14.2011.144
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Lingua del processo. Inammissibilità del reclamo con cui l'insorgente non si confronta con la motivazione del primo giudice
10 ottobre 2011Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2011.144
Data decisione, Autorità:
10.10.2011, CEF
Ricorso:
TF,5D_204/2011, 9.11.2011
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Lingua del processo. Inammissibilità del reclamo con cui l'insorgente non si confronta con la motivazione del primo giudice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 129 CPC
art. 132 cpv. 1 CPC
art. 320 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.144
Lugano
10 ottobre
2011
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23/30 dicembre 2010
presentata da
RE
1, __________
contro
CO
1, __________
c/o
RA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione __________, intimato in data 16 agosto 2010 per il
pagamento di fr. 794.05 oltre spese esecutive;
Sentenza impugnata dalla parte istante, che
con reclamo del 29 agosto chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente a
fr. 350.-;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 2/16.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione
__________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 794.05 oltre
spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Unbezahlte Zinsen + Spesen,
resultierend aus bezahlte Betrbung-Nr. __________, gemäss unserem Brief vom
23.04.10”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha
chiesto alla Pretura __________ il rigetto provvisorio limitatamente a fr.
444’05, previa deduzione dagli addendi di fr. 794.05 (importo di cui al
precetto esecutivo) e fr. 50.- (spese di precetto) dell’acconto di fr. 350.00
versato dalla debitrice in data 8 novembre 2010;
che
con ordinanza del 31 marzo 2011 il Giudice di pace __________ - cui l’incarto è
stato trasmesso dalla Pretura per competenza - ha citato le parti a comparire
per l’udienza del 13 aprile 2011, alla quale è comparsa la sola parte istante,
la quale ha rettificato l’importo richiesto, limitandolo all’incasso del
precetto esecutivo n. __________ del 17/19.11.2009, più gli interessi di
ritardo stimati in fr. 30.-, più il precetto esecutivo n. __________, più le
nuove spese di trasferta (v. verbale di udienza, ove alla fine l’istante si è
confermato nella propria istanza);
che
con sentenza del 22 agosto 2011 il Giudice di pace ha respinto l’istanza,
rilevando che la richiesta della parte istante non corrisponde a quanto da lui
medesimo decretato nella prima vertenza (causa civile intentata dalla stessa
istante e volta all’incasso di fr. 562.20 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________,
procedimento sfociato nel decreto di stralcio del 3 maggio 2010);
che,
ciò posto, il primo giudice ha proceduto a un nuovo conteggio, quantificando il
credito a favore dell’istante in fr. 983.20, di cui fr. 562.20 per le fatture
emesse dalla procedente, fr. 21.00 per interessi, fr. 50.- per spese PE n. __________,
fr. 300.00 a titolo di rimborso spese di trasferta secondo sentenza (recte:
decreto di stralcio) del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e spese, sempre
secondo sentenza (recte: decreto di stralcio) del 3 maggio 2010;
che
dalla somma di fr. 983.20 il Giudice di pace ha dipoi dedotto il pagamento di
fr. 642.95 effettuato dalla convenuta il 22 aprile 2010, riducendo perciò la
pretesa della parte istante a fr. 340.25, cui ha però aggiunto fr. 9.75 per
ulteriori interessi di mora;
che
dal saldo risultante di fr. 350.-, egli ha infine defalcato il pagamento di
pari importo (fr. 350.-) datato 8 novembre 2010 da parte dell’escussa,
che
contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 agosto 2011 –
redatto in lingua francese – asserendo che l’escussa le è ancora debitrice di
fr. 350.- (inizialmente fr. 494.05), alla condizione che detto saldo fosse
pagato entro il 18 novembre 2010, come a lettera dell’11 novembre 2010, con
aggiunta delle nuove spese, ritenuto che, in caso contrario, l’importo iniziale
di fr. 494.05 sarebbe divenuto di nuovo esigibile;
che,
assevera sempre la reclamante, la conclusione del primo giudice che non le
riconosce più nulla, non è corretta, dato che l’acconto di fr. 350.- di data 8
novembre 2010 è già stato considerato nel conteggio da lei allestito in data 11
novembre 2010, sfociato, come visto, in un saldo a suo favore di fr. 494.05
(fr. 794.05, quale credito di cui al precetto esecutivo n. __________, fr. 50.-
per spese di precetto, da cui defalcare, per l’appunto l’acconto di fr. 350.-),
importo poi ulteriormente ridotto a fr. 350.- “pour
solde de tout compte, selon entretien tél. du 14.10.10 avec Mme __________”;
che, ciò posto, ha concluso la convenuta, l’acconto di fr. 350.-
menzionato nell’impugnato giudizio non ha nulla a che vedere con l’altro saldo
di fr. 350.- rispettivamente di fr. 494.05;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 agosto 2011, ancorché sulla
base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto
procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale
svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile, CPC), alla
presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405
cpv. 1 CPC);
che,
secondo l’art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,
ritenuto che in presenza di più lingue ufficiali nel Cantone i cantoni emanano
le necessarie disposizioni;
che
nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti
processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo
grado – vanno redatti rispettivamente espressi in italiano (CPC Comm., Trezzini, art. 129 pag. 544);
che
l’atto ricorsuale presentato in lingua francese non ossequia però tale
disposto, il che avrebbe imposto l’assegnazione alla stessa insorgente di un
termine per ovviare alla relativa carenza formale, facendole carico dell’onere
di produrre la traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che,
altrimenti, l’atto si considera come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; cfr. D. Stahelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., nri. 4 e 5
ad art. 129 e 5) terezzini, op.
cit. pag. 544);
che
per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa
formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile –
dovendo essere dichiarato d’acchito, comunque sia, inammissibile per le
seguenti ragioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3
CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata dl diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei
fatti,
che,
nella fattispecie, l’insorgente si avvale del titolo di reclamo di cui all’art.
320.
lett. b CPC, ossia fa carico al primo giudice di avere a torto ritenuto che
il pagamento della somma di fr. 350.- da parte della convenuta, avvenuto in
data 8 novembre 2010, avesse estinto ogni sua pretesa relativa al caso in
esame;
che
nel motivare tale asserzione, la reclamante si fonda sul conteggio da essa
allestito in data 8 novembre 2010, nel quale essa ha imputato tale versamento
(fr. 350.-) sugli addenti di fr. 794.05 (credito secondo il precetto esecutivo
n. __________, spese esecutive e interessi secondo il precetto esecutivo no. __________)
e di fr. 50.00.- (spese esecutive relative al precetto esecutivo n. __________),
giungendo a un saldo a suo favore di fr. 494.05 (fr. 844.05 – fr. 350.-),
riducibile a fr. 350.- secondo quanto concordato telefonicamente con la signora
__________;
che,
come visto, il primo giudice ha però allestito un conteggio diverso dopo avere
richiamato la sua decisione del 3 maggio 2010, stabilendo che dal totale di fr.
983.20
a suo favore (fr. 562.20 per le diverse fattura emesse a carico della
convenuta, fr. 21.- per interessi, fr. 300.00 per rimborso spese di trasferta
secondo il suo decreto di stralcio del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e
spese di cui alla menzionata decisione), vanno dedotti fr. 642.95 a seguito del pagamento del 22 aprile 2010 dell’escussa, con conseguente saldo di fr. 340.25,
cui aggiungere però ulteriori fr. 9.75 per interessi, con un saldo finale di
fr. 350.-, dal quale va defalcato il pagamento (riconosciuto dalla creditrice)
di fr. 350.- dell’ 8 novembre 2010 (da qui la conclusione che la convenuta
nulla più deve alla controparte e che l’istanza non poggia su basi creditorie,
ritenuto che se all’emissione del precetto erano ancora scoperti fr. 340.25 e
non fr. 794.05, le spese conseguenti sarebbero poste a carico di metà
ciascuno);
che
nel suo esposto la reclamante non si confronta però con le cifre evidenziate
nell’impugnato giudizio per giungere a una conclusione opposta da quella da lei
ora pretesa sulla base di un calcolo che si diparte da uno scenario diverso,
ovvero da un presunto credito a suo favore di fr. 794.05 (anziché di fr.
562.
), il che rende inammissibile il rimedio, ritenuto che, in ogni modo,
all’insorgente non è riuscito di dimostrare che il primo giudice sia incorso in
un accertamento manifestamente errato dei fatti, stabilendo che il potenziale
saldo a favore della procedente di fr. 350.- sia stato azzerato dal pagamento
di fr. 350.- avvenuto in data 8 novembre 2010 e come tale non contestato;
che
del resto sia la reclamante, sia lo stesso primo giudice non hanno speso una
sola parola sulla questione a sapere se negli atti del processo vi sia la
presenza di un titolo suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, il decreto di stralcio del 3 maggio
2010.
menzionato nella decisione impugnata non essendo di alcun sussidio al
riguardo;
che
proposto senza forza argomentativa il reclamo va perciò dichiarato
inammissibile;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 120.- relative al presente
giudizio, sono poste a carico della reclamante.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 444.05, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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