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Decisione

14.2011.141

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ferie giudiziarie. Divieto dei nova

4 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. _______ del 9/16.5.2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Vallemaggia, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di

fr. 310.00 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il

mancato pagamento delle fatture del 27 maggio 2010;

che

interposta tempestiva opposizione da parte del’escusso, con istanza del 25

luglio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo che

le fatture in rassegna sono state emesse sulla base di chiari e ben definiti

rapporti contrattuali e/o disposizioni regolamentari, noti al convenuto, che

del resto, nonostante ripetuti richiami di pagamento, non le ha mai neppure

contestate;

che

con ordinanza del 3 agosto 2011 il Giudice di pace del circolo della Rovana,

richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni

per presentare eventuali osservazioni all’istanza;

che il

convenuto è però rimasto silente;

che

con decisione del 19 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,

rilevando che le fatture datate 27 maggio 2010, relative all’affitto della

cascina alpestre in zona __________, sono state emesse in base a un contratto

stipulato presso un avvocato-notaio, regolarmente firmato e che, pertanto, esse

costituiscono riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del

rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 29 agosto 2011,

asserendo che per impegni fuori cantone e per altri impedimenti inderogabili

egli è rimasto assente per il mese di agosto, che in data 29 luglio 2011,

valuta 2 agosto 2011, primo giorno susseguente di pagamento valido, egli aveva

saldato il dovuto al CO 1 (il cui precetto esecutivo costituisce, del resto,

una assurdità, dato che lo stesso CO 1 gli deve ancora dei soldi), che la data

del pagamento precede la provvisionale e che, in ogni modo, in virtù dell’art.

13 della legge sulla procedura per le cause amministrative l’intimazione della

decisione di primo grado è avvenuta nel corso delle ferie giudiziarie, per cui

già per questo motivo la decisione in rassegna deve essere annullata, ritenuto

in ogni modo la tempestività del suo agire;

che

essendo stato pagato il dovuto al CO 1, sempre secondo il convenuto, la

problematica è in ogni modo venuta a cadere;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nella misura in cui fa carico al giudice di pace di avere disatteso l’art. 13

della legge di procedura per le cause amministrative per avere egli statuito il

19.

agosto 2011, ossia durante le ferie giudiziarie, il reclamante trascura che

tale disposto non è applicabile alla procedura sommaria di rigetto

dell’opposizione, regolata per contro dal Codice di diritto processuale

svizzero (Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore con il 1. gennaio

2011), che per quanto riguarda le ferie giudiziarie rinvia alle diposizioni

della LEF (art. 145 cpv. 4 CPC), le quali non prevedono però ferie esecutive

nel mese di agosto (art. 56 LEF);

che,

del resto, anche volendo seguire la tesi del convenuto, la sostanza delle cose

non muterebbe, dato che secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. b della citata legge per

le cause amministrative. le ferie decorrono dal 15 luglio al 15 agosto, motivo

per cui non si può rimproverare nulla al primo giudice per avere statuto il 19

agosto 2011;

che

tornando applicabili soltanto le ferie stabilite dalla LEF, segnatamente

dall’art. 56 LEF, anche l’assegno termine per le osservazioni all’istanza di

rigetto dell’opposizione, avvenuto il 3 agosto 2011, non presta il fianco a critiche,

di modo che anche su questo punto l’operato del primo giudice merita tutela;

che

nella misura in cui l’insorgente sostiene per la prima volta davanti a questa

camera di avere saldato l’esecuzione nelle more della procedura di rigetto

dell’opposizione, producendo i tre attestati di pagamento che dimostrerebbero

l’estinzione del credito posto in esecuzione, il reclamo sfugge a disamina e va

perciò dichiarato inammissibile;

che,

infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono

ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuove prove, per tacere del fatto che, in ogni modo, le conferme di

pagamento 2 agosto 2011 annesse al reclamo riguardano l’affitto del 2011 e non

quello del 2010, oggetto del contendere (cfr. istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione);

che

nella misura in cui è ammissibile il rimedio va perciò disatteso, siccome

manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC

decide:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 110.- sono

poste a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

- RE 1

- CO 1

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 310.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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