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Decisione

14.2011.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento, sicché non avrebbe

avuto la possibilità di saldare il credito – che non contesta – entro la data

dell’udienza (31 agosto 2011) né di far valere le sue ragioni;

che

con decisione pronunciata in data odierna in una procedura parallela (inc.

15.11.92), la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha accertato

che la comminatoria di fallimento era stata regolarmente consegnata al socio

gerente dell’escussa il 1° dicembre 2010;

che

dagli atti risulta invece che l’escussa non ha ritirato la raccomandata 29

aprile 2011 contenente la citazione all’udienza di fallimento del 31 agosto

2011;

che

la raccomandata era però stata regolarmente indirizzata al suo socio gerente

presso il suo domicilio di __________, all’indirizzo da egli stesso indicato

nel reclamo;

che

giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione di un atto giudiziario è

considerata avvenuta in caso d’invio postale raccomandato non ritirato il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che,

nella fattispecie, la reclamante poteva e doveva aspettarsi la notifica della

citazione all’udienza di fallimento, siccome le era stata notificata in

precedenza la comminatoria di fallimento;

che

la ricorrente non allega alcuna circostanza oggettiva suscettibile d’inficiare

la summenzionata presunzione di legge;

che

il reclamo va quindi respinto;

che

essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato;

che spese processuali seguono la soccombenza; non si assegnano ripetibili,

poiché l’escutente non ha presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

95 segg. CPC).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF, 95 segg., 138 CPC nonché 48 e 61 OTLEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di conseguenze è pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da

martedi 29 novembre ore 10.00

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante,

rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

RE 1, c/o __________, __________;

avv. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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