14.2011.14
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza priva di condanna a pagare un determinato importo. Divieto dei nova. Apprezzamento dei fatti. Inammissibilità di atti e documenti prodotti fuori dall'udie
21 marzo 2011Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.14
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza priva di condanna a pagare un determinato importo. Divieto dei nova. Apprezzamento dei fatti. Inammissibilità di atti e documenti prodotti fuori dall'udienza di discussione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 20 LALEF
art. 80 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.14
Lugano
21 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 29 ottobre 2010 di
RE 1, __________
contro
CO
1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, notificato in data 11
novembre 2009 per l’incasso delle somme di fr. 319,20, 436,40 e 90.00 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace supplente del
circolo di __________, con sentenza del 24 gennaio 2011 (inc. n. __________) ha
così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.— è dovuta
dalla parte istante.
3. Omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con
ricorso per cassazione del 7 febbraio 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 6/11.11.2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 ha escusso lo CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 319.20 + fr. 436.40 + fr. 90.- oltre interessi e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito: “Restituzione pigione 1998 e 1999
come da sentenza (art. 80 LEF) del Pretore del 11.11.1999 fr. 319.20, riduzione della pigione tasso ipotecario anno 2000 mese febbraio e marzo fr. 86.40,
riscaldamento spese locale F__________ B__________ per 10 anni fr. 35 x 10
circa fr. 350.00 come nostri scritti + spese”:
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 ottobre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione per la
somma complessiva di
Considerandi
fr.
319.20
oltre interessi e spese;
che
l’istante ha fondato la propria domanda - tra l’altro – sulla sentenza emanata
in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________, con la quale
ha stabilito che il canone di locazione dovuto dallo stesso istante alla CO 1
per l’appartamento locato nello stabile denominato R__________ __________ sito
in via B__________ a __________, viene ridotto di fr. 111,15 mensili ed ammonta
perciò a fr. 1'315.85 mensili per il periodo dal 1°febbraio 1998 al 31 gennaio
1999.
e che dal 1° febbraio 1999 la pigione dell’appartamento viene ridotta di
fr. 38.30 mensili ed assomma pertanto a fr. 1'277,55 mensili (doc. A
Dispositivo
dispositivo n. 1§ e 1§§);
che
ciò posto, l’istante ha preteso che lo CO 1, gli è debitore della somma di fr.
157.60 (recte: fr. 157.80), a valere quale restituzione della pigione
mensile che egli ha pagato in più rispetto a quanto stabilito nella citata
sentenza nel periodo dal 1.2.1998 al 31.1.1999 (fr. 1'329.00, come da modulo
ufficiale adeguamento pigione del 18.12.1997, doc. C, - fr. 1'315.85 come da
sentenza doc. A = fr. 13.15 x 12= fr. 157.80), rispettivamente della somma di
fr. 161.40, a valere quale restituzione della pigione mensile che egli ha
pagato in più, sempre rispetto alla citata sentenza, nel periodo dal 1.2.1999
al 31.1.2000 (fr. 1'291.00 – , come da modulo ufficiale adeguamento pigione del
28.10.1998, doc. D, - fr. 1'277.55, come da sentenza doc. A = fr. 13.45 x 12 =
fr. 161.40);
che
all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011 (riservata anche alla
discussione su altre due istanze inoltrate da RE 1 contro lo CO 1), la parte convenuta
– la sola presente – si è opposta all’istanza, asserendo che la somma
rivendicata dalla procedente è stata bonificata sul conto affitti il 29.02.200
come da estratto conto prodotto seduta stante sub doc. (A);
che
con sentenza del 24 gennaio 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di __________
ha respinto l’istanza, rilevando che la parte convenuta ha prodotto una pezza
giustificativa (estratto conto immobile 100 res. A__________ B__________ __________)
da dove si evince che l’ammontare preteso dall’istante ossia fr. 157.60 (recte:
fr. 157.80) + fr. 161.40, per un totale di fr. 319.40, è stato regolarmente
versato sul conto affitto in data 29.02.2000 (doc. A esibito all’udienza);
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con ricorso per cassazione (civile) del 7
febbraio 2011, contestando l’estratto conto prodotto dalla controparte
all’udienza di discussione, in quanto si tratterebbe di un documento
integralmente ingannevole, falso e fantasioso e non da ultimo una novità
assoluta dell’ultima ora, ove si consideri che nonostante i suoi numerosi
solleciti rivolti al debitore e l’avvio nei suoi confronti di diverse procedure
esecutive, mai è stato comunicato al ricorrente l’esistenza di tale conteggio,
che del resto presenta incongruenze tali da risultare d’acchito del tutto
inaffidabile;
che,
secondo l’insorgente, il Giudice di pace supplente non si è del resto
dimostrato competente nel condurre il presente procedimento, dato che – oltre
al confuso modo di procedere messo in atto – egli non gli ha nemmeno notificato
l’istanza di rigetto dell’opposizione da lui presentata il 29 ottobre 2010
(contrariamente a quanto riportato nella citazione all’udienza), e non ha posto
rimedio a questa situazione nemmeno dopo le sue esplicite richieste in tal senso
del 22 novembre 2010 e del 31 gennaio 2011 e in occasione del colloquio
telefonico del 4 febbraio 2011 (ove lo stesso giudice avrebbe affermato che
l’istanza non gli andava notificata in quanto inoltrata dallo stesso istante,
benché la legge imponga la notifica degli atti di causa a tutte le parti), per
tacere del fatto che la citazione del 15.11.2010 non riporta neppure l’intero
credito richiesto nella domanda di rigetto dell’opposizione;
che
richiamato l’intero incarto completo presso la Giudicatura di pace, unitamente agli
scritti del 22 novembre 2010 e 31 gennaio 2011, che attesterebbero
l’incompetenza del primo giudice, il ricorrente si duole infine del fatto che il
giudice di pace supplente non gli ha intimato nessun atto di causa, a parte gli
atti di citazione all’udienza di contradditorio, per poi rilevare che sullo
scritto 22 novembre 2010 lo stesso giudice non ha preso alcun provvedimento in
merito, né tanto meno l’ha intimato all’istante, ciò che si è verificato anche
con il suo successivo scritto 31 gennaio 2011, che ha portato alla trasmissione
al ricorrente in data 4 febbraio 2011 delle relative istanze da lui inoltrate,
addirittura senza nessun timbro né di ricevimento, né di intimazione, di un
atto di richiesta di rinvio dell’udienza e dell’estratto conto della convenuta
prodotto all’udienza, senza prendere posizione e senza fornire alcun chiarimento
in merito alle sue richieste;
che
il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
risalendo la decisione impugnata al 24 gennaio 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si
pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto
procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata il 29 ottobre 2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente,
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Giudice di pace supplente
alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento del 10 maggio 1997 (v.LALEF, che – tra l’altro - all’art. 25
dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle
disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore, CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 24 gennaio 2011,
la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impagabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che
il rimedio proposto dal convenuto nella forma del ricorso per cassazione
(civile) ai sensi degli art. 327 segg. del previgente CPC-TI non si rivela
perciò, sotto questo profilo, corretto;
che
il gravame – presentato nei termini di dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata, così come previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, con
riferimento all’art. 251 lett. a CPC - viene perciò trattato come reclamo ex
art. 319 segg. CPC;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(norma quest’ultima che riprende in parte il previgente art. 327 lett. g CPC-TI);
che
in base all’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al
31.12.210, che torna ancora applicabile alla fattispecie – se il credito è
fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposi- zione;
che,
stando all’art. 81 cpv. 1 vLEF, pure applicabile alla fattispecie, se il
credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione
o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito
è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto;
che
nel caso in esame ci si può anzitutto seriamente interrogare se la sentenza
emanata in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________,
costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF,
ritenuto che tale giudizio non ha imposto alla parte convenuta alcuna condanna
al pagamento di una determinata somma di denaro, ma ha solo fissato l’ammontare
della riduzione del canone di locazione dell’appartamento locato dall’istante
per quanto riguarda i periodi dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1°
febbraio 1999 in avanti;
che
la questione non ha da essere decisa – ancorché d’acchito parrebbe prevalere
l’ipotesi che la via da seguire sia l’incasso, in procedura ordinaria,
dell’importo pagato in più rispetto alla citata sentenza 1999 – la sentenza
impugnata resistendo alla critica anche nel contesto dell’applicazione degli
art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 vLEF;
che
nella misura in cui contesta l’affidabilità del conteggio esibito dalla parte
convenuta all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011, l’insorgente si
avvale di argomentazioni di merito (inutilmente prolisse) non solo
incompatibili con la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma anche
con l’art. 326 cpv. 1 CPC che vieta i nova in sede di reclamo, fatto
salvo speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC; per il diritto
previgente, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI, applicabile in virtù del rinvio
di cui all’art. 25 vLALEF), avendo dovuto egli far valere le sue ragioni
anzitutto all’udienza del 19 gennaio 2011, alla quale però non ha
partecipato;
che
sotto questo profilo l’ammissibilità del rimedio non è perciò data;
che,
in ogni modo, l’esposto ricorsuale al riguardo, non privo di toni stizziti, è
del tutto inadatto a sorreggere le pesanti critiche – non esenti da allusioni
malevoli - rivolte sia alla parte convenuta che allo stesso primo giudice, non
potendosi di certo affermare che, facendo proprio l’estratto conto immobile 100
res. A__________ B__________ relativo al periodo 01.01.2000 - 31.12.2000, ossia
stabilendo che tale documento attesta il versamento (riconoscimento) a favore
dell’istante degli importi posti in esecuzione (ossia fr. 157.80 a valere quale riduzione affitto 1999 come a decisione della Pretura, fr. 161.40 a valere quale riduzione affitto 1999, sempre come a decisione della Pretura), il Giudice di
pace supplente abbia manifestamente travisato la realtà dei fatti, ossia abbia
conferito a quel documento una valenza insostenibile, accertando in maniera
manifestamente errata i fatti;
che
la questione della riduzione dell’affitto nel periodo in questione sia da
considerare da tempo risolta, come dall’estratto conto esibito in occasione
dell’udienza del 19 gennaio 2011, lo si può del resto anche indirettamente dedurre
dal fatto che soltanto con istanza del 29 ottobre 2010 (ossia a dieci anni di
distanza) il procedente si è finalmente deciso a chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna e non già prima, ossia in
relazione alle reiterate precedenti procedure esecutive promosse nei confronti
dello Stato, tra l’altro, per la stessa casuale (cfr. plico doc. A);
che,
per quanto riguarda le presunte violazioni di procedura che - secondo
l’insorgente - sarebbero state commesse dal Giudice di pace supplente per non
avere egli dato seguito al suo esposto di cui scritto del 22 novembre 2010,
riferito anche ad altre istanze inoltrate alla Giudicatura di pace, basti
ricordare che in base al diritto di procedura previgente, nella procedura
sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice pronuncia sulla base di
un’istanza scritta e corredata, se del caso, da documenti e sulla base di
quanto esposto dalle parti, se del caso con la produzione dei relativi
documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza di contradditorio
appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLALEF), ritenuto che se una parte
non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte se
comparsa (art. 20 cpv. 4 vLALEF), il che esclude la facoltà per le parti di
addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente iniziative procedurali (allegati
integrativi, prese di posizione scritte prima del’udienza) all’infuori di
quanto previsto dall’art. 20 vLALEF;
che
l’istante avrebbe pertanto dovuto esporre le contestazioni sollevate con il
citato scritto all’udienza, alla quale è stato citato e alla quale, come visto,
non ha però partecipato;
che
l’insorgente non può pertanto ovviare a questa sua voluta passività in sede
ricorsuale, ritenuto comunque che il fatto di non avere ricevuto di ritorno
l’istanza da lui presentata il 29 ottobre 2010 unitamente alla citazione
all’udienza, non gli ha procurato alcun pregiudizio;
che,
infine, nemmeno il richiamo allo scritto che gli avrebbe inviato alla
Giudicatura di pace il 31 gennaio 2011 – e che non figura nel fascicolo
processuale e, tanto meno, nell’elenco degli atti di causa trasmessi a questa
Camera- è di giovamento all’insorgente, tale scritto – peraltro successivo
all’udienza di contradditorio del 19 gennaio 2011, rivelatasi decisiva ai fini
della reiezione dell’istanza – essendo stato evaso dal primo giudice il 4
febbraio 2011, con l’invio degli atti richiesti dall’istante;
che
ne discende pertanto che, nella limitata misura della sua ammissibilità, il
ricorso per cassazione (recte: il reclamo) deve essere disatteso,
siccome manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 vLEF, 48 e 61 cpv. 1
OTLEF, 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione (recte: il reclamo)
è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dal ricorrente, è posta a sua
carico.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- CO
1.
Comunicazione
al Giudice di pace supplente del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 319,20,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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