14.2011.141
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ferie giudiziarie. Divieto dei nova
4 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.141
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ferie giudiziarie. Divieto dei nova
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 145 cpv. 4 CPC
art. 326 CPC
art. 84 LEF
art. 13 LPAMM
Incarto n.
14.2011.141
Lugano
4 ottobre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 2011 presentata da
CO 1
rappresentato dall’__________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione al precetto esecutivo n. 138631 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Vallemaggia, notificato in data 16 maggio 2011 per il pagamento
di fr. 310.00 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo della
Rovana con decisione del 19 agosto 2011 (inc. n. 08/2011);
decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del
29 agosto 2011 ne chiede l’annullamento;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. _______ del 9/16.5.2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Vallemaggia, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di
fr. 310.00 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il
mancato pagamento delle fatture del 27 maggio 2010;
che
interposta tempestiva opposizione da parte del’escusso, con istanza del 25
luglio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo che
le fatture in rassegna sono state emesse sulla base di chiari e ben definiti
rapporti contrattuali e/o disposizioni regolamentari, noti al convenuto, che
del resto, nonostante ripetuti richiami di pagamento, non le ha mai neppure
contestate;
che
con ordinanza del 3 agosto 2011 il Giudice di pace del circolo della Rovana,
richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni
per presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che il
convenuto è però rimasto silente;
che
con decisione del 19 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,
rilevando che le fatture datate 27 maggio 2010, relative all’affitto della
cascina alpestre in zona __________, sono state emesse in base a un contratto
stipulato presso un avvocato-notaio, regolarmente firmato e che, pertanto, esse
costituiscono riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 29 agosto 2011,
asserendo che per impegni fuori cantone e per altri impedimenti inderogabili
egli è rimasto assente per il mese di agosto, che in data 29 luglio 2011,
valuta 2 agosto 2011, primo giorno susseguente di pagamento valido, egli aveva
saldato il dovuto al CO 1 (il cui precetto esecutivo costituisce, del resto,
una assurdità, dato che lo stesso CO 1 gli deve ancora dei soldi), che la data
del pagamento precede la provvisionale e che, in ogni modo, in virtù dell’art.
13 della legge sulla procedura per le cause amministrative l’intimazione della
decisione di primo grado è avvenuta nel corso delle ferie giudiziarie, per cui
già per questo motivo la decisione in rassegna deve essere annullata, ritenuto
in ogni modo la tempestività del suo agire;
che
essendo stato pagato il dovuto al CO 1, sempre secondo il convenuto, la
problematica è in ogni modo venuta a cadere;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nella misura in cui fa carico al giudice di pace di avere disatteso l’art. 13
della legge di procedura per le cause amministrative per avere egli statuito il
19.
agosto 2011, ossia durante le ferie giudiziarie, il reclamante trascura che
tale disposto non è applicabile alla procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione, regolata per contro dal Codice di diritto processuale
svizzero (Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore con il 1. gennaio
2011), che per quanto riguarda le ferie giudiziarie rinvia alle diposizioni
della LEF (art. 145 cpv. 4 CPC), le quali non prevedono però ferie esecutive
nel mese di agosto (art. 56 LEF);
che,
del resto, anche volendo seguire la tesi del convenuto, la sostanza delle cose
non muterebbe, dato che secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. b della citata legge per
le cause amministrative. le ferie decorrono dal 15 luglio al 15 agosto, motivo
per cui non si può rimproverare nulla al primo giudice per avere statuto il 19
agosto 2011;
che
tornando applicabili soltanto le ferie stabilite dalla LEF, segnatamente
dall’art. 56 LEF, anche l’assegno termine per le osservazioni all’istanza di
rigetto dell’opposizione, avvenuto il 3 agosto 2011, non presta il fianco a critiche,
di modo che anche su questo punto l’operato del primo giudice merita tutela;
che
nella misura in cui l’insorgente sostiene per la prima volta davanti a questa
camera di avere saldato l’esecuzione nelle more della procedura di rigetto
dell’opposizione, producendo i tre attestati di pagamento che dimostrerebbero
l’estinzione del credito posto in esecuzione, il reclamo sfugge a disamina e va
perciò dichiarato inammissibile;
che,
infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono
ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuove prove, per tacere del fatto che, in ogni modo, le conferme di
pagamento 2 agosto 2011 annesse al reclamo riguardano l’affitto del 2011 e non
quello del 2010, oggetto del contendere (cfr. istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione);
che
nella misura in cui è ammissibile il rimedio va perciò disatteso, siccome
manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi
richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC
decide:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 110.- sono
poste a carico del reclamante.
3. Intimazione
a:
- RE 1
- CO 1
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
circolo della Rovana.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 310.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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