14.2011.145
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Incapacità del conduttore di accedere ai locali affittati in seguito ad un grave infortunio. Assenza di disdetta per motivi gravi. Estinzi
24 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.145
Data decisione, Autorità:
24.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Incapacità del conduttore di accedere ai locali affittati in seguito ad un grave infortunio. Assenza di disdetta per motivi gravi. Estinzione ipso iure del contratto non ammessa
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 119 CO
art. 266g cpv. 1 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.145
Lugano
24 ottobre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 30 giugno 2011
da
1. CO 1
2. CO 2
entrambi patrocinati dal’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio promossa dagli istanti per l’importo di
fr. 41'792.-- oltre interessi e spese;
vista la
decisione 5 settembre 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord,
che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo limitatamente all’importo di
fr. 38'692.--, oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2011;
preso
atto del reclamo 16 settembre di RE 1 nonché delle osservazioni 7 ottobre 2011
della controparte;
ricordato
il decreto 19 settembre 2011, con cui il Presidente della Camera ha conferito
al reclamo effetto sospensivo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con
la decisione impugnata, la prima giudice ha respinto in via provvisoria
l’opposizione interposta da RE 1 precetto esecutivo di cui sopra, limitatamente
alla pretesa che gli istanti hanno ridotto a fr. 38'692.-- in sede di udienza
di discussione, ritenendo che il contratto di locazione 31 luglio 2007
sottoscritto dall’escussa e dalla co-locataria M__________ per l’affitto di una
superficie di 243,70 mq, adibita a studio per trattamenti ergoterapici e
ufficio amministrativo, costituisse un valido titolo di rigetto ai sensi
dell’art. 82 LEF per l’intero importo fatto valere dagli escutenti, siccome,
con la sottoscrizione comune del contratto, le conduttrici avrebbero espresso
per atti concludenti la volontà di costituire una società semplice e quindi
d’impegnarsi in modo solidale in virtù dell’art. 544 cpv. 3 CO. La prima
giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di risoluzione straordinario del
contratto, fondata sulla clausula rebus sic stantibus, che l’escussa
aveva sollevato in udienza, sostenendo che, dopo essere rimasta paraplegica in
seguito ad un grave infortunio a cavallo avvenuto il 13 settembre 2008, essa
poi non avrebbe più potuto esercitare la propria attività di ergoterapista, in
particolare perché i locali le sarebbero stati oggettivamente irraggiungibili.
Pur ammettendo che la dichiarata inaccessibilità all’ente locato potesse
costituire per la convenuta, costretta su una sedia a rotelle, un’impossibilità
soggettiva, suscettibile di giustificare una disdetta straordinaria a norma
dell’art. 266g CO, il contratto non avrebbe preso fine automaticamente –
così la giudice – in quanto l’escussa non aveva significato alcuna disdetta
agli istanti immediatamente dopo l’avverarsi del motivo grave, ma solo un anno
dopo la constatazione delle difficoltà nell’accedere all’ente locato, con
un’istanza (27 agosto 2010) all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________, poi sospesa il 27 giugno 2010 a sua stessa richiesta.
B. Con
il reclamo in esame, RE 1 sostiene che il contratto di locazione è sciolto dal
mese di giugno 2009, ovvero dal momento in cui, al termine della sua
riabilitazione, essa ha dovuto constatare l’impossibilità di riprendere la
propria attività a causa delle barriere architettoniche presenti nello stabile
locato, che, a detta di un esperto (arch. __________), impediscono l’accesso a
persone in carrozzella. In effetti, tale impossibilità di esecuzione del contratto,
non imputabile alla conduttrice, avrebbe carattere oggettivo e non soggettivo
come invece stabilito dalla prima giudice. Gli istanti avrebbero del resto
implicitamente riconosciuto siffatto scioglimento del contratto nei confronti
della reclamante, accettando la disdetta ordinaria data il 30 agosto 2011 dalla
co-locataria M__________ per il 31 agosto 2012.
C. Sulle
osservazioni della controparte si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio,
nei prossimi considerandi.
Considerandi
In diritto:
1.
Premesso
che sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 30 giugno 2011, sia
la decisione impugnata, che risale al 5 settembre 2011, sono anteriori
all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale
sono rette dal nuovo diritto.
2.
Contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10
giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 16 settembre, a fronte di una sentenza notificata
all’escussa il 6 settembre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra
nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1
LOG). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti.
3.
Secondo
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1
LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Nel
caso concreto, non è contestato che il contratto di locazione del 31 luglio
2007.
(doc. B) costituisca un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le
pigioni maturate dal 1° settembre 2007 fino alla sua disdetta, tant’è che la
reclamante ammette l’esistenza del contratto fino a maggio 2009, data alla
quale essa ha cessato di pagare la sua parte del canone.
4.
L’escussa
sostiene però che il contratto ha avuto fine a partire dal mese di giugno 2009,
ovvero a partire dal momento in cui si sarebbe verificata per lei l’impossibilità
oggettiva di accedere ai locali presi in affitto. Si tratta di un’eccezione
che, in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le spetta rendere verosimile (cfr. CEF
30.
agosto 2011, inc. 14.11.109, cons. 7; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 106 e
116.
ad art. 82).
4.1
Giusta
l’art. 266g cpv. 1 CO, ciascuna delle parti al contratto di locazione può, per
motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la
disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi
(cpv. 1). La norma concretizza il principio della clausula rebus sic
stantibus, che non ha pertanto portata propria in ambito di locazione (Higi, Zürcher Kommentar, vol. V/2b, Zurigo
1995, n. 25-26 ad art. 266g). Per “motivi gravi” la legge intende circostanze eccezionali,
sconosciute ed imprevedibili al momento della conclusione del contratto (o di
un suo rinnovo), che rendano la sua continuazione talmente insostenibile da non
più essere giustificata pur considerando anche gli interessi della controparte
(Higi, op. cit., n. 29 segg. ad
art. 266g CO). Possono essere circostanze oggettive di carattere generale come
pure motivi soggettivi, purché non ascrivibili a chi disdice il contratto e
oggettivamente gravi (Higi, op.
cit., n. 29, 31 e 36 ad art. 266g CO).
4.2
Ciò
posto, il carattere asseritamente oggettivo del motivo per cui il contratto di
locazione avrebbe avuto fine secondo l’escussa si rivela irrilevante a fini
dell’applicazione dell’art. 266g CO: che tale motivo sia oggettivo o soggettivo,
il contratto non termina prima di essere stato disdetto nel rispetto del
termine legale di preavviso. E il riferimento alla clausula rebus sic
stantibus, come pure al divieto dell’abuso manifesto di un diritto (art. 2
cpv. 2 CC), non hanno portata propria rispetto all’art. 266g CO. La reclamante
non invoca altri fonti giuridiche a sostegno della propria tesi.
4.3
Invero,
l’estinzione ipso iure di un’obbligazione derivante da un contratto di
locazione è ammessa quando il suo adempimento, dopo la conclusione del
contratto, diventa per il debitore oggettivamente impossibile per circostanze a
lui non imputabili (art. 119 CO), cioè nei casi in cui, indipendentemente dalla
volontà delle parti, ogni persona nella stessa situazione del debitore sarebbe impossibilitata
a fornire una prestazione conforme al contratto (Higi, op. cit., n. 17-18 ad art. 266g, con rinvii). Ora, nella
fattispecie la reclamante non ha reso verosimile di essere oggettivamente impedita
a pagare l’affitto dovuto; del resto, i debiti pecuniari non sono mai
considerati d’impossibile esecuzione (Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2a
ed., Zurigo 1988, p. 421 ad § 23/III/4). Inoltre, l’impossibilità
di usufruire personalmente dei locali, che comunque avrebbe potuto essere prevista
già al momento della conclusione del contratto, siccome già allora i limiti
costruttivi esistevano, non è un motivo di estinzione dell’intero contratto ai
sensi dell’art. 119 CO, il quale si applica solo alle singole prestazioni (cfr.
Wiegand, Basler Kommentar
zum OR, vol. I, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, n. 4 ad art. 119). Inoltre, l’eventuale carattere diventato eccessivo
dell’obbligo di corrispondere l’affitto non rientra tra i motivi di
estinzione contemplati all’art. 119 CO (Thévenoz, Commentaire romand du CO, vol. I, Basilea 2003, n.
4-5 ad art. 119), fermo restando che ad ogni modo non appare escluso qualunque
sfruttamento dei locali, che ad esempio potrebbero essere sublocati.
4.5
Da
quanto precede risulta che né il credito posto in esecuzione né il contratto di
locazione si sono estinti ipso iure. La reclamante non ha d’altronde
reso verosimile di aver significato ai procedenti la disdetta straordinaria di
cui all’art. 266g CO. Anzi, nella sua istanza di conciliazione del 27 agosto
2010.
(doc 3, ad 5), essa ha esplicitamente riconosciuto di non aver potuto
disdire il contratto per il mancato consenso della co-locataria. Il fatto poi
che i locatori abbiano, all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto
dell’opposizione del 31 agosto 2011, comunicato di aver accettato la disdetta
ordinaria data il giorno precedente dalla co-locataria per il 31 agosto 2012
non viene in soccorso della reclamante, dato che essi hanno esplicitamente
precisato che il contratto avrebbe continuato a vincolare entrambe le locatarie
“in assenza di qualsivoglia disdetta” (sottinteso: fino alla scadenza del 31
agosto 2012), ciò che è stato chiaramente capito dalla convenuta, la quale ha
espressamente accettato “in via subordinata che il contratto di locazione abbia
termine al 31 agosto 2012 secondo la disdetta data dalla signora M__________”.
In queste condizioni pretendere che gli escutenti avrebbero così considerato
che il contratto vincolasse ancora solo quest’ultima è manifestamente
insostenibile. Vista la chiarezza del verbale risulta inoltre inutile
interpellare l’autorità di prima istanza come richiesto dagli escutenti.
5.
Il
reclamo va quindi respinto.
Le spese
processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95
segg. CPC). A prescindere dalla sua fondatezza, la domanda degli escutenti
volta alla sanzione del comportamento processuale della reclamante nell’ambito
dell’accollamento di tasse, spese e ripetibili non può essere accolta, nella
misura in cui essi non indicano su quale base legale si fonda. L’art. 107 cpv.
1.
lett. b CPC autorizza una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità
quando la parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio ma non
prescrive una particolare sanzione per la parte che invece agisce in malafede. Le
ripetibili accordate agli escutenti tengono però in considerazione il (lieve)
dispendio supplementare resosi necessario per contrastare la censura ch’essi
ritengono temeraria.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 119, 266g CO nonché 48 e 61 OTLEF, 95
segg. CPC
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 620.--, già anticipata dalla reclamante rimane a suo
carico. RE 1 rifonderà a CO 1 e a CO 2 fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
avv. PA 1, __________;
–
avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 41'792.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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