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Decisione

14.2011.146

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Termine per presentare le osservazioni non rispettato. Proroga rifiutata. Restituzione del termine. Indennità d'inconvenienza a favore dei dipendenti del servizio

21 ottobre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 1/5.7.2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 64'612.-

oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’effetto cambiario

di fr. 310'000.- sottoscritto in data 8 ottobre 2002 dalla società __________,

scaduto a seguito del fallimento della stessa ditta, effetto avallato

dall’escusso;

che

interposta tempestiva opposizione da parte del debitore, con istanza del 15

luglio 2011 la procedente ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona

il rigetto provvisorio, asserendo che in data 8 ottobre 2002 la __________, ora

CO 1, ha concesso alla società __________ un credito di fr. 380'000.- (doc. A),

garantito a sua volta da un obbligo cambiario di fr. 310'000.- sottoscritto

dalla stessa __________ ed avallato dal qui convenuto, obbligo cambiario

accompagnato da un contratto di messa in circolazione in ogni momento

sottoscritto sempre da __________ a dal convenuto (doc. B e C);

che

stante il fallimento della __________, avvenuto il 4 dicembre 2008 e in seguito

dichiarato sospeso per mancanza di attivo, ha proseguito l’istante, il relativo

credito è divenuto immediatamente esigibile unitamente alla garanzia prestata

dal convenuto (doc. D), di modo che in data 29 gennaio 2009 essa si è rivolta allo

stesso garante e qui convenuto chiedendogli di versare fr. 165'229,.- oltre

accessori, ossia quanto dovuto ancora dalla __________ e da lui garantito (doc.

E), senza però ottenere l’intero pagamento, tanto da avviare poi una procedura

esecutiva nei confronti del soggetto per incassare ancora lo scoperto di fr.

64'612.- (doc. F) sulla base dell’effetto cambiario avallato e costituente con

ogni evidenza titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1

LEF;

che

con ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona,

richiamati gli art. 251 lett. a, 253 e 256 CPC, ha assegnato al convenuto un

termine scadente il 29 agosto 2011 per presentare eventuali osservazioni

scritte all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe

giudicato in base all’istanza ed agli atti;

che

con scritto del 30 agosto 2011 l’PA 1 - notificatosi come patrocinatore del

convenuto sulla base del mandato di patrocinio di stessa data – pur

riconoscendo che il termine assegnato al suo assistito era scaduto il 29 agosto

2011, ha chiesto al Pretore la rinnovata possibilità, nei termini e nei modi

che questi riterrà confacenti, di comunque inoltrare un memoriale a nome del

suo cliente;

che nel

contempo egli ha pure chiesto l’invio dell’intero incarto;

che,

chiamata ad esprimersi, il 5 settembre 2011 la procedente ha comunicato al

Pretore di opporsi alla messa agli atti di un memoriale da parte del

patrocinatore del convenuto, rilevando che il termine assegnato a quest’ultimo

per presentare le proprie osservazioni all’istanza fosse decorso;

che

con decisione dell’8 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

accolto l’istanza, rilevando anzitutto che nella misura in cui ha chiesto

l’assegnazione di un nuovo termine entro il quale presentare le proprie

osservazioni all’istanza, il convenuto non ha reso verosimile, al riguardo, di

non avere colpa rispettivamente di averne solo in lieve misura, di modo che non

si giustifica l’assegnazione di un nuovo termine (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

per quanto riguarda il merito del caso, ha proseguito il primo giudice, la

documentazione esibita dalla procedente, segnatamente il vaglia cambiario di

fr. 310'000.- emesso dalla __________ - il cui fallimento è stato pronunciato

il 4 dicembre 2008 per essere poi sospeso per mancanza di attivo il 19 dicembre

2008 - ed avallato dal convenuto, costituisce senz’altro titolo di

riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF, cui lo stesso escusso non ha

opposto alcuna valida eccezione;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 19 settembre 2011,

chiedendo in via principale la reiezione dell’istanza e il conseguente

mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo e, in via subordinata, la

reiezione dell’istanza, con conseguente assegnazione di un nuovo termine per la

presentazione delle proprie osservazioni all’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione;

che

egli lamenta anzitutto una violazione del suo diritto costituzionale di essere

sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost., dato che a fronte della richiesta 30

agosto 2011 del proprio patrocinatore di poter inoltrare le proprie

osservazioni all’istanza anche dopo la scadenza del termine assegnato, il primo

giudice si è limitato a rilevare che il convenuto non avrebbe reso verosimile

di non avere colpa rispettivamente di averne solo in misura lieve della

relativa inosservanza, senza però dargli così modo di poter giustificare il

mancato rispetto del termine impartito, atteso che l’istanza 30 agosto 2011

volta per l’appunto all’ottenimento di un termine suppletorio non è stata

trattata dal giudice, se non contestualmente all’emanazione della pronunzia,

senza disquisizione circa una nuova scadenza per una presa di posizione

scritta;

che

in questo modo, insiste nel sostenere l’insorgente, il Pretore non gli ha

permesso neppure di esprimersi sull’assenza di colpa;

che

la decisione impugnata, assevera dipoi il convenuto, oltre a privarlo

illecitamente del diritto di essere sentito per quanto riguarda i presupposti

per ottenere la possibilità di inoltrare le proprie osservazioni anche dopo la

scadenza del termine del 29 agosto 2011, gli ha pure impedito di entrare nel

merito della fattispecie, ciò che costituisce un ulteriore arbitrio, specie di

fronte all’affermazione del primo giudice, secondo cui egli non avrebbe opposto

alcuna valida eccezione in relazione al titolo di rigetto della procedente;

che,

infine, l’insorgente contesta in ogni modo la condanna al pagamento alla

controparte dell’importo di fr. 3'000.- a titolo di indennità, somma che egli

ritiene eccessiva a fronte del fatto che la procedente, un istituto di credito,

si è fatta rappresentare – in una fattispecie del resto non complicata - dai

sui collaboratori (dipendenti), ancorché avvocati;

che

con osservazioni del 12 ottobre 2011 la parte istante si è rimessa al prudente

giudizio del tribunale, precisando nondimeno che il 18 luglio 2011 il Pretore

aveva assegnato al convenuto un termine scadente al 29 agosto 2011, dunque di

ben quaranta giorni, per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza,

rendendolo anche edotto delle conseguenze in caso di mancato rispetto del

termine, e che con scritto 30 agosto 2011 il patrocinatore del convenuto, preso

atto dell’avvenuta scadenza del citato termine, ha chiesto la possibilità di

inoltrare un memoriale di osservazioni, senza però spendere una sola parola sui

motivi che avrebbero determinato tale stato di fatto, ossia che avrebbero

impedito all’escusso di agire tempestivamente;

che,

sempre secondo l’istante, gli oneri processuali devono in ogni caso essere

sopportati dal reclamante, per avere causato la presente procedura a causa

della sua negligente inosservanza dei termini pretorili;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali,

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione (art. 308 lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

nella misura in cui il reclamante chiede la riforma dell’impugnata decisione

nel senso di respingere l’istanza, il reclamo si rivela inammissibile;

che

il solo fatto che il primo giudice avrebbe statuito sull’istanza senza dargli

la possibilità di difendersi, ossia violando il suo diritto di essere sentito,

non gli consente infatti di ottenere per questa sola ragione causa vinta nel

merito, ma lo legittima soltanto a chiedere, qualora avesse ragione su questo

punto, l’annullamento dell’impugnata sentenza e il rinvio degli atti allo

stesso giudice per nuovo giudizio previa assegnazione di un nuovo termine ex

art. 253 CPC (o la citazione per un’ udienza di contradditorio) per la

presentazione delle relative osservazioni;

che,

comunque sia, il gravame si rivela infondato anche nella misura in cui il

convenuto si duole della violazione dei suoi diritti di parte;

che,

secondo l’art. 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il

giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le

proprie osservazioni;

che,

come visto, con ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore ha correttamente

applicato tale disposto, assegnando al convenuto un termine – invero generoso –

scadente il 29 agosto 2011 per presentare per scritto eventuali osservazioni

all’istanza;

che

il convenuto ha però lasciato decorrere infruttuosamente tale termine, benché

reso edotto dallo stesso Pretore che in caso di mancata presentazione delle

osservazioni scritte avrebbe statuito sulla base degli atti;

che

lo stesso convenuto, prima del 30 agosto 2011, nemmeno si è attivato per

sollecitare una proroga del citato termine, ritenuto comunque che di fronte a

un’iniziativa del genere il Pretore avrebbe dovuto porsi seri interrogativi,

dato che di regola il termine ex art. 253 CPC – applicabile alla procedura

sommaria, segnatamente a quella di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a)

- non è prorogabile (cfr. chevalier

in: Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, ZPO, Komm., n. 3

ad art. 253 CPC);

che dato che al momento in cui il

patrocinatore del convenuto ha chiesto al Pretore di poter inoltrare un

memoriale in cui esporre le proprie ragioni (30 agosto 2011) il termine

assegnato ex art. 253 CPC era scaduto (29 agosto 2011) - ciò che avrebbe

consentito allo stesso Pretore di statuire sull’istanza in base agli atti - al

convenuto non rimaneva altro – come implicitamente lasciato intendere dal primo

giudice - di instare per la restituzione del termine, rendendo verosimile di

non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura qualora

tornasse applicabile l’art. 148 cpv. 1 CPC, rispettivamente asserendo di

essere stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non

imputabile a sua colpa, qualora tornasse applicabile l’art. 33 cpv. 3 LEF;

che

rivolgendosi al Pretore, il patrocinatore del convenuto non ha però preteso in

alcun modo che il suo assistito si fosse trovato in una delle situazioni

menzionate dalle citate norme, risultando per contro lapalissiano che la

richiesta di assegnazione di un nuovo termine per l’inoltro delle osservazioni

fosse da mettere in esclusiva relazione al fatto di essere stato incaricato di

tutelare gli interessi del debitore soltanto il 30 agosto 2011, come attestato

dalla procura annessa al reclamo;

che

non può che discenderne la reiezione del reclamo al riguardo;

che

il rimedio merita per contro tutela nella misura in cui l’insorgente si duole

della condanna al pagamento della somma di fr. 3000.- a titolo di indennità di

prima sede, dato che l’istanza è stata allestita dal servizio giuridico interno

della banca procedente senza eccessivo dispendio ti tempo (cui è seguita la

succinta presa di posizione sulla richiesta del patrocinatore del convenuto di

riassegnazione del termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza),

il che comporta il riconoscimento di un’indennità di inconvenienza ex art. 95

cpv. lett. c CPC che può essere quantificata in fr. 400.-.;

che

il dispositivo n. 2 dell’impugnata decisione va pertanto riformato in tal

senso;

che

nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto parzialmente accolto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante per due terzi e per il rimanente a carico della parte istante, senza

assegnazione di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ammissibile, Il reclamo è parzialmente accolto.

§ Il

dispositivo 2 della decisione impugnata è cosi riformato:

“2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, sono

poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 400.-

a titolo di indennità.”.

II. La

tassa di giustizia e le spese relative relative al presente giudizio per

complessivi fr. 350.- sono poste per due terzi a carico del reclamante e per il

rimanente a carico della parte istante. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

-

PA 1, ;

-

CO 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 64'612.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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