14.2011.142
Azione di creditoria con domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Pronuncia del rigetto provvisorio. Annullamento della sentenza
21 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2011.142
Data decisione, Autorità:
21.10.2011, CEF
Titolo:
Azione di creditoria con domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Pronuncia del rigetto provvisorio. Annullamento della sentenza
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 243 cpv. 2 CPC
art. 251 cf. a CPC
art. 197 CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.142
Lugano
21 ottobre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul
reclamo 12 settembre 2011 presentato da
RE 1
contro
la decisione
emanata in data 7 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo del Ticino
(rigetto provvisorio dell’opposizione) nella causa che oppone la reclamante a
CO 1
richiamato il decreto 14 settembre 2011 con il quale
il vicepresidente di questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo;
esaminati gli atti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
in data 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo del
Ticino che RE 1 fosse condannata al pagamento della somma di fr. 3'500.35 oltre
interessi al 5% dal 4.3.2011 e spese per fr. 19.65 ecc., con conseguente
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
notificato all’escussa in data 30 giugno 2011;
che
il 18 luglio 2011 il Giudice di pace, premesso che la petizione contiene una
motivazione ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CPC, ha assegnato alla convenuta un
termine di 20 giorni per presentare per scritto proprie osservazioni;
che la
convenuta è però rimasta inattiva;
che
Considerandi
con decisione del 7 settembre 2011 il Giudice di pace ha respinto in via provvisoria
l’opposizione sollevata dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna,
rilevando che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che la
richiesta della creditrice appare giustificata;
che
contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo del 12 settembre 2011, facendo
carico al primo giudice di avere considerato l’atto di causa introduttivo come
istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione da decidere in procedura
sommaria, nonostante che con ogni evidenza la creditrice si fosse invece
anzitutto attivata per ottenerne, previo accertamento del credito, la sua
condanna in procedura ordinaria;
che
il rigetto dell’opposizione (in via definitiva), puntualizza la reclamante, è
stato chiesto dalla procedente solo in seconda battuta, ossia una volta
pronunciata la condanna della debitrice al pagamento del credito posto in
esecuzione;
che
il giudice di pace, sempre secondo la insorgente, ha in questo modo deciso
senza indire alcuna udienza, in palese dispregio delle norme di procedura
civile, privandola così la convenuta del diritto di essere sentita e di far
valere le proprie ragioni;
che
la sentenza impugnata, conclude la reclamante, va perciò annullata, ritenuto
che in ogni modo non erano nemmeno dati i presupposti per accordare il rigetto
provvisorio dell’opposizione in difetto di un titolo ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
con osservazioni del 19 ottobre 2011 la procedente ha chiesto la reiezione del
reclamo, il cui unico scopo – essa ha rilevato – è di procrastinare in modo
ingiustificato la procedura;
che il
reclamo si rileva invece fondato;
che,
come correttamente rilevato nel gravame, il giudice di pace non era chiamato a
statuire su un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv.
1.
LEF, ma su un’azione creditoria - da decidere in procedura semplificata ex
art. 243 segg. CPC trattandosi di una controversia patrimoniale dal valore
litigioso che non raggiunge i fr. 30'000.- e che non rientra in una di quelle
illustrate nell’art. 243 cpv. 2 CPC (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC) - e più
precisamente su una petizione di causa (istanza) volta alla condanna della
parte convenuta, previo accertamento del vantato credito, al pagamento della
somma di fr. 3'500.- oltre interessi e spese e, dandosene il caso, al rigetto
definitivo dell’opposizione sollevata dall’escussa al precetto esecutivo in
rassegna (art. 80 cpv. 1 LEF);
che
nella misura in cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto
esecutivo – del resto sbagliando, agli atti mancando un titolo di rigetto ex
art. 82 cpv. 1 per la somma rimasta impagata dall’escussa - ritenendo di essere
confrontata con una procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
(art. 251 lett. a CPC) che si rivela fondata, il primo giudice ha con ogni
evidenza travisato le intenzioni della procedente, che si era invece preposta
di ottenere dapprima (non disponendo di un riconoscimento di debito) la
condanna della convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione;
che
già per questo motivo d’ordine formale, la sentenza impugnata va annullata,
ricordando altresì al Giudice di pace che la presentazione di un’azione
creditoria del tipo di quella a lui sottoposta con atto di causa dell’11 luglio
2011.
deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ai sensi degli art.
197.
segg. CPC;
che ne
discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico della parte istante che ha chiesto la reiezione del
reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere
alla controparte un’indennità di inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 330.-,
anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla
reclamante fr. 50.- di indennità.
3. Intimazione a:
- RE 1. ;
- CO 1, .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'500.35 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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