14.2011.147
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento
17 novembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.147
Data decisione, Autorità:
17.11.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.147
Lugano
17 novembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 26 luglio 2011 da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 15 settembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì
16 settembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4.
Omissis.”
Sentenza
impugnata tempestivamente da RE 1 che con reclamo 22 settembre 2011 ne chiede
l’annullamento;
rilevato che a
controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato
saldato;
ritenuto che con
decreto presidenziale 23 settembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 542.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 31 agosto 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 15 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 16 settembre 2011
alle ore 10.00.
D. Con
reclamo 22 settembre 2011 RE 1 ha asserito di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 20 settembre 2011
dell’Ufficio esecuzione di __________ relativa al versamento di fr. 715.15 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. C). In merito alla sua
solvibilità la reclamante ha rilevato che in seguito a difficoltà passeggere
del suo socio gerente e a dimenticanze l’amministrazione corrente è stata
trascurata. La convenuta ha dichiarato di avere saldato diverse esecuzioni e di
essere intenzionata a saldare a breve le procedure ancora pendenti con la
liquidità di cui dispone sul suo conto postale e di cui disporrà con l’incasso
delle fatture inviate alle compagnie d’assicurazione, per le quali ha effettuato
numerosi lavori sulla base di perizie assicurative. La reclamante ha prodotto
diverse fatture emesse nel corso del mese di luglio rispettivamente di
settembre 2011, rilevando che, a parte alcune già pagate, il loro incasso purtroppo
si prolunga nel tempo, ritenuto che le compagnie di assicurazione hanno
dilungato i tempi di pagamento. Si tratta tuttavia di debitori certi e
solvibili, trattandosi per la maggior parte di compagnie di assicurazione. Le
poche fatture relative a clienti privati, ha aggiunto la convenuta, sono di
sicuro incasso trattandosi di clienti regolari e fidati. L’escussa ha poi inoltrato
diverse perizie delle assicurazioni relative a lavori e riparazioni già
effettuati durante i mesi di agosto e settembre 2011 che non hanno ancora potuto
essere fatturati per un guasto al sistema informatico (doc. da G a HH). Le
fatture da incassare, ha sostenuto la reclamante, ammontano a fr. 43'136.35,
importo sufficiente per saldare le esecuzioni in corso che ammontano a fr.
18'000.-- e per poter continuare la sua attività. La convenuta ha infine presentato
tre ricevute dell’Ufficio esecuzione di __________ del 22 settembre 2011 relative
al pagamento di tre procedure esecutive (doc. da II a KK), asserendo di essere
intenzionata a saldare entro il termine di reclamo altre quattro procedure
promosse dalla C__________ c__________ di compensazione e dalla C__________ S__________.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di __________
del 20 settembre 2011 relativa al versamento di fr. 715.15 a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________
al 15 novembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante, a prescindere
dalle procedure contro le quali è stata interposta opposizione, i cui relativi
debiti non sono accertati, sono ancora pendenti due esecuzioni giunte alla
domanda di realizzazione, una procedura per la quale è già stato effettuato il
pignoramento, quattro ulteriori procedure per le quali è già stato emesso
l’avviso di pignoramento e un’ulteriore esecuzione per la quale è già stata
emessa la comminatoria di fallimento. Ciò dimostra che la convenuta, nonostante
la sua intenzione dichiarata con il reclamo di far fronte alle esecuzioni
pendenti nei suoi confronti, non dispone della liquidità necessaria a saldare
almeno le predette procedure esecutive. La reclamante ha prodotto numerose
fatture e perizie assicurative a dimostrazione dei lavori eseguiti e in parte
già fatturati. Questi documenti non bastano a dimostrare che il loro incasso è
assicurato e che avverrà in tempi brevi, ritenuto che l’escussa stessa ha affermato
che i tempi di pagamento delle compagnie di assicurazione si sono dilungati.
D’altro canto la reclamante ha sostenuto di disporre di liquidità sul suo conto
postale senza tuttavia produrne un estratto. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta
migliorando e che la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere
ritenuta favorevole. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di
pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può
essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
martedì
22 novembre 2011 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
3. Intimazione:
- avv. PA
1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione di __________, __________;
- Ufficio
fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________ 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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