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Decisione

14.2011.144

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Lingua del processo. Inammissibilità del reclamo con cui l'insorgente non si confronta con la motivazione del primo giudice

10 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 2/16.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione

__________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 794.05 oltre

spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Unbezahlte Zinsen + Spesen,

resultierend aus bezahlte Betrbung-Nr. __________, gemäss unserem Brief vom

23.04.10”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha

chiesto alla Pretura __________ il rigetto provvisorio limitatamente a fr.

444’05, previa deduzione dagli addendi di fr. 794.05 (importo di cui al

precetto esecutivo) e fr. 50.- (spese di precetto) dell’acconto di fr. 350.00

versato dalla debitrice in data 8 novembre 2010;

che

con ordinanza del 31 marzo 2011 il Giudice di pace __________ - cui l’incarto è

stato trasmesso dalla Pretura per competenza - ha citato le parti a comparire

per l’udienza del 13 aprile 2011, alla quale è comparsa la sola parte istante,

la quale ha rettificato l’importo richiesto, limitandolo all’incasso del

precetto esecutivo n. __________ del 17/19.11.2009, più gli interessi di

ritardo stimati in fr. 30.-, più il precetto esecutivo n. __________, più le

nuove spese di trasferta (v. verbale di udienza, ove alla fine l’istante si è

confermato nella propria istanza);

che

con sentenza del 22 agosto 2011 il Giudice di pace ha respinto l’istanza,

rilevando che la richiesta della parte istante non corrisponde a quanto da lui

medesimo decretato nella prima vertenza (causa civile intentata dalla stessa

istante e volta all’incasso di fr. 562.20 e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________,

procedimento sfociato nel decreto di stralcio del 3 maggio 2010);

che,

ciò posto, il primo giudice ha proceduto a un nuovo conteggio, quantificando il

credito a favore dell’istante in fr. 983.20, di cui fr. 562.20 per le fatture

emesse dalla procedente, fr. 21.00 per interessi, fr. 50.- per spese PE n. __________,

fr. 300.00 a titolo di rimborso spese di trasferta secondo sentenza (recte:

decreto di stralcio) del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e spese, sempre

secondo sentenza (recte: decreto di stralcio) del 3 maggio 2010;

che

dalla somma di fr. 983.20 il Giudice di pace ha dipoi dedotto il pagamento di

fr. 642.95 effettuato dalla convenuta il 22 aprile 2010, riducendo perciò la

pretesa della parte istante a fr. 340.25, cui ha però aggiunto fr. 9.75 per

ulteriori interessi di mora;

che

dal saldo risultante di fr. 350.-, egli ha infine defalcato il pagamento di

pari importo (fr. 350.-) datato 8 novembre 2010 da parte dell’escussa,

che

contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 agosto 2011 –

redatto in lingua francese – asserendo che l’escussa le è ancora debitrice di

fr. 350.- (inizialmente fr. 494.05), alla condizione che detto saldo fosse

pagato entro il 18 novembre 2010, come a lettera dell’11 novembre 2010, con

aggiunta delle nuove spese, ritenuto che, in caso contrario, l’importo iniziale

di fr. 494.05 sarebbe divenuto di nuovo esigibile;

che,

assevera sempre la reclamante, la conclusione del primo giudice che non le

riconosce più nulla, non è corretta, dato che l’acconto di fr. 350.- di data 8

novembre 2010 è già stato considerato nel conteggio da lei allestito in data 11

novembre 2010, sfociato, come visto, in un saldo a suo favore di fr. 494.05

(fr. 794.05, quale credito di cui al precetto esecutivo n. __________, fr. 50.-

per spese di precetto, da cui defalcare, per l’appunto l’acconto di fr. 350.-),

importo poi ulteriormente ridotto a fr. 350.- “pour

solde de tout compte, selon entretien tél. du 14.10.10 avec Mme __________”;

che, ciò posto, ha concluso la convenuta, l’acconto di fr. 350.-

menzionato nell’impugnato giudizio non ha nulla a che vedere con l’altro saldo

di fr. 350.- rispettivamente di fr. 494.05;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 agosto 2011, ancorché sulla

base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto

procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale

svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile, CPC), alla

presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405

cpv. 1 CPC);

che,

secondo l’art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,

ritenuto che in presenza di più lingue ufficiali nel Cantone i cantoni emanano

le necessarie disposizioni;

che

nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti

processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo

grado – vanno redatti rispettivamente espressi in italiano (CPC Comm., Trezzini, art. 129 pag. 544);

che

l’atto ricorsuale presentato in lingua francese non ossequia però tale

disposto, il che avrebbe imposto l’assegnazione alla stessa insorgente di un

termine per ovviare alla relativa carenza formale, facendole carico dell’onere

di produrre la traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che,

altrimenti, l’atto si considera come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; cfr. D. Stahelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., nri. 4 e 5

ad art. 129 e 5) terezzini, op.

cit. pag. 544);

che

per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa

formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile –

dovendo essere dichiarato d’acchito, comunque sia, inammissibile per le

seguenti ragioni;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3

CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata dl diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei

fatti,

che,

nella fattispecie, l’insorgente si avvale del titolo di reclamo di cui all’art.

320.

lett. b CPC, ossia fa carico al primo giudice di avere a torto ritenuto che

il pagamento della somma di fr. 350.- da parte della convenuta, avvenuto in

data 8 novembre 2010, avesse estinto ogni sua pretesa relativa al caso in

esame;

che

nel motivare tale asserzione, la reclamante si fonda sul conteggio da essa

allestito in data 8 novembre 2010, nel quale essa ha imputato tale versamento

(fr. 350.-) sugli addenti di fr. 794.05 (credito secondo il precetto esecutivo

n. __________, spese esecutive e interessi secondo il precetto esecutivo no. __________)

e di fr. 50.00.- (spese esecutive relative al precetto esecutivo n. __________),

giungendo a un saldo a suo favore di fr. 494.05 (fr. 844.05 – fr. 350.-),

riducibile a fr. 350.- secondo quanto concordato telefonicamente con la signora

__________;

che,

come visto, il primo giudice ha però allestito un conteggio diverso dopo avere

richiamato la sua decisione del 3 maggio 2010, stabilendo che dal totale di fr.

983.20

a suo favore (fr. 562.20 per le diverse fattura emesse a carico della

convenuta, fr. 21.- per interessi, fr. 300.00 per rimborso spese di trasferta

secondo il suo decreto di stralcio del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e

spese di cui alla menzionata decisione), vanno dedotti fr. 642.95 a seguito del pagamento del 22 aprile 2010 dell’escussa, con conseguente saldo di fr. 340.25,

cui aggiungere però ulteriori fr. 9.75 per interessi, con un saldo finale di

fr. 350.-, dal quale va defalcato il pagamento (riconosciuto dalla creditrice)

di fr. 350.- dell’ 8 novembre 2010 (da qui la conclusione che la convenuta

nulla più deve alla controparte e che l’istanza non poggia su basi creditorie,

ritenuto che se all’emissione del precetto erano ancora scoperti fr. 340.25 e

non fr. 794.05, le spese conseguenti sarebbero poste a carico di metà

ciascuno);

che

nel suo esposto la reclamante non si confronta però con le cifre evidenziate

nell’impugnato giudizio per giungere a una conclusione opposta da quella da lei

ora pretesa sulla base di un calcolo che si diparte da uno scenario diverso,

ovvero da un presunto credito a suo favore di fr. 794.05 (anziché di fr.

562.

), il che rende inammissibile il rimedio, ritenuto che, in ogni modo,

all’insorgente non è riuscito di dimostrare che il primo giudice sia incorso in

un accertamento manifestamente errato dei fatti, stabilendo che il potenziale

saldo a favore della procedente di fr. 350.- sia stato azzerato dal pagamento

di fr. 350.- avvenuto in data 8 novembre 2010 e come tale non contestato;

che

del resto sia la reclamante, sia lo stesso primo giudice non hanno speso una

sola parola sulla questione a sapere se negli atti del processo vi sia la

presenza di un titolo suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, il decreto di stralcio del 3 maggio

2010.

menzionato nella decisione impugnata non essendo di alcun sussidio al

riguardo;

che

proposto senza forza argomentativa il reclamo va perciò dichiarato

inammissibile;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 120.- relative al presente

giudizio, sono poste a carico della reclamante.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 444.05, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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