14.2011.148
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24 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.148
Data decisione, Autorità:
24.11.2011, CEF
Titolo:
Ricorso contro il fallimento. Contestazione della notifica della comminatoria di fallimento e della citazione all'udienza di fallimento. Decisione dell'autorità di vigilanza sulla prima contestazione. Finzione di notifica della raccomandata non ritirata
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
UDIENZA FALLIMENTARE
art. 138 cpv. 3 let. a CPC-TI
art. 168 LEF
Incarto n.
14.2011.148
Lugano
24 novembre
2011
CJ /fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento (inc. __________) promossa con istanza 27 aprile 2011 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
rappr. dal socio gerente A__________, __________
vista la
decisione 9 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che
accoglie la suddetta istanza e pronuncia il fallimento a far tempo dal 12
settembre 2011 alle ore 10:00;
preso
atto del reclamo 20 settembre 2011 di RE 1;
richiamato
il decreto presidenziale del 28 settembre 2011, con il quale al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
siccome sia l’istanza di fallimento, proposta il 27
aprile 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 9 settembre 2011, sono
posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto
processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella
ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che
contro le decisioni del giudice preposto al fallimento è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 7 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (art. 174
cpv. 1 LEF);
che
proposto il 20 settembre 2011, a fronte di una sentenza notificata all’escussa
il 16 settembre, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza
della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che
nel caso concreto, la reclamante afferma di non aver ricevuto né la comminatoria
Fatti
di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento, sicché non avrebbe
avuto la possibilità di saldare il credito – che non contesta – entro la data
dell’udienza (31 agosto 2011) né di far valere le sue ragioni;
che
con decisione pronunciata in data odierna in una procedura parallela (inc.
15.11.92), la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha accertato
che la comminatoria di fallimento era stata regolarmente consegnata al socio
gerente dell’escussa il 1° dicembre 2010;
che
dagli atti risulta invece che l’escussa non ha ritirato la raccomandata 29
aprile 2011 contenente la citazione all’udienza di fallimento del 31 agosto
2011;
che
la raccomandata era però stata regolarmente indirizzata al suo socio gerente
presso il suo domicilio di __________, all’indirizzo da egli stesso indicato
nel reclamo;
che
giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione di un atto giudiziario è
considerata avvenuta in caso d’invio postale raccomandato non ritirato il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che,
nella fattispecie, la reclamante poteva e doveva aspettarsi la notifica della
citazione all’udienza di fallimento, siccome le era stata notificata in
precedenza la comminatoria di fallimento;
che
la ricorrente non allega alcuna circostanza oggettiva suscettibile d’inficiare
la summenzionata presunzione di legge;
che
il reclamo va quindi respinto;
che
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato;
che spese processuali seguono la soccombenza; non si assegnano ripetibili,
poiché l’escutente non ha presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,
95 segg. CPC).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 95 segg., 138 CPC nonché 48 e 61 OTLEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di conseguenze è pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da
martedi 29 novembre ore 10.00
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante,
rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
RE 1, c/o __________, __________;
–
avv. PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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