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Decisione

14.2011.142

Azione di creditoria con domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Pronuncia del rigetto provvisorio. Annullamento della sentenza

21 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.142

Data decisione, Autorità:

21.10.2011, CEF

Titolo:

Azione di creditoria con domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Pronuncia del rigetto provvisorio. Annullamento della sentenza

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 243 cpv. 2 CPC

art. 251 cf. a CPC

art. 197 CPC-TI

art. 80 LEF

Incarto n.

14.2011.142

Lugano

21 ottobre

2011

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sul

reclamo 12 settembre 2011 presentato da

RE 1

contro

la decisione

emanata in data 7 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo del Ticino

(rigetto provvisorio dell’opposizione) nella causa che oppone la reclamante a

CO 1

richiamato il decreto 14 settembre 2011 con il quale

il vicepresidente di questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

in data 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo del

Ticino che RE 1 fosse condannata al pagamento della somma di fr. 3'500.35 oltre

interessi al 5% dal 4.3.2011 e spese per fr. 19.65 ecc., con conseguente

rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

notificato all’escussa in data 30 giugno 2011;

che

il 18 luglio 2011 il Giudice di pace, premesso che la petizione contiene una

motivazione ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CPC, ha assegnato alla convenuta un

termine di 20 giorni per presentare per scritto proprie osservazioni;

che la

convenuta è però rimasta inattiva;

che

Considerandi

con decisione del 7 settembre 2011 il Giudice di pace ha respinto in via provvisoria

l’opposizione sollevata dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna,

rilevando che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che la

richiesta della creditrice appare giustificata;

che

contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo del 12 settembre 2011, facendo

carico al primo giudice di avere considerato l’atto di causa introduttivo come

istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione da decidere in procedura

sommaria, nonostante che con ogni evidenza la creditrice si fosse invece

anzitutto attivata per ottenerne, previo accertamento del credito, la sua

condanna in procedura ordinaria;

che

il rigetto dell’opposizione (in via definitiva), puntualizza la reclamante, è

stato chiesto dalla procedente solo in seconda battuta, ossia una volta

pronunciata la condanna della debitrice al pagamento del credito posto in

esecuzione;

che

il giudice di pace, sempre secondo la insorgente, ha in questo modo deciso

senza indire alcuna udienza, in palese dispregio delle norme di procedura

civile, privandola così la convenuta del diritto di essere sentita e di far

valere le proprie ragioni;

che

la sentenza impugnata, conclude la reclamante, va perciò annullata, ritenuto

che in ogni modo non erano nemmeno dati i presupposti per accordare il rigetto

provvisorio dell’opposizione in difetto di un titolo ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che

con osservazioni del 19 ottobre 2011 la procedente ha chiesto la reiezione del

reclamo, il cui unico scopo – essa ha rilevato – è di procrastinare in modo

ingiustificato la procedura;

che il

reclamo si rileva invece fondato;

che,

come correttamente rilevato nel gravame, il giudice di pace non era chiamato a

statuire su un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv.

1.

LEF, ma su un’azione creditoria - da decidere in procedura semplificata ex

art. 243 segg. CPC trattandosi di una controversia patrimoniale dal valore

litigioso che non raggiunge i fr. 30'000.- e che non rientra in una di quelle

illustrate nell’art. 243 cpv. 2 CPC (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC) - e più

precisamente su una petizione di causa (istanza) volta alla condanna della

parte convenuta, previo accertamento del vantato credito, al pagamento della

somma di fr. 3'500.- oltre interessi e spese e, dandosene il caso, al rigetto

definitivo dell’opposizione sollevata dall’escussa al precetto esecutivo in

rassegna (art. 80 cpv. 1 LEF);

che

nella misura in cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto

esecutivo – del resto sbagliando, agli atti mancando un titolo di rigetto ex

art. 82 cpv. 1 per la somma rimasta impagata dall’escussa - ritenendo di essere

confrontata con una procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione

(art. 251 lett. a CPC) che si rivela fondata, il primo giudice ha con ogni

evidenza travisato le intenzioni della procedente, che si era invece preposta

di ottenere dapprima (non disponendo di un riconoscimento di debito) la

condanna della convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione;

che

già per questo motivo d’ordine formale, la sentenza impugnata va annullata,

ricordando altresì al Giudice di pace che la presentazione di un’azione

creditoria del tipo di quella a lui sottoposta con atto di causa dell’11 luglio

2011.

deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ai sensi degli art.

197.

segg. CPC;

che ne

discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico della parte istante che ha chiesto la reiezione del

reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere

alla controparte un’indennità di inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 330.-,

anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla

reclamante fr. 50.- di indennità.

3. Intimazione a:

- RE 1. ;

- CO 1, .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'500.35 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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