14.2011.146
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare le osservazioni non rispettato. Proroga rifiutata. Restituzione del termine. Indennità d'inconvenienza a favore dei dipendenti del servizio
21 ottobre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.146
Data decisione, Autorità:
21.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare le osservazioni non rispettato. Proroga rifiutata. Restituzione del termine. Indennità d'inconvenienza a favore dei dipendenti del servizio giuridico di una banca
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 95 cpv. 3 let. c CPC-TI
art. 148 cpv. 1 CPC-TI
art. 253 CPC-TI
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.146
Lugano
21 ottobre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicencancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 luglio 20111 presentata da
CO 1,
contro
RE 1,
patrocinato
dall’PA 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 5 luglio
2011 per il pagamento di fr. 64'612.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di
Bellinzona con decisione dell’8 settembre 2011 (SO.2011.728);
sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
19 settembre 2011 chiede, in via principale, la reiezione dell’istanza, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, la
reiezione dell’istanza, con assegnazione di un nuovo termine per presentare le
proprie osservazioni all’istanza, protestate spese, tasse e ripetibili di
entrambe le sedi;
preso atto che con osservazioni del 12 ottobre 2011 la
parte convenuta si rimette al giudizio dell’autorità ricorsuale, pur
puntualizzando che tasse, spese e ripetibili devono essere in tutti i casi
poste a carico della reclamante a seguito del suo comportamento processuale
negligente;
richiamato il decreto 20 settembre 2011 con il quale
il presidente della Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello ha
concesso effetto sospensivo al reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 1/5.7.2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 64'612.-
oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’effetto cambiario
di fr. 310'000.- sottoscritto in data 8 ottobre 2002 dalla società __________,
scaduto a seguito del fallimento della stessa ditta, effetto avallato
dall’escusso;
che
interposta tempestiva opposizione da parte del debitore, con istanza del 15
luglio 2011 la procedente ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona
il rigetto provvisorio, asserendo che in data 8 ottobre 2002 la __________, ora
CO 1, ha concesso alla società __________ un credito di fr. 380'000.- (doc. A),
garantito a sua volta da un obbligo cambiario di fr. 310'000.- sottoscritto
dalla stessa __________ ed avallato dal qui convenuto, obbligo cambiario
accompagnato da un contratto di messa in circolazione in ogni momento
sottoscritto sempre da __________ a dal convenuto (doc. B e C);
che
stante il fallimento della __________, avvenuto il 4 dicembre 2008 e in seguito
dichiarato sospeso per mancanza di attivo, ha proseguito l’istante, il relativo
credito è divenuto immediatamente esigibile unitamente alla garanzia prestata
dal convenuto (doc. D), di modo che in data 29 gennaio 2009 essa si è rivolta allo
stesso garante e qui convenuto chiedendogli di versare fr. 165'229,.- oltre
accessori, ossia quanto dovuto ancora dalla __________ e da lui garantito (doc.
E), senza però ottenere l’intero pagamento, tanto da avviare poi una procedura
esecutiva nei confronti del soggetto per incassare ancora lo scoperto di fr.
64'612.- (doc. F) sulla base dell’effetto cambiario avallato e costituente con
ogni evidenza titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1
LEF;
che
con ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona,
richiamati gli art. 251 lett. a, 253 e 256 CPC, ha assegnato al convenuto un
termine scadente il 29 agosto 2011 per presentare eventuali osservazioni
scritte all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe
giudicato in base all’istanza ed agli atti;
che
con scritto del 30 agosto 2011 l’PA 1 - notificatosi come patrocinatore del
convenuto sulla base del mandato di patrocinio di stessa data – pur
riconoscendo che il termine assegnato al suo assistito era scaduto il 29 agosto
2011, ha chiesto al Pretore la rinnovata possibilità, nei termini e nei modi
che questi riterrà confacenti, di comunque inoltrare un memoriale a nome del
suo cliente;
che nel
contempo egli ha pure chiesto l’invio dell’intero incarto;
che,
chiamata ad esprimersi, il 5 settembre 2011 la procedente ha comunicato al
Pretore di opporsi alla messa agli atti di un memoriale da parte del
patrocinatore del convenuto, rilevando che il termine assegnato a quest’ultimo
per presentare le proprie osservazioni all’istanza fosse decorso;
che
con decisione dell’8 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
accolto l’istanza, rilevando anzitutto che nella misura in cui ha chiesto
l’assegnazione di un nuovo termine entro il quale presentare le proprie
osservazioni all’istanza, il convenuto non ha reso verosimile, al riguardo, di
non avere colpa rispettivamente di averne solo in lieve misura, di modo che non
si giustifica l’assegnazione di un nuovo termine (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
per quanto riguarda il merito del caso, ha proseguito il primo giudice, la
documentazione esibita dalla procedente, segnatamente il vaglia cambiario di
fr. 310'000.- emesso dalla __________ - il cui fallimento è stato pronunciato
il 4 dicembre 2008 per essere poi sospeso per mancanza di attivo il 19 dicembre
2008 - ed avallato dal convenuto, costituisce senz’altro titolo di
riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF, cui lo stesso escusso non ha
opposto alcuna valida eccezione;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 19 settembre 2011,
chiedendo in via principale la reiezione dell’istanza e il conseguente
mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo e, in via subordinata, la
reiezione dell’istanza, con conseguente assegnazione di un nuovo termine per la
presentazione delle proprie osservazioni all’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che
egli lamenta anzitutto una violazione del suo diritto costituzionale di essere
sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost., dato che a fronte della richiesta 30
agosto 2011 del proprio patrocinatore di poter inoltrare le proprie
osservazioni all’istanza anche dopo la scadenza del termine assegnato, il primo
giudice si è limitato a rilevare che il convenuto non avrebbe reso verosimile
di non avere colpa rispettivamente di averne solo in misura lieve della
relativa inosservanza, senza però dargli così modo di poter giustificare il
mancato rispetto del termine impartito, atteso che l’istanza 30 agosto 2011
volta per l’appunto all’ottenimento di un termine suppletorio non è stata
trattata dal giudice, se non contestualmente all’emanazione della pronunzia,
senza disquisizione circa una nuova scadenza per una presa di posizione
scritta;
che
in questo modo, insiste nel sostenere l’insorgente, il Pretore non gli ha
permesso neppure di esprimersi sull’assenza di colpa;
che
la decisione impugnata, assevera dipoi il convenuto, oltre a privarlo
illecitamente del diritto di essere sentito per quanto riguarda i presupposti
per ottenere la possibilità di inoltrare le proprie osservazioni anche dopo la
scadenza del termine del 29 agosto 2011, gli ha pure impedito di entrare nel
merito della fattispecie, ciò che costituisce un ulteriore arbitrio, specie di
fronte all’affermazione del primo giudice, secondo cui egli non avrebbe opposto
alcuna valida eccezione in relazione al titolo di rigetto della procedente;
che,
infine, l’insorgente contesta in ogni modo la condanna al pagamento alla
controparte dell’importo di fr. 3'000.- a titolo di indennità, somma che egli
ritiene eccessiva a fronte del fatto che la procedente, un istituto di credito,
si è fatta rappresentare – in una fattispecie del resto non complicata - dai
sui collaboratori (dipendenti), ancorché avvocati;
che
con osservazioni del 12 ottobre 2011 la parte istante si è rimessa al prudente
giudizio del tribunale, precisando nondimeno che il 18 luglio 2011 il Pretore
aveva assegnato al convenuto un termine scadente al 29 agosto 2011, dunque di
ben quaranta giorni, per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza,
rendendolo anche edotto delle conseguenze in caso di mancato rispetto del
termine, e che con scritto 30 agosto 2011 il patrocinatore del convenuto, preso
atto dell’avvenuta scadenza del citato termine, ha chiesto la possibilità di
inoltrare un memoriale di osservazioni, senza però spendere una sola parola sui
motivi che avrebbero determinato tale stato di fatto, ossia che avrebbero
impedito all’escusso di agire tempestivamente;
che,
sempre secondo l’istante, gli oneri processuali devono in ogni caso essere
sopportati dal reclamante, per avere causato la presente procedura a causa
della sua negligente inosservanza dei termini pretorili;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali,
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione (art. 308 lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
nella misura in cui il reclamante chiede la riforma dell’impugnata decisione
nel senso di respingere l’istanza, il reclamo si rivela inammissibile;
che
il solo fatto che il primo giudice avrebbe statuito sull’istanza senza dargli
la possibilità di difendersi, ossia violando il suo diritto di essere sentito,
non gli consente infatti di ottenere per questa sola ragione causa vinta nel
merito, ma lo legittima soltanto a chiedere, qualora avesse ragione su questo
punto, l’annullamento dell’impugnata sentenza e il rinvio degli atti allo
stesso giudice per nuovo giudizio previa assegnazione di un nuovo termine ex
art. 253 CPC (o la citazione per un’ udienza di contradditorio) per la
presentazione delle relative osservazioni;
che,
comunque sia, il gravame si rivela infondato anche nella misura in cui il
convenuto si duole della violazione dei suoi diritti di parte;
che,
secondo l’art. 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni;
che,
come visto, con ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore ha correttamente
applicato tale disposto, assegnando al convenuto un termine – invero generoso –
scadente il 29 agosto 2011 per presentare per scritto eventuali osservazioni
all’istanza;
che
il convenuto ha però lasciato decorrere infruttuosamente tale termine, benché
reso edotto dallo stesso Pretore che in caso di mancata presentazione delle
osservazioni scritte avrebbe statuito sulla base degli atti;
che
lo stesso convenuto, prima del 30 agosto 2011, nemmeno si è attivato per
sollecitare una proroga del citato termine, ritenuto comunque che di fronte a
un’iniziativa del genere il Pretore avrebbe dovuto porsi seri interrogativi,
dato che di regola il termine ex art. 253 CPC – applicabile alla procedura
sommaria, segnatamente a quella di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a)
- non è prorogabile (cfr. chevalier
in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, ZPO, Komm., n. 3
ad art. 253 CPC);
che dato che al momento in cui il
patrocinatore del convenuto ha chiesto al Pretore di poter inoltrare un
memoriale in cui esporre le proprie ragioni (30 agosto 2011) il termine
assegnato ex art. 253 CPC era scaduto (29 agosto 2011) - ciò che avrebbe
consentito allo stesso Pretore di statuire sull’istanza in base agli atti - al
convenuto non rimaneva altro – come implicitamente lasciato intendere dal primo
giudice - di instare per la restituzione del termine, rendendo verosimile di
non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura qualora
tornasse applicabile l’art. 148 cpv. 1 CPC, rispettivamente asserendo di
essere stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non
imputabile a sua colpa, qualora tornasse applicabile l’art. 33 cpv. 3 LEF;
che
rivolgendosi al Pretore, il patrocinatore del convenuto non ha però preteso in
alcun modo che il suo assistito si fosse trovato in una delle situazioni
menzionate dalle citate norme, risultando per contro lapalissiano che la
richiesta di assegnazione di un nuovo termine per l’inoltro delle osservazioni
fosse da mettere in esclusiva relazione al fatto di essere stato incaricato di
tutelare gli interessi del debitore soltanto il 30 agosto 2011, come attestato
dalla procura annessa al reclamo;
che
non può che discenderne la reiezione del reclamo al riguardo;
che
il rimedio merita per contro tutela nella misura in cui l’insorgente si duole
della condanna al pagamento della somma di fr. 3000.- a titolo di indennità di
prima sede, dato che l’istanza è stata allestita dal servizio giuridico interno
della banca procedente senza eccessivo dispendio ti tempo (cui è seguita la
succinta presa di posizione sulla richiesta del patrocinatore del convenuto di
riassegnazione del termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza),
il che comporta il riconoscimento di un’indennità di inconvenienza ex art. 95
cpv. lett. c CPC che può essere quantificata in fr. 400.-.;
che
il dispositivo n. 2 dell’impugnata decisione va pertanto riformato in tal
senso;
che
nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto parzialmente accolto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante per due terzi e per il rimanente a carico della parte istante, senza
assegnazione di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ammissibile, Il reclamo è parzialmente accolto.
§ Il
dispositivo 2 della decisione impugnata è cosi riformato:
“2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 400.-
a titolo di indennità.”.
II. La
tassa di giustizia e le spese relative relative al presente giudizio per
complessivi fr. 350.- sono poste per due terzi a carico del reclamante e per il
rimanente a carico della parte istante. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
-
PA 1, ;
-
CO 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 64'612.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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