immobile avanzate dagli acquirenti delle PPP del
Condominio __________. E, se è vero che in virtù del vincolo di solidarietà la
società opponente deve rispondere -come il debitore sequestrato- di queste
stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede in Svizzera in forza
della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa
a suo carico e tendente al blocco dei crediti garanti del pagamento TUI sarebbe
a priori esclusa. Ciò detto il carattere abusivo della cessione di credito 1°
aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto che la stessa è stata disposta a
favore della condebitrice del debitore sequestrato -e quindi parte interessata-
vanificando la possibilità di ottenere il sequestro degli unici attivi legati a
quell'immobile e rintracciabili in Svizzera. In siffatte circostanze, anche a
un giudizio di mera verosimiglianza, va ben riconosciuta -come pretendono i
reclamanti (reclamo, pag. 19 segg. n. 7.2e)- una lesione dei diritti dei creditori.
Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi -e diversamente da quanto
ritenuto dal Pretore- i sequestranti hanno ben reso sufficientemente verosimile
il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011. E, questo, giustifica il
mantenimento del sequestro.
17. In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta
alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del
qui esaminato credito, gli opponenti propongono che il provvedimento sia
pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.– in luogo di fr.
200'000.–, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era
-in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al
reclamo 30 settembre 2011, pag. 17 n. 13; risposta al reclamo 3 ottobre 2011,
pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con
cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di diritti
e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce
che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto
pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)
segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP,
pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.308). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro
di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza
di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è
proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:
Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7
ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va
così respinta.
Credito
del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 1
18. Il
Pretore ha constatato che i reclamanti avevano postulato il sequestro di
possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato
della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era
proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. O pag. 1: inc. SO.2011.295). In
particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita,
dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 1 si era
occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. O pag. 3: inc.
SO.2011.295): i reclamanti ne avevano così dedotto che il prezzo versato dalla
società acquirente __________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato
sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che
l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del
notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da
quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO
1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa
persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato
che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la
pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni dei sequestranti
senza riscontri oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo
di compravendita dava atto il medesimo rogito del notaio PA 1. Tutto sommato
quindi, per il Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza
del credito). Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto
infruttuoso (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).
19. I reclamanti obiettano che laddove il debitore sequestrato eccepiva
l'inesistenza di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della
citata PPP depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso
nei propri interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e
quella da lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato
aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità
per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia
fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene
apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare
irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005
[14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e,
l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e
appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.
20. A
detta dei reclamanti il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il
sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale
equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e
nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del
prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente
avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia
(sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha
ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella dei sequestranti
in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un pubblico ufficiale,
mentre la tesi dei sequestranti -pagamento tramite il conto notarile del legale
del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi oggettivi: e, davanti a
questa Camera gli insorgenti non pretendono il contrario. Oltretutto -come ha
altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita immobiliare
(peraltro prodotto dai medesimi sequestranti) di cui al rogito n. __________
del notaio PA 1 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda
il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio
rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale
garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni
altro onere...” (doc. 33/NN recte doc. 20 pag. 7: reperibile nel
parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al
verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328),
circostanza che i reclamanti pare nemmeno vogliano considerare. Di modo che,
così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
21. Per finire, i reclamanti sembrano porre particolare importanza al
fatto che il notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del
credito: il professionista era così venuto meno ai propri obblighi e quindi
incorso in responsabilità civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi
intendere che -fosse stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe
potuto essere dichiarato infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non
considera che in materia di esecuzione del sequestro, quando controversa è
l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha
alcuna facoltà -a meno di disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi
su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un
siffatto provvedimento (Reiser, op.
cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto, la questione non poteva che essere
affrontata nella procedura di opposizione al sequestro. La critica è così senza
pertinenza.
Spese
giudiziarie
22. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di
confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L__________, del credito di CO
1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di fr.
200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n.
__________ datato 17 novembre 2008, sul conto del notaio n. __________ presso __________.
In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e società opponente
vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella misura in cui ha
disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L__________ verso
la rispettiva banca detentrice del suo conto professionale, e del credito di CO
1 nei confronti del notaio PA 1, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito
del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole
grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Dal canto
loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta
formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra i reclamanti
(a titolo solidale) da una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra,
delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali
[art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2
CPC), sono compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto
2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), sono così
riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________,
e 11 maggio 2011 di CO 2, __________, al decreto di sequestro n°__________,
pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 2 maggio 2011 dalla
Pretura __________ (inc. SO.2011. 295), sono parzialmente accolte.
1.1 Di
conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° __________)
della Pretura __________ (inc. SO.2011. 295) eseguito presso l'avv. L__________,
del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione
dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di
cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. __________
presso __________. Per il resto, il decreto di sequestro 2 maggio 2011, è
revocato.
2. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli
opponenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, __________,
limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, __________, per fr. 100.–. La rimanenza
resta a carico di RE 2 e RE 1 (in solido fra di loro), __________. RE 2 e RE 1,
__________, rifonderanno (con vincolo di solidarietà) a titolo di ripetibili fr.
1'200.– a CO 1, __________. Verso CO 2, __________, le ripetibili sono
compensate.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 800.–, già anticipata dai reclamanti RE 2
e RE 1, __________, resta a loro carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è
a carico di CO 1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di
solidarietà. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
–
PA 1;
–
PA 1;
– PA 3.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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