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Decisione

14.2011.140

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Parte che si presenta un minuto dopo l'inizio dell'udienza e per un disguido della cancelleria non viene introdotto in aula. Preclusione. Formalismo eccessivo. Vi

10 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali escludono di ritenere la parte preclusa per soltanto alcuni minuti di

ritardo (Tappy, op. cit., n. 14 ad

art. 234);

che

nella fattispecie, il diritto di essere sentita della ricorrente (art. 84 cpv.

2 LEF e 53 CPC), alla quale non è stata conferita la facoltà né di presentare

osservazioni scritte (giusta l’art. 253 CPC) né di presenziare all’udienza,

deve considerarsi violato, perché non si potrebbe senza arbitrio ritenerla

preclusa per un solo minuto di ritardo, tanto più che a quel momento il giudice

di prime cure non aveva sicuramente ancora chiuso l’udienza (non vi sono

indicazioni in merito nel verbale);

che

in queste condizioni la decisione impugnata dev’essere annullata e la causa

rinviata alla giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che

infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la ricorrente ha

chiesto esplicitamente l’annullamento della sentenza impugnata (conclusione n. 2 a pag. 7), anche con riferimento alla violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. ricorso ad

B);

ch’essendo

grave il vizio procedurale accertato, la sentenza impugnata dev’essere

annullata, in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, e non solo riformata,

così da garantire il doppio grado di giurisdizione;

che

non è pertanto necessario statuire sulla domanda tendente alla produzione di

nova, che del resto la ricorrente ha formulato in via solo subordinata, tanto

meno ch’essa non ha chiesto esplicitamente la riformazione della decisione

impugnata;

che

il reclamo va quindi accolto;

che

spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF, 95 segg. CPC), ovvero vanno poste a carico dell’escutente, siccome essa

si è opposta all’accoglimento del reclamo;

che

non avendo la ricorrente motivato un suo diritto ad un’ade­guata indennità

d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, le spese ripetibili

vengono limitate alle spese necessarie a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC;

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 82, 84 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 52, 53, 95

segg., 327 CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

1.1. Di

conseguenza, la sentenza 2 settembre 2011 è annullata e la causa è rinviata

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, per nuovo giudizio.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 270.—relativa al presente giudizio, già anticipata

dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1, fr. 50.-- a

titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a:

RE 1;

avv. PA 1, .

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 14'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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