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Decisione

14.2011.14

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza priva di condanna a pagare un determinato importo. Divieto dei nova. Apprezzamento dei fatti. Inammissibilità di atti e documenti prodotti fuori dall'udie

21 marzo 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 6/11.11.2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 ha escusso lo CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 319.20 + fr. 436.40 + fr. 90.- oltre interessi e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito: “Restituzione pigione 1998 e 1999

come da sentenza (art. 80 LEF) del Pretore del 11.11.1999 fr. 319.20, riduzione della pigione tasso ipotecario anno 2000 mese febbraio e marzo fr. 86.40,

riscaldamento spese locale F__________ B__________ per 10 anni fr. 35 x 10

circa fr. 350.00 come nostri scritti + spese”:

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 ottobre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione per la

somma complessiva di

Considerandi

fr.

319.20

oltre interessi e spese;

che

l’istante ha fondato la propria domanda - tra l’altro – sulla sentenza emanata

in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________, con la quale

ha stabilito che il canone di locazione dovuto dallo stesso istante alla CO 1

per l’appartamento locato nello stabile denominato R__________ __________ sito

in via B__________ a __________, viene ridotto di fr. 111,15 mensili ed ammonta

perciò a fr. 1'315.85 mensili per il periodo dal 1°febbraio 1998 al 31 gennaio

1999.

e che dal 1° febbraio 1999 la pigione dell’appartamento viene ridotta di

fr. 38.30 mensili ed assomma pertanto a fr. 1'277,55 mensili (doc. A

Dispositivo

dispositivo n. 1§ e 1§§);

che

ciò posto, l’istante ha preteso che lo CO 1, gli è debitore della somma di fr.

157.60 (recte: fr. 157.80), a valere quale restituzione della pigione

mensile che egli ha pagato in più rispetto a quanto stabilito nella citata

sentenza nel periodo dal 1.2.1998 al 31.1.1999 (fr. 1'329.00, come da modulo

ufficiale adeguamento pigione del 18.12.1997, doc. C, - fr. 1'315.85 come da

sentenza doc. A = fr. 13.15 x 12= fr. 157.80), rispettivamente della somma di

fr. 161.40, a valere quale restituzione della pigione mensile che egli ha

pagato in più, sempre rispetto alla citata sentenza, nel periodo dal 1.2.1999

al 31.1.2000 (fr. 1'291.00 – , come da modulo ufficiale adeguamento pigione del

28.10.1998, doc. D, - fr. 1'277.55, come da sentenza doc. A = fr. 13.45 x 12 =

fr. 161.40);

che

all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011 (riservata anche alla

discussione su altre due istanze inoltrate da RE 1 contro lo CO 1), la parte convenuta

– la sola presente – si è opposta all’istanza, asserendo che la somma

rivendicata dalla procedente è stata bonificata sul conto affitti il 29.02.200

come da estratto conto prodotto seduta stante sub doc. (A);

che

con sentenza del 24 gennaio 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di __________

ha respinto l’istanza, rilevando che la parte convenuta ha prodotto una pezza

giustificativa (estratto conto immobile 100 res. A__________ B__________ __________)

da dove si evince che l’ammontare preteso dall’istante ossia fr. 157.60 (recte:

fr. 157.80) + fr. 161.40, per un totale di fr. 319.40, è stato regolarmente

versato sul conto affitto in data 29.02.2000 (doc. A esibito all’udienza);

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con ricorso per cassazione (civile) del 7

febbraio 2011, contestando l’estratto conto prodotto dalla controparte

all’udienza di discussione, in quanto si tratterebbe di un documento

integralmente ingannevole, falso e fantasioso e non da ultimo una novità

assoluta dell’ultima ora, ove si consideri che nonostante i suoi numerosi

solleciti rivolti al debitore e l’avvio nei suoi confronti di diverse procedure

esecutive, mai è stato comunicato al ricorrente l’esistenza di tale conteggio,

che del resto presenta incongruenze tali da risultare d’acchito del tutto

inaffidabile;

che,

secondo l’insorgente, il Giudice di pace supplente non si è del resto

dimostrato competente nel condurre il presente procedimento, dato che – oltre

al confuso modo di procedere messo in atto – egli non gli ha nemmeno notificato

l’istanza di rigetto dell’opposizione da lui presentata il 29 ottobre 2010

(contrariamente a quanto riportato nella citazione all’udienza), e non ha posto

rimedio a questa situazione nemmeno dopo le sue esplicite richieste in tal senso

del 22 novembre 2010 e del 31 gennaio 2011 e in occasione del colloquio

telefonico del 4 febbraio 2011 (ove lo stesso giudice avrebbe affermato che

l’istanza non gli andava notificata in quanto inoltrata dallo stesso istante,

benché la legge imponga la notifica degli atti di causa a tutte le parti), per

tacere del fatto che la citazione del 15.11.2010 non riporta neppure l’intero

credito richiesto nella domanda di rigetto dell’opposizione;

che

richiamato l’intero incarto completo presso la Giudicatura di pace, unitamente agli

scritti del 22 novembre 2010 e 31 gennaio 2011, che attesterebbero

l’incompetenza del primo giudice, il ricorrente si duole infine del fatto che il

giudice di pace supplente non gli ha intimato nessun atto di causa, a parte gli

atti di citazione all’udienza di contradditorio, per poi rilevare che sullo

scritto 22 novembre 2010 lo stesso giudice non ha preso alcun provvedimento in

merito, né tanto meno l’ha intimato all’istante, ciò che si è verificato anche

con il suo successivo scritto 31 gennaio 2011, che ha portato alla trasmissione

al ricorrente in data 4 febbraio 2011 delle relative istanze da lui inoltrate,

addirittura senza nessun timbro né di ricevimento, né di intimazione, di un

atto di richiesta di rinvio dell’udienza e dell’estratto conto della convenuta

prodotto all’udienza, senza prendere posizione e senza fornire alcun chiarimento

in merito alle sue richieste;

che

il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che

risalendo la decisione impugnata al 24 gennaio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si

pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto

procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione presentata il 29 ottobre 2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente,

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Giudice di pace supplente

alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento del 10 maggio 1997 (v.LALEF, che – tra l’altro - all’art. 25

dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle

disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore, CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 24 gennaio 2011,

la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impagabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che

il rimedio proposto dal convenuto nella forma del ricorso per cassazione

(civile) ai sensi degli art. 327 segg. del previgente CPC-TI non si rivela

perciò, sotto questo profilo, corretto;

che

il gravame – presentato nei termini di dieci giorni dalla notificazione della

decisione impugnata, così come previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, con

riferimento all’art. 251 lett. a CPC - viene perciò trattato come reclamo ex

art. 319 segg. CPC;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(norma quest’ultima che riprende in parte il previgente art. 327 lett. g CPC-TI);

che

in base all’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al

31.12.210, che torna ancora applicabile alla fattispecie – se il credito è

fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposi- zione;

che,

stando all’art. 81 cpv. 1 vLEF, pure applicabile alla fattispecie, se il

credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione

o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito

è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri

che è prescritto;

che

nel caso in esame ci si può anzitutto seriamente interrogare se la sentenza

emanata in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________,

costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF,

ritenuto che tale giudizio non ha imposto alla parte convenuta alcuna condanna

al pagamento di una determinata somma di denaro, ma ha solo fissato l’ammontare

della riduzione del canone di locazione dell’appartamento locato dall’istante

per quanto riguarda i periodi dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1°

febbraio 1999 in avanti;

che

la questione non ha da essere decisa – ancorché d’acchito parrebbe prevalere

l’ipotesi che la via da seguire sia l’incasso, in procedura ordinaria,

dell’importo pagato in più rispetto alla citata sentenza 1999 – la sentenza

impugnata resistendo alla critica anche nel contesto dell’applicazione degli

art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 vLEF;

che

nella misura in cui contesta l’affidabilità del conteggio esibito dalla parte

convenuta all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011, l’insorgente si

avvale di argomentazioni di merito (inutilmente prolisse) non solo

incompatibili con la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma anche

con l’art. 326 cpv. 1 CPC che vieta i nova in sede di reclamo, fatto

salvo speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC; per il diritto

previgente, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI, applicabile in virtù del rinvio

di cui all’art. 25 vLALEF), avendo dovuto egli far valere le sue ragioni

anzitutto all’udienza del 19 gennaio 2011, alla quale però non ha

partecipato;

che

sotto questo profilo l’ammissibilità del rimedio non è perciò data;

che,

in ogni modo, l’esposto ricorsuale al riguardo, non privo di toni stizziti, è

del tutto inadatto a sorreggere le pesanti critiche – non esenti da allusioni

malevoli - rivolte sia alla parte convenuta che allo stesso primo giudice, non

potendosi di certo affermare che, facendo proprio l’estratto conto immobile 100

res. A__________ B__________ relativo al periodo 01.01.2000 - 31.12.2000, ossia

stabilendo che tale documento attesta il versamento (riconoscimento) a favore

dell’istante degli importi posti in esecuzione (ossia fr. 157.80 a valere quale riduzione affitto 1999 come a decisione della Pretura, fr. 161.40 a valere quale riduzione affitto 1999, sempre come a decisione della Pretura), il Giudice di

pace supplente abbia manifestamente travisato la realtà dei fatti, ossia abbia

conferito a quel documento una valenza insostenibile, accertando in maniera

manifestamente errata i fatti;

che

la questione della riduzione dell’affitto nel periodo in questione sia da

considerare da tempo risolta, come dall’estratto conto esibito in occasione

dell’udienza del 19 gennaio 2011, lo si può del resto anche indirettamente dedurre

dal fatto che soltanto con istanza del 29 ottobre 2010 (ossia a dieci anni di

distanza) il procedente si è finalmente deciso a chiedere il rigetto definitivo

dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna e non già prima, ossia in

relazione alle reiterate precedenti procedure esecutive promosse nei confronti

dello Stato, tra l’altro, per la stessa casuale (cfr. plico doc. A);

che,

per quanto riguarda le presunte violazioni di procedura che - secondo

l’insorgente - sarebbero state commesse dal Giudice di pace supplente per non

avere egli dato seguito al suo esposto di cui scritto del 22 novembre 2010,

riferito anche ad altre istanze inoltrate alla Giudicatura di pace, basti

ricordare che in base al diritto di procedura previgente, nella procedura

sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice pronuncia sulla base di

un’istanza scritta e corredata, se del caso, da documenti e sulla base di

quanto esposto dalle parti, se del caso con la produzione dei relativi

documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza di contradditorio

appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLALEF), ritenuto che se una parte

non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte se

comparsa (art. 20 cpv. 4 vLALEF), il che esclude la facoltà per le parti di

addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente iniziative procedurali (allegati

integrativi, prese di posizione scritte prima del’udienza) all’infuori di

quanto previsto dall’art. 20 vLALEF;

che

l’istante avrebbe pertanto dovuto esporre le contestazioni sollevate con il

citato scritto all’udienza, alla quale è stato citato e alla quale, come visto,

non ha però partecipato;

che

l’insorgente non può pertanto ovviare a questa sua voluta passività in sede

ricorsuale, ritenuto comunque che il fatto di non avere ricevuto di ritorno

l’istanza da lui presentata il 29 ottobre 2010 unitamente alla citazione

all’udienza, non gli ha procurato alcun pregiudizio;

che,

infine, nemmeno il richiamo allo scritto che gli avrebbe inviato alla

Giudicatura di pace il 31 gennaio 2011 – e che non figura nel fascicolo

processuale e, tanto meno, nell’elenco degli atti di causa trasmessi a questa

Camera- è di giovamento all’insorgente, tale scritto – peraltro successivo

all’udienza di contradditorio del 19 gennaio 2011, rivelatasi decisiva ai fini

della reiezione dell’istanza – essendo stato evaso dal primo giudice il 4

febbraio 2011, con l’invio degli atti richiesti dall’istante;

che

ne discende pertanto che, nella limitata misura della sua ammissibilità, il

ricorso per cassazione (recte: il reclamo) deve essere disatteso,

siccome manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 vLEF, 48 e 61 cpv. 1

OTLEF, 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione (recte: il reclamo)

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dal ricorrente, è posta a sua

carico.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- CO

1.

Comunicazione

al Giudice di pace supplente del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 319,20,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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